Il Cda di Gambero Rosso Spa, holding del gruppo Gambero Rosso, leader nel settore wine travel food e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata totalitaria Gambero Rosso Digital Srl, attiva nel settore di gestione di canali televisivi tematici nel settore dell'enogastronomia e del turismo.

L'operazione, si legge in una nota, coinvolge le seguenti società del gruppo: Gambero Rosso Spa, società incorporante; Gambero Rosso Digital srl, società incorporanda controllata direttamente al 100% da Gambero Rosso Spa.

L'operazione trova ragione nell'esigenza di addivenire a una razionalizzazione della struttura societaria e di ottenere migliori sinergie economiche e operative. La fusione avrà luogo con riferimento alle situazioni patrimonialial 31 marzo 2019.

Perfezionandosi una fusione di società interamente posseduta, ai sensi dell'art. 2505, 1° comma Cod. Civ. non si rendono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 2501-ter, comma 1, nn. 3, 4 e 5, 2501-quinquiese 2501-sexiesCod. Civ.

In dipendenza della fusione, lo statuto della società Incorporante non subirà alcuna modifica. In seguito all'incorporazione, Gambero Rosso spa subentrerà in pieno diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo, della società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporanda, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, del Cod. Civ.

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, Cod. Civ., gli effetti reali della fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in cui sono iscritte le società partecipanti all'operazione. Dalla data del 1° gennaio dell'anno nel corso del quale si produrranno gli effetti reali della fusione decorreranno gli effetti fiscali della fusione, in applicazione del disposto di cui all'art. 172, 9° comma, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelli contabili.

Le società che partecipano all'operazione non evidenziano categorie di azioni, quote ovvero soci con trattamento particolare o privilegiato. Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

red

 

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2019 13:01 ET (17:01 GMT)

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