Seri Industrial (SERI)

- Modificato il 18/4/2024 09:52
GIOLA N° messaggi: 29893 - Iscritto da: 03/9/2014
Grafico Intraday: KREnergy SpAGrafico Storico: KREnergy SpA
Grafico IntradayGrafico Storico

 

EX KREnergy







Lista Commenti
731 Commenti
 ...   15   ... 
MODERATO GIACOMINA1 (Utente disabilitato) N° messaggi: 7785 - Iscritto da: 03/6/2020
282 di 731 - 06/5/2021 08:32
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
SEQUESTRATA AREA DEL COTTON VILLAGE: INDAGATI VITTORIO CIVITILLO, AVERSANO E VOLPE
Data: Sabato, 01 maggio @ Argomento: Giudiziaria
Piedimonte Matese, 1° maggio 2021 - Doveva essere destinata a parcheggio coperto – invece che a zona uffici, terrazza per eventi e deposito - l'area pertinenziale che fa parte del centro commerciale «Cotton Village» di Piedimonte Matese, sequestrata ieri dai carabinieri nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Secondo l’accusa – che ha incriminato il titolare della struttura ing. Vittorio Civitillo.; il progettista e direttore Francesco Volpe e il committente di diritto delle opere, Alfonso Davide Aversano. – i tre professionisti avrebbero modificato illecitamente la destinazione d’uso e pertanto a loro carico è ipotizzato il reato di abusi edilizi. Inoltre, hanno accertato i carabinieri forestali della locale stazione, su quella terrazza per ristorazione si sarebbero svolti diversi eventi con molte persone, circostanza quest’ultima che, secondo la Procura guidata dal magistrato Maria Antonietta Troncone, potrebbe integrare anche il reato di DISASTRO COLPOSO, «non essendo le strutture, e in particolare la copertura data in uso all’attività di ristorazione, progettate per sostenere il peso di numerosi avventori». L’ufficio inquirente riporta anche l’esito degli accertamenti tecnici dei vigili del Fuoco di Caserta, secondo cui vi sarebbero abusi anche alla normativa antincendio. Le opere (alcune delle quali ancora non ultimate) si sarebbero realizzate in una zona vincolata paesisticamente (zona di recupero urbanistico edilizio e di restauro paesistico ambientale del P.T.P. ambito Massiccio del Matese) e sismica. Il gip ha concesso, per 10 giorni, a partire dall'esecuzione del sequestro, la facoltà d'uso limitatamente ai locali adibiti ad ufficio ed a deposito al solo fine di consentire ai gestori dell'esercizio commerciale di asportare le merci ed i macchinari riposti negli spazi adibiti a deposito merci. Le violazioni sono state accertate in conseguenza di articolate indagini e da accurate verifiche tecniche e documentali.
283 di 731 - 06/5/2021 08:33
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

EY S.p.A. Via Lombardia, 31 00187 Roma
Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale
Agli Azionisti della Seri Industrial S.p.A.

Portata della revisione contabile limitata Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, NON ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, NON esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato semestrale.
Roma, 29 settembre 2020
EY S.p.A.
Alessandro Fischetti (Revisore Legale)
284 di 731 - 06/5/2021 11:55
Gianni Barba N° messaggi: 33190 - Iscritto da: 26/4/2020

VENDETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

285 di 731 - 11/5/2021 17:45
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Piedimonte Matese – Corruzione comune, Di Lorenzo determinato contro Di Pietro e il doppio gioco di Menditto
La redazione | 10 Maggio 2021



Piedimonte Matese – L’inchiesta che sta scuotendo la politica e l’imprenditoria del capoluogo matesino fornisce alcuni spaccati interessanti e, per certi versi, divertenti. Uno di questi potrebbe essere rappresentato dall’episodio che coinvolge l’ex sindaco Luigi Di Lorenzo, il suo “fidato” tecnico comunale, Vincenzo Menditto e l’imprenditore del ferro Ruggiero Di Pietro. Da un lato c’è la determinazione dell’ex sindaco ad attuare alcune azioni contro la clinica Athena (della famiglia Di Pietro) per bloccare l’arrivo di pazienti Covid19. Dall’altro canto il doppio gioco di Menditto che si preoccupa di “controllare” le azioni del primo cittadino e di riferire, poi, all’imprenditore.
Di Lorenzo non vuole che quella clinica ospiti malati Coronavirus e così telefona al suo tecnico comunale per pianificare azioni capaci di “convincere” l’imprenditore a cambiare idea. “… Io sono un pò preoccupato per il fatto della clinica… la ci sono delle irregolarità, se io domattina faccio l’ordina e gliela chiudo?”
Queste le parole dette da Di Lorenzo (all’interno di una conversazione ben più ampia) al tecnico Menditto che dall’altra parte del telefono, cerca di capire meglio la vicenda e chiede al sindaco di spiegarsi meglio, e chiarendo che “… quelle attività sono autorizzate dalla 7301 e quindi il comune può fare poco…”. L’ex sindaco, Di Lorenzo, replica che la clinica è “… autorizza a capocchia di cazzo”. La conversazione va a vanti ancora per diverso tempo, più o meno, con la stessa trama: Di Lorenzo che cerca un modo per bloccare l’attività della Clinica mentre Menditto cerca di spiegare all’ex sindaco l’impossibilità di agire su quella linea. Terminata la telefonata fra i due, il tecnico comunale del capoluogo matesino, chiama immediatamente Ruggiero per informarlo della vicenda: “… perché so che ti stai muovendo ma ci sta qualcuno che non è troppo contento, Hai capito?”. Questo il messaggio (in una conversazione più ampia) del professionista all’imprenditore. I due si accordano poi per incontrarsi e per parlare da vicino. L’incontro avverrà il giorno dopo in un noto locale ubicato a Caianello. Menditto è accusato di aver ricevuto da Di Pietro, due caldaie come “premio” per i servigi resi.

Appalti e corruzione a Piedimonte Matese: ora salgono a 12

25 feb 2021 — Ieri mattina i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta e il ... agli imprenditori Vittorio Civitillo, Giovanni Malinconico (di Ailano) e Ruggiero Di Pietro. ... sindaco Luigi Di Lorenzo, il suo vice Ivan Filetti e gli assessori David ...


