Seri Industrial (SERI)

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GIOLA N° messaggi: 29895 - Iscritto da: 03/9/2014
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101 di 731 - 10/9/2020 14:23
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Seri Industrial S.p.A.:
Pervenute le dimissioni di quattro consiglieri per consentire il rinnovo e l’ampliamento dell’organo amministrativo
Il Consiglio avvia un’istruttoria a seguito di recenti accadimenti societari
San Potito Sannitico, 31 luglio 2019 – Seri Industrial S.p.A. (la “Società”) comunica che, in data odierna, si è tenuto un Consiglio di Amministrazione, in forma totalitaria, nel corso del quale i consiglieri Luciano Orsini (Presidente), Vittorio Civitillo (Vice Presidente e Amministratore Delegato), Andrea Civitillo (Consigliere esecutivo) e Alessandra Ottaviani (Consigliere non esecutivo) hanno rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dalla prossima Assemblea, per consentire ai soci, sulla base del voto di lista, di nominare un nuovo organo amministrativo, auspicabilmente ampliato con ulteriori professionisti.
Il Consiglio di Amministrazione, conseguentemente, convocherà un’Assemblea dei soci, da tenersi entro il prossimo mese di settembre con all’ordine del giorno: (i) il rinnovo del Consiglio di Amministrazione con l’ampliamento del numero di consiglieri e (ii) una proposta di rideterminazione dei compensi da riconoscere al collegio sindacale attualmente in carica, in considerazione del maggior impegno prevedibile per l’espletamento del mandato, dell’attuale articolazione del Gruppo e della complessità delle tematiche ad essa connesse.
Il rinnovato Consiglio di Amministrazione, congiuntamente alla nomina da parte dell’Assemblea odierna di due nuovi componenti del Collegio Sindacale, nell’autorevole figura del Prof. Matteo Caratozzolo, quale presidente, e del dott. Daniele Cauzillo, quale sindaco effettivo, potrà consentire alla Società di affrontare le impegnative sfide di mercato, con una più ampia diversificazione delle competenze.
Nel corso della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto di dichiarazioni fatte dal socio Industrial SpA nel corso della odierna Assemblea, ha altresì deliberato di dare avvio a un’attività istruttoria rispetto agli eventuali profili di illeggitimità in relazione ai recenti accadimenti, in relazione ai possibili rapporti tra il Presidente uscente del Collegio Sindacale e il precedente Presidente del medesimo organo di controllo, quest’ultimo oggetto di un’azione di responsabilità promossa dalla Società.
Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, preso atto, riservandosi di compiere ogni necessario approfondimento, di quanto sempre dichiarato dal socio Industrial SpA, il quale ha fatto presente che, a suo giudizio, “la società di revisione ha condotto le sua attività,[ ……], in assoluta difformità rispetto alle previsioni del D.lgs 39/2010, come successivamente aggiornato, e dei principi internazionali di revisione ISA Italia”, invitando il Consiglio di Amministrazione a non riconoscere alcun compenso aggiuntivo alla Società di Revisione, come dalla stessa richiesto e promuovendo, invece, le azioni necessarie a tutelare l’Emittente e i suoi stakeholder.
102 di 731 - 10/9/2020 14:28
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

Civile Sent. Sez. 3 Num. 27559 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso 4483 – 2016 proposto da:
P.M. IMMOBILIARE SRL in persona dell’A.D. – legale
rappresentante p.t. Dr. DAVIDE ALFONSO AVERSANO, SERI
SPA in persona dell’A.U. VITTORIO CIVITILLO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL POZZETTO
122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE,
2017
1931
rappresentati e difesi dagli avvocati UMBERTO GENTILE,
CARLO GRILLO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
Data pubblicazione: 21/11/2017
S. ANNA SRL in persona del legale rappresentante p.t.
l’amministratore unico DE BARTOLOMEIS ANTONELLA,
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLO DE SILVA giusta procura speciale
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4534/2015 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 23/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato UMBERTO GENTILE anche per delega
orale dell’Avv. CARLO GRILLO;
in calce al controricorso;

4483/2016
FATTI DI CAUSA
1. Con contratto stipulato il 3 novembre 2008 S.Anna S.r.l. concedeva in locazione a PMImmobiliare S.r.l. un capannone industriale per la durata di sei anni, rinnovabile per altri sei, con scadenza in tal caso il 5 novembre 2020, determinando il canone annuo in C 140.000 oltre a Iva e aggiornamento annuale Istat. Dopo alcune cause in cui era stata dichiarata la sua inadempimento della locatrice rispetto all’obbligo di produrre la certificazione di agibilità, la cui
mancanza avrebbe impedito l’attività della recedente.
Con ricorso depositato il 13 giugno 2012 S.Anna S.r.l. adiva il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere perché fosse dichiarata l’invalidità/inefficacia del recesso della conduttrice, e fossero
condannati quest’ultima e la sua fideiubente SERI S.p.A. al pagamento di tutti i canoni dovuti dal 6 ottobre 2011 al 5 novembre 2020, oltre a rivalutazione secondo Istat al 100% e interessi dalla scadenza dei ratei. Con sentenza del 28 marzo 2014 il Tribunale rigettava le domande di S.Anna S.r.l.
Avendo quest’ultima proposto appello, ed avendo ad esso resistito le controparti, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 13-23 novembre 2015, accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando inefficace il recesso e cessato il contratto per sopravvenuta disdetta alla fine del primo sessennio, cioè il 5 novembre 2014, condannando le appellate in solido a pagare
all’appellante i canoni dovuti dal 6 novembre 2011 al 5 novembre 2014 nella misura di C 439.883 oltre a Iva e interessi.
2. Hanno presentato ricorso PM Immobiliare S.r.l. e SERI S.p.A. sulla base di quattordici motivi, da cui si difende con controricorso S. Anna S.r.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1 D primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 434 c.p.c., inammissibilità e/o nullità dell’appello e nullità della sentenza per mancata confutazione nell’atto di appello delle ragioni della sentenza di primo grado.
Quest’ultima avrebbe imperniato, infatti, la decisione “sul diniego di agibilità intervenuto nel 2010 e sull’impossibilità da parte del conduttore di richiedere il certificato di agibilità, in quanto privo di qualsivoglia legittimazione”; e l’appellante avrebbe, nel gravame, “continuato a far riferimento alla conoscibilità della carenza del certificato di agibilità e non al problema emerso successivamente, ossia il diniego del certificato di agibilità”, non censurando neppure la
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morosità, la conduttrice, con lettera del 4 marzo 2011, comunicava il recesso per
”carenza di legittimazione del conduttore” a richiedere tale provvedimento amministrativo e la indispensabilità di quest’ultimo per l’esercizio dell’attività economica, né adducendo alcunché sul “motivo vero e proprio su cui si incentra il mancato rilascio del certificato di agibilità”.
Il motivo è palesemente infondato, dal momentQ_qiiel,che_idèfinisce fondamento della sentenza di primo grado è stato logicamente assorbito dalla sentenza di secondo grado come irrilevante laddove ha individuato la dirimente ragione dell’accoglimento dell’appello, ovvero la piena conoscenza della situazione del capannone da parte della conduttrice fin da quando fu stipulato
3.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 342 e 434 c.p.c., nonché nullità della sentenza per avere il giudice d’appello ritenuto ammissibile il gravame in difetto dei requisiti di cui all’articolo 434 c.p.c.
Si tratta, in sostanza, della riproposizione di quanto era già stato eccepito dinanzi alla corte territoriale, che – come il motivo stesso evidenzia – era stato disatteso con apposita motivazione, la quale si rinviene alle pagine 5-6 della sentenza e può ben definirsi specifica e congrua. Le argomentazioni che i ricorrenti agitano in effetti per inficiarla presentano in realtà natura fattuale sulle vicende amministrative relative al certificato di agibilità (ricorso, pagine 13-14). Come quindi nel precedente motivo, i ricorrenti tentano di ricondurre alla nullità della sentenza quel che è in realtà annoverabile al thema decidendum di merito che la pronuncia di secondo grado ha affrontato. Il motivo pertanto non ha alcun pregio.
3.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 27 I. 392/1978, 115 c.p.c., 11, 32 e 36 d.p.r. 380/2001.
Si adduce che la comunicazione del recesso non si sarebbe fondata solo sul mancato conseguimento dopo tre anni dalla stipulazione del contratto del certificato di agibilità dell’immobile, “ma soprattutto” sui requisiti minimi ex lege necessari per gli immobili e per l’esercizio dell’attività contrattualmente pattuita: ciò emergerebbe dalla comunicazione stessa del recesso. Vengono poi richiamati gli articoli 2 e 5 del contratto, sostenendo che avrebbe costituito ragione del recesso ex articolo 27 I. 392/1978 il “fatto nuovo” della comunicazione
formale del Comune che il certificato non avrebbe potuto mai essere rilasciato, e aggiungendo che le opere sarebbero state urbanisticamente irregolari e l’immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, con conseguente impossibilità di ogni uso lecito dell’immobile.
Avrebbe dunque errato la sentenza d’appello dove afferma incontestato il fatto che la conduttrice abbia continuato ad esercitare la sua attività nell’immobile, “essendo in re ipsa la prova del mancato utilizzo lecito” per carenza dei requisiti minimi ex lege.
Il motivo è palesemente contraddittorio. Dapprima, infatti, adduce che il recesso ex articolo 27 non si sarebbe fondato sulla situazione dell’immobile tre anni dopo la stipulazione del
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4/
il contratto locatizio.
contratto, bensì sui requisiti minimi di legge – cioè su un elemento presente
ab origine
all’epoca della stipulazione -; e poi si fonda un asserito “fatto nuovo”, cioè la comunicazione
del Comune dell’impossibilità definitiva del rilascio del certificato.
Anche a prescindere da questa sua intrinseca e inammissibile ambiguità, il motivo è
inammissibile per natura evidentemente fattuale: esso infatti argomenta sulle caratteristiche
urbanistiche dell’immobile, per concludere proprio sull’esistenza di una prova, che peraltro non
riguarderebbe la non continuazione dell’attività, bensì la illiceità dell’attività stessa (v. ricorso,
laddove afferma che non risulta contestata la circostanza che la società conduttrice
abbia sempre continuato ad esercitare la sua attività nell’immobile oggetto della
locazione, essendo in re ipsa la prova del mancato utilizzo lecito dell’immobile, per carenza di
requisiti minimi prescritti ex lege per gli immobili”).
Si giunge poi a contrastare con l’affermazione del giudice d’appello (motivazione, pagine 9-10)
che la conduttrice non provò il definitivo diniego del certificato e che non contestò di avere
continuato l’attività, anche sotto questi profili scendendo direttamente su un piano fattuale,
che è, si ripete, la reale natura del motivo, il quale censura il giudice d’appello nel suo
accertamento di merito (e i riferimenti giurisprudenziali che vengono talora introdotti sono
infatti conformi a quelli invocati dalla corte territoriale).
3.4 II quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli
articoli 27 I. 392/1978, 1575, 1580 c.c. 11, 24, 36 d.p.r. 380/2001.
Il giudice d’appello avrebbe errato affermando che la certificazione di agibilità concerne
parametri tecnici della normativa urbanistica “il cui difetto non preclude, di per sé, l’utilizzo
abitativo”, e che la conduttrice, ciò conoscendo fin dalla stipulazione del contratto, accettò il
rischio economico conseguente. Invece la certezza della impossibilità del rilascio di certificato
di agibilità, senza regolarizzazione ex articolo 36 d.p.r. 380/2001, sarebbe sufficiente a
rendere inidoneo l’immobile per l’uso convenuto e costituirebbe un fatto nuovo, indipendente
dalla volontà della conduttrice e idoneo a giustificarne il recesso ai sensi dell’articolo 27 I.
392/1978.
Anche questo motivo, come ben si vede già dalla sintesi appena tracciata, si basa su elementi
direttamente fattuali che il giudice d’appello ritenne non provati, qui invece argomentando per
sostenere che lo furono, con particolare riguardo all’esistenza di un definitivo diniego del
certificato. E ciò conduce la censura alla inammissibilità.
3.5 Il quinto motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., ancora denuncia violazione
degli articoli 27 I. 392/1978, 1575, 1580 c.c., per avere errato il giudice d’appello affermando
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pagina 18: da quanto in precedenza esposto “consegue l’erroneità della sentenza anche
che nel contratto non è previsto un obbligo del locatore di acquisire il certificato di agibilità o
farlo acquisire; e ciò viene contestato con vari argomenti.
La censura, peraltro, difetta di interesse, perché non inficia la ratio decidendi sulla inesistenza
di motivi imprevedibili a proposito del certificato, ovvero sulla piena conoscenza che la
conduttrice aveva della situazione del capannone ab origine, a prescindere poi dalla ulteriore
ratio decidendi in ordine al difetto di prova di definitiva impossibilità di rilascio del certificato.
violazione degli articoli 27 I. 392/1978, 2727, 2729, 2497 sexies c.c. e 115 c.p.c.
Il giudice d’appello esclude la novità e la non conoscibilità dei motivi del diniego del rilascio,
ovvero assume la piena conoscenza della conduttrice al momento della stipulazione del
contratto delle condizioni del capannone in conseguenza dell’intreccio societario tra la
precedente proprietaria di quest’ultimo e la conduttrice stessa, che descrive a pagina 11 della
motivazione della sentenza impugnata. La censura consiste in vari argomenti fattuali, per
concludere poi che la conoscibilità presunta non equivale a quella effettiva.
Il motivo è evidentemente quasi del tutto fattuale, per cui è inammissibile; quanto all’ultimo e
residuo argomento per cui, in sostanza, non può valere la presunzione per accertare un fatto,
esso non ha consistenza, essendo stabilita proprio dall’invocato articolo 2729 c.c. l’utilizzabilità
della cosiddetta prova presuntiva, peraltro nel caso di specie del tutto irrilevante visto il
contenuto del tratto motivazionale della sentenza impugnata, relativo non ad una conoscibilità
presunta, bensì ad una piena ed effettiva informazione della conduttrice sulle condizioni
dell’immobile quando fu stipulato il contratto locatizio.
3.7 n settimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli
articoli 27 I. 392/1978, 115 e 116 c.p.c., censurando il giudice d’appello laddove esclude che
sia stato provato il definitivo diniego del certificato in questione: invece “come chiarito in punto
di fatto, è incontestato tra le parti che nel 2010 vi fu il diniego di agibilità”.
Il motivo, attraverso questo riferimento ad una non specificata chiarificazione “in punto di
fatto”, effettua presumibilmente un riferimento alla premessa del ricorso, ma con una
connotazione talmente generica da renderlo non autosufficiente e comunque non integrante,
appunto, la necessaria specificità che l’articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c. esige per la
conformazione dei motivi del ricorso per cassazione, così pervenendo alla inammissibilità.
Peraltro, si nota incidenter, se il motivo fosse stato conformato in modo esaustivo, il suo
contenuto lo condurrebbe probabilmente alla denuncia di un errore revocatorio.
3.8 L’ottavo motivo denuncia violazione dell’articolo 27 I. 392/1978 in relazione all’articolo
360, primo comma, n.5 c.p.c., argomentando che è discusso e decisivo il fatto che il certificato
di agibilità non sia stato rilasciato per mancata acquisizione del nullaosta del Consorzio ASI e
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3.6 n sesto motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., lamenta violazione degli articoli
dunque negato definitivamente. Il motivo è privo di consistenza, in quanto è indiscusso che il
giudice d’appello ha motivato sull’assenza di prova della definitività del diniego, non integrando
quindi il vizio motivazionale rilevante ai fini del vigente tenore dell’articolo 360, primo comma,
n.5 c.p.c., per di più presentato in modo ambiguo, anche mediante un contestuale riferimento
a una violazione di legge, cioè dell’articolo 27 I. 392/1978.
3.9 Il nono motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli
27 I. 392/1978, e 132 n.4 c.p.c., per non avere il giudice d’appello indicato nella motivazione
riproduzione del precedente motivo, di cui patisce la stessa ambiguità mescolando ora un
preteso
error in procedendo
con un preteso
error in iudicando
quanto all’applicazione
dell’articolo 27 I. 392/1978. Peraltro, si rileva che queste ripetute censure relative alla
definitività del diniego della certificazione non inficiano la
ratio decidendi
realmente
fondamentale nella struttura decisionale adottata dal giudice d’appello, cioè la conoscenza ab
origine da parte della conduttrice della situazione radicalmente irregolare sul piano urbanistico
del capannone preso in locazione, con conseguente assenza di ogni imprevedibilità
(motivazione della sentenza impugnata, pagine 11-12).
3.10 II decimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli
articoli 27 I. 392/1978, 1334, 1372, 1373, 1218, 2697 c.c. e 115 c.p.c.: avrebbe errato il
giudice d’appello nel ritenere illegittimo il recesso effettuato dalla conduttrice con la lettera del
4 marzo 2011: e se il contratto si scioglie ope legis ai sensi dell’articolo 27 I. 392/1978 e
conformemente agli articoli 1372 e 1373 c.c., la corte territoriale non può condannare PM
Immobiliare S.r.l. ad adempiere un contratto sciolto, che quindi più non produce effetti. Dal
canto suo, S.Anna avrebbe potuto chiedere soltanto il risarcimento di danni, ma tale azione
non l’aveva esercitata.
Il motivo è privo di consistenza: prese le mosse dall’affermazione che il giudice d’appello
avrebbe errato nel ritenere illegittimo il recesso – e questo avrebbe dovuto essere dimostrato
con i precedenti motivi, i quali, come si è visto, non sono risultati fondati – adduce che il
contratto si è sciolto, per cui la conduttrice non è più tenuta ad adempierlo, e in luogo
dell’adempimento la locatrice avrebbe potuto semmai chiedere un risarcimento di danni. Tutto
si fonda, allora, sulla validità del recesso, che è risultato invece invalido.
3.11 L’undicesimo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., lamenta violazione degli
articoli 27 I. 392/1978, 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la corte territoriale “posto in capo al
conduttore l’onere della prova riferito al danno subito dal proprietario dell’immobile ed inerente
il mancato pagamento dei canoni di locazione fino alla scadenza del contratto nel 2014”.
Il giudice d’appello (a pagina 13 della motivazione della sentenza impugnata) “ha affermato,
infatti, l’obbligo del pagamento dei canoni scaduti fino alla prima scadenza da parte del
7
da dove avrebbe desunto il carattere non definitivo del diniego. Si tratta evidentemente di una
conduttore a meno che non dimostri che l’immobile era stato utilizzato direttamente o
indirettamente dal locatore”, prova invece non acquisita nel giudizio. Emergerebbe così la
violazione di legge relativamente ai principi governanti il riparto dell’onere della prova: “la
locatrice avrebbe dovuto dare prova del fatto che, pur essendo venuto meno di fatto il
sinallagma funzionale del contratto a seguito della restituzione dell’immobile da parte della PM
Immobiliare, aveva diritto al pagamento del canone di locazione fino alla prima scadenza del
contratto, a titolo di risarcimento del danno, non avendo utilizzato l’immobile”; quindi proprio
la locatrice “avrebbe dovuto dare prova del mancato utilizzo dell’immobile fino alla prima
scadenza del contratto, in quanto fatto costitutivo della propria richiesta di pagamento dei
canoni anche a seguito dell’intervenuto recesso del conduttore”.
Si tratta, evidentemente, di una propaggine del motivo precedente, perché pone come
presupposto l’essere venuto meno il sinallagma funzionale del contratto a seguito
dell’intervenuto recesso della conduttrice, come se tale recesso fosse stato valido. E infatti, ad
un certo punto, nel motivo si afferma esplicitamente che le sue argomentazioni hanno “tenuto
conto dell’inammissibilità di una domanda di adempimento riferita ad un contratto non più in
essere” (ricorso, pagina 29).
Parimenti dalla infondatezza del decimo motivo sono assorbiti i successivi motivi dodicesimo e
tredicesimo, nel primo dei quali – come violazione, denunciata ex articolo 360, primo comma,
n.3 c.p.c., degli articoli 27 I. 392/1978, 2697 c.c. e 115 c.p.c. – si attribuisce ancora al giudice
d’appello errore sulla ripartizione dell’onere probatorio (in questa doglianza tentando, senza
successo per quanto appena rilevato, di correlarlo al principio della prossimità della prova),
mentre nel secondo – come violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3, degli articoli 2697
c.c., 115 c.p.c., 1346 e 1418, secondo comma, c.c. – si adduce che la corte territoriale avrebbe
errato nel richiedere alla conduttrice la prova che mai avrebbe potuto produrre, cioè l’utilizzo
dell’immobile da parte della locatrice.
3.12 n quattordicesimo motivo, infine, lamenta, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,
violazione degli articoli 2697, 1375 c.c. e 2 Cost.: S. Anna S.r.l. avrebbe dovuto comunque
provare “di essersi adoperata” per trarre profitto dall’immobile in altro modo e sollevare quindi
la conduttrice dall’onere di continuare a pagare il canone, vale a dire dimostrare di avere
tenuto un comportamento secondo buona fede.
Quest’ultimo motivo, a tacer d’altro, pretermette – come già prima era stata pretermessa nel
decimo motivo – la considerazione della necessità di un recesso valido ex articolo 27 I.
392/1978. Se tale recesso, infatti, valido non è, il contratto continua a esistere e per la
conduttrice ne discende pertanto l’obbligo al pagamento dei canoni, mentre non è configurabile
alcun obbligo di buona fede della locatrice di adoperarsi per esonerarla da tale obbligo,
essendo rimasto pienamente in vigore il sinallagma convenuto dalle parti stesse.
8
7
Anche quest’ultima doglianza, dunque, è priva di fondamento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla
rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali,
liquidate in un totale di C 10.000, oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma 1’11 ottobre 2017
Il Consigliee E
Chiara Gra si
Il Presidente
Mago
( ia Marg-e-rfta Chiarini
P.Q.M.
il pdf originale della sentenza:



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Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6070 del 29/03/2016


Civile Sent. Sez. 3 Num. 6070 Anno 2016
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ARMANO ULIANA
SENTENZA
sul ricorso 14350-2013 proposto da:
P.M. IMMOBILIARE SRL 03244240614 in persona del
legale rappresentante p.t. Dr. DAVIDE ALFONSO
AVERSANO, SERI SPA in persona dell’A.U. Ing. VITTORIO
CIVITILLO, domiciliate ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate
2015
2465
e difese dall’avvocato CARLO GRILLO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
ricorrenti contro
S. ANNA SRL in persona del legale rappresentante p.t.
Data pubblicazione: 29/03/2016

103 di 731 - 10/9/2020 14:33
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
All’ Ispettorato del lavoro
Di Avellino


I sottoscritti Segretari provinciali della Uilm Gaetano Altieri della FIOM Giuseppe Morsa della Failms Antonio De Donato a nome dei lavoratori della Fib sud di Nusco presentano formale denuncia chiedendo un intervento urgente a tutela dei lavoratori.
I lavoratori della Fib sud di Nusco dal 1 Gennaio 2020 sono senza lavoro e senza salario in quanto la Società Fib sud ha revocato il fitto nei confronti della Mp fallita nel 2014.
Si allega comunicazione di revoca da parte della Fib sud.
Si è svolto un incontro tra le Parti interessate presso la prefettura di Avellino che però non ha prodotto alcun risultato. ( Si allega accordo poi respinto dal giudice)
La curatrice fallimentare ha rigettato su indicazione del Giudice fallimentare la revoca del fitto ritenendola illegittima e pertanto i lavoratori si ritrovano senza salario senza lavoro senza ammortizzatori sociali e senza un datore di lavoro.
Alla luce della comunicazione della curatrice fallimentare che alleghiamo alla presente chiediamo a tutela dei lavoratori che sia garantita loro la retribuzione del mese di gennaio 2020 e dei prossimi mesi, in quanto i lavoratori non per loro scelta sono stati sospesi e tutt’ora sono ancora in forza ma nessuna delle due parti li prende in carico.
Inoltre ci è stato riferito che tre lavoratori stanno svolgendo la loro attività presso una società del Gruppo Seri, la Società repiombo di Calitri, ma non si sa a che titolo in quanto anch’essi interessati dalla revoca ma ancora in forza alla Fib sud, e quindi anche gli altri non possono essere lasciati a casa forzatamente.
Si chiede di intervenire per chiarire tale paradossale situazione per riconoscere ai lavoratori i loro diritti.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento sulla spinosa problematica.

