Antitrust: multa 9 mln a Telecom I., Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali
18 Luglio 2017 - 6:13PM
MF Dow Jones (Italiano)
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato
alle principali compagnie telefoniche (Telecom I., Vodafone, Wind
Tre, Fastweb e Tiscali) sanzioni per un totale di 9 mln di euro per
aver adottato condotte illecite in violazione delle norme del
codice del consumo di recepimento della consumer rights,
nell'ambito della commercializzazione a distanza, online o al
telefono, o fuori dei locali commerciali (presso gli stand ad
esempio) di servizi di telefonia fissa e/o mobile.
I casi, informa una nota, riguardano principalmente la prassi
seguita dagli operatori del settore di dare inizio all'esecuzione
del contratto, procedendo all'avvio del processo di attivazione
della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la
pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il
diritto di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire
un'espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore.
Il codice del consumo, diversamente, prevede che l'esecuzione
del contratto durante il periodo di recesso sia sottratta alla
sfera decisionale delle aziende, disciplinandola come una opzione
rimessa alla decisione del solo consumatore che, qualora
interessato, dovrà farne espressa richiesta, senza che la
conclusione del contratto possa in alcun modo essere condizionata
dall'assenza di tale volontà.
In tutti e 5 i casi l'Autorità ha accertato l'adozione da parte
degli operatori di almeno tre condotte illecite in violazione dei
requisiti informativi e formali fissati dalla disciplina: l'assenza
dell'informativa richiesta dal codice del consumo, nel sito web e
nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al regime dei
costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del contratto e
di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla
circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui
l'anticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore;
la conclusione di contratti online, al telefono o fuori dei locali
commerciali procedendo all'avvio delle c.d. procedure di
provisioning di attivazione di una nuova linea fissa o di
migrazione da altro operatore in assenza dell'autonoma richiesta
esplicita del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso,
senza metterlo nella condizione di poter liberamente scegliere tale
opzione e di poter concludere il contratto a distanza o fuori dei
locali commerciali in assenza di tale volontà; in caso di esercizio
del diritto di ripensamento, l'addebito o la previsione di costi
non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della
richiesta esplicita.
Nei confronti di alcuni operatori sono state accertate ulteriori
condotte in violazione delle norme consumer rights. Per quanto
riguarda Tiscali, l'Autorità ha accertato, in linea con i
precedenti, la non conformità delle procedure di teleselling
rispetto a quanto stabilito dalla disciplina. Nei confronti di Wind
e Fastweb, è stata rilevata l'illiceità di condotte essenzialmente
consistenti nel non far decorrere il termine per l'esercizio del
diritto di ripensamento dalla proposta di concludere il contratto
rivolta dai consumatori agli operatori.
gug
(END) Dow Jones Newswires
July 18, 2017 11:58 ET (15:58 GMT)
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