MODERATO LuciaLavigna (Utente disabilitato) N° messaggi: 3268 - Iscritto da: 20/10/2020
287 di 731 - 20/5/2021 14:47
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Rapporti con la controllante e/o altre società del gruppo di appartenenza e azionisti che tengono partecipazioni rilevanti nel capitale della Società
In relazione ai dettagli sui rapporti con la controllante e/o altre società del gruppo di appartenenza e azionisti che tengono partecipazioni rilevanti nel capitale della Società si rimanda alle note illustrative al bilancio consolidato. Di seguito si riporta una sintesi dei rapporti in essere.
L’ing. Vittorio Civitillo, consigliere con della in KRE e presidente e amministratore delegato della controllata Seri Industrial, è titolare indirettamente, attraverso Industrial e Rise Equity S.p.A., di azioni della Società corrispondenti complessivamente al 72,721% del capitale sociale della Società. L’Ing. Vittorio Civitillo è il socio di riferimento di Industrial, che detiene una partecipazione pari al 71,028% del capitale di KRE; Industrial è partecipata al 100% da SE.R.I. S.p.A., quest’ultima controllata dall’Ing. Vittorio Civitillo che ne possiede il 50,4%. Sempre tramite SE.R.I S.p.A. l’Ing. Vittorio Civitillo detiene il 70% del capitale e quindi il controllo di diritto, di Rise Equity S.p.A., che detiene azioni ordinarie della Società rappresentative del 1,693% del capitale sociale. L’ing. Vittorio Civitillo, è altresì titolare, per il tramite di Rise Equity S.p.A., del 22,09% dei Warrant Uno Kre 2017 – 2022.
Inoltre l’ing. Vittorio Civitillo ed i fratelli Andrea e Marco ed il padre Giacomo sono componenti degli organi amministrativi nelle principali partecipate del Gruppo KRE.
In data 29 giugno 2017, a seguito dell’approvazione dell’Aumento di Capitale in Natura da parte dell’Assemblea straordinaria di KRE del 25 maggio 2017, in conformità all’Accordo Quadro Industrial ha sottoscritto con KRE un contratto di finanziamento con il quale Industrial si è impegnata a mettere a disposizione di KRE una linea di credito per un importo massimo di Euro 3 milioni (il “Finanziamento Ponte”) a normali condizioni di mercato, con scadenza originaria al 1° marzo 2018. In data 27 febbraio 2018 detta scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2018.
Alla luce del mutato contesto Post Conferimento, con il quale sono state conferite tutte le attività facenti capo al gruppo Seri industrial, sono in corso iniziative volte a trasferire direttamente in capo alle singole società operative affidamenti in precedenza concessi ad Industrial, quali finanziamenti per pagamenti verso Italia ed Estero (quali anticipazioni su acquisti ed importazioni). Inoltre Industrial e SE.R.I. S.p.A. hanno conferito mandato a talune società di factoring e istituti bancari ad accordare ad alcune società italiane del Gruppo Seri Industrial l’utilizzo di anticipazioni su crediti e affidamenti a breve termine.
SE.R.I. S.p.A. ha in essere rapporti, assunti prima della entrata di Seri Industrial nel perimetro del Gruppo KRE, per quanto attiene (i) la gestione del consolidato fiscale nazionale ai fini IRES e (ii) la gestione dell’Iva di Gruppo.
Gruppo K.R.Energy Relazione sulla Gestione - Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017
63
Con la fine dell’esercizio 2017, a seguito del trasferimento all’interno del Gruppo KRE di personale in precedenza assunto in capo a SE.R.I. S.p.A. sono cessati i rapporti di fornitura di servizi amministrativi (gestione del personale, contabilità, tesoreria e finanza, gestione qualità, ambiente e sicurezza, gestione dei servizi informatici e software, gestione dei sistemi di controllo, segreteria generale, utenze) e di assistenza legale. Contestualmente sono state trasferite le attrezzature ad uso ufficio e gli arredi in capo a Seri Industrial.
* * *
Nel febbraio 2018 la Società e Seri Industrial hanno sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito con il quale quest’ultima, conduttrice di una porzione dell’immobile a uso uffici sito nel Comune di San Potito Sannitico (CE), ha concesso in comodato gratuito parte di detta porzione immobiliare dove è stata posta la sede legale e amministrativa della Società.
La partecipata Seri Industrial e le sue controllate hanno in essere rapporti di affitto di immobili ad uso uffici e a fini industriali con Azienda Agricola Quercete a r.l. e Pmimmobiliare S.r.l., società riconducibili al gruppo di appartenenza facente capo all’ing. Civitillo, sulla base di contratti conclusi, prima della entrata nel perimetro del Gruppo KRE ed i cui canoni di locazione sono stati determinati in considerazione del valore dei relativi immobili.
Nel febbraio 2018 Pmimmobiliare S.r.l., quale parte locatrice, e FIB, quale parte conduttrice, hanno sottoscritto un contratto di locazione immobiliare ad uso commerciale (il “Contratto di Locazione Teverola”) con il quale Pmimmobiliare S.r.l. ha concesso in locazione a FIB il Complesso di Teverola, ossia un opificio industriale, con pertinenziale corte, della durata di 9 anni, rinnovabile per ulteriori 6 anni. Il corrispettivo è stato fissato in Euro 100.000 mensili.
In data 8 febbraio 2018 Banca Popolare di Milano S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – MCC S.p.A. quali banche finanziatrici, nonché Banco BPM S.p.A., quale banca agente, hanno sottoscritto due distinti contratti di finanziamento:
a) con FIB un contratto di finanziamento (il “Finanziamento FIB”) relativo alla concessione di una linea di credito a medio-lungo termine per l’importo complessivo di massimo Euro 15 milioni (la “Linea RCF”) al fine di finanziare l’anticipo dei contributi che saranno versati da Invitalia alla stessa FIB a valere sull’Accordo di Sviluppo; e
b) PM hanno sottoscritto un altro contratto di finanziamento (il “Finanziamento PM” e congiuntamente con il Finanziamento FIB il “Finanziamento in Pool”) relativo alla concessione di una linea di credito a medio-lungo termine per l’importo complessivo di massimo Euro 14 milioni (la “Linea TLA”) per supportare le esigenze finanziarie della stessa PM al fine di finanziare gli investimenti anticipati da FIB, insieme ai contributi erogati da Invitalia, in relazione alla messa in funzione del Complesso Teverola ed a supporto del Progetto Litio.
Grazie alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento in Pool Linea TLA si assiste alla parziale esecuzione del contratto di finanziamento attraverso il quale Industrial, al fine di consentire a Seri Industrial di sviluppare il Progetto Litio, si è impegnata a concedere a Seri Industrial un finanziamento per un importo complessivo massimo di Euro 40.000.000 (il “Contratto di Finanziamento Industrial”) sottoscritto in data 19 novembre 2016 tra Industrial e Seri Industrial.
Infatti, grazie al Finanziamento PM ed all’erogazione della Linea TLA, PM, parte correlata, beneficerà di un linea di credito sino a massimi Euro 14 milioni con vincolo di destinazione a favore FIB, il tutto in esecuzione e conseguente modifica al Contratto di Finanziamento Industrial. PM, attraverso Seri, Industrial e quindi Seri Industrial veicolerà le somme che le saranno erogate a FIB. A questo fine in data 8 febbraio 2018 FIB, PM, Seri Green Energy & Real Estate S.r.l., Seri, Industrial e Seri Industrial hanno stipulato un accordo per dare esecuzione a quanto sopra riportato. Grazie a questo accordo Industrial e Seri Industrial hanno stipulato un contratto in esecuzione del Contratto di Finanziamento Industrial, e Seri Industrial e FIB hanno stipulato un contratto di finanziamento.
Sono inoltre in essere taluni rapporti con altre società riconducibili alla famiglia Civitillo, relativi a forniture e servizi di natura tecnica ed industriale, regolati a condizioni di mercato. In particolare:  Seri Plast S.r.l. e Seri Plant Division S.r.l. sono creditrici nei confronti di Coes Company S.r.l. principalmente per forniture di materie prime e per la fornitura di raccordi in ottone; viceversa Coes Company S.r.l. fornisce scarti di produzione a Seri Plast S.r.l.  Pmimmobiliare S.r.l. è creditrice per imposte indirette sugli immobili locati a Plastam Eu;  Seri Plant Division S.r.l. è creditrice verso Seri Lab S.r.l. per attività connesse alla realizzazione di un impianto;  gli altri crediti sono relativi a forniture di servizi centralizzati prestati a favore di società del gruppo di appartenenza (in primis a favore di Glass Industries S.r.l.);
Gruppo K.R.Energy Relazione sulla Gestione - Relazione finanzia
288 di 731 - 21/5/2021 18:31
Gianni Barba N° messaggi: 33190 - Iscritto da: 26/4/2020