Avellino, 17 Febbraio 2020.
104 di 731 - 10/9/2020 17:05
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
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>Finanza
>Seri Industrial, revisore non esprime giudizio su semestrale




Seri Industrial, revisore non esprime giudizio su semestrale






16 Ottobre 2019




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(Teleborsa) – Seri Industrial comunica che la società di revisione ha dichiarato l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019. La ragione risiede nella mancanza di elementi per comprovare la conformità di alcuni aspetti legati ad un finanziamento concesso alla controllata FIB e la correttezza del bilancio della controllata cinese.
MODERATO marianna9 (Utente disabilitato) N° messaggi: 7011 - Iscritto da: 31/5/2020
106 di 731 - 14/9/2020 08:33
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Martesana, 17 Ottobre 2018 La società non ha versato le ultime rate, scatta lo sfratto.

Sfratto alla Glass Industries
Problemi all’ex Vitrex, produttrice di fibre di vetro per il settore edile, che nel luglio del 2015 è diventata parte del Gruppo Seri cambiando il nome in “Glass Industries”. L’azienda di viale Provinciale non ha pagato l’affitto del capannone ed è quindi scattato lo sfratto esecutivo.
Eppure il lavoro non manca
Eppure l’azienda ha commesse da evadere e il lavoro non manca. Una notifica ha avvisato i dipendenti, che lunedì mattina hanno presidiato i cancelli della ditta, della “sospensione lavorativa”. A rischio ci sono una sessantina di persone, che non vogliono rimetterci a causa di questioni non imputabili a loro.
Contratto sì, contratto no
I sindacati hanno fatto sapere qual è la questione. “Gli operai si sono trovati coinvolti nello sfratto esecutivo causa il mancato accordo tra Capp immobiliare, proprietaria dello stabile, e Glass Industries. La prima recrimina il mancato pagamento dei rate di affitto, la seconda controbatte il fatto di non avere mai stipulato un contratto”.
Tutti i dettagli sul numero della Gazzetta della Martesana in edicola e online da sabato 20 ottobre.





Glass Industries: cancelli chiusi, lavoratori senza stipendio
Azienda competitiva, con commesse in corso, ma non paga l'affitto. Per una sessantina di famiglie l'incubo licenziamento.

L’azienda va bene, ha commesse, è competitiva. Ma deve chiudere per un problema di affitti non pagati. Succede a Cambiago, piccolo centro fra la Brianza e il milanese. L’azienda si chiama Glass Industries e i posti di lavoro a rischio sono una sessantina. Dalla scorsa settimana ha i cancelli sigillati.
I lavoratori si sono riuniti oggi, convocati dalla Femca Cisl di Milano.
L’azienda è attiva sul mercato dagli anni ’80, con un altro nome. Glass Industries è subentrata nel 2013 attraverso un concordato preventivo. Produce materiale in fibra di vetro che vende in Italia e all’estero. Fino a qualche giorno fa.
Guarda il video su You Tube
15/10/2018
Mauro Cereda - mauro.cereda@cisl.it

107 di 731 - 14/9/2020 09:22
MammadiRampani N° messaggi: 1354 - Iscritto da: 23/6/2020
vendeleee
108 di 731 - 14/9/2020 09:39
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
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MODERATO JOHN GRUVIERA (Utente disabilitato) N° messaggi: 3537 - Iscritto da: 31/7/2020
110 di 731 - 14/9/2020 15:04
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

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Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6070 del 29/03/2016


Civile Sent. Sez. 3 Num. 6070 Anno 2016
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ARMANO ULIANA
SENTENZA
sul ricorso 14350-2013 proposto da:
P.M. IMMOBILIARE SRL 03244240614 in persona del
legale rappresentante p.t. Dr. DAVIDE ALFONSO
AVERSANO, SERI SPA in persona dell’A.U. Ing. VITTORIO
CIVITILLO, domiciliate ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate
2015
2465
e difese dall’avvocato CARLO GRILLO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
ricorrenti contro
S. ANNA SRL in persona del legale rappresentante p.t.
Data pubblicazione: 29/03/2016

Amministratore Unico DE BARTOLOMEIS ANTONELLA,
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLO DE SILVA giusta procura speciale
a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 3928/2012 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/12/2012, R.G.N.
2666/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
2
controricorrente
Con sentenza del 10 dicembre 2012 la Corte d’appello di Napoli ,provvedendo
su causa di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla società Sant’Anna
s.r.1, relativo al mancato pagamento dei canoni di locazione per l’importo di
euro 81 .830,00, nei confronti delle società PM Immobiliare s.r.I e della Seri di
S.p.A., la prima quale conduttrice e la seconda quale fideiussore , ha
confermato l’obbligo di pagamento dei canoni di locazione, rigettando la
domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento proposta dalla
conduttrice e dal garante, giustificata dalla mancanza del certificato di
inagibilità dell’immobile locato.
Avverso questa sentenza propongono ricorso la società PM Immobiliare s.r.I e
la Seri di S.p.A. con un articolato motivo illustrato da successiva memoria
Resiste con controricorso la società Sant’Anna.
Motivi della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione falsa applicazione degli
articoli 329 e 342 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero tre c.p.c..
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risoluzione per
inadempimento sul rilievo che si ha inadempimento del locatore solo quando
vi è la impossibilità totale di godimento dell’immobile locato da parte del
conduttore , mentre nella presente fattispecie non solo non era stata provata la
mancanza definitiva del certificato di agibilità ,ma soprattutto non era mai
stato contestato che la PM immobiliare aveva continuato ad esercitare la sua
attività nel capannone, come aveva già fatto in passato, quando ne era
proprietaria la stessa Seri s.p.a, che lo aveva poi venduto alla società S. Anna,
rendendosi garante delle obbligazioni contrattuali della conduttrice
La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda di risoluzione per
il nucleo della
inadempimento sul rilievo che non era stato impugnato
motivazione della decisione di primo grado , vale a dire che la domanda di
risoluzione per inadempimento è legata a casi di impossibilità totale di
godimento dell’immobile locato da parte del conduttore e che non era mai
stato contestato che la PM immobiliare aveva continuato ad esercitare la sua
attività nel capannone .
2.Le società ricorrenti oggi sostengono che a norma dell’articolo 342 c.p.c.
il giudizio di appello, pur essendo limitato all’esame degli specifici i motivi di
gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano anche
implicitamente connessi a quelli censurati.
Il principio in astratto è corretto, ma non è applicabile alla presente fattispecie.
Infatti le ricorrenti non hanno impugnato in appello quella che era la ratio
decidendi autonoma della sentenza di primo grado ,idonea da sola a
3
Svolgimento del processo
P.Q. M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi dell’art.13 commal quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 1
Roma 10 dicembre 2015
il Consigliere estensore
giustificare la decisione,
come risulta anche dall’atto d’appello riprodotto in
ricorso nei punti essenziali, che risulta focalizzato unicamente sulla mancanza
del certificato di agibilità e senza che sia censurata l’affermazione che la PM
immobiliare aveva continuato ad utilizzare senza interruzione l’Immobile
locato, dove aveva svolto la sua attività anche quando questo era di proprietà
della società Seri.
Non può ritenersi esteso il motivo di appello relativo alla mancanza del
certificato di agibilità alla ratio del tutto diversa ed autonoma che comunque
l’uso dell’immobile locato obbliga il conduttore a corrispondere il canone,
circostanza che neanche nel ricorso per cassazione viene contestata e
censurata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.




111 di 731 - 14/9/2020 15:06
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

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Scandalo richiedenti asilo sequestrati appartamenti Parco Mecos indagati 4 persone di cui un dirigente del Comune
Published marzo 15, 2017
SAN NICOLA LA STRADA – Finalmente la verità incomincia a venie a galla. La vicenda relativa all’assegnazione di oltre 100 migranti al Parco MECOS era viziata, sin dall’inizio, di falso in atti pubblici e turbativa d’asta. Almeno è questo le ipotesi di reato su cui stanno operando i Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e che hanno portato ad indagare quattro persone, di cui uno è un alto dirigente del Comune di San Nicola la Strada. Infatti, i Carabinieri della Compagnia di Marcianise agli ordini del Tenente Luca D’Alessandro, con l’ausilio della stazione Carabinieri guidata dal Luogotenente Francesco CIARDIELLO, nell’ambito del procedimento penale nr. 2222/17 R.G. N.R. e nr. 2083/17 R.G. G.I.P., ha dato esecuzione al sequestro preventivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 321 del C.P.P. emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di numerosi appartamenti siti all’interno del Parco MECOS di San Nicola la Strada, adibiti in precedenza a residenza per alloggio di cittadini stranieri richiedenti asilo. Nella vicenda, secondo quanto scritto nel comunicato stampa, risultano indagati quattro persone, un pubblico ufficiale del Comune di San Nicola la Strada e tre imprenditori (due amministratori delle società proprietarie degli immobili e un amministratore della società conduttrice), per falso in atti pubblici e turbativa d’asta. Le persone indagate sono accusate di aver falsificato l’attestazione dei requisiti necessari per il rilascio del certificato di agibilità degli immobili e di aver, così, partecipato e conseguito l’affidamento del servizio di ospitalità indetta dalla Prefettura di Caserta mediante la certificazione del falso presupposto della disponibilità di abitazioni pienamente agibili. Come avevano sin da subito denunciato verbalmente i condomini del Parco MECOS, quegli appartamenti non potevano ospitare nessuno essere umano perché non c’era l’agibilità e l’agibilità era stata concessa dal Comune di San Nicola la Strada. Come avrebbe detto Shakespeare: “C’è del marcio in Danimarca”, ed in effetti così è. Con le false attestazioni di agibilità, le strutture sottoposte a sequestro sono state adibite a residenze per ospitare un centinaio di migranti aventi diritto all’asilo politico. Le indagini preliminari hanno consentito di accertare la falsità delle attestazioni contenute negli atti preliminari dei certificati di agibilità e, in particolare, la falsità dell’attestazione di salubrità e sicurezza degli ambienti. Infatti, gli accertamenti disposti hanno permesso di individuare uno stato di mantenimento dell’immobile precario, l’assenza delle condizioni di igienicità, fruibilità e sicurezza, il degrado delle strutture, la pericolosa sistemazione dell’impianto elettrico (mancante di idonee protezioni per impedire il contatto diretto) e, addirittura, il mancato completamento degli immobili, i quali risultano privi di pavimentazione nelle parti comuni e nei pianerottoli. L’illecita rappresentazione della realtà di fatto degli immobili è stata necessaria per il successivo rilascio della certificazione di agibilità e per consentire poi all’impresa conduttrice di aggiudicarsi il servizio di residenza per immigrati richiedenti asilo. Ma come si è giunti all’accertamento della verità, anche se l’accertamento di altri probabili complici nella “pacco” rifilato agli ignari cittadini condomini del pacco MECOS non si è ancora concluso?. Non è assolutamente escluso che altri, nel prosieguo delle indagini, possano essere scovati. La struttura del Condominio Parco Mecos nasce con destinazione di casa-albergo, tanto è vero che molti condomini, negli anni, hanno sanato la propria posizione urbanistica versando anche oneri di particolare rilevanza. Gli appartamenti de quo, invece, all’atto della presentazione della domanda da parte della GAMA srl, società locataria, presentavano ancora detta caratteristica; circostanza, questa, che avrebbe comportato, unita all’assenza di certificato di agibilità, l’esclusione dalla gara stessa. Tanto è vero che la Cogen srl e la PM Immobiliare srl, visto il diniego iniziale di rilascio del certificato di agibilità da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Nicola la Strada, ricorrevano al TAR Campania chiedendo la revoca del diniego e la sospensione del provvedimento. Il TAR, rigettando l’istanza cautelare, invece, dava ragione al Comune negando detto rilascio. Successivamente, però, lette le motivazioni dell’ordinanza cautelare, le società de quo avrebbero provveduto – il condizionale è d’obbligo – a sanare la loro posizione ottenendo il rilascio dell’agibilità. Ed ecco qui uno dei primi punti su cui si chiede l’intervento della Magistratura al fine di verificare il corretto operato di tutte le parti coinvolte. Innanzitutto, vorremmo comprendere come è possibile che un certificato venga prima negato e, poi, sulla base di una semplice rettifica catastale (questo è quanto si è riusciti a comprendere) venga rilasciato. Ma ancor di più: come è possibile rilasciare un certificato di agibilità ad una struttura in cui, a seguito dei lavori avviati e non conclusi per rendere gli immobili consoni all’uso cui sono destinati, vi sono pianerottoli non pavimentati, fili elettrici volanti, scale non ricoperte dai marmi, cabine elettriche fatiscenti ed a rischio inondazione in caso di copiose piogge, ecc… (residui di lavori di ristrutturazione sospesi e non portati a termine a tutt’oggi a causa della insolvenza ordinaria e straordinaria delle proprietà degli immobili in questione, evidenziata all’inizio di questo documento) il tutto con evidente pericolo per la privata e pubblica incolumità? Questo è uno degli interrogativi che più avevano affermato i condomini in un esposto arrivato poi sul tavolo dei P.M.. Sul punto, sempre nell’esposto era stato allegato missiva della PMIMMOBILIARE SRL del 20/06/16 con cui riconosce l’esistenza di una tale situazione di fatto. Sempre in merito all’agibilità, gli esponenti avevano chiesto che il Giudice, anche attraverso un eventuale sequestro degli atti, verificasse se fosse stato legittimo l’operato della Prefettura nella gestione dell’intera gara e nell’aggiudicazione, considerando i tempi di rilascio del certificato di agibilità. Tanto esposto, i condomini chiedevano altresì che si procedesse alle indagini del caso, anche attraverso sequestri, ispezioni e controlli sui luoghi, al fine di accertare l’eventuale sussistenza di fattispecie di reato nei fatti su esposti. I condomini avevano nominato proprio difensore di fiducia l’avv. Giuseppe Amato, con studio in San Nicola la Strada (CE), al quale avevano conferito procura speciale al deposito del presente atto. A questo punto diciamo: “Via i mercanti dal Tempio”.
Nunzio De Pinto

112 di 731 - 14/9/2020 15:09
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

sabato 17 ottobre 2009
Plesso di via Calegna, l'ingegnere Vittorio Civitillo ci scrive...





Gaeta: Egregio Direttore

sono il proprietario della ex Scuola Nato di Gaeta e mi premeva fare un pò di chiarezza sulla vicenda del plesso di via Calegna di mia proprietà e sul ruolo della società che rappresento. Io ho comprato la società che era proprietaria dell'immobile, che ha destinazione ricordo residenziale perché ricadente in zona B, per realizzare alloggi. Circa due anni fa, prima di avviare l'iter per l'intervento progettato e con il solo scopo di ricevere una morale autorizzazione alla riconversione dell'immobile ( visto che a pochi metri erano in corso i lavori per la realizzazione di una nuova scuola!! ), intervento perfettamente coerente con le previste norme urbanistiche, ho inviato una mail a Comune e Provincia per evidenziare i dettagli del mio progetto, evidenziando che la scuola di mia proprietà era perfettamente in buono stato e dotata di tutti i confort. Pur non avendo avuto alcun contatto precedente ho ricevuto quasi immediatamente riscontri diretti sia dal Presidente della Provincia che dal Sindaco del Comune di Gaeta, che benché sempre, purtroppo, separatamente, mi hanno evidenziato la necessità di valutare attentamente se l'immobile di mia proprietà poteva essere utile al progetto di miglioramento delle scuole di Gaeta. Devo evidenziare, malgrado il mio attuale stato di animo, che sia il Comune che la Provincia hanno immediatamente avviato discussioni interne per valutare tutte le opportunità ed ho avuto riscontri di serietà e professionalità da tutti i miei interlocutori, ai quali rappresentavo continuamente la mia assoluta disponibilità a ridurre i miei profitti alla sola condizione di procedere con assoluta velocità per evitare l'aggravio dei costi finanziari legati alla operazione.

Ad inizio anno, dopo lunghe e faticose trattative, si è giunti alla sottoscrizione di un primo accordo preliminare per la cessione, che avveniva, malgrado il mio assoluto disaccordo, con pagamento parte in denaro e parte con altri immobili in permuta. Dopo mesi di lunghe e faticose formalità burocratiche, che hanno visto fortemente impegnati tutti i funzionari della Provincia, per i ritardi dovuti alle autorizzazioni di terzi e anche per le elezioni provinciali, si è giunti al termine ultimo previsto dall'accordo senza che la complessa procedura fosse terminata. A quel punto, anche alla luce dell'imminente inizio dell'anno scolastico, si è ritenuto di modificare i termini dell'accordo proponendo, all'avvio della nuova trattativa, anche altri immobili in permuta.

Tra le ultime proposte pervenute dal Comune e dalla Provincia, sempre separatamente, mi hanno sottoposto ( pur precisando che ciò andava poi discusso con i consigli Comunali e di Istituto ), al fine di realizzare l'unico plesso scolastico di via Calegna, un immobile sito in via Firenze denominato Maternità. Ho visitato l'immobile ed ho evidenziato che lo stesso era del tutto inadatto allo scopo proprio della mia società, ovvero quello di realizzare operazioni immobiliari quanto meno non in perdita, e che per le verifiche condotte dai miei tecnici era certamente da demolire per poi essere ricostruito ( ma come è possibile realizzare una scuola all'interno di quei locali !!?? ).

Pur nella contrapposizione di interessi ho accettato, previa correzione parziale della proposta, la possibile permuta!.

Dalla apertura dell'anno scolastico in poi ed a seguito, da quanto appreso dal vostro giornale, della mancata consegna del plesso provinciale di via Calegna appena ultimato, ed oggetto del precedente accordo, un incubo. La soluzione, dal mio punto di vista imprenditoriale e senza le distorsioni purtroppo tipiche della politica, è semplice e la propongo a tutti: firmiamo un contratto di comodato d'uso gratuito della scuola fino al 30.03.2010, atteso che la stessa è immediatamente utilizzabile con pochi interventi, e continuiamo, coinvolgendo tutte le parti, la trattativa; laddove non fosse possibile concludere la procedura positivamente entro il 30.03.2010 dal giorno successivo la scuola rientra nelle mie disponibilità e finalmente lasciatemi libero di fare gli interventi che la legge mi consente anche se con 30 mesi di ritardo .

Perché non si riesce a gestire questa difficoltà con soluzioni semplici e non condizionate da ideologie e contrapposizioni politiche?

Chi ha mai tentato di speculare su questa iniziativa??, certo non la mia società che avrebbe potuto già ultimare i lavori e le cessioni degli alloggi ( senza peraltro subire le conseguenze della crisi economica mondiale ) ma credetemi nessun altro soggetto, visto che gli Enti, anche se sempre separatamente, negli incontri tecnici hanno sempre mostrato serietà e professionalità.......con un unico grande problema... quello di non riuscire a riunire intorno ad un tavolo i soggetti coinvolti per assumere decisioni di concerto senza i tatticismi propri della politica.

Non mi sento di accusare nessuno per queste mancanze, le istituzioni sono sempre state corrette nella gestione dei rapporti con la mia società, ma è giunta ormai l'ora di prendere decisioni di concerto tra i due Enti e che nessuno dei due può assumere autonomamente senza l'autorizzazione dell'altro.

Egregio Direttore
chiedo a Lei ed al suo giornale un intervento per consentire alle parti di riunirsi attorno ad un tavolo, chiedo a Lei di dirmi se non sia semplice, corretta e immediata la soluzione da me proposta e se la stessa urta qualche interesse politico e/o ideologico che non riesco a comprendere.

La mia società, con sede in Piedimonte Matese (CE), alle pendici del Monte del Matese, appartiene ad un gruppo che opera a livello internazionale nel settore industriale, con oltre 150 dipendenti e 60 milioni di fatturato, ha deciso, pentendosi amaramente, di avventurarsi in questa operazione solo perché tutta la mia famiglia è indissolubilmente legata al territorio di Gaeta e Formia, luoghi splendidi dove da decenni veniamo in villeggiatura.

Mi aiuti, senza polemiche verso gli Enti coinvolti perché inutili e soprattutto perché coinvolgerebbero persone che ritengo corrette e serie, a interpretare la difficoltà di applicare nel pubblico le semplici e chiare regole del mondo imprenditoriale, prima tra tutte risolvere i problemi velocemente.

Ho parenti a Gaeta, anche con figli che frequentano il liceo, perché sono ridotti nello stato pietoso in cui si trovano e soprattutto perché ho dovuto ascoltare, presente in incognito a qualche assemblea, che non doveva essere perseguito l'obbiettivo del riutilizzo della ex scuola Nato perché sicuramente c'era qualche speculazione ( sic!! ) immobiliare in atto??

