Ema: e' scontro di poteri (Italia Oggi)
23 Febbraio 2018 - 10:01AM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Consiglio europeo, per bocca dei suoi euroburocrati, ieri ha
negato il diritto dell'Europarlamento a legiferare
sull'assegnazione della futura sede dell'Autorità europea dei
medicinali (Ema), riducendo la decisione a un mero accordo
internazionale tra Stati. Fuori dal processo legislativo
dell'Unione.
In più, si legge su Italia Oggi, ha definito il ricorso del
comune di Milano al tribunale Ue «irricevibile», mentre a stretto
giro di posta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondeva: «Il
ricorso è fondato e ricevibile, come lo stesso tribunale
dell'Unione europea ha riconosciuto». Sala ha poi annunciato un
nuovo ricorso alla Corte dei conti europea, per sospetto aggravio
dei costi legati al trasferimento dell'Ema ad Amsterdam.
Il fatto. Nelle stesse ore in cui una delegazione di
eurodeputati della commissione ambiente, sanità pubblica e
sicurezza alimentare, verificava ieri, ad Amsterdam, lo stato dei
lavori della sede definitiva (tutta da costruire) dell'Agenzia
europea dei medicinali (Ema) e, poi, visitava palazzo Spark,
l'ultima sede provvisoria proposta dal governo olandese (definita
positiva solo se adeguata), il servizio giuridico del Consiglio Ue
diffondeva la sua memoria difensiva circa il ricorso presentato al
tribunale Ue dal comune di Milano e dal suo sindaco, Giuseppe Sala;
ricorso che contestava la decisione dello stesso Consiglio di
stabilire nella città olandese la futura sede Ema, per vizi di
forma (nell'utilizzo del sorteggio) e di sostanza (la secretazione
della parte del dossier olandese sulle sedi alternative a quella
proposta, in sede di valutazione e voto dei 27 stati membri
dell'Unione).
Bene, la memoria difensiva del Consiglio Ue ha rigettato
l'ipotesi di sospensiva cautelare del trasferimento Ema, inoltrata
dal comune e ha considerato «manifestamente irricevibile» il suo
ricorso, per due motivi:
1) il Comune di Milano avrebbe commesso un «errore» perché
avrebbe fatto ricorso contro la «decisione del Consiglio
dell'Unione europea». Mentre, si legge nella memoria difensiva, il
Consiglio dell'Ue «non può essere considerato l'autore della
decisione impugnata, ed essa non può in alcun modo essergli
attribuita». Piuttosto, la decisione sarebbe stata adottata a
margine del Consiglio «dai rappresentanti degli stati membri che
hanno agito, non in qualità di membri del Consiglio, ma di
rappresentanti dei loro governi, esercitando in tal modo
collettivamente i poteri degli stati membri»;
2) il Comune di Milano «non ha avuto alcun ruolo diretto
nell'intera procedura di selezione che ha unicamente visto
coinvolta la Repubblica italiana». E questo perché, spiega la
memoria difensiva, «come deciso dal Consiglio Ue del 22 giugno
2017, spettava agli stati Ue presentare le candidature, scambiare
informazioni con la Commissione e partecipare alle procedure di
voto per l'assegnazione delle agenzie». E ancora: «Il fatto che
alcuni stati membri abbiano deciso di associare le amministrazioni
delle città candidate alla preparazione delle offerte non altera il
dato giuridico, che vede tali entità come meri soggetti terzi della
procedura». In più, spiega l'ufficio giuridico del Consiglio, la
concessione di un'eventuale sospensiva, renderebbe impossibile
«trasferire la sede Ema in uno stato membro a partire dal
29/3/2019» (data della Brexit, ndr) e creerebbe «una situazione di
incertezza giuridica maggiore», specie «per la situazione personale
dei centinaia di funzionari che lavorano per l'Ema».
Una cantonata o un esproprio di competenze? Ora, ribadendo che
trattasi di memoria difensiva di parte e che sul ricorso dovrà
comunque decidere un giudice del tribunale Ue del Lussemburgo, va
detto che appare piuttosto originale la tesi per cui a decidere
sull'assegnazione dell'Ema non sia stato il Consiglio dell'Unione
europea, ma i delegati dei 27 stati membri. Questo perché, la
decisione formalmente è stata assunta il 20 novembre scorso a
margine del Consiglio affari generali dell'Unione europea,
notoriamente composto dai ministri degli affari europei. E non dai
Capi di stato e di governo, che sono gli unici titolati a
rappresentare i 27 nel Consiglio europeo (che è cosa ben diversa
dal Consiglio dell'Unione europea). Il Consiglio europeo, infatti,
è l'organismo a cui si riferisce l'ipotesi disegnata dalla memoria
difensiva in oggetto; si tratta di un organo che detta in senso
ampio le direttrici politiche dell'Unione, non fa parte dei
legislatori Ue (che sono Consiglio dell'Unione europea ed
Europarlamento) e, pertanto, non negozia né adotta atti
legislativi. Stabilisce piuttosto l'agenda politica dell'Unione. Al
contrario, il Consiglio dell'Unione europea legifera. E poiché la
collocazione della Ema va decisa con modifica di regolamento Ue,
mediante procedura di codecisione (di Consiglio Ue ed
Europarlamento, su proposta della commissione), ne deriva che, alla
meglio, l'ufficio giuridico del Consiglio Ue ha preso ciocca per
brocca, alla peggio sta tentando di estromettere l'Europarlamento
dal processo decisionale, imputando a una sorta di insindacabile
trattato internazionale tra Stati - e non a un regolamento
approvato dalle legittime istituzioni europee legiferanti - la
scelta di decidere dove collocare una delle più importanti agenzie
esecutive dell'Unione. Il tutto in barba alla proposta di modifica
di regolamento europeo sullo statuto Ema incardinata in
Europarlamento e agli emendamenti già presentati.
In seconda battuta, appare paradossale la tesi del servizio
giuridico del Consiglio Ue che considera il comune di Milano non
legittimato a presentare ricorso, benché sia proprio il comune di
Milano (rappresentato dal governo italiano in Consiglio) l'unica
istituzione ad aver firmato formalmente gli impegni economici e
giuridici conseguenti ad una eventuale assegnazione dell'Ema alla
città. Una tesi ardita, si diceva, che trova risposta nel tentativo
di voler ricondurre questa decisione sull'Ema a un mero accordo
internazionale tra stati, non rientrante nell'alveo del processo
legislativo Ue.
red/fch
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February 23, 2018 03:46 ET (08:46 GMT)
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