101283.t.W300.H188.M4.jpg

Piazza Affari: ingrana la marcia Seri Industrial

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 6,923. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 6,623. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 6,477, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.

289 di 731 - 24/5/2021 10:29
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Piedimonte Matese – Cotton Village, la genesi di un abuso
redazione | 20 Maggio 2021




Piedimonte Matese – Sono stati necessari due anni di indagine da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per arrivare al sequestro di una parte della più importante struttura commerciale del paese. La vicenda si innesta sulla realizzazione di un ampliamento sulla parte anteriore del Cotton Village, in adiacenza al fabbricato principale. L’indagine partita circa due anni fa (probabilmente da precisa denuncia) condotta dai carabinieri del Corpo Forestale di Alife. L’ampliamento in questione fu autorizzato nell’anno 2016 come parcheggio coperto pertinenziale, sfruttando una legge regionale, la 19 del 2001, che riprendeva la cosiddetta “Tognoli” (122/1989) e consentiva, tra le altre cose, la realizzazione in deroga allo strumento urbanistico vigente di parcheggi di pertinenza delle strutture commerciali. Ovviamente, la deroga riguardava i parcheggi e non altro. Invece, secondo l’ipotesi investigativa, la proprietà PM Immobiliare (gruppo SERI), non solo realizzava la struttura con un aspetto differente, ma gli dava anche una destinazione diversa (deposito all’interno ed in ampliamento del preesistente ristorante sul terrazzo di copertura). Tali difformità, nel 2016, furono sanzionate dall’allora responsabile con una ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. A seguito di tale ordinanza, la società avviò una sanatoria che si concluse con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in data 31 Maggio 2018, con il quale i titolari si impegnavano a mantenere la destinazione a parcheggio dei locali.
In realtà, contrariamente all’impegno preso, la società avrebbe continuato ad utilizzare la parte inferiore a deposito e la parte superiore, durante il periodo estivo, come ristorante all’aperto (addirittura con manifesti che pubblicizzavano serate ed eventi). Secondo l’ipotesi investigativa, inoltre, sarebbe stata realizzata, in maniera non conforme, sulla copertura dell’ampliamento, un chiosco per la preparazione degli aperitivi e per serate. Il tutto senza alcuna autorizzazione. Finora, almeno fin quando c’è stata l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Luigi Di Lorenzo, il municipio, avrebbe fatto finta di niente, anzi, sindaco e assessori sono spesso seduti a quei tavoli per trascorrere conviviali serate. Dopo le denunce, tuttavia, il comune si è trovato costretto a fare altra ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Pochi giorni fa è scattato il sequestro degli abusi da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.
Leggi anche:
Piedimonte Matese – Abusi edilizi, scatta il sequestro per una parte del Cotton Village. Accuse contro imprenditori e tecnici






290 di 731 - 24/5/2021 10:30
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
SEQUESTRATA AREA DEL COTTON VILLAGE: INDAGATI VITTORIO CIVITILLO, AVERSANO E VOLPE
Data: Sabato, 01 maggio @ Argomento: Giudiziaria
Piedimonte Matese, 1° maggio 2021 - Doveva essere destinata a parcheggio coperto – invece che a zona uffici, terrazza per eventi e deposito - l'area pertinenziale che fa parte del centro commerciale «Cotton Village» di Piedimonte Matese, sequestrata ieri dai carabinieri nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Secondo l’accusa – che ha incriminato il titolare della struttura ing. Vittorio Civitillo.; il progettista e direttore Francesco Volpe e il committente di diritto delle opere, Alfonso Davide Aversano. – i tre professionisti avrebbero modificato illecitamente la destinazione d’uso e pertanto a loro carico è ipotizzato il reato di abusi edilizi. Inoltre, hanno accertato i carabinieri forestali della locale stazione, su quella terrazza per ristorazione si sarebbero svolti diversi eventi con molte persone, circostanza quest’ultima che, secondo la Procura guidata dal magistrato Maria Antonietta Troncone, potrebbe integrare anche il reato di DISASTRO COLPOSO, «non essendo le strutture, e in particolare la copertura data in uso all’attività di ristorazione, progettate per sostenere il peso di numerosi avventori». L’ufficio inquirente riporta anche l’esito degli accertamenti tecnici dei vigili del Fuoco di Caserta, secondo cui vi sarebbero abusi anche alla normativa antincendio. Le opere (alcune delle quali ancora non ultimate) si sarebbero realizzate in una zona vincolata paesisticamente (zona di recupero urbanistico edilizio e di restauro paesistico ambientale del P.T.P. ambito Massiccio del Matese) e sismica. Il gip ha concesso, per 10 giorni, a partire dall'esecuzione del sequestro, la facoltà d'uso limitatamente ai locali adibiti ad ufficio ed a deposito al solo fine di consentire ai gestori dell'esercizio commerciale di asportare le merci ed i macchinari riposti negli spazi adibiti a deposito merci. Le violazioni sono state accertate in conseguenza di articolate indagini e da accurate verifiche tecniche e documentali.
291 di 731 - 24/5/2021 11:12
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
PIEDIMONTE MATESE – Blitz e perquisizioni della Finanza, trema un colosso matesino: l’inchiesta parte da Trento