Ringraziandola per la pazienza e la disponibilità colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Gruppo SE.R.I. S.p.A.
Boccardi Immobiliare Srl
L'amministratore
Ing. Vittorio Civitillo



113 di 731 - 14/9/2020 15:12
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
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Sente



Civile Sent. Sez. 3 Num. 27559 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso 4483 – 2016 proposto da:
P.M. IMMOBILIARE SRL in persona dell’A.D. – legale
rappresentante p.t. Dr. DAVIDE ALFONSO AVERSANO, SERI
SPA in persona dell’A.U. VITTORIO CIVITILLO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL POZZETTO
122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE,
2017
1931
rappresentati e difesi dagli avvocati UMBERTO GENTILE,
CARLO GRILLO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
Data pubblicazione: 21/11/2017
S. ANNA SRL in persona del legale rappresentante p.t.
l’amministratore unico DE BARTOLOMEIS ANTONELLA,
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLO DE SILVA giusta procura speciale
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4534/2015 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 23/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato UMBERTO GENTILE anche per delega
orale dell’Avv. CARLO GRILLO;
in calce al controricorso;

4483/2016
FATTI DI CAUSA
1. Con contratto stipulato il 3 novembre 2008 S.Anna S.r.l. concedeva in locazione a PMImmobiliare S.r.l. un capannone industriale per la durata di sei anni, rinnovabile per altri sei, con scadenza in tal caso il 5 novembre 2020, determinando il canone annuo in C 140.000 oltre a Iva e aggiornamento annuale Istat. Dopo alcune cause in cui era stata dichiarata la sua inadempimento della locatrice rispetto all’obbligo di produrre la certificazione di agibilità, la cui
mancanza avrebbe impedito l’attività della recedente.
Con ricorso depositato il 13 giugno 2012 S.Anna S.r.l. adiva il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere perché fosse dichiarata l’invalidità/inefficacia del recesso della conduttrice, e fossero
condannati quest’ultima e la sua fideiubente SERI S.p.A. al pagamento di tutti i canoni dovuti dal 6 ottobre 2011 al 5 novembre 2020, oltre a rivalutazione secondo Istat al 100% e interessi dalla scadenza dei ratei. Con sentenza del 28 marzo 2014 il Tribunale rigettava le domande di S.Anna S.r.l.
Avendo quest’ultima proposto appello, ed avendo ad esso resistito le controparti, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 13-23 novembre 2015, accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando inefficace il recesso e cessato il contratto per sopravvenuta disdetta alla fine del primo sessennio, cioè il 5 novembre 2014, condannando le appellate in solido a pagare
all’appellante i canoni dovuti dal 6 novembre 2011 al 5 novembre 2014 nella misura di C 439.883 oltre a Iva e interessi.
2. Hanno presentato ricorso PM Immobiliare S.r.l. e SERI S.p.A. sulla base di quattordici motivi, da cui si difende con controricorso S. Anna S.r.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1 D primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 434 c.p.c., inammissibilità e/o nullità dell’appello e nullità della sentenza per mancata confutazione nell’atto di appello delle ragioni della sentenza di primo grado.
Quest’ultima avrebbe imperniato, infatti, la decisione “sul diniego di agibilità intervenuto nel 2010 e sull’impossibilità da parte del conduttore di richiedere il certificato di agibilità, in quanto privo di qualsivoglia legittimazione”; e l’appellante avrebbe, nel gravame, “continuato a far riferimento alla conoscibilità della carenza del certificato di agibilità e non al problema emerso successivamente, ossia il diniego del certificato di agibilità”, non censurando neppure la
3
morosità, la conduttrice, con lettera del 4 marzo 2011, comunicava il recesso per
”carenza di legittimazione del conduttore” a richiedere tale provvedimento amministrativo e la indispensabilità di quest’ultimo per l’esercizio dell’attività economica, né adducendo alcunché sul “motivo vero e proprio su cui si incentra il mancato rilascio del certificato di agibilità”.
Il motivo è palesemente infondato, dal momentQ_qiiel,che_idèfinisce fondamento della sentenza di primo grado è stato logicamente assorbito dalla sentenza di secondo grado come irrilevante laddove ha individuato la dirimente ragione dell’accoglimento dell’appello, ovvero la piena conoscenza della situazione del capannone da parte della conduttrice fin da quando fu stipulato
3.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 342 e 434 c.p.c., nonché nullità della sentenza per avere il giudice d’appello ritenuto ammissibile il gravame in difetto dei requisiti di cui all’articolo 434 c.p.c.
Si tratta, in sostanza, della riproposizione di quanto era già stato eccepito dinanzi alla corte territoriale, che – come il motivo stesso evidenzia – era stato disatteso con apposita motivazione, la quale si rinviene alle pagine 5-6 della sentenza e può ben definirsi specifica e congrua. Le argomentazioni che i ricorrenti agitano in effetti per inficiarla presentano in realtà natura fattuale sulle vicende amministrative relative al certificato di agibilità (ricorso, pagine 13-14). Come quindi nel precedente motivo, i ricorrenti tentano di ricondurre alla nullità della sentenza quel che è in realtà annoverabile al thema decidendum di merito che la pronuncia di secondo grado ha affrontato. Il motivo pertanto non ha alcun pregio.
3.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 27 I. 392/1978, 115 c.p.c., 11, 32 e 36 d.p.r. 380/2001.
Si adduce che la comunicazione del recesso non si sarebbe fondata solo sul mancato conseguimento dopo tre anni dalla stipulazione del contratto del certificato di agibilità dell’immobile, “ma soprattutto” sui requisiti minimi ex lege necessari per gli immobili e per l’esercizio dell’attività contrattualmente pattuita: ciò emergerebbe dalla comunicazione stessa del recesso. Vengono poi richiamati gli articoli 2 e 5 del contratto, sostenendo che avrebbe costituito ragione del recesso ex articolo 27 I. 392/1978 il “fatto nuovo” della comunicazione
formale del Comune che il certificato non avrebbe potuto mai essere rilasciato, e aggiungendo che le opere sarebbero state urbanisticamente irregolari e l’immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, con conseguente impossibilità di ogni uso lecito dell’immobile.
Avrebbe dunque errato la sentenza d’appello dove afferma incontestato il fatto che la conduttrice abbia continuato ad esercitare la sua attività nell’immobile, “essendo in re ipsa la prova del mancato utilizzo lecito” per carenza dei requisiti minimi ex lege.
Il motivo è palesemente contraddittorio. Dapprima, infatti, adduce che il recesso ex articolo 27 non si sarebbe fondato sulla situazione dell’immobile tre anni dopo la stipulazione del
4
4/
il contratto locatizio.
contratto, bensì sui requisiti minimi di legge – cioè su un elemento presente
ab origine
all’epoca della stipulazione -; e poi si fonda un asserito “fatto nuovo”, cioè la comunicazione
del Comune dell’impossibilità definitiva del rilascio del certificato.
Anche a prescindere da questa sua intrinseca e inammissibile ambiguità, il motivo è
inammissibile per natura evidentemente fattuale: esso infatti argomenta sulle caratteristiche
urbanistiche dell’immobile, per concludere proprio sull’esistenza di una prova, che peraltro non
riguarderebbe la non continuazione dell’attività, bensì la illiceità dell’attività stessa (v. ricorso,
laddove afferma che non risulta contestata la circostanza che la società conduttrice
abbia sempre continuato ad esercitare la sua attività nell’immobile oggetto della
locazione, essendo in re ipsa la prova del mancato utilizzo lecito dell’immobile, per carenza di
requisiti minimi prescritti ex lege per gli immobili”).
Si giunge poi a contrastare con l’affermazione del giudice d’appello (motivazione, pagine 9-10)
che la conduttrice non provò il definitivo diniego del certificato e che non contestò di avere
continuato l’attività, anche sotto questi profili scendendo direttamente su un piano fattuale,
che è, si ripete, la reale natura del motivo, il quale censura il giudice d’appello nel suo
accertamento di merito (e i riferimenti giurisprudenziali che vengono talora introdotti sono
infatti conformi a quelli invocati dalla corte territoriale).
3.4 II quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli
articoli 27 I. 392/1978, 1575, 1580 c.c. 11, 24, 36 d.p.r. 380/2001.
Il giudice d’appello avrebbe errato affermando che la certificazione di agibilità concerne
parametri tecnici della normativa urbanistica “il cui difetto non preclude, di per sé, l’utilizzo
abitativo”, e che la conduttrice, ciò conoscendo fin dalla stipulazione del contratto, accettò il
rischio economico conseguente. Invece la certezza della impossibilità del rilascio di certificato
di agibilità, senza regolarizzazione ex articolo 36 d.p.r. 380/2001, sarebbe sufficiente a
rendere inidoneo l’immobile per l’uso convenuto e costituirebbe un fatto nuovo, indipendente
dalla volontà della conduttrice e idoneo a giustificarne il recesso ai sensi dell’articolo 27 I.
392/1978.
Anche questo motivo, come ben si vede già dalla sintesi appena tracciata, si basa su elementi
direttamente fattuali che il giudice d’appello ritenne non provati, qui invece argomentando per
sostenere che lo furono, con particolare riguardo all’esistenza di un definitivo diniego del
certificato. E ciò conduce la censura alla inammissibilità.
3.5 Il quinto motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., ancora denuncia violazione
degli articoli 27 I. 392/1978, 1575, 1580 c.c., per avere errato il giudice d’appello affermando
5
pagina 18: da quanto in precedenza esposto “consegue l’erroneità della sentenza anche
che nel contratto non è previsto un obbligo del locatore di acquisire il certificato di agibilità o
farlo acquisire; e ciò viene contestato con vari argomenti.
La censura, peraltro, difetta di interesse, perché non inficia la ratio decidendi sulla inesistenza
di motivi imprevedibili a proposito del certificato, ovvero sulla piena conoscenza che la
conduttrice aveva della situazione del capannone ab origine, a prescindere poi dalla ulteriore
ratio decidendi in ordine al difetto di prova di definitiva impossibilità di rilascio del certificato.
violazione degli articoli 27 I. 392/1978, 2727, 2729, 2497 sexies c.c. e 115 c.p.c.
Il giudice d’appello esclude la novità e la non conoscibilità dei motivi del diniego del rilascio,
ovvero assume la piena conoscenza della conduttrice al momento della stipulazione del
contratto delle condizioni del capannone in conseguenza dell’intreccio societario tra la
precedente proprietaria di quest’ultimo e la conduttrice stessa, che descrive a pagina 11 della
motivazione della sentenza impugnata. La censura consiste in vari argomenti fattuali, per
concludere poi che la conoscibilità presunta non equivale a quella effettiva.
Il motivo è evidentemente quasi del tutto fattuale, per cui è inammissibile; quanto all’ultimo e
residuo argomento per cui, in sostanza, non può valere la presunzione per accertare un fatto,
esso non ha consistenza, essendo stabilita proprio dall’invocato articolo 2729 c.c. l’utilizzabilità
della cosiddetta prova presuntiva, peraltro nel caso di specie del tutto irrilevante visto il
contenuto del tratto motivazionale della sentenza impugnata, relativo non ad una conoscibilità
presunta, bensì ad una piena ed effettiva informazione della conduttrice sulle condizioni
dell’immobile quando fu stipulato il contratto locatizio.
3.7 n settimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli
articoli 27 I. 392/1978, 115 e 116 c.p.c., censurando il giudice d’appello laddove esclude che
sia stato provato il definitivo diniego del certificato in questione: invece “come chiarito in punto
di fatto, è incontestato tra le parti che nel 2010 vi fu il diniego di agibilità”.
Il motivo, attraverso questo riferimento ad una non specificata chiarificazione “in punto di
fatto”, effettua presumibilmente un riferimento alla premessa del ricorso, ma con una
connotazione talmente generica da renderlo non autosufficiente e comunque non integrante,
appunto, la necessaria specificità che l’articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c. esige per la
conformazione dei motivi del ricorso per cassazione, così pervenendo alla inammissibilità.
Peraltro, si nota incidenter, se il motivo fosse stato conformato in modo esaustivo, il suo
contenuto lo condurrebbe probabilmente alla denuncia di un errore revocatorio.
3.8 L’ottavo motivo denuncia violazione dell’articolo 27 I. 392/1978 in relazione all’articolo
360, primo comma, n.5 c.p.c., argomentando che è discusso e decisivo il fatto che il certificato
di agibilità non sia stato rilasciato per mancata acquisizione del nullaosta del Consorzio ASI e
6
3.6 n sesto motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., lamenta violazione degli articoli
dunque negato definitivamente. Il motivo è privo di consistenza, in quanto è indiscusso che il
giudice d’appello ha motivato sull’assenza di prova della definitività del diniego, non integrando
quindi il vizio motivazionale rilevante ai fini del vigente tenore dell’articolo 360, primo comma,
n.5 c.p.c., per di più presentato in modo ambiguo, anche mediante un contestuale riferimento
a una violazione di legge, cioè dell’articolo 27 I. 392/1978.
3.9 Il nono motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli
27 I. 392/1978, e 132 n.4 c.p.c., per non avere il giudice d’appello indicato nella motivazione
riproduzione del precedente motivo, di cui patisce la stessa ambiguità mescolando ora un
preteso
error in procedendo
con un preteso
error in iudicando
quanto all’applicazione
dell’articolo 27 I. 392/1978. Peraltro, si rileva che queste ripetute censure relative alla
definitività del diniego della certificazione non inficiano la
ratio decidendi
realmente
fondamentale nella struttura decisionale adottata dal giudice d’appello, cioè la conoscenza ab
origine da parte della conduttrice della situazione radicalmente irregolare sul piano urbanistico
del capannone preso in locazione, con conseguente assenza di ogni imprevedibilità
(motivazione della sentenza impugnata, pagine 11-12).
3.10 II decimo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli
articoli 27 I. 392/1978, 1334, 1372, 1373, 1218, 2697 c.c. e 115 c.p.c.: avrebbe errato il
giudice d’appello nel ritenere illegittimo il recesso effettuato dalla conduttrice con la lettera del
4 marzo 2011: e se il contratto si scioglie ope legis ai sensi dell’articolo 27 I. 392/1978 e
conformemente agli articoli 1372 e 1373 c.c., la corte territoriale non può condannare PM
Immobiliare S.r.l. ad adempiere un contratto sciolto, che quindi più non produce effetti. Dal
canto suo, S.Anna avrebbe potuto chiedere soltanto il risarcimento di danni, ma tale azione
non l’aveva esercitata.
Il motivo è privo di consistenza: prese le mosse dall’affermazione che il giudice d’appello
avrebbe errato nel ritenere illegittimo il recesso – e questo avrebbe dovuto essere dimostrato
con i precedenti motivi, i quali, come si è visto, non sono risultati fondati – adduce che il
contratto si è sciolto, per cui la conduttrice non è più tenuta ad adempierlo, e in luogo
dell’adempimento la locatrice avrebbe potuto semmai chiedere un risarcimento di danni. Tutto
si fonda, allora, sulla validità del recesso, che è risultato invece invalido.
3.11 L’undicesimo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., lamenta violazione degli
articoli 27 I. 392/1978, 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la corte territoriale “posto in capo al
conduttore l’onere della prova riferito al danno subito dal proprietario dell’immobile ed inerente
il mancato pagamento dei canoni di locazione fino alla scadenza del contratto nel 2014”.
Il giudice d’appello (a pagina 13 della motivazione della sentenza impugnata) “ha affermato,
infatti, l’obbligo del pagamento dei canoni scaduti fino alla prima scadenza da parte del
7
da dove avrebbe desunto il carattere non definitivo del diniego. Si tratta evidentemente di una
conduttore a meno che non dimostri che l’immobile era stato utilizzato direttamente o
indirettamente dal locatore”, prova invece non acquisita nel giudizio. Emergerebbe così la
violazione di legge relativamente ai principi governanti il riparto dell’onere della prova: “la
locatrice avrebbe dovuto dare prova del fatto che, pur essendo venuto meno di fatto il
sinallagma funzionale del contratto a seguito della restituzione dell’immobile da parte della PM
Immobiliare, aveva diritto al pagamento del canone di locazione fino alla prima scadenza del
contratto, a titolo di risarcimento del danno, non avendo utilizzato l’immobile”; quindi proprio
la locatrice “avrebbe dovuto dare prova del mancato utilizzo dell’immobile fino alla prima
scadenza del contratto, in quanto fatto costitutivo della propria richiesta di pagamento dei
canoni anche a seguito dell’intervenuto recesso del conduttore”.
Si tratta, evidentemente, di una propaggine del motivo precedente, perché pone come
presupposto l’essere venuto meno il sinallagma funzionale del contratto a seguito
dell’intervenuto recesso della conduttrice, come se tale recesso fosse stato valido. E infatti, ad
un certo punto, nel motivo si afferma esplicitamente che le sue argomentazioni hanno “tenuto
conto dell’inammissibilità di una domanda di adempimento riferita ad un contratto non più in
essere” (ricorso, pagina 29).
Parimenti dalla infondatezza del decimo motivo sono assorbiti i successivi motivi dodicesimo e
tredicesimo, nel primo dei quali – come violazione, denunciata ex articolo 360, primo comma,
n.3 c.p.c., degli articoli 27 I. 392/1978, 2697 c.c. e 115 c.p.c. – si attribuisce ancora al giudice
d’appello errore sulla ripartizione dell’onere probatorio (in questa doglianza tentando, senza
successo per quanto appena rilevato, di correlarlo al principio della prossimità della prova),
mentre nel secondo – come violazione, ex articolo 360, primo comma, n.3, degli articoli 2697
c.c., 115 c.p.c., 1346 e 1418, secondo comma, c.c. – si adduce che la corte territoriale avrebbe
errato nel richiedere alla conduttrice la prova che mai avrebbe potuto produrre, cioè l’utilizzo
dell’immobile da parte della locatrice.
3.12 n quattordicesimo motivo, infine, lamenta, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,
violazione degli articoli 2697, 1375 c.c. e 2 Cost.: S. Anna S.r.l. avrebbe dovuto comunque
provare “di essersi adoperata” per trarre profitto dall’immobile in altro modo e sollevare quindi
la conduttrice dall’onere di continuare a pagare il canone, vale a dire dimostrare di avere
tenuto un comportamento secondo buona fede.
Quest’ultimo motivo, a tacer d’altro, pretermette – come già prima era stata pretermessa nel
decimo motivo – la considerazione della necessità di un recesso valido ex articolo 27 I.
392/1978. Se tale recesso, infatti, valido non è, il contratto continua a esistere e per la
conduttrice ne discende pertanto l’obbligo al pagamento dei canoni, mentre non è configurabile
alcun obbligo di buona fede della locatrice di adoperarsi per esonerarla da tale obbligo,
essendo rimasto pienamente in vigore il sinallagma convenuto dalle parti stesse.
8
7
Anche quest’ultima doglianza, dunque, è priva di fondamento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla
rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali,
liquidate in un totale di C 10.000, oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma 1’11 ottobre 2017
Il Consigliee E
Chiara Gra si
Il Presidente
Mago
( ia Marg-e-rfta Chiarini
P.Q.M.
il pdf originale della sentenza:


MODERATO marianna9 (Utente disabilitato) N° messaggi: 7011 - Iscritto da: 31/5/2020
MODERATO marianna9 (Utente disabilitato) N° messaggi: 7011 - Iscritto da: 31/5/2020
116 di 731 - 15/9/2020 14:03
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
In data 31 luglio 2009 ENCAP ha sottoscritto e versato la prima tranche dell’aumento di capitale per Euro 3.000.000,00 (tre milioni / 00) al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 12.000.000 nuove azioni ordinarie della SOCIETÀ per un valore nominale di Euro 550.800,00 con sovrapprezzo di Euro 2.449.200,00). ENCAP, inoltre, ha sottoscritto una seconda tranche dell’aumento di capitale per ulteriori Euro 7.000.000,00. Tale sottoscrizione è stata eseguita il 30 settembre 2009 al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui Si parte dal 2005.

Esiste una società la Kaitech.
La magistratura aveva analizzato i fondi dell’azienda per via della presunta presenta di Vito Ciancimino, che avrebbe investito quasi 2 milioni di euro.
Camilleri ( ex sindaco di Palermo per 22 giorni poi dimissionario, morto di recente nel Aprile 2013), proprietario di Kaitech e amico di Ciancimino, uscì indenne dall’inchiesta della Procura e con una fusione con la Eurinvest Energia, diede vita alla società KR Energy.
Era il 2007 e tutto sembrava roseo grazie alla presenza di notevoli garanzie bancarie.

Intesa San Paolo e Deutsche Bank.
Miccichè e De Bustis.



Nel 2008 nasceva la Kr Energy la cui controllante, Eurinvest Finanza Stabile aveva una quota del 69%, attraverso due imprenditori dal lungo curriculum, Gaetano Tedeschi e Gilberto Gabrielli.

Il paragrafo delle Holding Lussemburghesi mi ricorda la storia di Gavioli ex Ad della Teramo Ambiente, a suo tempo arrestati.
Gaetano Tedeschi per i suoi conti si avvaleva di una holding lussemburghese che curava quasi tutte le sue operazioni.

Stessa cosa per Camilleri.

Occhio al prossimo passaggio.
La società veicolo che era entrata in Kr Energy era la EnCap srl
.
Dietro alla Encap srl si segnala, tra l’altro, la Ag Real Finance che aveva come Amministratore Unico un ex dirigente Tercas.
Lo stesso dirigente Tercas, fu nominato Amministratore delegato di Kr Energy.
Oggi cessato.



Il cerchio si chiude?

Non ancora.

In quegli anni, in Sicilia fu effettuta l’operazione antimafia chiamata Eolo.
Vi ricordate?

C’era il boss di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, che aveva deciso di investire nelle rinnovabili e un noto professionista, Vito Nicastri. 

Chi è Vito Nicastri.?

Vito Nicastri, il ‘signore del vento’, come definito dal Financial Times, è stato indicato dai magistrati come ‘vicino’, addirittura il prestanome di Messina Denaro. E per questo, già in passato gli avevano sequestrato beni per un miliardo e mezzo di euro. E a ben guardare fra le carte di società, anche con sede nel misterioso Lussemburgo, (ma pure ai rapporti d’affari fra suoceri, cognati e generi) non è difficile scovare singolari collegamenti con imprese e nomi vicini anche alle attività del palermitano Vito Ciancimino. Ma non c’è da stupirsi se si considera che l’energia, soprattutto la metanizzazione, tra gli anni ’80 e ’90 ha visto le società di don Vito interessarsi alla metanizzazione di Caltanissetta, Alcamo e a svariate opere nel territorio di Palermo.
Questo dice di Vito Nicastri la relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
L‟operazione cosiddetta “Eolo”, condotta dalla Guardia di Finanza a Mazara del Vallo (Tp) ed in altri Comuni della provincia di Trapani tra gli anni 2003 e 2007 disvela oscuri intrecci tra imprese corruttrici operanti nel ramo energetico nazionale dell‟eolico e dipendenti pubblici corrotti, sotto l‟attenta ed onnipresente regia dell‟organizzazione mafiosa “cosa nostra”.Scrive Fabrizio Gatti sulle pagine de L’Espresso “Stefano Rizzi, 48 anni, genovese residente a Montecarlo. È l’amministratore unico di una società con capitale in Lussemburgo, la Is Arenas renewable energies, che vorrebbe costruire una piattaforma eolica proprio davanti alla spiaggia gioiello di Is Arenas, vicino a Oristano. Rizzi è anche socio in provincia di Bergamo di un’azienda del gruppo K. R. Energy di Milano, che nel 2008 a sua volta si è fusa con la Kaitech spa. Secondo un’interrogazione alla Camera presentata lo scorso ottobre dall’ex presidente della Regione Mauro Pili (Pdl), nelle casse della Kaitech sarebbero passati soldi del tesoro dell’ex sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino. L’inchiesta della Procura di Palermo è del 2005. In quell’anno presidente del consiglio di amministrazione della Kaitech è Stefano Camilleri, sindaco di Palermo nel 1984 e dimissionario dopo appena 22 giorni".


