Per la Corte d'Appello ci sono dei nuovi fatti che hanno supportato la tesi della Procura a sostegno della riapertura del processo sulle plusvalenze. Insomma il meno 15 alla Juve è supportato da nuovi fatti.

Lo scrive Gazzetta.it che riporta le motivazioni pubblicate poco fa: "È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 1, lett. d), Cgs. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria". Si giunge quindi a una conclusione categorica: "I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili".

Ma perché la Corte d'Appello è andata oltre le richieste della procura federale, passando dal meno 9 al meno 15? "Tenuto allora conto dei precedenti - dicono le motivazioni - che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per più esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensità (che in passato hanno portato a penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche significative), si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale".

Nel merito è stato ritenuto che la Juve abbia commesso l'illecito, "vista la documentazione proveniente dai dirigenti del club con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture".

Le considerazioni dei giudici sportivi sono perentorie: "Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l'avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all'alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo - come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale - è l'assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata".

Si legge, inoltre: "Diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della Juventus che si sono spinte sino ad intervenire correggendo "a penna" le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell'operazione compiuta (evidenze contenute nel file n. 733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino).

La corte ha poi accolto la tesi della Procura federale quando parlava di campionati falsati. Scrive infatti nelle motivazioni: "... Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all'inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19).

C'è poi un elenco delle circostanze più gravi secondo la Corte, in particolare il famoso "libro nero" di Fabio Paratici. "Costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 31, comma 1. Rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale".

Quanto alle altre società assolte si dice che "il sospetto che eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non è sufficiente a determinare una condanna". Ancora: "Venendo ora al merito del giudizio rescissorio, appare inevitabile tenere distinte le posizioni riguardanti la Juventus rispetto alle altre squadre. La ragione della necessaria distinzione di merito riposa, ed è considerazione sin troppo ovvia, nella circostanza che la Juventus e i relativi amministratori e dirigenti sono stati oggetto di diffuse e ripetute evidenze dimostrative prodotte dalla Procura federale. Evidenze che connotano un canone di comportamento sistematico e non isolato".

red/mcn

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