PIEDIMONTE MATESE – Una indagine condotta dalla Procura di Trento coinvolgerebbe un colosso dell’area matesina, la cui forza economica, appare capace di valicare i confini nazionali e continentali. Nei giorni scorsi gli uomini delle fiamme gialle avrebbe eseguito controlli e perquisizioni nella sede dell’azienda oggetto dell’indagine. Tutto potrebbe scaturire dai legami fra gli imprenditori matesini e un immobiliarista del Nord Italia. Un professionista coinvolto in un crac finanziario di circa 400 milioni di euro che coinvolse molti azionisti e gli ancor più numerosi piccoli risparmiatori che dopo il 2001 avevano acquistato i bond Cerrutti Finance e Finpart. Chiaramente l’indagine di oggi che ha portato la Procura di Trento fino al Matese, potrebbe non avere alcuna relazione con quei fatti accaduti alcuni anni fa. Tuttavia. l’ipotesi di molti è che le fiamme gialle potrebbero aver dato inizio ad un’attività capace di “stappare” un pentolone che potrebbe riservare tantissime “sorprese”.
292 di 731 - 24/5/2021 11:21
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

dancersdancersTUTTI DENTROdancersdancersIN GALERAAAAAAAAAAAdancersdancers
293 di 731 - 24/5/2021 11:23
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

286 di 292 - 11/5/2021 17:41 Inserisci un articolo in questa discussione Quota 1 0 0

Livello 6 LuciaLavigna N° messaggi: 762 - Iscritto da: 20/10/2020


dancersdancersTUTTI DENTROdancersdancersIN GALERAAAAAAAAAAAdancersdancers
294 di 731 - 24/5/2021 17:11
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02357
Atto n. 4-02357