Vito Nicastri era socio con il 3% della Soleagri società controllata dalla KR Energy.

Almeno per un certo lasso di tempo.

Tedeschi aveva il 35% di Soleagri, Solon il 15% e Nicastri il 15.
Il restante 35% era in mano a Antonino Scimeni, che fu arrestato dalla Guardia di Finanza per essere stato il capo di un’organizzazione dedita alla truffa e false fatturazioni con una società con sede a Panama, Isole Vergini e San Marino.


Situazione al 31/12/2008

ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Modello tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Discepolo Daniele Presidente
Ciardullo Riccardo Amministratore Delegato
Tedeschi Gaetano Amministratore Delegato
Randazzo Salvatore Amministratore
Castellani Chiara Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Maniscalco Giovanni Presidente
Pretti Giorgio Sindaco Effettivo
Macaluso Pasquale Sindaco Effettivo
Giacalone Caterina Sindaco Supplente
Cumin Lorenzo Sindaco Supplente





+
Situazione al 31/12/2008


C Capitale Sociale K.R.ENERGY SPA



Azioni totali 879.611.975
Azioni totali con diritto di voto 879.611.975
Azioni ordinarie 879.611.975
Azioni privilegiate 0
Azioni di risparmio 0
Azioni di risparmio convertibili 0
Valore Nominale (*) 0,000
Valuta EUR
(*) Azioni senza indicazione del valore nominale ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Situazione al 31/12/2009

ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Modello tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Raffa Michele Amministratore
Donati Giampaolo Amministratore
Caputo Nassetti Francesco Amministratore
Creti Eugenio Amministratore
Tedeschi Gaetano Amministratore
Antonucci Gianni Amministratore
Lucchi Germano Amministratore
Perna Corrado Amministratore
Acquaviva Gennaro Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Macconi Gianfranco Presidente
Randazzo Salvatore Sindaco Effettivo
Rizzo Antonio Sindaco Supplente
Pennasilico Gerardo Sindaco Supplente



Situazione al 30/06/2010

ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Modello tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Tedeschi Gaetano Presidente
Raffa Michele Amministratore
Donati Giampaolo Amministratore
Caputo Nassetti Francesco Amministratore
Creti Eugenio Amministratore
Antonucci Gianni Amministratore
Lucchi Germano Amministratore
Perna Corrado Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Macconi Gianfranco Presidente
Boscato Luca Sindaco Effettivo
Rizzo Antonio Sindaco Effettivo
Carli Luca Sindaco Supplente
Pennasilico Gerardo Sindaco Supplente


Situazione al 31/12/2010

ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Von Wunster Nicolo' Filippo Presidente e Amministratore Delegato
Bisoglio Camillo Vice Presidente
De Luca Stefano Amministratore
Canepa Francesco Saverio Amministratore
Dubini Nicolo' Amministratore
Moccia Marco Amministratore
Bettiol Claudia Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Macconi Gianfranco Presidente
Cavalitto Giorgio Sindaco Effettivo
Varallo Giovanni Sindaco Effettivo
Gianetti Riccardo Sindaco Supplente



Situazione al 31/12/2010




Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario Intestazione a Terzi
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto Intestatario Quota %
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a su Capitale Votante su Capitale Ordinario
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
MARENCO MARCO F.I.S.I. FINANZIARIA ITALIANA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SRL Proprieta' 20.670 0.000 20.670 0.000
Totale 20.670 0.000 20.670 0.000
MT HOLDING SPA Proprieta' 4.350 0.000 4.350 0.000
Totale 4.350 0.000 4.350 0.000
Totale 25.020 0.000 25.020 0.000 0.000 0.000

TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 3.939 0.000 3.939 0.000
Totale 3.939 0.000 3.939 0.000 CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI 2.904 2.904

Totale 3.939 0.000 3.939 0.000 2.904 2.904
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE EURINVEST DIECI SPA Proprieta' 6.437 0.000 6.437 0.000
Totale 6.437 0.000 6.437 0.000
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE Proprieta' 15.742 0.000 15.742 0.000
Totale 15.742 0.000 15.742 0.000
Totale 22.179 0.000 22.179 0.000 0.000 0.000
CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI Int. conto terzi 3.000 0.000 3.000 0.000
Totale 3.000 0.000 3.000 0.000
Totale 3.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000
ENCAP SRL ENCAP SRL Proprieta' 4.271 0.000 4.271 0.000
Totale 4.271 0.000 4.271 0.000
Totale 4.271 0.000 4.271 0.000 0.000 0.000
GABRIELLI GILBERTO TOLO SRL Proprieta' 9.994 0.000 9.994 0.000
Totale 9.994 0.000 9.994 0.000
GABRIELLI GILBERTO Proprieta' 2.499 0.000 2.499 0.000
Totale 2.499 0.000 2.499 0.000
Totale 12.493 0.000 12.493 0.000 0.000 0.000

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA - Quote sul capitale ordinario AL 31 /12/2010
TEDESCHI GAETANO ENCAP SRL GABRIELLI GILBERTO FALLIMENTO EXEUFIS SPA INLIQUIDAZIONE MARENCO MARCOMERCATO 12.493% 22.179% 32.098% 25.020%
Descrizione Percentuale
TEDESCHI GAETANO 3.939%
ENCAP SRL 4.271%
GABRIELLI GILBERTO 12.493%
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE 22.179%
MARENCO MARCO 25.020%
MERCATO 32.098%
22.179 %

Situazione al 30/06/2011
ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Bisoglio Camillo Presidente
De Luca Stefano Vice Presidente
Marenco Marco Amministratore Delegato
Von Wunster Nicolo' Filippo Amministratore
Bettiol Claudia Amministratore
Canepa Francesco Saverio Amministratore
Bruno Antonio Amministratore
Moccia Marco Amministratore
Dubini Nicolo' Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Macconi Gianfranco Presidente
Cavalitto Giorgio Sindaco Effettivo
Varallo Giovanni Sindaco Effettivo
Gianetti Riccardo Sindaco Supplente
Cuzzolin Giamberto Sindaco Supplente
Situazione al 30/06/2012
Situazione al 30/06/2012
ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
De Luca Stefano Presidente e Componente del Comitato Esecutivo
Moccia Marco Vice Presidente e Componente del Comitato Esecutivo
Marenco Marco Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo
Nela Corrado Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo
Spadafora Paolo Amministratore
Von Wunster Nicolo' Filippo Amministratore
Bisoglio Camillo Amministratore
Bettiol Claudia Amministratore
Canepa Francesco Saverio Amministratore
Bruno Antonio Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo
Vicino Giovanni Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Macconi Gianfranco Presidente
Cavalitto Giorgio Sindaco Effettivo
Cuzzolin Giamberto Sindaco Effettivo
Grimaldi Raffaele Sindaco Supplente
Malò Giuseppe Sindaco Supplente
Situazione al 30/06/2012

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario Quota % Intestazione a Terzi
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto Intestatario Quota %
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a Su Tot. Capitale Su Cap. Ordinarie Su Cap. Priv. Su Cap. Altre Categorie
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE EURINVEST DIECI SPA Proprieta' 1.969 0.000 1.969 0.000
Totale 1.969 0.000 1.969 0.000
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE Proprieta' 4.816 0.000 4.816 0.000
Totale 4.816 0.000 4.816 0.000
Totale 6.785 0.000 6.785 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.961 0.000 5.961 0.000 CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI 2.887 2.887
Totale 5.961 0.000 5.961 0.000
Totale 5.961 0.000 5.961 0.000 2.887 2.887 0.000 0.000
GABRIELLI GILBERTO TOLO SRL Proprieta' 2.833 0.000 2.833 0.000
Totale 2.833 0.000 2.833 0.000
GABRIELLI GILBERTO Proprieta' 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 3.699 0.000 3.699 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MARENCO MARCO F.I.S.I. FINANZIARIA ITALIANA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SRL Proprieta' 66.362 0.000 66.362 0.000
Totale 66.362 0.000 66.362 0.000
MT HOLDING SPA Proprieta' 2.281 0.000 2.281 0.000
Totale 2.281 0.000 2.281 0.000
Totale 68.643 0.000 68.643 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI Int. conto terzi 3.000 0.000 3.000 0.000
Totale 3.000 0.000 3.000 0.000
Totale 3.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000



Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA - Quote sul capitale ordinario
GABRIELLI GILBERTO TEDESCHI GAETANO FALLIMENTO EXEUFIS SPA INLIQUIDAZIONE MARENCO MARCOMERCATO14.912%68.643%
Descrizione Percentuale
GABRIELLI GILBERTO 3.699%
TEDESCHI GAETANO 5.961%
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE 6.785%
MARENCO MARCO 68.643%
MERCATO 14.912%
MERCATO






Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
31 / 7 / 2012 - K.R. ENERGY S.P.A.
Si comunica che in data 31 luglio 2009 Eurinvest Finanza Stabile s.p.a. - con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20, iscritta al registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 00739960151 (in seguito "Eurinvest") e Encap s.r.l. - con sede in Roma, Via Gramsci, n. 38, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero di codice fiscale 01619220708 (in seguito "Encap") (di seguito, congiuntamente i "Partecipanti") hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") avente ad oggetto azioni ordinarie di K.R.Energy s.p.a. Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 4 agosto 2009. Si riportano di seguito gli elementi essenziali del Patto Parasociale, nonché le principali pattuizioni contenute nello stesso.
1. (Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto del Patto Parasociale)
K.R.Energy s.p.a., con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20 (di seguito la "Società"), iscritta presso il registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 01008580993, capitale sociale attuale pari ad Euro 40.374.189,65, suddiviso in n. 879.61.975 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (in seguito all’emissione delle azioni a favore di Encap di cui alla prima tranche dell’aumento di capitale sottoscritte da quest’ultima il capitale sociale sarà pari ad Euro 40.924.989,65, suddiviso in n. 891.61.975 azioni ordinarie). La Società è quotata presso il Mercato Telematico Azionario.
In data 25 giugno 2009 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 15 gennaio 2009, un aumento di capitale per un corrispettivo massimo di Euro 70.000.000,00 (settanta milioni / 00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 280.000.000 (duecentottanta milioni) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, da eseguire entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 settembre 2009.
In data 31 luglio 2009 Encap ha sottoscritto e versato la prima tranche dell’aumento di capitale per Euro 3.000.000,00 (tre milioni / 00) al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 12.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 550.800,00 con sovrapprezzo di Euro 2.449.200,00). Encap, inoltre, ha sottoscritto una seconda tranche dell’aumento di capitale per ulteriori Euro 7.000.000,00 che saranno versati entro il 30 settembre 2009 sempre al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 28.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 1.285.200,00 con sovrapprezzo di Euro 5.714.800,00). Anche tali azioni saranno conferite in sindacato.
2. (Azioni Conferite nel Sindacato e Soggetti Aderenti al Patto Parasociale)
Il Patto Parasociale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 122, comma 5, lett. a) del Tuf, ha ad oggetto complessivamente n. 414.686.000 azioni ordinarie della Società, pari al 46,51 % del suo capitale sociale. In particolare sono state conferite in Sindacato le seguenti azioni ordinarie della Società:
(i) Eurinvest ha conferito in Sindacato, complessivamente, n. 402.686.000 azioni ordinarie, pari al 45,16 % delle azioni della Società con diritto di voto;
(ii) Encap ha conferito in Sindacato n. 12.000.000 azioni ordinarie, pari all’1,34 % delle azioni della Società con diritto di voto, che saranno emesse in esecuzione del versamento della prima tranche dell’aumento di capitale (e, successivamente, conferirà in Sindacato anche le ulteriori n. 28.000.000 che saranno emesse in esecuzione del versamento della seconda tranche dell’aumento di capitale).
Di seguito viene riportata una tabella contenente l’elenco degli aderenti al Patto Parasociale, con indicazione delle azioni da ciascuno detenute e delle relative percentuali sul capitale sociale e sul totale delle azioni sindacate.
Partecipante n. Azioni Sindacate % sulle Azioni aventi Diritto di Voto n. Azioni Emesse
Post Prima Tranche Aumento di capitale
Eurinvest 402.686.000 45,16 891.611.975
Encap 12.000.000 1,34 891.611.975
Post Seconda Tranche Aumento di capitale
Eurinvest 402.686.000 43,79 919.611.975
Encap 40.000.000 4,35 919.611.975
3.1. (Organi della Società)
3.1.1. (Il Consiglio di amministrazione)
La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 membri di cui:
(i) almeno 7 (sette) membri nominati su indicazione dei Partecipanti; e
(ii) almeno 2 (due) membri nominati su indicazione dei soci di minoranza.
In particolare Eurinvest nominerà n. 4 (quattro) dei membri del consiglio di amministrazione fra cui il Presidente – scelto tra una rosa di 3 (tre) candidati di elevato profilo professionale concordata con Encap - ed un Amministratore Delegato e Encap nominerà n. 3 (tre) dei membri del consiglio di amministrazione fra i quali sarà prescelto almeno un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato. Per tutta la durata del Patto Parasociale i Partecipanti si sono impegnati: (a) a votare nell’assemblea della Società in maniera tale da far sì che vengano nominati nel consiglio di amministrazione della stessa Società i membri indicati di volta in volta dalle Parti secondo quanto sopra previsto, e (b) a comunicare all’altro partecipante almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l’assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del consiglio di amministrazione.
All’Amministratore nominato da Encap verranno attribuite le deleghe alle operazioni bancarie, finanziarie e/o postali di qualsiasi genere di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione / 00) e fino al limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00), nonché quelle relative alla stipula di accordi di fornitura di servizi, opere e/o materiali e più in generale alla conclusione di contratti di acquisto e/o vendita di beni mobili ed immobili per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecento mila / 00) e fino al limite massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00).
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese con il voto favorevole di almeno n. 6 (sei) membri quando abbiano ad oggetto una o più delle seguenti materie:
1. sottoposizione all’assemblea degli azionisti delle modifiche dello statuto sociale;
2. determinazione e/o modifica delle deleghe attribuite agli Amministratori;
3. approvazione e/o modifica del budget annuale economico e/o finanziario e/o del business plan pluriennale;
4. sottoposizione all’assemblea degli azionisti di operazioni straordinarie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, cessione di azienda o rami di azienda della Società o della sue controllate);
5. decisioni concernenti operazioni di investimento o di disinvestimento, assunzione di finanziamenti, anche realizzate attraverso forme di locazione finanziaria, che non siano contemplate dal budget annuale e che comportino, congiuntamente considerate, nell’anno di realizzazione o assunzione, un esborso superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni / 00), nonché garanzie emesse per debiti delle controllate, senza limiti di importo;
6. cambio dei revisori della Società;
7. definizione del sistema di reporting periodico interno;
8. decisioni inerenti la struttura organizzativa e più in particolare, le assunzioni, i licenziamenti, i trasferimenti, gli avanzamenti di carriera, le politiche incentivanti e retributive in generale del personale nonché l’istituzione di Comitati Esecutivi.
3.1.2. (Il Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) da membri supplenti, di cui:
(i) 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione di Encap; e
(ii) 1 (uno) membro effettivo, cui sarà affidata la carica di Presidente del Collegio Sindacale, ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione dei soci di minoranza.
I Partecipanti si sono impegnati a votare nell’assemblea della Società in maniera tale da far sì che siano nominati nel collegio sindacale della Società i membri indicati da Encap la quale si è impegnata a comunicare almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l’assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del collegio sindacale. Qualora durante la vigenza del Patto Parasociale i membri del collegio sindacale della Società designati da Encap dovessero, per qualsiasi ragione, motivo o causa, cessare dalla carica, i Partecipanti si sono impegnati a fare sì che tali soggetti siano prontamente sostituiti da altri candidati che la stessa da Encap provvederà ad indicare.
4. (Patto di Preventiva Consultazione e di Voto)
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi al fine di trovare, negoziando in buona fede, una posizione comune circa l’espressione del voto nelle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria della Società onde garantirne la stabilità nell’indirizzo gestionale. In particolare i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi reciprocamente, secondo buona fede e nel rispetto degli obiettivi imprenditoriali strategici e degli investimenti ritenuti necessari per il loro conseguimento, così come individuati nel business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione. I Partecipanti si sono, altresì, impegnati a consultarsi reciprocamente e periodicamente nel corso di ciascun esercizio sociale al fine di valutare lo stato di attuazione del business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione, dell’efficienza dei sistemi gestionali interni, da ottenersi anche attraverso una più precisa ridefinizione delle responsabilità del management della Società e delle sue controllate. Comune obiettivo dei Partecipanti è favorire un processo di rafforzamento della Società mediante integrazione contrattuale e/o societaria con altri soggetti che svolgono la stessa attività, tra cui, in primis, i soggetti appartenenti ai gruppi cui appartengono i soci di Encap. Pertanto, per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati ad esprimere in assemblea voto favorevole alle proposte che saranno avanzate dal consiglio di amministrazione in merito ad operazioni di integrazione con soggetti riconducibili ai gruppi cui appartengono i soci di Encap o dagli stessi proposti. I Partecipanti si sono impegnati a esprimere in assemblea voto favorevole alla proposta che dovesse essere avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito allo spostamento della sede legale e/o operativa a Roma e/o all’istituzione di sedi secondarie.
5. (Durata ed Efficacia del Patto Parasociale)
Il Patto Parasociale ha efficacia sino al decorso del termine di tre anni dalla data di stipulazione (in seguito la "Data di Scadenza"). Successivamente si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nei confronti di quei Partecipanti che non abbiano comunicato almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla Data di Scadenza la propria intenzione di non rinnovare alla Data di Scadenza il Patto Parasociale.
6. (Miscellanea)
Per tutta la durata del Patto Parasociale, in caso di cessione della partecipazione nella Società, i Partecipanti si sono impegnati a far sì che l’acquirente delle azioni sottoscriva il Patto Parasociale assumendone tutti gli obblighi previsti nello stesso in capo alla parte cedente.
6 agosto 2009
[CL.2.09.1]
________________________________________
K.R. ENERGY S.P.A.
Si comunica che in data 31 luglio 2009 Eurinvest Finanza Stabile s.p.a. - con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20, iscritta al registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 00739960151 (in seguito “EURINVEST”) e Encap s.r.l. - con sede in Roma, Via Gramsci, n. 38, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero di codice fiscale 01619220708 (in seguito “ENCAP”) (di seguito, congiuntamente i “PARTECIPANTI”) hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito, il “PATTO PARASOCIALE”) avente ad oggetto azioni ordinarie di K.R.Energy s.p.a. Il PATTO PARASOCIALE è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 4 agosto 2009.
In data 30 settembre 2009 ENCAP ha eseguito la sottoscrizione per ulteriori Euro 7.000.000,00 (sette milioni / 00), quale seconda tranche dell’aumento di capitale sociale della SOCIETÀ deliberato il 25 giugno 2009 e sottoscritto il 31 luglio 2009.
Si riportano di seguito gli elementi essenziali del PATTO PARASOCIALE, nonché le principali pattuizioni contenute nello stesso, con evidenza delle modifiche intervenute.
1. (SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE)

K.R.Energy s.p.a., con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20 (di seguito la “SOCIETÀ”), iscritta presso il registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 01008580993, capitale sociale attuale pari ad Euro 40.374.189,65, suddiviso in n. 879.61.975 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (in seguito all’emissione delle azioni a favore di ENCAP di cui alla prima tranche dell’aumento di capitale sottoscritte da quest’ultima il capitale sociale sarà pari ad Euro 40.924.989,65, suddiviso in n. 891.61.975 azioni ordinarie). La SOCIETÀ è quotata presso il Mercato Telematico Azionario.
In data 25 giugno 2009 il consiglio di amministrazione della SOCIETÀ ha deliberato, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 15 gennaio 2009, un aumento di capitale per un corrispettivo massimo di Euro 70.000.000,00 (settanta milioni / 00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 280.000.000 (duecentottanta milioni) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, da eseguire entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 settembre 2009.
sono state emesse a favore di ENCAP n. 28.000.000 nuove azioni ordinarie della SOCIETÀ per un valore nominale di Euro 1.285.200,00 con sovrapprezzo di Euro 5.714.800,00). Anche tali azioni sono state conferite in sindacato.
2. (AZIONI CONFERITE NEL SINDACATO E SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE)

Il PATTO PARASOCIALE, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 122, comma 5, lett. a) del TUF, ha ad oggetto complessivamente n. 442.686.000 azioni ordinarie della SOCIETÀ, pari al 47,27 % del suo capitale sociale. In particolare sono state conferite in Sindacato le seguenti azioni ordinarie della SOCIETÀ:
(i) EURINVEST ha conferito in Sindacato, complessivamente, n. 402.686.000 azioni ordinarie, pari al 43,00 % delle azioni della SOCIETÀ con diritto di voto;
(ii) ENCAP ha conferito in Sindacato n. 40.000.000 azioni ordinarie, pari all’4,27% delle azioni della SOCIETÀ con diritto di voto.
Di seguito viene riportata una tabella contenente l’elenco degli aderenti al PATTO PARASOCIALE, con indicazione delle azioni da ciascuno detenute e delle relative percentuali sul capitale sociale e sul totale delle azioni sindacate.

