Il Consiglio europeo, per bocca dei suoi euroburocrati, ieri ha negato il diritto dell'Europarlamento a legiferare sull'assegnazione della futura sede dell'Autorità europea dei medicinali (Ema), riducendo la decisione a un mero accordo internazionale tra Stati. Fuori dal processo legislativo dell'Unione.

In più, si legge su Italia Oggi, ha definito il ricorso del comune di Milano al tribunale Ue «irricevibile», mentre a stretto giro di posta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondeva: «Il ricorso è fondato e ricevibile, come lo stesso tribunale dell'Unione europea ha riconosciuto». Sala ha poi annunciato un nuovo ricorso alla Corte dei conti europea, per sospetto aggravio dei costi legati al trasferimento dell'Ema ad Amsterdam.

Il fatto. Nelle stesse ore in cui una delegazione di eurodeputati della commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare, verificava ieri, ad Amsterdam, lo stato dei lavori della sede definitiva (tutta da costruire) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) e, poi, visitava palazzo Spark, l'ultima sede provvisoria proposta dal governo olandese (definita positiva solo se adeguata), il servizio giuridico del Consiglio Ue diffondeva la sua memoria difensiva circa il ricorso presentato al tribunale Ue dal comune di Milano e dal suo sindaco, Giuseppe Sala; ricorso che contestava la decisione dello stesso Consiglio di stabilire nella città olandese la futura sede Ema, per vizi di forma (nell'utilizzo del sorteggio) e di sostanza (la secretazione della parte del dossier olandese sulle sedi alternative a quella proposta, in sede di valutazione e voto dei 27 stati membri dell'Unione).

Bene, la memoria difensiva del Consiglio Ue ha rigettato l'ipotesi di sospensiva cautelare del trasferimento Ema, inoltrata dal comune e ha considerato «manifestamente irricevibile» il suo ricorso, per due motivi:

1) il Comune di Milano avrebbe commesso un «errore» perché avrebbe fatto ricorso contro la «decisione del Consiglio dell'Unione europea». Mentre, si legge nella memoria difensiva, il Consiglio dell'Ue «non può essere considerato l'autore della decisione impugnata, ed essa non può in alcun modo essergli attribuita». Piuttosto, la decisione sarebbe stata adottata a margine del Consiglio «dai rappresentanti degli stati membri che hanno agito, non in qualità di membri del Consiglio, ma di rappresentanti dei loro governi, esercitando in tal modo collettivamente i poteri degli stati membri»;

2) il Comune di Milano «non ha avuto alcun ruolo diretto nell'intera procedura di selezione che ha unicamente visto coinvolta la Repubblica italiana». E questo perché, spiega la memoria difensiva, «come deciso dal Consiglio Ue del 22 giugno 2017, spettava agli stati Ue presentare le candidature, scambiare informazioni con la Commissione e partecipare alle procedure di voto per l'assegnazione delle agenzie». E ancora: «Il fatto che alcuni stati membri abbiano deciso di associare le amministrazioni delle città candidate alla preparazione delle offerte non altera il dato giuridico, che vede tali entità come meri soggetti terzi della procedura». In più, spiega l'ufficio giuridico del Consiglio, la concessione di un'eventuale sospensiva, renderebbe impossibile «trasferire la sede Ema in uno stato membro a partire dal 29/3/2019» (data della Brexit, ndr) e creerebbe «una situazione di incertezza giuridica maggiore», specie «per la situazione personale dei centinaia di funzionari che lavorano per l'Ema».

Una cantonata o un esproprio di competenze? Ora, ribadendo che trattasi di memoria difensiva di parte e che sul ricorso dovrà comunque decidere un giudice del tribunale Ue del Lussemburgo, va detto che appare piuttosto originale la tesi per cui a decidere sull'assegnazione dell'Ema non sia stato il Consiglio dell'Unione europea, ma i delegati dei 27 stati membri. Questo perché, la decisione formalmente è stata assunta il 20 novembre scorso a margine del Consiglio affari generali dell'Unione europea, notoriamente composto dai ministri degli affari europei. E non dai Capi di stato e di governo, che sono gli unici titolati a rappresentare i 27 nel Consiglio europeo (che è cosa ben diversa dal Consiglio dell'Unione europea). Il Consiglio europeo, infatti, è l'organismo a cui si riferisce l'ipotesi disegnata dalla memoria difensiva in oggetto; si tratta di un organo che detta in senso ampio le direttrici politiche dell'Unione, non fa parte dei legislatori Ue (che sono Consiglio dell'Unione europea ed Europarlamento) e, pertanto, non negozia né adotta atti legislativi. Stabilisce piuttosto l'agenda politica dell'Unione. Al contrario, il Consiglio dell'Unione europea legifera. E poiché la collocazione della Ema va decisa con modifica di regolamento Ue, mediante procedura di codecisione (di Consiglio Ue ed Europarlamento, su proposta della commissione), ne deriva che, alla meglio, l'ufficio giuridico del Consiglio Ue ha preso ciocca per brocca, alla peggio sta tentando di estromettere l'Europarlamento dal processo decisionale, imputando a una sorta di insindacabile trattato internazionale tra Stati - e non a un regolamento approvato dalle legittime istituzioni europee legiferanti - la scelta di decidere dove collocare una delle più importanti agenzie esecutive dell'Unione. Il tutto in barba alla proposta di modifica di regolamento europeo sullo statuto Ema incardinata in Europarlamento e agli emendamenti già presentati.

In seconda battuta, appare paradossale la tesi del servizio giuridico del Consiglio Ue che considera il comune di Milano non legittimato a presentare ricorso, benché sia proprio il comune di Milano (rappresentato dal governo italiano in Consiglio) l'unica istituzione ad aver firmato formalmente gli impegni economici e giuridici conseguenti ad una eventuale assegnazione dell'Ema alla città. Una tesi ardita, si diceva, che trova risposta nel tentativo di voler ricondurre questa decisione sull'Ema a un mero accordo internazionale tra stati, non rientrante nell'alveo del processo legislativo Ue.

red/fch

 

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February 23, 2018 03:46 ET (08:46 GMT)

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