Juventus: per Caf -15 punti perchè illecito grave, ripetuto e prolungato (gazzetta.it)
30 Gennaio 2023 - 04:09PM
MF Dow Jones (Italiano)
Per la Corte d'Appello ci sono dei nuovi fatti che hanno
supportato la tesi della Procura a sostegno della riapertura del
processo sulle plusvalenze. Insomma il meno 15 alla Juve è
supportato da nuovi fatti.
Lo scrive Gazzetta.it che riporta le motivazioni pubblicate poco
fa: "È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla
documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino
alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della
revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento
della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per
certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto
dall'art. 63, comma 1, lett. d), Cgs. E si tratta di un quadro
fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione
probatoria". Si giunge quindi a una conclusione categorica: "I
bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce)
semplicemente non sono attendibili".
Ma perché la Corte d'Appello è andata oltre le richieste della
procura federale, passando dal meno 9 al meno 15? "Tenuto allora
conto dei precedenti - dicono le motivazioni - che hanno riguardato
alterazioni contabili protratte per più esercizi ovvero di
rilevanti dimensioni ed intensità (che in passato hanno portato a
penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche
significative), si ritiene necessario rideterminare la sanzione
rispetto alle richieste della Procura federale".
Nel merito è stato ritenuto che la Juve abbia commesso
l'illecito, "vista la documentazione proveniente dai dirigenti del
club con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le
intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a
interventi di nascondimento di documentazione o addirittura
manipolatori delle fatture".
Le considerazioni dei giudici sportivi sono perentorie: "Ma oggi
è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente
mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l'avvenuto
disvelamento della intenzionalità sottostante all'alterazione delle
operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo -
come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale - è
l'assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di
scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in
partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non
aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve
essere diversa da quella qui revocata".
Si legge, inoltre: "Diventano rilevanti le operazioni di
nascondimento operate da alcuni dirigenti della Juventus che si
sono spinte sino ad intervenire correggendo "a penna" le fatture
ricevute dalla controparte per non far emergere la natura
permutativa dell'operazione compiuta (evidenze contenute nel file
n. 733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della
Repubblica di Torino).
La corte ha poi accolto la tesi della Procura federale quando
parlava di campionati falsati. Scrive infatti nelle motivazioni:
"... Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che
deve essere proporzionata anche all'inevitabile alterazione del
risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una
tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato
rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto
della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle
società sportive (art. 19).
C'è poi un elenco delle circostanze più gravi secondo la Corte,
in particolare il famoso "libro nero" di Fabio Paratici.
"Costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più
tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più
diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente,
inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a
carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione
delle norme sportive: nello specifico, dell'art. 4, comma 1 e
dell'art. 31, comma 1. Rilevantissime sono poi le intercettazioni
telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate
dalla Procura federale".
Quanto alle altre società assolte si dice che "il sospetto che
eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non
è sufficiente a determinare una condanna". Ancora: "Venendo ora al
merito del giudizio rescissorio, appare inevitabile tenere distinte
le posizioni riguardanti la Juventus rispetto alle altre squadre.
La ragione della necessaria distinzione di merito riposa, ed è
considerazione sin troppo ovvia, nella circostanza che la Juventus
e i relativi amministratori e dirigenti sono stati oggetto di
diffuse e ripetute evidenze dimostrative prodotte dalla Procura
federale. Evidenze che connotano un canone di comportamento
sistematico e non isolato".
red/mcn
fine
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