Partecipante N.Azioni Sindacate % sulle azioni aventi diritto di voto pari a n. 936.533.664 % su totale azioni conferite al patto pari a n. 442.686.000
EURINVEST 402.686.000(*) 43,00 90,96
ENCAP 40.000.000 4,27 9,04
TOTALE 40.000.000 47,27 100

(*) di cui n. 140.404.325 detenute direttamente da EURINVEST e n. 262.281.675 detenute indirettamente attraverso la controllata totalitaria Eurinvest Dieci s.p.a.
3.1. (ORGANI DELLA SOCIETÀ)

3.1.1. (IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
La SOCIETÀ sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 membri di cui:
(i) almeno 7 (sette) membri nominati su indicazione dei PARTECIPANTI; e
(ii) almeno 2 (due) membri nominati su indicazione dei soci di minoranza.
In particolare EURINVEST nominerà n. 4 (quattro) dei membri del consiglio di amministrazione fra cui il Presidente – scelto tra una rosa di 3 (tre) candidati di elevato profilo professionale concordata con ENCAP - ed un Amministratore Delegato e ENCAP nominerà n. 3 (tre) dei membri del consiglio di amministrazione fra i quali sarà prescelto almeno un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato. Per tutta la durata del PATTO PARASOCIALE i PARTECIPANTI si sono impegnati: (a) a votare nell’assemblea della SOCIETÀ in maniera tale da far sì che vengano nominati nel consiglio di amministrazione della stessa SOCIETÀ i membri indicati di volta in volta dalle PARTI secondo quanto sopra previsto, e (b) a comunicare all’altro partecipante almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l’assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del consiglio di amministrazione.
All’Amministratore nominato da ENCAP verranno attribuite le deleghe alle operazioni bancarie, finanziarie e/o postali di qualsiasi genere di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione / 00) e fino al limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00), nonché quelle relative alla stipula di accordi di fornitura di servizi, opere e/o materiali e più in generale alla conclusione di contratti di acquisto e/o vendita di beni mobili ed immobili per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecento mila / 00) e fino al limite massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00).
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese con il voto favorevole di almeno n. 6 (sei) membri quando abbiano ad oggetto una o più delle seguenti materie:
1. sottoposizione all’assemblea degli azionisti delle modifiche dello statuto sociale;
2. determinazione e/o modifica delle deleghe attribuite agli Amministratori;
3. approvazione e/o modifica del budget annuale economico e/o finanziario e/o del business plan pluriennale;
4. sottoposizione all’assemblea degli azionisti di operazioni straordinarie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, cessione di azienda o rami di azienda della SOCIETÀ o della sue controllate);
5. decisioni concernenti operazioni di investimento o di disinvestimento, assunzione di finanziamenti, anche realizzate attraverso forme di locazione finanziaria, che non siano contemplate dal budget annuale e che comportino, congiuntamente considerate, nell’anno di realizzazione o assunzione, un esborso superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni / 00), nonché garanzie emesse per debiti delle controllate, senza limiti di importo;
6. cambio dei revisori della SOCIETÀ;
7. definizione del sistema di reporting periodico interno;
8. decisioni inerenti la struttura organizzativa e più in particolare, le assunzioni, i licenziamenti, i trasferimenti, gli avanzamenti di carriera, le politiche incentivanti e retributive in generale del personale nonché l’istituzione di Comitati Esecutivi.
3.1.2. (IL COLLEGIO SINDACALE)
Il Collegio Sindacale della SOCIETÀ sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) da membri supplenti, di cui:
(i) 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione di ENCAP; e
(ii) 1 (uno) membro effettivo, cui sarà affidata la carica di Presidente del Collegio Sindacale, ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione dei soci di minoranza.
I PARTECIPANTI si sono impegnati a votare nell’assemblea della SOCIETÀ in maniera tale da far sì che siano nominati nel collegio sindacale della SOCIETÀ i membri indicati da ENCAP la quale si è impegnata a comunicare almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l’assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del collegio sindacale. Qualora durante la vigenza del PATTO PARASOCIALE i membri del collegio sindacale della SOCIETÀ designati da ENCAP dovessero, per qualsiasi ragione, motivo o causa, cessare dalla carica, i PARTECIPANTI si sono impegnati a fare sì che tali soggetti siano prontamente sostituiti da altri candidati che la stessa da ENCAP provvederà ad indicare.
4. (PATTO DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE E DI VOTO)

Per tutta la durata del PATTO PARASOCIALE, i PARTECIPANTI si sono impegnati a consultarsi al fine di trovare, negoziando in buona fede, una posizione comune circa l’espressione del voto nelle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria della SOCIETÀ onde garantirne la stabilità nell’indirizzo gestionale. In particolare i PARTECIPANTI si sono impegnati a consultarsi reciprocamente, secondo buona fede e nel rispetto degli obiettivi imprenditoriali strategici e degli investimenti ritenuti necessari per il loro conseguimento, così come individuati nel business plan pluriennale della SOCIETÀ approvato dal consiglio di amministrazione. I PARTECIPANTI si sono, altresì, impegnati a consultarsi reciprocamente e periodicamente nel corso di ciascun esercizio sociale al fine di valutare lo stato di attuazione del business plan pluriennale della SOCIETÀ approvato dal consiglio di amministrazione, dell’efficienza dei sistemi gestionali interni, da ottenersi anche attraverso una più precisa ridefinizione delle responsabilità del management della SOCIETÀ e delle sue controllate. Comune obiettivo dei PARTECIPANTI è favorire un processo di rafforzamento della SOCIETÀ mediante integrazione contrattuale e/o societaria con altri soggetti che svolgono la stessa attività, tra cui, in primis, i soggetti appartenenti ai gruppi cui appartengono i soci di ENCAP. Pertanto, per tutta la durata del PATTO PARASOCIALE, i PARTECIPANTI si sono impegnati ad esprimere in assemblea voto favorevole alle proposte che saranno avanzate dal consiglio di amministrazione in merito ad operazioni di integrazione con soggetti riconducibili ai gruppi cui appartengono i soci di ENCAP o dagli stessi proposti. I PARTECIPANTI si sono impegnati a esprimere in assemblea voto favorevole alla proposta che dovesse essere avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito allo spostamento della sede legale e/o operativa a Roma e/o all’istituzione di sedi secondarie.
5. (DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE)

Il PATTO PARASOCIALE ha efficacia sino al decorso del termine di tre anni dalla data di stipulazione (in seguito la “DATA DI SCADENZA”). Successivamente si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nei confronti di quei PARTECIPANTI che non abbiano comunicato almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla DATA DI SCADENZA la propria intenzione di non rinnovare alla DATA DI SCADENZA il PATTO PARASOCIALE.
6. (MISCELLANEA)

Per tutta la durata del PATTO PARASOCIALE, in caso di cessione della partecipazione nella SOCIETÀ, i PARTECIPANTI si sono impegnati a far sì che l’acquirente delle azioni sottoscriva il PATTO PARASOCIALE assumendone tutti gli obblighi previsti nello stesso in capo alla parte cedente.
21 ottobre 2009
[CL.2.09.2]
________________________________________
Si comunica che in data 31 luglio 2009 Eurinvest Finanza Stabile s.p.a. - con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20, iscritta al registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 00739960151 (in seguito "Eurinvest") e Encap s.r.l. - con sede in Roma, Via Gramsci, n. 38, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero di codice fiscale 01619220708 (in seguito "Encap") (di seguito, congiuntamente i "Partecipanti") hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") avente ad oggetto azioni ordinarie di K.R.Energy s.p.a. (in seguito "KRE") Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 4 agosto 2009.
Si comunica altresì che:
• in data 27 luglio 2010 l'assemblea dei soci di Eurivest ha deliberato tra l'altro, i) lo scioglimento della stessa anche ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, del Codice Civile, ii) di modificare la denominazione sociale in "Exeufis s.p.a." (in seguito "Exeufis in liquidazione"), iii) e di trasferire l'indirizzo della sede sociale in via Eugenio Chiesa, n. 6, sempre in Milano;
• In data 5 agosto 2010 KRE ha provveduto a dichiarare ai sensi dell'art. 98 del regolamento di cui alla delibera Consob nr. 11971/1999 che il 4 agosto 2010 il proprio capitale sociale sottoscritto e versato si è incrementato da Euro 42.986.914,50, rappresentato da nr. 936.534.085 azioni ordinarie prive del valore nominale, ad Euro 44.411.705,44 rappresentato da n. 967.575.282 azioni ordinarie prive del valore nominale;
• in data 6 agosto 2010 è stato concluso un accordo tra Eurinvest Dieci SpA, società interamente controllata da Exeufis in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile s.p.a.) e F.I.S.I. s.p.a. per la cessione a F.I.S.I s.p.a. di 200 milioni di azioni KRE, pari al 20,67% del capitale sociale di quest'ultima.
Il Patto Parasociale è stato nuovamente depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 10 agosto 2010.
Si riportano di seguito gli elementi essenziali del Patto Parasociale, nonché le principali pattuizioni contenute nello stesso, con evidenza delle modifiche apportate.
1. (Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto del Patto Parasociale)
K.R.Energy s.p.a., con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20 (di seguito la "Società"), iscritta presso il registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 01008580993, capitale sociale attuale pari ad Euro 40.374.189,65, suddiviso in n. 879.61.975 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (in seguito all'emissione delle azioni a favore di Encap di cui alla prima tranche dell'aumento di capitale sottoscritte da quest'ultima il capitale sociale sarà pari ad Euro 40.924.989,65, suddiviso in n. 891.61.975 azioni ordinarie). La Società è quotata presso il Mercato Telematico Azionario.
In data 25 giugno 2009 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 15 gennaio 2009, un aumento di capitale per un corrispettivo massimo di Euro 70.000.000,00 (settanta milioni / 00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 280.000.000 (duecentottanta milioni) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, da eseguire entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 settembre 2009.
In data 31 luglio 2009 Encap ha sottoscritto e versato la prima tranche dell'aumento di capitale per Euro 3.000.000,00 (tre milioni / 00) al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 12.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 550.800,00 con sovrapprezzo di Euro 2.449.200,00). Encap, inoltre, ha sottoscritto una seconda tranche dell'aumento di capitale per ulteriori Euro 7.000.000,00. Tale sottoscrizione è stata eseguita il 30 settembre 2009 al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui sono state emesse a favore di Encap n. 28.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 1.285.200,00 con sovrapprezzo di Euro 5.714.800,00). Anche tali azioni sono state conferite in sindacato.
2. (Azioni Conferite nel Sindacato e Soggetti Aderenti al Patto Parasociale)
Il Patto Parasociale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 122, comma 5, lett. a) del Tuf, ha ad oggetto complessivamente n. 282.686.000 azioni ordinarie della Società, pari al 25,08 % del suo capitale sociale. In particolare sono state conferite in Sindacato le seguenti azioni ordinarie della Società:
i. Exeufis in liquidazione ha conferito in Sindacato, complessivamente, n. 242.686.000 azioni ordinarie, pari al 20,95 % delle azioni della Società con diritto di voto;
ii. Encap ha conferito in Sindacato n. 40.000.000 azioni ordinarie, pari all'4,13% delle azioni della Società con diritto di voto.
Di seguito viene riportata una tabella contenente l'elenco degli aderenti al Patto Parasociale, con indicazione delle azioni da ciascuno detenute e delle relative percentuali sul capitale sociale e sul totale delle azioni sindacate aggiornata alla data del 6 agosto 2010.
Partecipante n. Azioni Sindacate % Azioni Sindacate
rispetto al totale Azioni
Sindacate % Azioni Sindacate
rispetto al totale azioni
in circolazione
Exeufis in liquidazione 242.686.000 85,85 20,95
Encap 40.000.000 14,15 4,13
Totale
3.1. (Organi della Società)
3.1.1. (Il Consiglio di amministrazione)
La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 membri di cui:
i. almeno 7 (sette) membri nominati su indicazione dei Partecipanti; e
ii. almeno 2 (due) membri nominati su indicazione dei soci di minoranza.
In particolare Exeufis in liquidazione nominerà n. 4 (quattro) dei membri del consiglio di amministrazione fra cui il Presidente – scelto tra una rosa di 3 (tre) candidati di elevato profilo professionale concordata con Encap - ed un Amministratore Delegato e Encap nominerà n. 3 (tre) dei membri del consiglio di amministrazione fra i quali sarà prescelto almeno un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato. Per tutta la durata del Patto Parasociale i Partecipanti si sono impegnati: (a) a votare nell'assemblea della Società in maniera tale da far sì che vengano nominati nel consiglio di amministrazione della stessa Società i membri indicati di volta in volta dalle Parti secondo quanto sopra previsto, e (b) a comunicare all'altro partecipante almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l'assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del consiglio di amministrazione.
All'Amministratore nominato da Encap verranno attribuite le deleghe alle operazioni bancarie, finanziarie e/o postali di qualsiasi genere di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione / 00) e fino al limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00), nonché quelle relative alla stipula di accordi di fornitura di servizi, opere e/o materiali e più in generale alla conclusione di contratti di acquisto e/o vendita di beni mobili ed immobili per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecento mila / 00) e fino al limite massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00).
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese con il voto favorevole di almeno n. 6 (sei) membri quando abbiano ad oggetto una o più delle seguenti materie:
1. sottoposizione all'assemblea degli azionisti delle modifiche dello statuto sociale;
2. determinazione e/o modifica delle deleghe attribuite agli Amministratori;
3. approvazione e/o modifica del budget annuale economico e/o finanziario e/o del business plan pluriennale;
4. sottoposizione all'assemblea degli azionisti di operazioni straordinarie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, cessione di azienda o rami di azienda della Società o della sue controllate);
5. decisioni concernenti operazioni di investimento o di disinvestimento, assunzione di finanziamenti, anche realizzate attraverso forme di locazione finanziaria, che non siano contemplate dal budget annuale e che comportino, congiuntamente considerate, nell'anno di realizzazione o assunzione, un esborso superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni / 00), nonché garanzie emesse per debiti delle controllate, senza limiti di importo;
6. cambio dei revisori della Società;
7. definizione del sistema di reporting periodico interno;
8. decisioni inerenti la struttura organizzativa e più in particolare, le assunzioni, i licenziamenti, i trasferimenti, gli avanzamenti di carriera, le politiche incentivanti e retributive in generale del personale nonché l'istituzione di Comitati Esecutivi.
3.1.2. (Il Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) da membri supplenti, di cui:
i. 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione di Encap; e
ii. 1 (uno) membro effettivo, cui sarà affidata la carica di Presidente del Collegio Sindacale, ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione dei soci di minoranza.
I Partecipanti si sono impegnati a votare nell'assemblea della Società in maniera tale da far sì che siano nominati nel collegio sindacale della Società i membri indicati da Encap la quale si è impegnata a comunicare almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l'assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del collegio sindacale. Qualora durante la vigenza del Patto Parasociale i membri del collegio sindacale della Società designati da Encap dovessero, per qualsiasi ragione, motivo o causa, cessare dalla carica, i Partecipanti si sono impegnati a fare sì che tali soggetti siano prontamente sostituiti da altri candidati che la stessa da Encap provvederà ad indicare.
4. (Patto di Preventiva Consultazione e di Voto)
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi al fine di trovare, negoziando in buona fede, una posizione comune circa l'espressione del voto nelle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria della Società onde garantirne la stabilità nell'indirizzo gestionale. In particolare i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi reciprocamente, secondo buona fede e nel rispetto degli obiettivi imprenditoriali strategici e degli investimenti ritenuti necessari per il loro conseguimento, così come individuati nel business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione. I Partecipanti si sono, altresì, impegnati a consultarsi reciprocamente e periodicamente nel corso di ciascun esercizio sociale al fine di valutare lo stato di attuazione del business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione, dell'efficienza dei sistemi gestionali interni, da ottenersi anche attraverso una più precisa ridefinizione delle responsabilità del management della Società e delle sue controllate. Comune obiettivo dei Partecipanti è favorire un processo di rafforzamento della Società mediante integrazione contrattuale e/o societaria con altri soggetti che svolgono la stessa attività, tra cui, in primis, i soggetti appartenenti ai gruppi cui appartengono i soci di Encap. Pertanto, per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati ad esprimere in assemblea voto favorevole alle proposte che saranno avanzate dal consiglio di amministrazione in merito ad operazioni di integrazione con soggetti riconducibili ai gruppi cui appartengono i soci di Encap o dagli stessi proposti. I Partecipanti si sono impegnati a esprimere in assemblea voto favorevole alla proposta che dovesse essere avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito allo spostamento della sede legale e/o operativa a Roma e/o all'istituzione di sedi secondarie.
5. (Durata ed Efficacia del Patto Parasociale)
Il Patto Parasociale ha efficacia sino al decorso del termine di tre anni dalla data di stipulazione (in seguito la "Data di Scadenza"). Successivamente si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nei confronti di quei Partecipanti che non abbiano comunicato almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla Data di Scadenza la propria intenzione di non rinnovare alla Data di Scadenza il Patto Parasociale.
6. (Miscellanea)
Per tutta la durata del Patto Parasociale, in caso di cessione della partecipazione nella Società, i Partecipanti si sono impegnati a far sì che l'acquirente delle azioni sottoscriva il Patto Parasociale assumendone tutti gli obblighi previsti nello stesso in capo alla parte cedente.
11 agosto 2010
[CL.2.10.1]
Estratto rettificato con pubblicazione effettuata in data 13 ottobre 2010
________________________________________
K.R. ENERGY S.P.A.
1. Parti
In data 29 settembre 2010, F.I.S.I. Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.p.A. con sede in Alessandria, Via Gambalera, fraz. Spinetta Marengo, Zona Industriale D/5 iscritta presso il Registro delle Imprese di Alessandria con il numero di codice fiscale 00918100066, (di seguito “FISI”); M.T. Holding S.p.A. con sede a Roma, Via Cavour 44 con il numero di codice fiscale 10914411003, (di seguito “MTH”) e Gaetano Tedeschi, nato a Roma, il 17 luglio 1953, residente a Roma (RM) Via Sabazio, 2/A, codice fiscale TDSGTN53L17H501Q (“GT”) hanno sottoscritto un accordo (l’”Accordo”) che contiene alcune specifiche pattuizioni riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 122 del TUF, il cui contenuto è sintetizzato nel successivo paragrafo 5.
FISI, MTH e GT saranno di seguito rispettivamente definiti “Parte” e congiuntamente definiti “Parti”.
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell’Accordo
La società le cui azioni sono oggetto dell’Accordo è K.R. Energy S.p.A., con sede in Milano, C.so Monforte 20, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 44.411.705,44, suddiviso in n. 967.575.282 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (la “K.R.Energy” o la “Società”).
3. Strumenti finanziari conferiti nell’Accordo
Le partecipazioni detenute dalle Parti nel capitale sociale di K.R.Energy conferite e vincolate nell’Accordo sono di seguito indicate:
Parte N° azioni possedute % azioni sindacate su totale azioni possedute % azioni sindacate su totale azioni sindacate % azioni sindacate su totale azioni in circolazione
FISI 200.000.000 100% 71,378% 20,67%
MTH 31.041.197 100% 11,078% 3,21%
GT 49.158.000 100% 17,544% 5,08%
Totale 280.199.197 100% 100% 28,96%

4. Soggetti che esercitano in controllo su K.R.Energy
Nessun soggetto esercita su K.R.Energy il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF.
5. Pattuizioni dell’Accordo rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF

Le pattuizioni di seguito indicate possono essere ricondotte alle fattispecie disciplinate dall’art. 122 del TUF, in quanto aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto.
5.1 Consiglio di Amministrazione della Società
5.1.1 Le Parti convengono che la Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione (il “Consiglio di Amministrazione”), eletto ai sensi di legge e di Statuto mediante voto di lista, composto da 9 (nove) membri di cui:
(i) almeno 8 (otto) nominati sulla base dei nominativi indicati nella lista che riceverà il maggior numero di voti;

(ii) 1 (uno) nominato su indicazione dei soci di minoranza.
5.1.2 Le Parti, ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione presenteranno congiuntamente una lista di candidati (la “Lista”) in cui i 7/9 (sette noni) dei candidati saranno di indicazione congiunta FISI-MTH ed i restanti candidati saranno di indicazione GT.
5.1.3 Tra i candidati di indicazione congiunta FISI-MTH saranno nominati, nel caso in cui in sede assembleare la Lista riporti il maggior numero di voti, uno o più Amministratore/i Delegato/i ed il Vice Presidente della Società mentre, tra i candidati di indicazione GT, sarà nominato Presidente ed Amministratore Delegato della Società.
5.1.4 Le Parti si impegneranno sin d’ora e per tutta la durata dell’Accordo a votare nell’assemblea della Società in maniera tale da far sì che vengano nominati nel Consiglio di Amministrazione i membri indicati di volta in volta dalle Parti secondo quanto sopra previsto.
5.1.5 Le Parti si impegnano a consultarsi per la designazione dei candidati da inserire nella Lista.
5.2 Il Collegio Sindacale
5.2.1 Le Parti convengono che per tutta la durata dell’Accordo il collegio sindacale della Società (il “Collegio Sindacale”) sarà composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti eletti ai sensi di legge e di Statuto mediante voto di lista.
5.2.2 Le Parti, ai fini dell’elezione del Collegio Sindacale presenteranno congiuntamente una lista di candidati in cui i 4/5 (quattro quinti) dei candidati saranno di indicazione congiunta FISI-MTH ed i restanti candidati saranno di indicazione GT (la “Lista 2”).
5.2.3 Tra i candidati di indicazione congiunta FISI-MTH, nel caso in cui in sede assembleare la Lista 2 riporti il maggior numero di voti, saranno nominati 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente mentre, tra i candidati di indicazione GT sarà nominato 1 (uno) sindaco supplente.
5.2.4 Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato su indicazione dei soci di minoranza. Nel caso di mancata presentazione della lista da parte dei soci di minoranza opereranno le norme di Legge e di Statuto.
5.2.5 Le Parti si impegnano sin d’ora e per tutta la durata dell’Accordo a votare nell’assemblea della Società in maniera tale da far si che vengano nominati nel Collegio Sindacale i membri indicati di volta in volta dalle Parti secondo quanto sopra previsto.
5.2.6 Le Parti si impegnano a consultarsi per la designazione dei candidati da inserire nella Lista 2.
6. Durata
Le previsioni dell’Accordo avranno effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione e l’Accordo sarà valido, efficace e vincolante per 6 (sei) mesi data di sottoscrizione.
7. Organi dell’Accordo

Nessun organo è previsto dall’Accordo.
8. Foro Competente
Fatto salvo il ricorso immediato a provvedimenti cautelari in genere, le Parti si impegnano a fare tutto quanto possibile al fine di risolvere in via amichevole qualunque disputa che possa sorgere in relazione all’Accordo, nei 30 (trenta) giorni successivi all’insorgenza di tale disputa. In mancanza di accordo tra le Parti nel predetto termine, le Parti concordano che la controversia insorta sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
9. Soggetto presso il quale le azioni saranno depositate
L’Accordo non contiene obblighi di deposito delle azioni sindacate.
10. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui l’Accordo sarà depositato