Pubblicato il 11 luglio 2007
Seduta n. 188

NOVI - Ai Ministri dell'interno e della giustizia. -
Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il legale rappresentante della società “SE.RI. s.r.l.”, in data 15 marzo 2005, presentava al Comune di Piedimonte Matese (Caserta) dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) per l’esecuzione di lavori di “messa in sicurezza, adeguamento statico, antincendio e igienico-funzionale, con riconversione della destinazione d’uso, dei fabbricati produttivi dismessi dell’ex cotonificio del Matese, sito tra la SS.158 e via Canneto” ed ubicato in Piedimonte Matese, al fine di realizzare un centro commerciale, con annessi cinema multisala, attività di ristorazione, baby-parking, palestra, centro benessere, eccetera;
in data 12 aprile 2005, l’amministrazione comunale, con nota prot.n. 1317/U.U. a firma del responsabile dell’Ufficio urbanistica, esprimeva parere non favorevole relativamente alla variazione di destinazione d’uso, in quanto l’area era vincolata all’originaria destinazione d’uso, in forza della delibera di Giunta municipale 125 del 3 maggio 2002 e del vigente Programma di fabbricazione, risultando, peraltro, impossibile procedere al richiesto mutamento di destinazione attraverso una procedura semplificata;
avverso tale provvedimento la suddetta società, con ricorso R.G. n. 3783/05, adiva il TAR Campania - Napoli per ottenerne l’annullamento previa sospensiva;
in seguito la società SE.RI. contestava, nella forma dei motivi aggiunti, la nota integrativa prot. n. 11180/1956 UU del 1° giugno 2005, con cui il Comune di Piedimonte Matese, nel dare esecuzione alla direttiva prot.n.11090, invitava l’istante ad astenersi dall’effettuare qualsivoglia intervento funzionale alla modifica di destinazione d’uso, rammentando l’inidoneità della procedimento attivato con D.I.A. ai fini della realizzazione delle opere denunciate in data 15 marzo 2005, con conseguente natura abusiva di eventuali lavori e/o opere eseguite;
con ordinanza n. 3056/05, il TAR Campania, Sez. IV, respingeva la citata richiesta di sospensione, decisione questa confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez.V, con ordinanza n. 846, del 17 febbraio 2006;
la SE.RI., in data 10 novembre 2006, presentava nuova D.I.A. per la realizzazione delle medesime opere già oggetto della D.I.A. del 15 marzo 2005, esitata negativamente dall’amministrazione;
il Comune, con nota prot. n. 3442/27466 del 1° dicembre 2006, provvedeva a sospendere il procedimento attivato con la richiamata D.I.A. del 10 novembre 2006, al fine di compiere un supplemento istruttorio;
l’ente comunale, inoltre, avendo riscontrato l’illegittima esecuzione di opere edilizie all’interno dell’area dell’ex Cotonificio del Matese, con ordinanza n. 22 del 22 marzo 2007 del Commissario prefettizio (e stranamente non del Dirigente del Settore territorio ed ambiente), intimava l’immediata sospensione dell’attività edilizia intrapresa dalla società SE.RI.;
infine, con provvedimento n. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007, il nuovo Dirigente del Settore territorio ed ambiente del Comune di Piedimonte Matese, nominato appena 11 giorni prima dal Commissario prefettizio decreto n. 9069 del 14 maggio 2007), autorizzava la società SE.RI. srl ad eseguire le opere di cui alla D.I.A. del 10 novembre 2006, nonostante la permanenza delle ragioni ostative che avevano determinato l’adozione del diniego opposto dal Comune nel 2005, la cui legittimità è stata confermata, in sede cautelare, sia dal TAR Campania che dal Consiglio di Stato;
considerato che:
i fabbricati industriali dell’ex Cotonificio ricadono in zona “D-Industriale” del Programma di fabbricazione (P.d.F.) del Comune di Piedimonte Matese, quale strumento urbanistico vigente;
il comma 2, lett. f), della legge regionale 19/2001, prevede che i mutamenti di destinazione d’uso (senza modifiche di volume e superficie) sono eseguibili con D.I.A., purché la nuova destinazione d’uso sia compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee (nella fattispecie con le categorie consentite nella zona omogenea D-Industriale);
nel caso specifico, il P.d.F. Non consente l’insediamento di attività commerciali in zona D-Industriale, prevedendo che lo sviluppo dell’edilizia commerciale avvenga in una specifica zona territoriale omogenea denominata “D1-Commerciale”, individuata tra via Casino del Duca e via Canneto, e disponendo che in essa si operi con l’utilizzo di specifici criteri edificatori, diversi da quelli previsti per la zona “D-industriale”;
è evidente, pertanto, l’illegittimità del provvedimento n. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007, con cui si consente alla SE.RI srl di procedere all’esecuzione di un così incisivo intervento di trasformazione territoriale, con una procedura semplificata, inapplicabile per espressa previsione del legislatore ai mutamenti di destinazione d’uso non consentiti dagli strumenti di pianificazione territoriale per le singole zone omogenee;
inoltre, il provvedimento prot. n. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007 interferisce inevitabilmente con il giudizio R.G. n. 3783/05 pendente dinanzi al TAR Campania-Napoli, proprio alla vigilia della pronuncia definitiva del giudice amministrativo sull’assentibilità o meno del progetto proposto dalla SE.RI.;
tale ultima circostanza, evidentemente, imponeva all’amministrazione, in applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, di attendere l’esito del richiamato giudizio, prima di assumere sul punto qualsiasi determinazione, in modo da conformarsi alla statuizione del giudice amministrativo chiamato a pronunciarsi sulla vicenda;
inoltre il Comune ha, inspiegabilmente, omesso di aggiornare il professionista incaricato di difendere l’ente nel citato giudizio R.G. 3783/2005, circa gli sviluppi della vicenda, benché fosse stato da quest’ultimo più volte sollecitato, con lettere prot. n. 27508 del 4 dicembre 2006 e prot. n. 3636 del 23 febbraio 2007;
l’insieme delle riferite circostanze connotano un comportamento caratterizzato da scarsa trasparenza, nonché da un intento evidentemente elusivo del comando legislativo, soprattutto da parte del Dirigente del Comune, ing. Ernesto Palermiti, il quale si è affrettato, ignorando le pronunce giurisdizionali intervenute nel caso specifico (pur essendosi diffusamente soffermato nel preambolo dell’autorizzazione rilasciata a richiamare precedenti giurisprudenziali non pertinenti, dimenticando “stranamente” di citare le due decisione intervenute sul caso specifico), a rilasciare l’atto di assenso prima che il TAR Campania si pronunciasse definitivamente sul ricorso proposto dalla SE.RI.;
il richiamato provvedimento n. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007 è, altresì, illegittimo, laddove consente, mediante una semplice D.I.A., la realizzazione di un notevole intervento di riqualificazione urbanistica di un’area industriale dismessa, con evidente lesione di interessi urbanistici, ambientali, commerciali, eccetera;
invero, l’intervento proposto da SE.RI. configura l’ipotesi del mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, come tale soggetto al preventivo rilascio del titolo concessorio, ora permesso di costruire (si veda Cons. di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6411);
inoltre, l’assentibilità del progetto presentato dalla SE.RI. srl era subordinato alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del decreto legislativo 42/2004, necessaria alla rimozione del vincolo paesaggistico gravante sull’area de qua, trattandosi di lavori che comportano una modifica dell’aspetto esteriore dei fabbricati interessati dall’intervento;
infatti, nel provvedimento prot. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007, l’estensore Palermiti, nell’evidente intento di eludere il controllo di competenza della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali di Caserta, ai sensi dell’art. 146 del disegno legislativo 42/2004, incorre in una vistosa contraddizione laddove, a pag. 2, nel quint’ultimo capoverso, afferma “al terzo livello (dell’intero fabbricato A) saranno inseriti degli abbaini, sia a torrini con infissi che in vetrocemento”, per poi affermare, nell’ultimo capoverso della medesima pagina, che “l’intervento previsto nella D.I.A. non comportando alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici non è soggetta all’autorizzazione (paesaggistica)”;
circostanza questa che sicuramente esclude che l’intervento progettato dalla SE.RI. possa essere considerato come risanamento conservativo, configurandolo piuttosto come intervento di ristrutturazione con modifica dei prospetti, per il quale è indispensabile la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del decreto legislativo 42/2004, contrariamente a quanto sostenuto dal Dirigente comunale nell’autorizzazione rilasciata alla società SE.RI.;
sul punto, è stato correttamente affermato in giurisprudenza che “Non può essere legittimamente considerata come risanamento ed adeguamento igienico dell'edificio, l'apertura di un abbaino, soprattutto se di rilevanti dimensioni, nel tetto di un edificio che ne alteri la copertura esterna, determinando la trasformazione delle strutture preesistenti, essendo piuttosto finalizzata, a prescindere da effettive esigenze igieniche o risanatrici, all'abitabilità di spazi non utilizzati precedentemente”(T.A.R. Veneto Sez. II, 7 marzo 2003, n. 1692; Cons. Stato Sez. V, 14 giugno 1996, n. 689);
inoltre, la proposta progettuale elaborata dalla SE.RI., assentita dall’autorità comunale, si pone in spregio delle condizioni minime di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali di pubblico spettacolo (sala cinematografica), previste dalla normativa di settore (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
il provvedimento n. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007 è altresì illegittimo laddove omette di considerare gli oneri concessori dovuti dalla società SE.RI., in conseguenza del diverso e considerevole carico urbanistico gravante sull’area interessata dell’intervento, quale effetto del cambio di destinazione assentito;
è noto, infatti, che la quantificazione degli oneri concessori avviene sulla base di tabelle parametriche disposte dal Comune, che tengono conto delle diverse destinazioni degli immobili, ed alle quali l’amministrazione è tenuta a far riferimento per le specifiche determinazioni che è chiamata ad assumere;
nel caso di specie, anche a voler ritenere che il Comune potesse legittimamente assentire l’intervento edificatorio proposto dalla società SE.RI., è evidente che l’ente comunale era tenuto, contestualmente, a rideterminare gli oneri concessori, previsti in misura maggiore per gli immobili con destinazione commerciale, rispetto a quelli aventi destinazione industriale;
proprio sul punto, a più riprese, il giudice amministrativo ha avuto modo di affermare che “il mutamento di destinazione urbanistica di un immobile è soggetto al previo rilascio di concessione edilizia, con conseguente obbligo di corrispondere oneri concessori, in dipendenza della nuova destinazione, ove previsti in misura maggiore rispetto a quella originaria (si veda Cons. di Stato sez. IV, 28 luglio 2005 n. 4014; TAR Lazio sez. II, n. 54/2005 e TAR Piemonte sez. I, del 28 marzo 2006 n. 1560; TAR Sicilia Palermo, sez. I, 10 maggio 2006, n. 1056);
tale omissione è ancor più grave, ove si consideri che il mutamento di destinazione assentito dal Comune di Piedimonte Matese ha prodotto un aumento del valore degli immobili in titolarità della società SE.RI. srl, pari al doppio del valore originario, come si evince dalle quotazioni immobiliari elaborate dall’Agenzia del territorio, che agli immobili con destinazione industriale ubicati sulla strada statale 158 assegnano un valore compreso tra i 550 e 700 euro/mq, che sale ad un valore compreso tra 1.100 e 1.400 euro/mq per gli immobili a destinazione commerciale ubicati nella medesima strada dello stesso comune;
ne deriva che il Comune, assentendo il mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati dell’ex Cotonificio, ha determinato un gratuito quanto arbitrario vantaggio economico alla società SE.RI. srl, i cui effetti dannosi ricadono però sull’intera collettività, a causa dell’aggravio del carico urbanistico gravante sull’area interessata dall’intervento,
si chiede di conoscere quali provvedimenti di propria specifica competenza il Governo intenda adottare al fine di ripristinare con sollecitudine la legalità violata.

