Fisco: accertamento anche senza firma (Italia Oggi)
21 Dicembre 2017 - 9:50AM
MF Dow Jones (Italiano)
È legittimo l'accertamento anche se non riporta la firma del
dirigente ma solo sigla e timbro. Ma non solo. L'atto può essere
emesso sulla base dei dati raccolti dalla Guardia di finanza
nell'indagine penale nonostante siano stati trasmessi alle Entrate
senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Sono questi, in sintesi, i principi affermati dalla Corte di
cassazione con la sentenza n. 30560 del 20 dicembre 2017. È stato
quindi integralmente respinto il ricorso di una società che
lamentava l'invalidità dell'accertamento privo della firma
leggibile e per esteso del dirigente e motivato dai dati raccolti
nell'ambito dell'inchiesta penale.
Con riguardo al primo aspetto gli Ermellini hanno infatti
precisato che la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità
della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico
ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità
del firmatario dell'atto, con la precisazione che l'autografia
della sottoscrizione non è configurabile come requisito di
esistenza giuridica degli atti amministrativi.
Sul secondo fronte il Collegio di legittimità ha invece ribadito
l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta dalle norme
per la trasmissione, agli Uffici delle imposte, dei documenti, dati
e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un
procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle
indagini penali, e non dei soggetti coinvolti nel procedimento
medesimo o di terzi.
red/fch
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December 21, 2017 03:35 ET (08:35 GMT)
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