L’Accordo è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, in conformità al disposto dell’art. 122 del TUF, in data 4 ottobre 2010.
5 ottobre 2010
[CL.3.10.1]
***
Avviso ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni
Con riferimento al Patto parasociale sottoscritto in data 29 settembre 2010 da F.I.S.I. – Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale S.p.A. - con sede in Alessandria, Via Gambalera, fraz. Spinetta Marengo, Zona Industriale D/5, iscritta al registro delle imprese di Alessandria con il numero di codice fiscale 00918100066 (in seguito “FISI”) e MT Holding S.p.A. - con sede in Roma, Via Cavour, n. 44, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero di codice fiscale 10914411003 (in seguito “MTH”) e Gaetano Tedeschi, nato a Roma, il 17 luglio 1953, residente a Roma, Via Sabazio n. 2/A, C.F. TDS GTN 53L17 H501Q avente ad oggetto azioni ordinarie di K.R.Energy s.p.a (in seguito “KRE”) si rende noto che:
- in data 15 novembre 2010 FISI, MTH e Gaetano Tedeschi hanno risolto il patto parasociale sottoscritto in data 29 settembre 2010.
Si rende inoltre noto che:
- in data 11 novembre 2010 Gaetano Tedeschi ha conferito in MTH n. 11.050.000 azioni ordinarie di KRE.
Si comunica pertanto la situazione aggiornata dei soggetti partecipanti al Patto, rimasto valido sino al 15 novembre 2010, e relative quote detenute alla medesima data:
partecipante n. azioni sindacate % azioni sindacate rispetto al totale azioni sindacate % azioni sindacate
rispetto al totale azioni
in circolazione
FISI SpA 200.000.000 71,378 20,670
MTH SpA 42.091.197 15,022 4,350
Gaetano Tedeschi 38.108.000 13,600 3,939
Totale 280.199.197 100,00 28,959

Della variazione intervenuta è stata data pubblicità anche mediante deposito in data 16 novembre 2010 presso il Registro delle Imprese di Milano, in corso di aggiornamento.
19 novembre 2010
[CL.3.10.2]
________________________________________
K.R. ENERGY S.P.A.
Si comunica che in data 31 luglio 2009 Eurinvest Finanza Stabile s.p.a. - con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20, iscritta al registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 00739960151 (in seguito "Eurinvest") e Encap s.r.l. - con sede in Roma, Via Gramsci, n. 38, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero di codice fiscale 01619220708 (in seguito "Encap") (di seguito, congiuntamente i "Partecipanti") hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito, il "Patto Parasociale") avente ad oggetto azioni ordinarie di K.R.Energy s.p.a. Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 4 agosto 2009.
Si comunica altresì che:
• in data 27 luglio 2010 l'assemblea dei soci di Eurivest ha deliberato tra l'altro, i) lo scioglimento della stessa anche ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, del Codice Civile, ii) di modificare la denominazione sociale in "Exeufis s.p.a." (in seguito "Exeufis in liquidazione"), iii) e di trasferire l'indirizzo della sede sociale in via Eugenio Chiesa, n. 6, sempre in Milano;
• In data 5 agosto 2010 KRE ha provveduto a dichiarare ai sensi dell'art. 98 del regolamento di cui alla delibera Consob nr. 11971/1999 che il 4 agosto 2010 il proprio capitale sociale sottoscritto e versato si è incrementato da Euro 42.986.914,50, rappresentato da nr. 936.534.085 azioni ordinarie prive del valore nominale, ad Euro 44.411.705,44 rappresentato da n. 967.575.282 azioni ordinarie prive del valore nominale;
• in data 6 agosto 2010 è stato concluso un accordo tra Eurinvest Dieci SpA, società interamente controllata da Exeufis in liquidazione (già Eurinvest Finanza Stabile s.p.a.) e F.I.S.I. s.p.a. per la cessione a F.I.S.I s.p.a. di 200 milioni di azioni KRE, pari al 20,67% del capitale sociale di quest'ultima. Nel contesto della predetta cessione Eurinvest Dieci S.p.A. ha anche concesso all'acquirente un diritto di opzione su n. 62.281.675 azioni KRE.
Il Patto Parasociale è stato nuovamente depositato presso il Registro delle Imprese di Milano.
Si riportano di seguito gli elementi essenziali del Patto Parasociale, nonché le principali pattuizioni contenute nello stesso, con evidenza delle modifiche apportate.
1. (Società i cui Strumenti Finanziari sono Oggetto del Patto Parasociale)
K.R.Energy s.p.a., con sede in Milano, Corso Monforte, n. 20 (di seguito la "Società"), iscritta presso il registro delle imprese di Milano con il numero di codice fiscale 01008580993, capitale sociale attuale pari ad Euro 40.374.189,65, suddiviso in n. 879.61.975 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (in seguito all'emissione delle azioni a favore di Encap di cui alla prima tranche dell'aumento di capitale sottoscritte da quest'ultima il capitale sociale sarà pari ad Euro 40.924.989,65, suddiviso in n. 891.61.975 azioni ordinarie). La Società è quotata presso il Mercato Telematico Azionario.
In data 25 giugno 2009 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 15 gennaio 2009, un aumento di capitale per un corrispettivo massimo di Euro 70.000.000,00 (settanta milioni / 00), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 280.000.000 (duecentottanta milioni) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, da eseguire entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 settembre 2009.
In data 31 luglio 2009 Encap ha sottoscritto e versato la prima tranche dell'aumento di capitale per Euro 3.000.000,00 (tre milioni / 00) al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 12.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 550.800,00 con sovrapprezzo di Euro 2.449.200,00). Encap, inoltre, ha sottoscritto una seconda tranche del
117 di 731 - 15/9/2020 14:16
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In data 31 luglio 2009 Encap in Liquidazione ha sottoscritto e versato la prima tranche dell'aumento di capitale per Euro 3.000.000,00 (tre milioni / 00) al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 12.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 550.800,00 con sovrapprezzo di Euro 2.449.200,00). Encap in Liquidazione, inoltre, ha sottoscritto una seconda tranche dell'aumento di capitale per ulteriori Euro 7.000.000,00. Tale sottoscrizione è stata eseguita il 30 settembre 2009 al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui sono state emesse a favore di Encap in Liquidazione n. 28.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 1.285.200,00 con sovrapprezzo di Euro 5.714.800,00). Anche tali azioni sono state conferite in sindacato.
In data 22 Giugno 2011 Encap in Liquidazione ha venduto n. 100.000 azioni ordinarie KRE.
2. (Azioni Conferite nel Sindacato e Soggetti Aderenti al Patto Parasociale)
Il Patto Parasociale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 122, comma 5, lett. a) del Tuf, ha ad oggetto complessivamente n. 180.304.325 azioni ordinarie della Società, pari al 5,702 % del suo capitale sociale. In particolare sono state conferite in Sindacato le seguenti azioni ordinarie della Società:
i. Fallimento Exeufis in liquidazione ha conferito in Sindacato, complessivamente, n. 140.404.325 azioni ordinarie, pari al 4,440 % delle azioni della Società con diritto di voto;
ii. Encap in Liquidazione ha conferito in Sindacato n. 39.900.000 azioni ordinarie, pari all'1,262% delle azioni della Società con diritto di voto.
Di seguito viene riportata una tabella contenente l'elenco degli aderenti al Patto Parasociale, con indicazione delle azioni da ciascuno sindacate e delle relative percentuali sul capitale sociale e sul totale delle azioni sindacate aggiornata alla data del 9 gennaio 2012.
Soggetti aderenti al Patto N. Azioni
Sindacate % Azioni Sindacate
rispetto al totale
azioni in circolazione % Azioni Sindacate
rispetto al totale
Azioni Sindacate
Fallimento Exeufis in liquidazione
(Detenute direttamente) 140.404.325 4,440 77,871
Encap in Liquidazione
(Detenute direttamente) 39.900.000 1,262 22,129
Totale 180.304.325 5,702 100,00


3.1. (Organi della Società)
3.1.1. (Il Consiglio di amministrazione)
La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 membri di cui:
i. almeno 7 (sette) membri nominati su indicazione dei Partecipanti; e
ii. almeno 2 (due) membri nominati su indicazione dei soci di minoranza.
In particolare Fallimento Exeufis in liquidazione nominerà n. 4 (quattro) dei membri del consiglio di amministrazione fra cui il Presidente – scelto tra una rosa di 3 (tre) candidati di elevato profilo professionale concordata con Encap in Liquidazione - ed un Amministratore Delegato e Encap in Liquidazione nominerà n. 3 (tre) dei membri del consiglio di amministrazione fra i quali sarà prescelto almeno un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato. Per tutta la durata del Patto Parasociale i Partecipanti si sono impegnati: (a) a votare nell'assemblea della Società in maniera tale da far sì che vengano nominati nel consiglio di amministrazione della stessa Società i membri indicati di volta in volta dalle Parti secondo quanto sopra previsto, e (b) a comunicare all'altro partecipante almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l'assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del consiglio di amministrazione.
All'Amministratore nominato da Encap in Liquidazione verranno attribuite le deleghe alle operazioni bancarie, finanziarie e/o postali di qualsiasi genere di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione / 00) e fino al limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00), nonché quelle relative alla stipula di accordi di fornitura di servizi, opere e/o materiali e più in generale alla conclusione di contratti di acquisto e/o vendita di beni mobili ed immobili per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecento mila / 00) e fino al limite massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00).
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese con il voto favorevole di almeno n. 6 (sei) membri quando abbiano ad oggetto una o più delle seguenti materie:
1. sottoposizione all'assemblea degli azionisti delle modifiche dello statuto sociale;
2. determinazione e/o modifica delle deleghe attribuite agli Amministratori;
3. approvazione e/o modifica del budget annuale economico e/o finanziario e/o del business plan pluriennale;
4. sottoposizione all'assemblea degli azionisti di operazioni straordinarie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, cessione di azienda o rami di azienda della Società o della sue controllate);
5. decisioni concernenti operazioni di investimento o di disinvestimento, assunzione di finanziamenti, anche realizzate attraverso forme di locazione finanziaria, che non siano contemplate dal budget annuale e che comportino, congiuntamente considerate, nell'anno di realizzazione o assunzione, un esborso superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni / 00), nonché garanzie emesse per debiti delle controllate, senza limiti di importo;
6. cambio dei revisori della Società;
7. definizione del sistema di reporting periodico interno;
8. decisioni inerenti la struttura organizzativa e più in particolare, le assunzioni, i licenziamenti, i trasferimenti, gli avanzamenti di carriera, le politiche incentivanti e retributive in generale del personale nonché l'istituzione di Comitati Esecutivi.
3.1.2. (Il Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) da membri supplenti, di cui:
i. 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione di Encap in Liquidazione; e
ii. 1 (uno) membro effettivo, cui sarà affidata la carica di Presidente del Collegio Sindacale, ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione dei soci di minoranza.
I Partecipanti si sono impegnati a votare nell'assemblea della Società in maniera tale da far sì che siano nominati nel collegio sindacale della Società i membri indicati da Encap in Liquidazione la quale si è impegnata a comunicare almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l'assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del collegio sindacale. Qualora durante la vigenza del Patto Parasociale i membri del collegio sindacale della Società designati da Encap in Liquidazione dovessero, per qualsiasi ragione, motivo o causa, cessare dalla carica, i Partecipanti si sono impegnati a fare sì che tali soggetti siano prontamente sostituiti da altri candidati che la stessa da Encap in Liquidazione provvederà ad indicare.
4. (Patto di Preventiva Consultazione e di Voto)
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi al fine di trovare, negoziando in buona fede, una posizione comune circa l'espressione del voto nelle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria della Società onde garantirne la stabilità nell'indirizzo gestionale. In particolare i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi reciprocamente, secondo buona fede e nel rispetto degli obiettivi imprenditoriali strategici e degli investimenti ritenuti necessari per il loro conseguimento, così come individuati nel business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione. I Partecipanti si sono, altresì, impegnati a consultarsi reciprocamente e periodicamente nel corso di ciascun esercizio sociale al fine di valutare lo stato di attuazione del business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione, dell'efficienza dei sistemi gestionali interni, da ottenersi anche attraverso una più precisa ridefinizione delle responsabilità del management della Società e delle sue controllate. Comune obiettivo dei Partecipanti è favorire un processo di rafforzamento della Società mediante integrazione contrattuale e/o societaria con altri soggetti che svolgono la stessa attività, tra cui, in primis, i soggetti appartenenti ai gruppi cui appartengono i soci di Encap in Liquidazione. Pertanto, per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati ad esprimere in assemblea voto favorevole alle proposte che saranno avanzate dal consiglio di amministrazione in merito ad operazioni di integrazione con soggetti riconducibili ai gruppi cui appartengono i soci di Encap in Liquidazione o dagli stessi proposti. I Partecipanti si sono impegnati a esprimere in assemblea voto favorevole alla proposta che dovesse essere avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito allo spostamento della sede legale e/o operativa a Roma e/o all'istituzione di sedi secondarie.
5. (Durata ed Efficacia del Patto Parasociale)
Il Patto Parasociale ha efficacia sino al decorso del termine di tre anni dalla data di stipulazione (in seguito la "Data di Scadenza"). Successivamente si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nei confronti di quei Partecipanti che non abbiano comunicato almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla Data di Scadenza la propria intenzione di non rinnovare alla Data di Scadenza il Patto Parasociale.
Si segnala peraltro che tra gli aderenti al Patto Parasociale è in corso un contenzioso circa la validità del patto.
6. (Miscellanea)
Per tutta la durata del Patto Parasociale, in caso di cessione della partecipazione nella Società, i Partecipanti si sono impegnati a far sì che l'acquirente delle azioni sottoscriva il Patto Parasociale assumendone tutti gli obblighi previsti nello stesso in capo alla parte cedente.
21 febbraio 2012
[CL.2.12.1]
PATTO SCADUTO IN DATA 31.07.2012
Situazione al 31/12/2012
ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
De Luca Stefano Presidente e Componente del Comitato Esecutivo
Moccia Marco Vice Presidente e Componente del Comitato Esecutivo
Nela Corrado Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo
Marenco Marco Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo
Spadafora Paolo Amministratore
Von Wunster Nicolo' Filippo Amministratore
Bisoglio Camillo Amministratore
Bettiol Claudia Amministratore
Canepa Francesco Saverio Amministratore
Bruno Antonio Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo
Vicino Giovanni Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Macconi Gianfranco Presidente
Cavalitto Giorgio Sindaco Effettivo
Cuzzolin Giamberto Sindaco Effettivo
Grimaldi Raffaele Sindaco Supplente
Malò Giuseppe Sindaco Supplente

Situazione al 31/12/2012

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario Quota % Intestazione a Terzi
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto Intestatario Quota %
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a Su Tot. Capitale Su Cap. Ordinarie Su Cap. Priv. Su Cap. Altre Categorie
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
GEM GLOBAL YELD FUND LIMITED GEM GLOBAL YELD FUND LIMITED Prestatario 4.838 0.000 4.838 0.000
Totale 4.838 0.000 4.838 0.000
Totale 4.838 0.000 4.838 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MARENCO MARCO F.I.S.I. FINANZIARIA ITALIANA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SRL Prestatore 7.763 7.763 7.763 7.763
Proprieta' 58.599 0.000 58.599 0.000
Totale 66.362 7.763 GEM GLOBAL YELD FUND LIMITED 7.763 66.362 7.763 GEM GLOBAL YELD FUND LIMITED 7.763
MT HOLDING SPA Proprieta' 2.281 0.000 2.281 0.000
Totale 2.281 0.000 2.281 0.000
Totale 68.643 7.763 (*) 68.643 7.763 (*) 0.000 0.000 0.000 0.000
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE EURINVEST DIECI SPA Proprieta' 1.969 0.000 1.969 0.000
Totale 1.969 0.000 1.969 0.000
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE Proprieta' 4.816 0.000 4.816 0.000
Totale 4.816 0.000 4.816 0.000
Totale 6.785 0.000 6.785 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.961 0.000 5.961 0.000 CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI 2.887 2.887
Totale 5.961 0.000 5.961 0.000
Totale 5.961 0.000 5.961 0.000 2.887 2.887 0.000 0.000
GABRIELLI GILBERTO TOLO SRL Proprieta' 2.833 0.000 2.833 0.000
Totale 2.833 0.000 2.833 0.000
GABRIELLI GILBERTO Proprieta' 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 3.699 0.000 3.699 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI Int. conto terzi 3.000 0.000 3.000 0.000
Totale 3.000 0.000 3.000 0.000
Totale 3.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
(*) Percentuale di azioni ceduta in prestito alla GEM Global Yeld Fund Limited nell'ambito del contratto, stipulato in data 7 agosto 2012 tra GEM e F.I.S.I., relativo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale K.R. Energy S.p.A. riservato a GEM.





Situazione al 30/06/2013

ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Vicino Giovanni Presidente
Tedeschi Gaetano Vice Presidente
Bruno Antonio Amministratore Delegato
Tranquilli Alessandro Amministratore
Von Wunster Nicolo' Filippo Amministratore
Del Bianco Livio Augusto Amministratore
Genta Annalisa Amministratore
Mazza Claudia Amministratore
Moccia Marco Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Petruzzella Fabio Presidente
Luciano Elisa Sindaco Effettivo
Cuzzolin Giamberto Sindaco Effettivo
Marchiodi Ombretta Sindaco Supplente
Pisano Giuseppe Sindaco Supplente

Situazione al 30/06/2013

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario Quota % Intestazione a Terzi
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto Intestatario Quota %
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a Su Tot. Capitale Su Cap. Ordinarie Su Cap. Priv. Su Cap. Altre Categorie
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
MARENCO MARCO F.I.S.I. FINANZIARIA ITALIANA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SRL Prestatore 7.486 7.486 7.486 7.486
Proprieta' 56.508 0.000 56.508 0.000
Totale 63.994 7.486 63.994 7.486
MT HOLDING SPA Proprieta' 2.200 0.000 2.200 0.000
Totale 2.200 0.000 2.200 0.000
CAMARFIN SAS DI MARENCO MARCO & C. Proprieta' 0.276 0.000 0.276 0.000
Totale 0.276 0.000 0.276 0.000
Totale 66.470 7.486 66.470 7.486 0.000 0.000 0.000 0.000
GEM GLOBAL YELD FUND LIMITED GEM GLOBAL YELD FUND LIMITED Prestatario 4.838 0.000 4.838 0.000
Totale 4.838 0.000 4.838 0.000
Totale 4.838 0.000 4.838 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.961 0.000 5.961 0.000 CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI 2.887 2.887
Totale 5.961 0.000 5.961 0.000
Totale 5.961 0.000 5.961 0.000 2.887 2.887 0.000 0.000
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE EURINVEST DIECI SPA Proprieta' 1.969 0.000 1.969 0.000
Totale 1.969 0.000 1.969 0.000
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE Proprieta' 4.816 0.000 4.816 0.000
Totale 4.816 0.000 4.816 0.000
Totale 6.785 0.000 6.785 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GABRIELLI GILBERTO TOLO SRL Proprieta' 2.833 0.000 2.833 0.000
Totale 2.833 0.000 2.833 0.000
GABRIELLI GILBERTO Proprieta' 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 3.699 0.000 3.699 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI Int. conto terzi 3.000 0.000 3.000 0.000
Totale 3.000 0.000 3.000 0.000
Totale 3.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000








Situazione al 30/06/2015
ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Vicino Giovanni Presidente
Del Bianco Livio Augusto Vice Presidente
Bruno Antonio Amministratore Delegato
Tranquilli Alessandro Amministratore
Von Wunster Nicolo' Filippo Amministratore
Tedeschi Gaetano Amministratore
Dall'oco Paola Amministratore
Mazza Claudia Amministratore
Salvadori Chiara Amministratore
Moccia Marco Amministratore
Stracquadanio Tiziana Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Petruzzella Fabio Presidente
Cuzzolin Giamberto Sindaco Effettivo
Marchiodi Ombretta Sindaco Effettivo
Pisano Giuseppe Sindaco Supplente


In data 28 maggio 2015 tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno messo a disposizione il loro mandato con efficacia dalla prossima Assemblea che sarà convocata per la nomina del nuovo organo sociale.


Situazione al 30/06/2015

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE Proprieta' 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
BOYLAN PHILIP (in qualita' di "director" del fondo Whiteridge Investment Fund Spc con piena discrezionalita' nell'esercizio del diritto di voto) WHITERIDGE INVESTMENT FUNDS SPC Proprieta' 22.024 0.000 22.024 0.000
Totale 22.024 0.000 22.024 0.000
Totale 22.024 0.000 22.024 0.000
GOTTWELS JIRI STOLITZA DEVELOPMENT LIMITED Proprieta' 6.730 0.000 6.730 0.000
Totale 6.730 0.000 6.730 0.000
Totale 6.730 0.000 6.730 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000
MARENCO MARCO OTI ENERGY AG Proprieta' 1.681 0.000 1.681 0.000
Totale 1.681 0.000 1.681 0.000
F.I.S.I. LTD & CO KG Proprieta' 17.799 0.000 17.799 0.000
Totale 17.799 (*) 0.000 17.799 (*) 0.000
CAMARFIN SAS DI MARENCO MARCO & C. IN FALLIMENTO Proprieta' 0.274 0.000 0.274 0.000
Totale 0.274 0.000 0.274 0.000
Totale 19.754 0.000 19.754 0.000
GABRIELLI GILBERTO TOLO SRL Proprieta' 2.833 0.000 2.833 0.000
Totale 2.833 0.000 2.833 0.000
GABRIELLI GILBERTO Proprieta' 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 3.699 0.000 3.699 0.000
(*) Con Decreto emesso in data 19.12.2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Alessandria ha disposto tra l'altro, nell'ambito del Proc. n. 5632/2014 RGNR, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., delle azioni intestate a F.I.S.I LTD & Co. KG (gia' F.I.S.I. GMBH) nominando custode il Dott. Valter Bullio.