MODERATO aalberto1 (Utente disabilitato) N° messaggi: 8345 - Iscritto da: 16/1/2020
296 di 731 - 25/5/2021 09:16
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
IL TRIBUNALE RESPINGE IL DISSEQUESTRO DELL'EX COTONIFICIO DOVE DOVREBBE SORGERE IL CENTRO COMMERCIALE.

COMUNICATO STAMPA
COORDINAMENTO CITTADINO PDL
PIEDIMONTE MATESE


Rimane sotto sequestro l’immobile di Via Canneto dove dovrebbe sorgere il centro commerciale. Il Tribunale di Riesame, al termine della camera di consiglio svoltasi nella mattinata dell’altro ieri, ha difatti rigettato l’istanza avanzata dai proprietari per ottenere il dissequestro della struttura dove un tempo operava l’ex cotonificio delle Manifatture del Matese ed ora destinato ad accogliere un centro di media distribuzione. All’intero immobile furono apposti i sigilli alcune settimane fa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese, coordinati dal Capitano Salvatore Vitiello, su ordine della Procura della Repubblica di Santa Maria C.V., all’esito delle indagini condotte dal Magistrato Silvio Marco Guarriello che emise anche 14 avvisi di garanzia a carico del proprietario dell’edificio Vittorio Civitillo, dell’ex tecnico comunale Ernesto Palermiti e dell’attuale responsabile del Settore Urbanistica del Comune Pietro Terreri, dei componenti dell’ex Commissione Edilizia Comunale, ritenuta illegittima dal Tar e dal Consiglio di Stato, dei tecnici professionisti che hanno seguito la pratica edilizia e di un funzionario dell’Asl Ce/1, ravvisando il Giudice diverse ipotesi di reato, tra le quali l’abuso di ufficio, il falso materiale ed ideologico in atti pubblici, l’abusivismo edilizio e reati contro l’ambiente. Ora, a distanza di circa un mese, la proprietà ha chiesto al Tribunale di liberare la struttura per continuare i lavori di allestimento del centro commerciale, che secondo alcune voci dovrebbe aprire già dopo Natale, ma i Giudici del Riesame hanno bocciato la richiesta di dissequestro, anche perché le indagini sono ancora in corso, per cui si allungano i tempi dell’apertura del centro alle porte del capoluogo matesino. Intanto, la minoranza del Popolo della Libertà affila nuovamente le armi preannunciando di volerci vedere chiaro sulla rapidità con cui l’ex commissione edilizia integrata, non appena insediatasi, ha subito proceduto all’esame ed accolto la richiesta di sanatoria dei lavori effettuati per l’ampliamento dell’immobile ma eseguiti senza regolare rilascio di permesso a costruire. Una solerzia che, secondo l’opposizione, “non è stata usata per l’esame delle richieste degli altri comuni cittadini, ai quali è stato riservato un trattamento ben diverso con lungaggini varie che fanno venire il sospetto, o meglio confermando la nostra tesi sulla corsia preferenziale e sulla protezione assicurata dall’amministrazione comunale del sindaco Vincenzo Cappello ad un’iniziativa chiaramente speculativa in grado di mettere in ginocchio, semmai si dovesse concretizzare, l’intero sistema economico e commerciale della nostra città”.









297 di 731 - 25/5/2021 09:16
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Piedimonte Matese(Ce)- Interrogazione dell’ On Carlo Sarro su SIAD e Centro Commerciale

