Bpvi: risarcimento soci non tassato in momento erogazione
22 Maggio 2017 - 05:38PM
MF Dow Jones (Italiano)
A seguito di articoli di stampa pubblicati nei giorni scorsi, la
Banca Popolare di Vicenza ribadisce di aver effettuato, in sede di
strutturazione dell'offerta di transazione con il supporto di un
primario studio di consulenza, un'approfondita analisi in merito al
trattamento fiscale applicabile all'indennizzo di 9 euro per azione
spettante agli azionisti aderenti all'offerta.
Ad esito dell'analisi, informa una nota, la banca ha ritenuto
che, sulla base della legislazione fiscale che regola la materia
qui in oggetto, l'indennizzo riconosciuto agli azionisti che hanno
aderito all'offerta abbia natura risarcitoria e non determini alcun
reddito autonomamente e istantaneamente imponibile in capo agli
azionisti medesimi. In coerenza, Bpvi non ha operato alcun tipo di
ritenuta al momento dell'erogazione dell'indennizzo.
Detto indennizzo deve essere portato a riduzione del valore di
acquisto fiscalmente riconosciuto delle azioni in modo tale che in
sede di cessione delle azioni si tenga conto di quanto l'azionista
ha già incassato aderendo all'Offerta di Transazione; in
particolare riducendo il valore della minusvalenza eventualmente
conseguita (e compensabile con altre plusvalenze eventualmente
realizzate su altri titoli) ovvero aumentando (se del caso) il
valore della plusvalenza realizzata rispetto al valore di acquisto
originario.
In specie, tale indennizzo non è tassabile autonomamente, più
precisamente con riferimento alle persone fisiche, società semplici
o ad enti non profit, non è tassabile come reddito diverso da
indicare nella dichiarazione dei redditi derivante "dall'assunzione
di obblighi di fare, non fare o permettere" ai sensi dell'articolo
67, co. 1, lett. l del TUIR.
In estrema sintesi quindi, il risarcimento non è tassato al
momento dell'erogazione poiché reintegra il patrimonio
dell'aderente degli effetti di un danno emergente subito, dello
stesso risarcimento si dovrà tener conto ai fini fiscali in caso di
cessione o rimborso del titolo.
Un esempio può forse chiarire meglio il concetto. Qualora un
azionista persona fisica avesse acquistato un'azione a 62,50 Euro e
aderendo all'offerta avesse quindi incassato 9 euro, vedrebbe
ridursi il valore di carico fiscalmente riconosciuto a tale azione
da 62,50 euro a 53,50 (62,50-9=53,50). Conseguentemente, in sede di
eventuale futura cessione o rimborso dell'azione, ipotizziamo ad un
valore di 1 euro, realizzerà una minusvalenza pari a 52,50 euro
(53,50-1=52,50). Tale minusvalenza di 52,50 euro sarebbe
compensabile con eventuali plusvalenze rilevanti ai fini del
capital gain realizzate su altri titoli. E' evidente che tale
minusvalenza, e conseguentemente il beneficio fiscale derivante dal
fatto di poter opporre questa minusvalenza in compensazione di
eventuali plusvalenze realizzate dalla cessione di altri strumenti
finanziari, sarebbe stata più elevata e pari a 61,50
(62,50-1=61,50) in caso di non adesione all'offerta e cessione o
rimborso dell'azione sempre ad 1 euro.
Una diversa conclusione, riportata anche da alcuni articoli di
stampa pubblicati in questi giorni, secondo la quale l'importo
corrisposto dalla Banca sarebbe qualificabile come "reddito
diverso" (derivante "dall'assunzione di obblighi di fare, non fare
o permettere" ai sensi dell'articolo 67, co. 1, lett. l del TUIR) e
soggetto pertanto ad autonoma ed istantanea tassazione in capo alla
persona fisica, presuppone che tale importo venga riconosciuto
esclusivamente a fronte dell'impegno di non intraprendere o
proseguire azioni legali contro la Banca. Tale presupposto non
corrisponde tuttavia alla sostanza giuridica e alla forma degli
accordi transattivi stipulati con la banca nell'ambito dell'offerta
di Transazione. Appare infatti chiaro anche dalla loro lettura che
l'impegno assunto dagli aderenti all'Offerta di non intraprendere o
proseguire azioni legali contro la Banca non è l'elemento
qualificante dell'accordo medesimo, ma è conseguente e collaterale
al riconoscimento all'azionista di un risarcimento, sia pure
forfettario, del danno subito, vale a dire della perdita di valore
delle azioni, con l'obiettivo di salvaguardare l'immagine della
Banca e il rapporto di fiducia con la propria clientela. La
rinuncia ad agire in giudizio è uno degli effetti normali e
accessori della transazione, che attiene - nella sostanza - al
ristoro di danni subiti dai soci in dipendenza dell'investimento in
azioni BPVi (come esplicitamente indicato tanto nelle premesse
dell'Accordo Transattivo, ove si precisa che l'indennizzo è
riconosciuto quale ristoro dei presunti danni relativi ad Azioni
BPVi, che all'art. 3, secondo cui l'indennizzo è riconosciuto quale
risarcimento e compensazione dei Danni relativi alle Azioni BPVi,
come meglio individuati nell'Accordo).
Pertanto, il fatto che le azioni potenzialmente esperibili nei
confronti della Banca - ed oggetto di rinuncia come effetto
naturale ed accessorio dell'Offerta Transattiva - erano volte a
reintegrare il danno (emergente) rappresentato dalla perdita di
valore delle partecipazioni, esclude quindi che l'indennizzo rilevi
quale autonoma componente di reddito, producendo, di converso, solo
un effetto di consumazione dei valori fiscali (effetto tipico dei
realizzi di natura risarcitoria).
fch
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May 22, 2017 11:23 ET (15:23 GMT)
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