Situazione al 31/12/2015

ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Umansky Serge Presidente e Componente del Comitato Esecutivo
Vicino Giovanni Vice Presidente e Componente del Comitato Esecutivo
Bruno Antonio Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo
Butler Cassar Andrew Amministratore
Canonica Moreno Carlo Giuseppe Amministratore
Tedeschi Gaetano Amministratore
Umansky Irene Amministratore
Stracquadanio Tiziana Amministratore
Perazzoli Isabella Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Petruzzella Fabio Presidente
Dall'oco Paola Sindaco Effettivo
Pisano Giuseppe Sindaco Effettivo



Situazione al 31/12/2015

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE Proprieta' 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
BOYLAN PHILIP (in qualita' di "director" del fondo Whiteridge Investment Fund Spc con piena discrezionalita' nell'esercizio del diritto di voto) WHITERIDGE INVESTMENT FUNDS SPC Proprieta' 22.024 0.000 22.024 0.000
Totale 22.024 0.000 22.024 0.000
Totale 22.024 0.000 22.024 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000
GABRIELLI GILBERTO TOLO SRL Proprieta' 2.833 0.000 2.833 0.000
Totale 2.833 0.000 2.833 0.000
GABRIELLI GILBERTO Proprieta' 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 3.699 0.000 3.699 0.000



Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA - Quote sul capitale ordinario 31 /12 / 2015


GABRIELLI GILBERTO TEDESCHI GAETANO CANONICA MORENO CARLOGIUSEPPE BOYLAN PHILIP 22.024% MERCATO 62.587%


Descrizione Percentuale
GABRIELLI GILBERTO 3.699%
TEDESCHI GAETANO 5.694%
CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE 5.996%
BOYLAN PHILIP 22.024%
MERCATO 62.587%






Situazione al 30/06/2016

ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Umansky Serge Presidente
Vicino Giovanni Vice Presidente
Bruno Antonio Amministratore Delegato
Butler Cassar Andrew Amministratore
Canonica Moreno Carlo Giuseppe Amministratore
Tedeschi Gaetano Amministratore
Umansky Irene Amministratore
Stracquadanio Tiziana Amministratore
Perazzoli Isabella Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Petruzzella Fabio Presidente
Briolini Eleonora Sindaco Effettivo
Magazzu’ Sergio Sindaco Effettivo



Note

In data 16 giugno 2016, i consiglieri Serge Umansky, Isabella Perazzoli, Irene Umansky e Andrew Buttler Cassar hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consiglieri di amministrazione, con efficacia dalla prima assemblea che sarà convocata per consentire alla nuova compagine societaria di esprimere un’adeguata rappresentatività all’interno della società.
Considerate anche le dimissioni del consigliere Gaetano Tedeschi, comunicate al mercato lo scorso 14 giugno 2016, alla data del 16 giugno 2016, risulta venuta meno la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione.
Lo stesso rimane in carica regime di prorogatio sino alla prossima assemblea dei soci.









Situazione al 30/06/2016

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
FRITH BENJAMIN GEOMETRY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED Proprieta' 5.179 0.000 5.179 0.000
Totale 5.179 0.000 5.179 0.000
Totale 5.179 0.000 5.179 0.000
CIVITILLO VITTORIO RISE EQUITY SPA Proprieta' 22.089 0.000 22.089 0.000
Totale 22.089 0.000 22.089 0.000
Totale 22.089 0.000 22.089 0.000
CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE Proprieta' 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000


Situazione al 31/12/2016

ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Orsini Luciano Presidente e Amministratore Delegato
Cuzzolin Guido Amministratore Delegato
Perazzoli Isabella Amministratore Delegato
Tedeschi Gaetano Amministratore
Petrella Roberto Amministratore
Segala Chiara Amministratore
Moro Beatrice Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Petruzzella Fabio Presidente
Fantoni Marco Sindaco Effettivo
La Manna Paola Sindaco Effettivo
Borgini Giovanni Antonio Sindaco Supplente
Stecher Marco Sindaco Supplente



Situazione al 31/12/2016

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
FRITH BENJAMIN GEOMETRY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED Proprieta' 5.179 0.000 5.179 0.000
Totale 5.179 0.000 5.179 0.000
Totale 5.179 0.000 5.179 0.000
CIVITILLO VITTORIO RISE EQUITY SPA Proprieta' 22.089 0.000 22.089 0.000
Totale 22.089 0.000 22.089 0.000
Totale 22.089 0.000 22.089 0.000
CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE Proprieta' 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000


118 di 731 - 15/9/2020 14:18
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
In data 31 luglio 2009 Encap in Liquidazione ha sottoscritto e versato la prima tranche dell'aumento di capitale per Euro 3.000.000,00 (tre milioni / 00) al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui verranno emesse n. 12.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 550.800,00 con sovrapprezzo di Euro 2.449.200,00). Encap in Liquidazione, inoltre, ha sottoscritto una seconda tranche dell'aumento di capitale per ulteriori Euro 7.000.000,00. Tale sottoscrizione è stata eseguita il 30 settembre 2009 al prezzo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per azione (per cui sono state emesse a favore di Encap in Liquidazione n. 28.000.000 nuove azioni ordinarie della Società per un valore nominale di Euro 1.285.200,00 con sovrapprezzo di Euro 5.714.800,00). Anche tali azioni sono state conferite in sindacato.
In data 22 Giugno 2011 Encap in Liquidazione ha venduto n. 100.000 azioni ordinarie KRE.
2. (Azioni Conferite nel Sindacato e Soggetti Aderenti al Patto Parasociale)
Il Patto Parasociale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 122, comma 5, lett. a) del Tuf, ha ad oggetto complessivamente n. 180.304.325 azioni ordinarie della Società, pari al 5,702 % del suo capitale sociale. In particolare sono state conferite in Sindacato le seguenti azioni ordinarie della Società:
i. Fallimento Exeufis in liquidazione ha conferito in Sindacato, complessivamente, n. 140.404.325 azioni ordinarie, pari al 4,440 % delle azioni della Società con diritto di voto;
ii. Encap in Liquidazione ha conferito in Sindacato n. 39.900.000 azioni ordinarie, pari all'1,262% delle azioni della Società con diritto di voto.
Di seguito viene riportata una tabella contenente l'elenco degli aderenti al Patto Parasociale, con indicazione delle azioni da ciascuno sindacate e delle relative percentuali sul capitale sociale e sul totale delle azioni sindacate aggiornata alla data del 9 gennaio 2012.
Soggetti aderenti al Patto N. Azioni
Sindacate % Azioni Sindacate
rispetto al totale
azioni in circolazione % Azioni Sindacate
rispetto al totale
Azioni Sindacate
Fallimento Exeufis in liquidazione
(Detenute direttamente) 140.404.325 4,440 77,871
Encap in Liquidazione
(Detenute direttamente) 39.900.000 1,262 22,129
Totale 180.304.325 5,702 100,00


3.1. (Organi della Società)
3.1.1. (Il Consiglio di amministrazione)
La Società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 membri di cui:
i. almeno 7 (sette) membri nominati su indicazione dei Partecipanti; e
ii. almeno 2 (due) membri nominati su indicazione dei soci di minoranza.
In particolare Fallimento Exeufis in liquidazione nominerà n. 4 (quattro) dei membri del consiglio di amministrazione fra cui il Presidente – scelto tra una rosa di 3 (tre) candidati di elevato profilo professionale concordata con Encap in Liquidazione - ed un Amministratore Delegato e Encap in Liquidazione nominerà n. 3 (tre) dei membri del consiglio di amministrazione fra i quali sarà prescelto almeno un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato. Per tutta la durata del Patto Parasociale i Partecipanti si sono impegnati: (a) a votare nell'assemblea della Società in maniera tale da far sì che vengano nominati nel consiglio di amministrazione della stessa Società i membri indicati di volta in volta dalle Parti secondo quanto sopra previsto, e (b) a comunicare all'altro partecipante almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l'assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del consiglio di amministrazione.
All'Amministratore nominato da Encap in Liquidazione verranno attribuite le deleghe alle operazioni bancarie, finanziarie e/o postali di qualsiasi genere di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione / 00) e fino al limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00), nonché quelle relative alla stipula di accordi di fornitura di servizi, opere e/o materiali e più in generale alla conclusione di contratti di acquisto e/o vendita di beni mobili ed immobili per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecento mila / 00) e fino al limite massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni / 00).
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno prese con il voto favorevole di almeno n. 6 (sei) membri quando abbiano ad oggetto una o più delle seguenti materie:
1. sottoposizione all'assemblea degli azionisti delle modifiche dello statuto sociale;
2. determinazione e/o modifica delle deleghe attribuite agli Amministratori;
3. approvazione e/o modifica del budget annuale economico e/o finanziario e/o del business plan pluriennale;
4. sottoposizione all'assemblea degli azionisti di operazioni straordinarie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, cessione di azienda o rami di azienda della Società o della sue controllate);
5. decisioni concernenti operazioni di investimento o di disinvestimento, assunzione di finanziamenti, anche realizzate attraverso forme di locazione finanziaria, che non siano contemplate dal budget annuale e che comportino, congiuntamente considerate, nell'anno di realizzazione o assunzione, un esborso superiore a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni / 00), nonché garanzie emesse per debiti delle controllate, senza limiti di importo;
6. cambio dei revisori della Società;
7. definizione del sistema di reporting periodico interno;
8. decisioni inerenti la struttura organizzativa e più in particolare, le assunzioni, i licenziamenti, i trasferimenti, gli avanzamenti di carriera, le politiche incentivanti e retributive in generale del personale nonché l'istituzione di Comitati Esecutivi.
3.1.2. (Il Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) da membri supplenti, di cui:
i. 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione di Encap in Liquidazione; e
ii. 1 (uno) membro effettivo, cui sarà affidata la carica di Presidente del Collegio Sindacale, ed 1 (uno) membro supplente saranno nominati su indicazione dei soci di minoranza.
I Partecipanti si sono impegnati a votare nell'assemblea della Società in maniera tale da far sì che siano nominati nel collegio sindacale della Società i membri indicati da Encap in Liquidazione la quale si è impegnata a comunicare almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del deposito delle liste per l'assemblea i nominativi dei candidati prescelti per ricoprire la carica a membro del collegio sindacale. Qualora durante la vigenza del Patto Parasociale i membri del collegio sindacale della Società designati da Encap in Liquidazione dovessero, per qualsiasi ragione, motivo o causa, cessare dalla carica, i Partecipanti si sono impegnati a fare sì che tali soggetti siano prontamente sostituiti da altri candidati che la stessa da Encap in Liquidazione provvederà ad indicare.
4. (Patto di Preventiva Consultazione e di Voto)
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi al fine di trovare, negoziando in buona fede, una posizione comune circa l'espressione del voto nelle assemblee, sia ordinaria, sia straordinaria della Società onde garantirne la stabilità nell'indirizzo gestionale. In particolare i Partecipanti si sono impegnati a consultarsi reciprocamente, secondo buona fede e nel rispetto degli obiettivi imprenditoriali strategici e degli investimenti ritenuti necessari per il loro conseguimento, così come individuati nel business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione. I Partecipanti si sono, altresì, impegnati a consultarsi reciprocamente e periodicamente nel corso di ciascun esercizio sociale al fine di valutare lo stato di attuazione del business plan pluriennale della Società approvato dal consiglio di amministrazione, dell'efficienza dei sistemi gestionali interni, da ottenersi anche attraverso una più precisa ridefinizione delle responsabilità del management della Società e delle sue controllate. Comune obiettivo dei Partecipanti è favorire un processo di rafforzamento della Società mediante integrazione contrattuale e/o societaria con altri soggetti che svolgono la stessa attività, tra cui, in primis, i soggetti appartenenti ai gruppi cui appartengono i soci di Encap in Liquidazione. Pertanto, per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti si sono impegnati ad esprimere in assemblea voto favorevole alle proposte che saranno avanzate dal consiglio di amministrazione in merito ad operazioni di integrazione con soggetti riconducibili ai gruppi cui appartengono i soci di Encap in Liquidazione o dagli stessi proposti. I Partecipanti si sono impegnati a esprimere in assemblea voto favorevole alla proposta che dovesse essere avanzata dal Consiglio di Amministrazione in merito allo spostamento della sede legale e/o operativa a Roma e/o all'istituzione di sedi secondarie.
5. (Durata ed Efficacia del Patto Parasociale)
Il Patto Parasociale ha efficacia sino al decorso del termine di tre anni dalla data di stipulazione (in seguito la "Data di Scadenza"). Successivamente si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nei confronti di quei Partecipanti che non abbiano comunicato almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla Data di Scadenza la propria intenzione di non rinnovare alla Data di Scadenza il Patto Parasociale.
Si segnala peraltro che tra gli aderenti al Patto Parasociale è in corso un contenzioso circa la validità del patto.
6. (Miscellanea)
Per tutta la durata del Patto Parasociale, in caso di cessione della partecipazione nella Società, i Partecipanti si sono impegnati a far sì che l'acquirente delle azioni sottoscriva il Patto Parasociale assumendone tutti gli obblighi previsti nello stesso in capo alla parte cedente.
21 febbraio 2012
[CL.2.12.1]
PATTO SCADUTO IN DATA 31.07.2012
Situazione al 31/12/2012
ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
De Luca Stefano Presidente e Componente del Comitato Esecutivo
Moccia Marco Vice Presidente e Componente del Comitato Esecutivo
Nela Corrado Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo
Marenco Marco Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo
Spadafora Paolo Amministratore
Von Wunster Nicolo' Filippo Amministratore
Bisoglio Camillo Amministratore
Bettiol Claudia Amministratore
Canepa Francesco Saverio Amministratore
Bruno Antonio Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo
Vicino Giovanni Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Macconi Gianfranco Presidente
Cavalitto Giorgio Sindaco Effettivo
Cuzzolin Giamberto Sindaco Effettivo
Grimaldi Raffaele Sindaco Supplente
Malò Giuseppe Sindaco Supplente

Situazione al 31/12/2012

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario Quota % Intestazione a Terzi
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto Intestatario Quota %
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a Su Tot. Capitale Su Cap. Ordinarie Su Cap. Priv. Su Cap. Altre Categorie
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
GEM GLOBAL YELD FUND LIMITED GEM GLOBAL YELD FUND LIMITED Prestatario 4.838 0.000 4.838 0.000
Totale 4.838 0.000 4.838 0.000
Totale 4.838 0.000 4.838 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MARENCO MARCO F.I.S.I. FINANZIARIA ITALIANA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SRL Prestatore 7.763 7.763 7.763 7.763
Proprieta' 58.599 0.000 58.599 0.000
Totale 66.362 7.763 GEM GLOBAL YELD FUND LIMITED 7.763 66.362 7.763 GEM GLOBAL YELD FUND LIMITED 7.763
MT HOLDING SPA Proprieta' 2.281 0.000 2.281 0.000
Totale 2.281 0.000 2.281 0.000
Totale 68.643 7.763 (*) 68.643 7.763 (*) 0.000 0.000 0.000 0.000
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE EURINVEST DIECI SPA Proprieta' 1.969 0.000 1.969 0.000
Totale 1.969 0.000 1.969 0.000
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE Proprieta' 4.816 0.000 4.816 0.000
Totale 4.816 0.000 4.816 0.000
Totale 6.785 0.000 6.785 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.961 0.000 5.961 0.000 CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI 2.887 2.887
Totale 5.961 0.000 5.961 0.000
Totale 5.961 0.000 5.961 0.000 2.887 2.887 0.000 0.000
GABRIELLI GILBERTO TOLO SRL Proprieta' 2.833 0.000 2.833 0.000
Totale 2.833 0.000 2.833 0.000
GABRIELLI GILBERTO Proprieta' 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 3.699 0.000 3.699 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI Int. conto terzi 3.000 0.000 3.000 0.000
Totale 3.000 0.000 3.000 0.000
Totale 3.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
(*) Percentuale di azioni ceduta in prestito alla GEM Global Yeld Fund Limited nell'ambito del contratto, stipulato in data 7 agosto 2012 tra GEM e F.I.S.I., relativo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale K.R. Energy S.p.A. riservato a GEM.





Situazione al 30/06/2013

ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Vicino Giovanni Presidente
Tedeschi Gaetano Vice Presidente
Bruno Antonio Amministratore Delegato
Tranquilli Alessandro Amministratore
Von Wunster Nicolo' Filippo Amministratore
Del Bianco Livio Augusto Amministratore
Genta Annalisa Amministratore
Mazza Claudia Amministratore
Moccia Marco Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Petruzzella Fabio Presidente
Luciano Elisa Sindaco Effettivo
Cuzzolin Giamberto Sindaco Effettivo
Marchiodi Ombretta Sindaco Supplente
Pisano Giuseppe Sindaco Supplente

Situazione al 30/06/2013

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario Quota % Intestazione a Terzi
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto Intestatario Quota %
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a Su Tot. Capitale Su Cap. Ordinarie Su Cap. Priv. Su Cap. Altre Categorie
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
MARENCO MARCO F.I.S.I. FINANZIARIA ITALIANA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SRL Prestatore 7.486 7.486 7.486 7.486
Proprieta' 56.508 0.000 56.508 0.000
Totale 63.994 7.486 63.994 7.486
MT HOLDING SPA Proprieta' 2.200 0.000 2.200 0.000
Totale 2.200 0.000 2.200 0.000
CAMARFIN SAS DI MARENCO MARCO & C. Proprieta' 0.276 0.000 0.276 0.000
Totale 0.276 0.000 0.276 0.000
Totale 66.470 7.486 66.470 7.486 0.000 0.000 0.000 0.000
GEM GLOBAL YELD FUND LIMITED GEM GLOBAL YELD FUND LIMITED Prestatario 4.838 0.000 4.838 0.000
Totale 4.838 0.000 4.838 0.000
Totale 4.838 0.000 4.838 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.961 0.000 5.961 0.000 CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI 2.887 2.887
Totale 5.961 0.000 5.961 0.000
Totale 5.961 0.000 5.961 0.000 2.887 2.887 0.000 0.000
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE EURINVEST DIECI SPA Proprieta' 1.969 0.000 1.969 0.000
Totale 1.969 0.000 1.969 0.000
FALLIMENTO EXEUFIS SPA IN LIQUIDAZIONE Proprieta' 4.816 0.000 4.816 0.000
Totale 4.816 0.000 4.816 0.000
Totale 6.785 0.000 6.785 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GABRIELLI GILBERTO TOLO SRL Proprieta' 2.833 0.000 2.833 0.000
Totale 2.833 0.000 2.833 0.000
GABRIELLI GILBERTO Proprieta' 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 3.699 0.000 3.699 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI Int. conto terzi 3.000 0.000 3.000 0.000
Totale 3.000 0.000 3.000 0.000
Totale 3.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000








Situazione al 30/06/2015
ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Vicino Giovanni Presidente
Del Bianco Livio Augusto Vice Presidente
Bruno Antonio Amministratore Delegato
Tranquilli Alessandro Amministratore
Von Wunster Nicolo' Filippo Amministratore
Tedeschi Gaetano Amministratore
Dall'oco Paola Amministratore
Mazza Claudia Amministratore
Salvadori Chiara Amministratore
Moccia Marco Amministratore
Stracquadanio Tiziana Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Petruzzella Fabio Presidente
Cuzzolin Giamberto Sindaco Effettivo
Marchiodi Ombretta Sindaco Effettivo
Pisano Giuseppe Sindaco Supplente


In data 28 maggio 2015 tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno messo a disposizione il loro mandato con efficacia dalla prossima Assemblea che sarà convocata per la nomina del nuovo organo sociale.


Situazione al 30/06/2015

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE Proprieta' 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
BOYLAN PHILIP (in qualita' di "director" del fondo Whiteridge Investment Fund Spc con piena discrezionalita' nell'esercizio del diritto di voto) WHITERIDGE INVESTMENT FUNDS SPC Proprieta' 22.024 0.000 22.024 0.000
Totale 22.024 0.000 22.024 0.000
Totale 22.024 0.000 22.024 0.000
GOTTWELS JIRI STOLITZA DEVELOPMENT LIMITED Proprieta' 6.730 0.000 6.730 0.000
Totale 6.730 0.000 6.730 0.000
Totale 6.730 0.000 6.730 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000
MARENCO MARCO OTI ENERGY AG Proprieta' 1.681 0.000 1.681 0.000
Totale 1.681 0.000 1.681 0.000
F.I.S.I. LTD & CO KG Proprieta' 17.799 0.000 17.799 0.000
Totale 17.799 (*) 0.000 17.799 (*) 0.000
CAMARFIN SAS DI MARENCO MARCO & C. IN FALLIMENTO Proprieta' 0.274 0.000 0.274 0.000
Totale 0.274 0.000 0.274 0.000
Totale 19.754 0.000 19.754 0.000
GABRIELLI GILBERTO TOLO SRL Proprieta' 2.833 0.000 2.833 0.000
Totale 2.833 0.000 2.833 0.000
GABRIELLI GILBERTO Proprieta' 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 3.699 0.000 3.699 0.000
(*) Con Decreto emesso in data 19.12.2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Alessandria ha disposto tra l'altro, nell'ambito del Proc. n. 5632/2014 RGNR, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., delle azioni intestate a F.I.S.I LTD & Co. KG (gia' F.I.S.I. GMBH) nominando custode il Dott. Valter Bullio.










Situazione al 31/12/2015

ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Umansky Serge Presidente e Componente del Comitato Esecutivo
Vicino Giovanni Vice Presidente e Componente del Comitato Esecutivo
Bruno Antonio Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo
Butler Cassar Andrew Amministratore
Canonica Moreno Carlo Giuseppe Amministratore
Tedeschi Gaetano Amministratore
Umansky Irene Amministratore
Stracquadanio Tiziana Amministratore
Perazzoli Isabella Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Petruzzella Fabio Presidente
Dall'oco Paola Sindaco Effettivo
Pisano Giuseppe Sindaco Effettivo



Situazione al 31/12/2015

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE Proprieta' 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
BOYLAN PHILIP (in qualita' di "director" del fondo Whiteridge Investment Fund Spc con piena discrezionalita' nell'esercizio del diritto di voto) WHITERIDGE INVESTMENT FUNDS SPC Proprieta' 22.024 0.000 22.024 0.000
Totale 22.024 0.000 22.024 0.000
Totale 22.024 0.000 22.024 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000
GABRIELLI GILBERTO TOLO SRL Proprieta' 2.833 0.000 2.833 0.000
Totale 2.833 0.000 2.833 0.000
GABRIELLI GILBERTO Proprieta' 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 0.866 0.000 0.866 0.000
Totale 3.699 0.000 3.699 0.000



Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA - Quote sul capitale ordinario 31 /12 / 2015


GABRIELLI GILBERTO TEDESCHI GAETANO CANONICA MORENO CARLOGIUSEPPE BOYLAN PHILIP 22.024% MERCATO 62.587%


Descrizione Percentuale
GABRIELLI GILBERTO 3.699%
TEDESCHI GAETANO 5.694%
CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE 5.996%
BOYLAN PHILIP 22.024%
MERCATO 62.587%






Situazione al 30/06/2016

ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Umansky Serge Presidente
Vicino Giovanni Vice Presidente
Bruno Antonio Amministratore Delegato
Butler Cassar Andrew Amministratore
Canonica Moreno Carlo Giuseppe Amministratore
Tedeschi Gaetano Amministratore
Umansky Irene Amministratore
Stracquadanio Tiziana Amministratore
Perazzoli Isabella Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Petruzzella Fabio Presidente
Briolini Eleonora Sindaco Effettivo
Magazzu’ Sergio Sindaco Effettivo



Note

In data 16 giugno 2016, i consiglieri Serge Umansky, Isabella Perazzoli, Irene Umansky e Andrew Buttler Cassar hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consiglieri di amministrazione, con efficacia dalla prima assemblea che sarà convocata per consentire alla nuova compagine societaria di esprimere un’adeguata rappresentatività all’interno della società.
Considerate anche le dimissioni del consigliere Gaetano Tedeschi, comunicate al mercato lo scorso 14 giugno 2016, alla data del 16 giugno 2016, risulta venuta meno la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione.
Lo stesso rimane in carica regime di prorogatio sino alla prossima assemblea dei soci.