Tag: centro commerciale, interrogazione on sarro, SIAD |

SIAD E CENTRO COMMERCIALE, INT INTERROGAZIONE AI MINISTRI MARONI, ALFANO
Piedimonte Matese(Ce)- Il Senatore della Repubblica Avv. Carlo Sarro (Pdl) ha presentato un’interrogazione parlamentare con risposta scritta ai Ministri dell’Interno Roberto Maroni, della Giustizia Angelino Alfano e delle Infrastrutture e del Trasporti Altero Matteoli sulla recente approvazione del Siad del Comune di Piedimonte Matese che prevede, tra l’altro, la realizzazione di un mega centro commerciale nell’ex cotonificio sito alle porte della città. Di seguito, il testo integrale dell’interpellanza che punta a far luce su di una serie di illegittimità connesse alla famigerata vicenda del centro commerciale che, una volta aperto, potrebbe causare la morte ed il fallimento dei tanti negozi commerciali e delle molte botte artigianali presenti nel capoluogo matesino come nei comuni limitrofi:
“Ai Ministri dell’interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:
il Comune di Piedimonte Matese (Caserta), è dotato di Piano di fabbricazione (Pdf) approvato con D.P.G.R.C. n. 1 del 07 gennaio 1978 che, nell’operare la zonizzazione ai fini edificatori del territorio comunale, distingue, nello specifico, la zona D-industriale dalla zona D1-commerciale; nel territorio comunale esiste un opificio industriale, dismesso (ex Manifatture del Matese), ricadente, per l’appunto, in zona D-industriale del Pdf; negli ultimi tempi, tale compendio immobiliare è stato acquisito da un gruppo imprenditoriale della zona, per localizzarvi un centro commerciale, iniziativa contrastata dai commercianti locali e dalle associazioni di categoria regionali e provinciali; gli interessi speculativi si sono manifestati, per la prima volta, allorquando il legale rappresentante della società SE.RI srl, in data 15 marzo 2005, presentava la dichiarazione di inizio attività (DIA) per la riconversione della destinazione d’uso dei fabbricati produttivi dismessi dell’ex cotonificio del Matese, al fine di realizzare un centro commerciale, con annessi cinema multisala, attività di ristorazione, baby-parking, palestra, centro benessere, eccetera; l’amministrazione comunale dell’epoca, con nota prot.n.1317/U.U. del 12 aprile 2005 a firma del responsabile dell’Ufficio urbanistica, si esprimeva negativamente in merito alla variazione di destinazione d’uso, in quanto l’area era vincolata all’originaria destinazione d’uso (industriale) dal vigente Pdf, risultando, peraltro, impossibile procedere al richiesto mutamento di destinazione attraverso una procedura semplificata; avverso tale provvedimento, la Se.Ri., con ricorso R.G. n. 3783/05, adiva il TAR Campania – Napoli, la cui IV Sezione con ordinanza n. 3056/05 del 26 ottobre 2005, confermata dal Consiglio di Stato, V Sez., con ordinanza n. 846 del 17 febbraio 2006, respingeva l’istanza cautelare; cionostante, la Se.Ri, in data 10 novembre 2006, presentava al Comune una nuova DIA per la realizzazione delle medesime opere già oggetto della DIA del 15 marzo 2005, esitata negativamente dall’amministrazione; incredibilmente, con provvedimento n. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007, il nuovo Dirigente del Settore territorio ed ambiente, nominato appena 11 giorni prima dal Commissario prefettizio (decreto n. 9069 del 14 maggio 2007), autorizzava la società ad eseguire le opere di cui alla DIA del 10 novembre 2006, nonostante la permanenza delle ragioni ostative che avevano determinato l’adozione del diniego opposto dal Comune nel 2005, la cui legittimità è stata confermata sia dal TAR Campania che dal Consiglio di Stato; il dirigente del Settore territorio ed ambiente si è affrettato ad adottare il provvedimento autorizzatorio prima che il TAR si pronunciasse definitivamente sul ricorso R.G. 3783/05, il quale avrebbe dovuto essere trattato all’udienza pubblica già fissata per il giorno 2 luglio 2007, determinando di fatto l’improcedibilità dell’impugnativa; avverso il nuovo titolo edilizio rilasciato in favore della Se.Ri, alcuni commercianti di Piedimonte Matese hanno proposto ricorso (R.G. 1502/2008) al TAR Campania-Napoli, allo stato in attesa di essere definito; in considerazione delle evidenti anomalie del procedimento e della palese illegittimità del mutamento di destinazione assentito in favore della Se.Ri. anche la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere si interessava alla vicenda e poneva sotto sequestro il complesso industriale (proc. n. 6887/08 R.G.NR. – n. 5802/08 R.G. G.I.P.); di recente, la Regione Campania, con decreto n. 317 del 24 giugno 2009, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Campania (BURC) n. 45 del 13 luglio 2009, del dirigente dell’A.G.C. 12 Sviluppo Economico, compulsata dalla società Gestcom 1 Srl, ha nominato il dottor Fortunato Polizio quale commissario ad acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 41 della legge regionale n. 1 del 2000, affidandogli, in particolare, il compito di sostituirsi agli organi del Comune di Piedimonte Matese per la redazione dello Strumento di intervento per l’apparato distributivo (SIAD); il commissariamento del Comune di Piedimonte Matese per l’approvazione del SIAD appare poco comprensibile ove si consideri che, così come attestato dal dirigente dell’A.G.C. 12 Sviluppo Economico della Regione Campania, con nota prot. n.2009.1051485 del 3 dicembre 2009, Piedimonte Matese è l’unico Comune, nei 10 anni di vigenza della legge regionale n. 1 del 2000, ad essere stato commissariato, nonostante l’inadempienza riguardi la maggior parte dei Comuni della regione; ulteriori anomalie connotano il procedimento che ha condotto alla nomina del Commissario ad acta, non essendo stato posto il Consiglio Comunale nella condizione di evitare la sostituzione e non promanando la nomina dalla Giunta regionale, organo competente ai sensi dell’art. 49 legge regionale n. 1 del 2000;
– inoltre la decisione del commissariamento è maturata in conseguenza della diffida inoltrata alla Regione dalla società Gestcom 1, “intenzionata ad ampliare la propria attività di commercio al dettaglio utilizzando un immobile in zona D) del comune di Piedimonte Matese (CE)”;
– l’immobile cui si riferisce l’istanza della società Gestcom 1 è lo stesso sequestrato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (proc. n. 6887/08 R.G.NR. – n. 5802/08 R.G. G.I.P.), in ragione dell’illegittimo mutamento di destinazione d’uso – assentito dal Comune alla Se.Ri. Srl (da industriale a commerciale) – in zona D-industriale del vigente Pdf;
in base alla normativa di settore (decreto legislativo n. 114 del 1998 e legge regionale n. 1 del 2000) l’amministrazione è tenuta ad attivare un procedimento ordinario di variante urbanistica, quando l’applicazione dei criteri e degli indirizzi indicati nella legge regionale comporti la realizzazione di nuovi volumi e/o il cambio delle destinazioni d’uso delle aree e/o degli edifici interessati; nella specie, il SIAD è stato concretamente approvato, con delibera commissariale n. 1 del 27 ottobre 2009 ed ammesso al visto di conformità regionale, ex art. 13 della legge regionale n. 1 del 2000, con decreto dirigenziale n. 644 del 11 novembre 2009, pubblicato nel BURC n. 70 del 23 novembre 2009; il SIAD approvato dal Commissario ad acta consente la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita, per l’esorbitante superficie di circa 40.000 metri quadrati, in zona D-industriale del Pdf (così come nelle intenzioni della Se.Ri Srl e della Gestcom 1 Srl), benché lo strumento urbanistico preveda una diversa zona vocata al commercio, classificata appunto D-commerciale; nell’operare tale scelta pianificatoria, che per dimensioni e localizzazione stravolge gli assetti urbanistici definiti dal Pdf vigente, il Commissario regionale non ha ritenuto necessaria l’approvazione di una variante urbanistica; al fine di giustificare l’omessa attivazione del procedimento di variante urbanistica, il Commissario ad acta ha richiamato, impropriamente, la delibera del Giudice regionale n. 4474 dell’11 ottobre 2002 e la circolare 15 novembre 1999, n. 530971 (con la quale il Ministero delle attività produttive ha fatto proprie le conclusioni raggiunte dalla Conferenza unificata Stato-Regioni con delibera del 21 ottobre 1999), delle quali, per la verità, viene arbitrariamente fornita una lettura parziale che ne altera la reale portata; la Regione e il Ministero delle attività produttive, invero, si esprimono nel senso di consentire, senza necessità di attivare la variante urbanistica, la localizzazione di iniziative commerciali in zone già classificate genericamente come produttive dallo strumento urbanistico, ovvero nel caso in cui non siano assolutamente previste zone territoriali destinate al commercio: ma questo non è il caso del Comune di Piedimonte Matese, dove lo strumento urbanistico codifica terminologicamente la funzione commerciale e, soprattutto, la distingue espressamente dal quella industriale; infatti, il vigente Pdf, non consente l’insediamento di attività commerciali in zona D-Industriale, prevedendo che lo sviluppo dell’edilizia commerciale avvenga in una specifica zona territoriale omogenea denominata D1-commerciale, individuata tra via Casino del Duca e via Canneto, e disponendo che in essa si operi con l’utilizzo di specifici criteri edificatori, diversi da quelli previsti per la zona D-Industriale; ne deriva, pertanto, che eventuali mutamenti di destinazione da industriale a commerciale in zona D1 del Pdf non sono consenti, se non previa approvazione di apposita variante urbanistica; nella specie, quindi, la scelta del Commissario ad acta di localizzare grandi e medie strutture di vendita in zona D-industriale del Pdf in assenza della procedura di variante urbanistica viola la normativa di settore, con conseguente ingiusto vantaggio di quanti intendono realizzare un centro commerciale all’interno dello stabilimento “Ex Manifatture del Matese”, si chiede di conoscere quali provvedimenti di rispettiva competenza si intendano adottare per ripristinare la legalità violata”. Roma, 18 dicembre 2009.(Comunicato da ufficio stampa On. Sarro)
Pubblicato da red. prov. “Alto Casertano-Matesino & d”





