Trasporti: Ue riforma diritti passeggeri, piu' bici a bordo treno
25 Gennaio 2021 - 11:26AM
MF Dow Jones (Italiano)
Una riforma dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario
rafforzerà i diritti di tutti i passeggeri, in particolare di
quelli con disabilità o a mobilità ridotta e faciliterà il
trasporto delle biciclette sui treni. Oggi il Consiglio Ue ha
adottato le norme rivedute, che comprendono anche molti altri
miglioramenti, ad esempio disposizioni rafforzate sugli itinerari
alternativi e sull'uso dei biglietti globali, che garantiranno una
maggiore tutela dei viaggiatori in caso di perdita di
coincidenze.
"Il regolamento rappresenta un importante passo avanti per
quanto riguarda l'accessibilità ai servizi ferroviari per le
persone a mobilità ridotta", ha detto Pedro Nuno Santos, ministro
portoghese delle Infrastrutture e dell'edilizia abitativa e
presidente del Consiglio Ue. "I gestori dell'infrastruttura e le
imprese ferroviarie dovranno adeguarsi e rendere i servizi
ferroviari progressivamente accessibili a tutti. Il regolamento
segna anche un'altra svolta: l'obbligo di fornire spazi per
biciclette a bordo di treni che di norma non sono in grado di
offrire servizi "porta a porta". L'integrazione dei modi di
trasporto "ecologici" migliorerà la mobilità dei passeggeri e
accrescerà l'attrattiva delle ferrovie."
Rispetto alle norme vigenti, i passeggeri saranno più tutelati
in relazione a un maggior numero di servizi ferroviari differenti,
poiché saranno gradualmente eliminate molte esenzioni consentite
dal regolamento attualmente in vigore.
In futuro saranno rafforzati i diritti delle persone con
disabilità o a mobilità ridotta, dal momento che l'esenzione dalla
maggior parte delle disposizioni relative a tali persone
attualmente in vigore per i treni regionali sarà completamente
eliminata entro il 2023. A partire da quella data, il diritto di
ricevere assistenza durante l'accesso a bordo e la discesa dai
treni si applicherà a tutti i treni regionali e a lunga percorrenza
nell'Unione, a condizione che sia in servizio personale formato.
Tra gli altri miglioramenti figurano il diritto di acquistare un
biglietto a bordo se non vi sono alternative accessibili per
acquistarlo precedentemente, una migliore fornitura di
informazioni, la formazione del personale e norme più chiare in
materia di indennizzi per la perdita o il danneggiamento di
attrezzature per la mobilità. Il termine del preavviso che deve
essere notificato dalle persone con disabilità o a mobilità ridotta
che necessitano di assistenza sarà ridotto da un minimo di 48 ore a
24 ore e saranno incoraggiate modalità volontarie che consentano
una notifica preventiva con un preavviso ancora più breve.
Per incoraggiare la mobilità verde, sarà più facile per i
passeggeri portare a bordo la propria bicicletta. Le imprese
ferroviarie saranno tenute a predisporre spazi per le biciclette e
i passeggeri saranno informati della capacità disponibile. Di
norma, ogni treno sarà dotato di almeno quattro spazi per le
biciclette. Previa consultazione del pubblico, le imprese
ferroviarie possono decidere di prevedere un numero diverso di
spazi in funzione del tipo di servizio, delle dimensioni del treno
e delle previsioni quanto alla domanda di trasporto di biciclette.
Gli Stati membri possono inoltre fissare un numero più elevato in
caso di maggiore domanda di trasporto di biciclette. Gli obblighi
relativi agli spazi per le biciclette si applicheranno nei casi in
cui un'impresa ferroviaria ordini nuovo materiale rotabile o
effettui un significativo ammodernamento del materiale rotabile
esistente..
Le imprese ferroviarie saranno incoraggiate ad aumentare
l'offerta di biglietti globali, ossia biglietti unici validi per
tratte successive di un viaggio, che salvaguardano i diritti in
materia di itinerario alternativo e indennizzo in caso di ritardi o
perdita di coincidenze. I biglietti globali saranno obbligatori per
i treni in coincidenza gestiti da un'unica impresa ferroviaria, ad
esempio quando un viaggio comporta un collegamento tra un treno
regionale e un treno a lunga percorrenza.
I passeggeri dovranno essere chiaramente informati se i
biglietti acquistati in un'unica transazione costituiscono o meno
un biglietto globale, altrimenti l'impresa ferroviaria sarà
responsabile come se i biglietti fossero globali.
Le nuove norme chiariranno ed estenderanno le tutele nei casi in
cui i passeggeri necessitino di un itinerario alternativo verso la
destinazione finale. L'operatore ferroviario dovrà cercare in tutti
i casi un itinerario alternativo per il passeggero, anche qualora
siano necessari modi di trasporto alternativi. Se l'operatore non
riuscirà a comunicare le opzioni disponibili al passeggero entro
100 minuti, quest'ultimo potrà ricorrere di propria iniziativa a
una forma di trasporto pubblico terrestre alternativo e l'impresa
ferroviaria dovrà rimborsare le spese del caso.
L'indennizzo minimo in caso di ritardo rimarrà invariato (25%
del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119
minuti e 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o
superiore a 120 minuti).
Una clausola di forza maggiore che disciplini l'indennizzo in
caso di ritardo dei servizi ferroviari apporterà chiarezza
giuridica e condizioni di maggiore parità rispetto ad altri modi di
trasporto per i quali simili clausole esistono già. Le imprese
ferroviarie non saranno tenute a versare indennizzi per ritardi o
cancellazioni dovuti a circostanze che non avrebbero potuto
evitare, quali condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi
naturali o crisi sanitarie pubbliche (pandemie comprese). Gli
scioperi del personale ferroviario non saranno coperti da questa
deroga. Inoltre, gli obblighi in materia di itinerari alternativi
si applicheranno anche in caso di situazioni di forza maggiore.
Dal momento che il regolamento stabilisce un livello minimo di
tutela, le imprese ferroviarie sono libere di adottare norme più
rigorose per la protezione dei diritti dei passeggeri e sono
incoraggiate a farlo.
pev
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January 25, 2021 05:11 ET (10:11 GMT)
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