A seguito di articoli di stampa pubblicati nei giorni scorsi, Veneto Banca ribadisce di aver effettuato, in sede di strutturazione dell'offerta di transazione con il supporto di un primario studio di consulenza, un'approfondita analisi in merito al trattamento fiscale applicabile all'indennizzo pari al 15% della perdita teorica.

Ad esito dell'analisi, informa una nota, l'istituto ha ritenuto che, sulla base della legislazione fiscale che regola la materia qui in oggetto, l'indennizzo riconosciuto agli azionisti che hanno aderito all'offerta abbia natura risarcitoria e non determini alcun reddito autonomamente e istantaneamente imponibile in capo agli azionisti medesimi. In coerenza, la Banca non ha operato alcun tipo di ritenuta al momento dell'erogazione dell'indennizzo.

L'indennizzo deve essere portato a riduzione del valore di acquisto fiscalmente riconosciuto delle azioni in modo tale che in sede di cessione delle azioni si tenga conto di quanto l'azionista ha già incassato aderendo all'offerta di transazione; in particolare riducendo il valore della minusvalenza eventualmente conseguita (e compensabile con altre plusvalenze eventualmente realizzate su altri titoli) ovvero aumentando (se del caso) il valore della plusvalenza realizzata rispetto al valore di acquisto originario.

In specie, tale indennizzo non è tassabile autonomamente, più precisamente con riferimento alle persone fisiche, società semplici o ad enti non profit, non è tassabile come reddito diverso da indicare nella dichiarazione dei redditi derivante "dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere" ai sensi dell'articolo 67, co. 1, lett. l del TUIR.

In estrema sintesi quindi, il risarcimento non è tassato al momento dell'erogazione poiché reintegra il patrimonio dell'aderente degli effetti di un danno emergente subito, e dello stesso risarcimento si dovrà tener conto ai fini fiscali in caso di cessione o rimborso del titolo.

Un esempio può chiarire meglio il concetto. Qualora un azionista persona fisica avesse acquistato un azione a 40,75 Euro e aderendo all'offerta avesse quindi incassato 6,1 euro, vedrebbe ridursi il valore di carico fiscalmente riconosciuto dell'azione da 40,75 euro a 34,65 (40,75-6,1=34,65). Conseguentemente, in sede di eventuale futura cessione o rimborso dell'azione, ipotizziamo ad un valore di 1 euro, realizzerà una minusvalenza pari a 33,65 euro (34,65-1=33,65). Tale minusvalenza di 33,65 euro sarebbe compensabile con eventuali plusvalenze rilevanti ai fini del capital gain realizzate su altri titoli. E' evidente che tale minusvalenza sarebbe stata più elevata e pari a 39,75 (40,75 -1=39,75) in caso di non adesione all'offerta e cessione o rimborso dell'azione sempre ad 1 euro.

Una diversa conclusione, riportata anche da alcuni articoli di stampa pubblicati in questi giorni, secondo la quale l'importo corrisposto dalla Banca sarebbe qualificabile come "reddito diverso" (derivante "dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere" ai sensi dell'articolo 67, co. 1, lett. l del TUIR) e soggetto pertanto ad autonoma ed istantanea tassazione in capo alla persona fisica, presuppone che tale importo venga riconosciuto esclusivamente a fronte dell'impegno di non intraprendere o proseguire azioni legali contro la Banca. Tale presupposto non corrisponde tuttavia alla sostanza giuridica e alla forma degli accordi transattivi stipulati con la Banca nell'ambito dell'Offerta di Transazione. Appare infatti chiaro anche dalla loro lettura che l'impegno assunto dagli aderenti all'Offerta di non intraprendere o proseguire azioni legali contro la Banca non è l'elemento qualificante dell'accordo medesimo, ma è conseguente e collaterale al riconoscimento all'azionista di un risarcimento, sia pure forfettario, del danno subito, vale a dire della perdita di valore delle azioni, con l'obiettivo di salvaguardare l'immagine della Banca e il rapporto di fiducia con la propria clientela. La rinuncia ad agire in giudizio è uno degli effetti normali e accessori della transazione, che attiene - nella sostanza - al ristoro di danni subiti dai soci in dipendenza dell'investimento in azioni Veneto Banca (come esplicitamente indicato tanto nelle premesse dell'accordo transattivo, ove si precisa che l'indennizzo è riconosciuto quale ristoro dei presunti danni relativi ad Azioni Veneto Banca, che all'art. 3, secondo cui l'indennizzo è riconosciuto quale risarcimento e compensazione dei danni relativi alle azioni Veneto Banca, come meglio individuati nell'accordo).

Pertanto, il fatto che le azioni potenzialmente esperibili nei confronti della Banca - ed oggetto di rinuncia come effetto naturale ed accessorio dell'Offerta transattiva - erano volte a reintegrare il danno (emergente) rappresentato dalla perdita di valore delle partecipazioni, esclude quindi che l'indennizzo rilevi quale autonoma componente di reddito, producendo, di converso, solo un effetto di consumazione dei valori fiscali (effetto tipico dei realizzi di natura risarcitoria).

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May 22, 2017 11:40 ET (15:40 GMT)

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