Gambero Rosso: ok Cda a incorporazione controllata G.Rosso Digital
26 Luglio 2019 - 7:16PM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di Gambero Rosso Spa, holding del gruppo Gambero Rosso,
leader nel settore wine travel food e quotata sul sistema
multilaterale di negoziazione Aim Italia, ha approvato il progetto
di fusione per incorporazione della controllata totalitaria Gambero
Rosso Digital Srl, attiva nel settore di gestione di canali
televisivi tematici nel settore dell'enogastronomia e del
turismo.
L'operazione, si legge in una nota, coinvolge le seguenti
società del gruppo: Gambero Rosso Spa, società incorporante;
Gambero Rosso Digital srl, società incorporanda controllata
direttamente al 100% da Gambero Rosso Spa.
L'operazione trova ragione nell'esigenza di addivenire a una
razionalizzazione della struttura societaria e di ottenere migliori
sinergie economiche e operative. La fusione avrà luogo con
riferimento alle situazioni patrimonialial 31 marzo 2019.
Perfezionandosi una fusione di società interamente posseduta, ai
sensi dell'art. 2505, 1° comma Cod. Civ. non si rendono applicabili
le disposizioni di cui agli artt. 2501-ter, comma 1, nn. 3, 4 e 5,
2501-quinquiese 2501-sexiesCod. Civ.
In dipendenza della fusione, lo statuto della società
Incorporante non subirà alcuna modifica. In seguito
all'incorporazione, Gambero Rosso spa subentrerà in pieno diritto
in tutto il patrimonio, attivo e passivo, della società
Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti
gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo
alla medesima società incorporanda, in conformità a quanto previsto
dall'art. 2504-bis, comma 1, del Cod. Civ.
Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, Cod. Civ., gli effetti
reali della fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata
l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese di Roma in cui sono iscritte le società
partecipanti all'operazione. Dalla data del 1° gennaio dell'anno
nel corso del quale si produrranno gli effetti reali della fusione
decorreranno gli effetti fiscali della fusione, in applicazione del
disposto di cui all'art. 172, 9° comma, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, nonché quelli contabili.
Le società che partecipano all'operazione non evidenziano
categorie di azioni, quote ovvero soci con trattamento particolare
o privilegiato. Non sussistono benefici o vantaggi particolari per
gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.
red
(END) Dow Jones Newswires
July 26, 2019 13:01 ET (17:01 GMT)
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