298 di 731 - 25/5/2021 09:18
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
SEQUESTRATA AREA DEL COTTON VILLAGE: INDAGATI CIVITILLO, AVERSANO E VOLPE
Data: Sabato, 01 maggio @ Argomento: Giudiziaria
Piedimonte Matese, 1° maggio 2021 - Doveva essere destinata a parcheggio coperto – invece che a zona uffici, terrazza per eventi e deposito - l'area pertinenziale che fa parte del centro commerciale «Cotton Village» di Piedimonte Matese, sequestrata ieri dai carabinieri nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Secondo l’accusa – che ha incriminato il titolare della struttura ing. Vittorio Civitillo.; il progettista e direttore Francesco Volpe e il committente di diritto delle opere, Alfonso Davide Aversano. – i tre professionisti avrebbero modificato illecitamente la destinazione d’uso e pertanto a loro carico è ipotizzato il reato di abusi edilizi. Inoltre, hanno accertato i carabinieri forestali della locale stazione, su quella terrazza per ristorazione si sarebbero svolti diversi eventi con molte persone, circostanza quest’ultima che, secondo la Procura guidata dal magistrato Maria Antonietta Troncone, potrebbe integrare anche il reato di disastro colposo, «non essendo le strutture, e in particolare la copertura data in uso all’attività di ristorazione, progettate per sostenere il peso di numerosi avventori». L’ufficio inquirente riporta anche l’esito degli accertamenti tecnici dei vigili del Fuoco di Caserta, secondo cui vi sarebbero abusi anche alla normativa antincendio. Le opere (alcune delle quali ancora non ultimate) si sarebbero realizzate in una zona vincolata paesisticamente (zona di recupero urbanistico edilizio e di restauro paesistico ambientale del P.T.P. ambito Massiccio del Matese) e sismica. Il gip ha concesso, per 10 giorni, a partire dall'esecuzione del sequestro, la facoltà d'uso limitatamente ai locali adibiti ad ufficio ed a deposito al solo fine di consentire ai gestori dell'esercizio commerciale di asportare le merci ed i macchinari riposti negli spazi adibiti a deposito merci. Le violazioni sono state accertate in conseguenza di articolate indagini e da accurate verifiche tecniche e documentali.


MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
MODERATO LuciaLavigna (Utente disabilitato) N° messaggi: 3268 - Iscritto da: 20/10/2020
731 Commenti
 ...   15   ... 
Titoli Discussi
BIT:SERI 3.74 4.8%
KREnergy SpA
KREnergy SpA
KREnergy SpA
Indici Internazionali
Australia 0.1%
Brazil -0.2%
Canada -0.7%
France -0.2%
Germany -0.3%
Greece 0.2%
Holland -0.1%
Italy -0.3%
Portugal -1.0%
US (DowJones) -0.1%
US (NASDAQ) -0.0%
United Kingdom -0.1%
Rialzo (%)
BIT:WSAC25 0.09 40.4%
BIT:WIVN26 0.12 35.3%
BIT:1HAS 61.07 34.7%
BIT:WTFIN 1.80 28.6%
BIT:WSBCC 0.14 27.3%
BIT:WAGAIN 1.00 27.0%
BIT:SCF 26.00 17.6%
BIT:TALEA 6.02 13.6%
BIT:TMP 1.45 11.5%
BIT:1TSLA 151 11.0%

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network