Situazione al 30/06/2016

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
FRITH BENJAMIN GEOMETRY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED Proprieta' 5.179 0.000 5.179 0.000
Totale 5.179 0.000 5.179 0.000
Totale 5.179 0.000 5.179 0.000
CIVITILLO VITTORIO RISE EQUITY SPA Proprieta' 22.089 0.000 22.089 0.000
Totale 22.089 0.000 22.089 0.000
Totale 22.089 0.000 22.089 0.000
CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE Proprieta' 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000


Situazione al 31/12/2016

ORGANI SOCIALI SOCIETA' QUOTATA: K.R.ENERGY SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale

Consiglio di Amministrazione
Nominativo Cariche ricoperte
Orsini Luciano Presidente e Amministratore Delegato
Cuzzolin Guido Amministratore Delegato
Perazzoli Isabella Amministratore Delegato
Tedeschi Gaetano Amministratore
Petrella Roberto Amministratore
Segala Chiara Amministratore
Moro Beatrice Amministratore

Collegio Sindacale
Nominativo Cariche ricoperte
Petruzzella Fabio Presidente
Fantoni Marco Sindaco Effettivo
La Manna Paola Sindaco Effettivo
Borgini Giovanni Antonio Sindaco Supplente
Stecher Marco Sindaco Supplente



Situazione al 31/12/2016

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA



Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
FRITH BENJAMIN GEOMETRY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED Proprieta' 5.179 0.000 5.179 0.000
Totale 5.179 0.000 5.179 0.000
Totale 5.179 0.000 5.179 0.000
CIVITILLO VITTORIO RISE EQUITY SPA Proprieta' 22.089 0.000 22.089 0.000
Totale 22.089 0.000 22.089 0.000
Totale 22.089 0.000 22.089 0.000
CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE Proprieta' 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
TEDESCHI GAETANO TEDESCHI GAETANO Proprieta' 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000
Totale 5.694 0.000 5.694 0.000


119 di 731 - 15/9/2020 14:19
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

Azionisti rilevanti di K.R.ENERGY SPA - Quote sul capitale ordinario al 31 /12/2016

FRITH BENJAMIN TEDESCHI GAETANO CANONICA MORENO CARLOGIUSEPPE CIVITILLO VITTORIO 22.089% MERCATO 61.042%


Descrizione Percentuale
FRITH BENJAMIN 5.179%
TEDESCHI GAETANO 5.694%
CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE 5.996%
CIVITILLO VITTORIO 22.089%
MERCATO 61.042%


ULTIME NOTIZIE Segui @ trendonline PUBBLICATO: 9 giugno 2016
K.R.Energy: Rise Equity S.p.A. diventa il primo azionista



+
K.R.ENERGY S.p.A. comunica una modifica rilevante alla compagine azionaria della Società. Sulla base delle comunicazioni ex art 12 del D.Lgs. 58/1998, in data 1 giugno 2016 Rise Equity S.p.A. ha acquistato da Whiteridge Investment Funds SPC l'intero pacchetto detenuto dalla stessa in K.R.Energy, pari a n. 7.312,415 azioni ordinarie, rappresentative del 22,1% del relativo capitale sociale. Rise Equity S.p.A. è un'Investment Company recentemente costituita allo scopo di sviluppare le attività di imprese partecipate sulla base di progetti industriali di medio lungo termine, controllata al 70% da Se.R.I. S.p.A., general contractor attivo nel settore degli impianti tecnologici. Se.R.I. S.p.A., controllata dall'ingegner Vittorio Civitillo con una quota del 50,41%, ha registrato nel 2014 ricavi consolidati pari a circa Euro 139 milioni e un margine operativo lordo di Euro 22,7 milioni.


4.3.9 Recenti operazioni sulle azioni In data 5 aprile 2018 Rise Equity ha venduto, al di fuori di una sede di negoziazione, n. 731.240 Azioni Ordinarie, rappresentative a tale data dell’1,693% del capitale sociale dell’Emittente, e di n. 21.937.245 Warrant Uno Kre 2017 – 2022, pari al 22,09% di quelli a tale data in circolazione al prezzo unitario di cessione pari, rispettivamente, ad Euro 9,001 e Euro 0,0333.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del Prospetto Informativo.
L’operazione di cessione sopra citata è stata effettuata successivamente al Raggruppamento delle azioni deliberato dall’Assemblea straordinaria dell’Emittente in data 25 maggio 2017 ed eseguito in data 22 gennaio 2018. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 21,


PARTITA IVA ATTIVA 09527290960 ha prodotto il seguente Denominazione / Cognome e nome:
RISE EQUITY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Data inizio attività: 24/05/2016


K.R. ENERGY - RISE EQUITY DIVENTA IL PRIMO AZIONISTA CON IL 22,09% 09/06/2016 15:09 - ALN

Nella tarda mattinata di oggi e' stato comunicato che lo scorso primo giugno Rise Equity ha rilevato l' intera partecipazione detenuta da Whiteridge Investment Funds, principale socio di K.R. Energy con il 22,09% del capitale sociale. Rise Equity e' una Investment Company recentemente costituita allo scopo di sviluppare le attivita' di imprese partecipate sulla base di progetti industriali di medio-lungo termine ed e' controllata al 70% da Se.R.I., general contractor attivo nel settore degli impianti tecnologici. Il secondo azionista della societa' attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili rimane il Dott. Gaetano Tedeschi (consigliere) con il 6,32% del capitale sociale, davanti al Dott. Moreno Carlo Giuseppe Canonica (consigliere) con il 5,59 per cento. Il rimanente 66% e' flottante. Non e' stato precisato il prezzo a cui e' stata effettuata la transazione tra Rise Equity e Whiteridge Investment Funds, nel frattempo il titolo sta registrando un rialzo del 4,5% rispetto alla chiusura di ieri, posizionandosi tra i migliori del Ftse Italia Servizi Pubblici.

Bird & Bird, con un team composto dal Partner Stefano Silvestri e dal Senior Associate Federico Valle, ha assistito il fondo Whiteridge Investment Fund SPC Limited nella procedura di acquisto, da Fallimento Exeufis S.p.A. in Liquidazione ed Eurinvest Dieci S.r.l., delle azioni rappresentanti il 27,008% del capitale di K.R. Energy S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario. L'operazione di cessione, nell'ambito della quale il Fondo acquirente ha già provveduto al pagamento integrale del prezzo di acquisto, è stata autorizzata dal Tribunale di Milano in persona del giudice


120 di 731 - 15/9/2020 14:21
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
K.R.ENERGY, cooptati due consiglieri
K.R.Energy, comunica che in data 13 novembre 2017 hanno rassegnato le proprie dimissioni due componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione:
-la dottoressa Chiara Segala, che ricopriva anche la carica di presidente del comitato controllo e rischi e componente del comitato per le nomine e la remunerazione. Nel comunicare le dimissioni la dottoressa Segala ha sottolineato che l'impegno richiesto per espletare il mandato in maniera continuativa non si concilia con l'attività professionale da dottore commercialista.
-il dottor Roberto Petrella, presidente del comitato per le nomine e la remunerazione. Le dimissioni sono state rilasciate per consentire di agevolare la nuova governance della Società e, in particolare, l'ingresso di un rappresentante del socio di maggioranza nonchè in considerazione di sopravvenuti impegni professionali.
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società gli stessi non risultano in essere titolari di partecipazioni nel capitale di K.R.Energy.
A seguito della cessazione dalla carica, non è previsto per i due consiglieri il riconoscimento di indennità e/o altri benefici in forza della carica svolta Il consiglio di amministrazione di K.R.Energy S.p.A., riunitosi in data 13 novembre 2017, tenuto conto anche delle precedenti dimissioni della dottoressa Beatrice Moro, ha deliberato:
-di cooptare la dott.ssa Alessandra Ottaviani e l'ing. Vittorio Civitillo all'interno dell'organo amministrativo.
La nomina della dott.ssa Ottaviani è avvenuta, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, verificato che non era presente nessun candidato non eletto indicato nella lista di maggioranza da cui proveniva l'amministratore da sostituire, tale da consentire una adeguata composizione dell'organo amministrativo al genere meno rappresentato.
La nomina dell'ing. Civitillo è avvenuta avendo preventivamente verificato che nessun dei tre candidati non eletti (signori Antonio Pastore, Andrea Sparano e Mattia Sogaro) indicati nella lista di maggioranza che è risultata la più votata nell'assemblea del 3 agosto 2016, presentata dall'azionista Rise Equity S.p.A., da cui proveniva l'amministratore da sostituire, hanno comunicato il proprio impedimento alla accettazione della carica.
Il consiglio di amministrazione verrà riconvocato per integrare il settimo componente in modo tale da permettere una adeguata presenza del genere meno rappresentato. Il predetto candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, essendo la Società soggetta alla altrui direzione e coordinamento e pertanto i comitati costituti all'interno del consiglio di amministrazione devono essere composti da amministratori indipendenti.
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società la dott.ssa Ottaviani non risulta essere titolare di partecipazioni nel capitale di K.R.Energy.
L'ing. Vittorio Civitillo, è titolare indirettamente, attraverso Industrial S.p.A. e Rise Equity S.p.A., di azioni K.R.Energy corrispondenti complessivamente al 72,721% del capitale sociale della società. L'Ing. Vittorio Civitillo è il socio di riferimento di Industrial, che detiene una partecipazione pari al 71,028% del capitale di KRE; Industrial è partecipata al 100% da SE.R.I. S.p.A., quest'ultima controllata dall'Ing. Vittorio Civitillo che ne possiede il 50,4%. Sempre tramite SE.R.I S.p.A. l'Ing. Vittorio Civitillo detiene il 70% del capitale e quindi il controllo di diritto, di Rise Equity S.p.A., che detiene azioni ordinarie K.R.Energy rappresentative del 1,693% del capitale sociale. L'ing. Vittorio Civitillo essendo presidente e amministratore delegato della controllata Seri Industrial e rivestendo cariche esecutive nelle principali partecipate del Gruppo K.R.Energy del "Ramo Industrial" ai fini del codice di autodisciplina è da considerarsi amministratore esecutivo.
K.R.ENERGY S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, operante lungo l'intera filiera degli accumulatori elettrici ed attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Gruppo KRE, attraverso le sue partecipate, presidia tutte le fasi della catena degli accumulatori elettrici: produzione di piombo dal recupero di batterie esauste, progettazione e costruzione di impianti per la produzione di piombo secondario recuperato da batterie esauste, recupero e riciclo materiale plastico e produzione di copolimero rigenerato e compound speciali, produzione di materiale plastico e cassette per batterie, produzione di accumulatori elettrici al piombo e al litio per uso automotive, industriale ed energy storage.
Il consiglio di amministrazione ha inoltre integrato il comitato controllo e rischi nella persona della dott.ssa Core quale secondo membro indipendente e altresì il comitato per le nomine e la remunerazione con la nomina della dott.ssa Core e ing. Tedeschi, entrambi in possesso dei requisiti di indipendenza. Il terzo membro del comitato verrà nomina a seguito della integrazione del consiglio di amministrazione con la nomina di un componente indipendente.



ULTIME NOTIZIE Segui @ trendonline PUBBLICATO: 25 ottobre 2017
K.R.Energy, dimissioni consigliere indipendente Beatrice Moro

K.R.Energy comunica che, in data 24 ottobre 2017, il consigliere indipendente Beatrice Moro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore di K.R.Energy S.p.A. Nel comunicare tali dimissioni la dott.ssa Moro ha sottolineato che la motivazione è privata, e precisamente consistente nel fatto che l'impegno richiesto per seguire diligentemente la Società è divenuto non conciliabile con la sua occupazione principale. Beatrice Moro era componente del Comitato per le nomine e la remunerazione.
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società la stessa non risulta essere titolare di partecipazioni nel capitale di K.R.Energy.
A seguito della cessazione non è previsto il riconoscimento di indennità e/o altri benefici in forza della carica svolta.


Segui @ trendonline PUBBLICATO: 13 aprile 2017
K.R.ENERGY, perdite di gruppo a € 8,4 mln nel 2016


GEQUITYRISANAMENTOSERI INDUSTRIAL Il Consiglio di Amministrazione di K.
In particolare il consiglio di amministrazione ha delegato il consigliere delegato Ing. Guido Cuzzolin a finalizzare e sottoscrivere un accordo preliminare, sottoscritto il 10 aprile 2017, che prevede la cessione della partecipazione detenuta in Kre Idro (l'"Accordo Preliminare") alle seguenti condizioni:
a) corrispettivo per l'acquisto della partecipazione di KRE in Kre Idro pari ad euro 1.004 mila (di cui euro 500 mila alla stipula del contratto preliminare di cessione delle quote, a titolo di acconto, ed euro 504 mila alla stipula del rogito notarile di trasferimento delle quote, c.d. "Closing");
b) pagamento, al Closing, a favore di KRE, da parte di Nord Energia, dell'importo oggetto del Finanziamento KRE (disciplinato dall'Accordo Parasociale), pari ad euro 1.525 mila con maturazione degli interessi sino al termine ultimo del 31 dicembre 2016, per un importo complessivo di euro 1.583,3 mila, previa surroga nello stesso di Nord Energia;
c) risoluzione, al Closing, dell'Accordo Parasociale.
La decisione è stata assunta tenuto conto del parere sulla congruità del prezzo, rilasciato da un esperto indipendente. Il Closing è previsto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Preliminare qualora - entro quella data - la banca finanziatrice di Rotalenergia (ai sensi del contratto di finanziamento in essere) conceda l'assenso al cambio di controllo (il "Waiver"). Qualora a tale data non sia stato concesso il Waiver, si procederà in ogni caso alla cessione entro e non oltre il 30 luglio 2017.
Nord Energia è società di diritto italiano con sede a Borgo San Dalmazzo in provincia di CN. Soci di Nord Energia S.r.l. sono: al 60% Selfid S.p.A. (partecipata da Banca Sella Holding S.p.A. al 92,5%) e al 40% il signor Angelo Pepino. Sulla base delle verifiche effettuate e della documentazione acquisita l'operazione non risulta essere conclusa con parti correlate e Nord Energia ha dato evidenza della capacità finanziaria necessaria ad eseguire l'operazione.

SaveDeleteClose12/12/2017 09:12:32
K.R.ENERGY, al via il Progetto Litio
Il Consiglio di Amministrazione di K.R.ENERGY comunica che, in data 11 dicembre 2017, ha autorizzato la controllata FIB a sottoscrivere gli accordi necessari con un pool di banche costituito da tre istituti bancari BPM, Unicredit e Banca del Mezzogiorno – MCC relativi alla erogazione di massimi € 29 milioni suddivisi nelle seguenti linee di credito:
- Linea Revolving Credit Facility ("Linea RCF") di massimi € 15 milioni, da concedere alla controllata FIB S.r.l. ("FIB") della durata di 3 anni dalla data di stipula;
- Term Loan Facility amortising ("Linea TLA") di massimi € 14 milioni, da concedere a PM Immobiliare S.r.l ("PM"), parte correlata con vincolo di destinazione a pagamento delle spese connesse al piano di investimenti di FIB della durata di 12 anni, di cui 2 anni di preammortamento.
La Linea RCF è prevista quale anticipo a favore di FIB sulle agevolazioni a titolo di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato previste da Invitalia a valere sull'Accordo di Sviluppo sottoscritto in data 11 agosto 2017, come di seguito meglio descritto e per i cui dettagli si rimanda al comunicato stampa emesso in pari data.
La Linea TLA è prevista a copertura del piano di investimenti relativi al programma di sviluppo denominato "Progetto Litio" per i quali la controllante Industrial in data 19 novembre 2016, in qualità di finanziatore, e la partecipata Seri Industrial, in qualità di beneficiario, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento attraverso il quale Industrial si è impegnata a concedere a Seri Industrial un finanziamento per un importo complessivo massimo di € 40 milioni a supporto di detto progetto.
In esecuzione di detto impegno il Finanziamento consentirà di sottoscrivere i principali accordi di fornitura relativi agli investimenti relativi al "Progetto Litio". Come comunicato al mercato lo scorso 15 novembre 2017 le due linee di credito sono finalizzate a supportare gli investimenti previsti per la reindustrializzazione del complesso "ex Indesit" di Teverola, dove si intende realizzare uno stabilimento per la produzione delle celle al litio per il quale è stato sottoscritto, lo scorso mese di agosto, un Accordo di Sviluppo tra il Ministero dello Sviluppo Economico (il "MISE"), la Regione Campania, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimento e lo sviluppo di Impresa S.p.A. ("Invitalia") e la società FIB S.r.l. L'investimento complessivo agevolabile ammonta a € 55,4 milioni, con un sostegno da parte del MISE e della Regione Campania di circa € 37,4 milioni, in parte da erogare tramite contributi a fondo perduto per massimi € 16,8 milioni ed in parte tramite finanziamenti agevolati per massimi € 19,9 milioni.
Per la Linea TLA è previsto, tra l'altro, (i) il rilascio di un'ipoteca su immobili di proprietà di PM Immobiliare S.r.l. ("PM)", (ii) il rilascio di una fideiussione specifica della società Seri Green Energy & Real Estate S.p.A. (il "Garante PM").
Il Finanziamento sarà inoltre assistito dagli obblighi, impegni, vincoli, divieti, dichiarazioni e garanzie, e altre clausole standard previste per operazioni analoghe nel settore. La sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sarà sospensivamente condizionata a talune previsioni usuali per operazioni aventi caratteristiche analoghe e l'erogazione del finanziamento sarà sospensivamente condizionata a talune previsioni standard per operazioni di questa natura.
La sottoscrizione dei contratti di finanziamento e di tutta la documentazione connessa non potrà essere successiva al 17 febbraio 2018.
La predetta operazione costituisce "operazione tra parti correlate" di "maggiore rilevanza"1 ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221 del 27 marzo 2010 (il "Regolamento") e dalla procedura inerente la gestione delle operazioni con parti correlate (la "Procedura") approvata dalla Società in data 25 novembre 2010.
L'operazione oggetto dell'Offerta su esposta costituisce "operazione di maggiore rilevanza" in quanto supera l'indice di rilevanza del controvalore previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamento. Il parere sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni è stato reso da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione nella persona del dott Federico Torresi (l'"Esperto"), non sedendo in Consiglio di Amministrazione, alla avvio della fase istruttoria, tre amministratori indipendenti e non correlati.
L'Esperto è stato chiamato ad esprimere il proprio parere, tra l'altro, con riferimento al contratto di finanziamento relativo alla Linea TLA da erogare a favore di PM ma con vincolo di destinazione a favore di FIB.
L'Esperto è stato coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, ha formulato osservazioni, ove necessario, agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria, ha richiesto informazioni e dati, che sono stati messi a disposizione dal management di KRE, condivisi con le funzioni aziendali interessate e con il Presidente e Amministratore Delegato, nel corso di riunioni, anche telefoniche.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Esperto ha autorizzato il compimento della predetta operazione all'unanimità dei presenti, con l'astensione dell'ing. Vittorio Civitillo.
Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha esaminato anche un proposta di contratto di locazione immobiliare tra FIB e PM della durata di 9 anni, rinnovabile per ulteriori 6 anni in relazione all'immobile sito in Teverola ad uso industriale, dove verrà realizzato lo stabilimento per la produzione delle celle al litio ("Il Contratto di Locazione").
Il Consiglio di Amministrazione al riguardo, esaminato il parere positivo espresso dall'Esperto su condizioni e termini del Contratto di Locazione, a seguito di alcune richieste di chiarimento formulate alla FIB in data odierna, ha valutato di integrare ed approfondire taluni aspetti relativi all'operazione.
L'organo amministrativo, essendosi ricostituito il Consiglio di Amministrazione con la presenza di tre amministratori indipendenti, a seguito della cooptazione di un componente avvenuta lo scorso 23 novembre 2017, ha quindi costituito il comitato, composto da tre amministratori indipendenti e non correlati, incaricandolo di rilasciare un ulteriore parere in merito al Contratto di Locazione che tenga conto degli ulteriori approfondimenti richiesti dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo della Società. In relazione ai profili di correlazione PM Immobiliare S.r.l. è parte correlata in quanto la stessa è partecipata al 100% da Seri Green Energy & Real Estate S.r.l..
Quest'ultima è partecipata al 49 % da SE.R.I. S.p.A. mentre il restante 51% è detenuto per il tramite di Cordusio Società Fiduciaria per Azioni a sua volta partecipata al 50% ciascuno dai fratelli Vittorio Civitillo da Andrea Civitillo.
L'ing. Vittorio Civitillo, presidente e amministratore delegato della controllata Seri Industrial, è titolare indirettamente, attraverso Industrial S.p.A. e Rise Equity S.p.A., di azioni K.R.Energy corrispondenti complessivamente al 72,721% del capitale sociale della società. L'Ing. Vittorio Civitillo è il socio di riferimento di Industrial, che detiene una partecipazione pari al 71,028% del capitale di KRE; Industrial è partecipata al 100% da SE.R.I. S.p.A., quest'ultima controllata dall'Ing. Vittorio Civitillo che ne possiede il 50,4%. Sempre tramite SE.R.I S.p.A. l'Ing. Vittorio Civitillo detiene il 70% del capitale e quindi il controllo di diritto, di Rise Equity S.p.A., che detiene azioni ordinarie K.R.Energy rappresentative del 1,693% del capitale sociale.
L'Ing. Vittorio Civitillo ricopre la carica di Amministratore Unico in SE.R.I. S.p.A. e la carica di Amministratore Unico in Industrial S.p.A. Inoltre, l'ing. Vittorio Civitillo ricopre la carica di consigliere con delega in K.R.Energy S.p.A. di amministratore delegato in Seri Industrial S.p.A. ed in FIB S.r.l..
L'ing. Vittorio Civitillo ricopre la carica di Amministratore Unico in Seri Green Energy & Real Estate S.r.l. e di Amministratore Delegato in PM Immobiliare S.r.l. Inoltre il dott. Luciano Orsini, presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato di KRE ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato in Rise Equity S.p.A. e l'Ing. Guido Cuzzolin, consigliere esecutivo di KRE, ricopre la carica di consigliere nella suddetta Rise Equity S.p.A..
La società procederà nel termine previsti dall'art. 5, comma 4, della Regolamento OPC a pubblicare ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento che disciplina le Operazione con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato.




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