Seri Industrial (SERI)

- Modificato il 18/4/2024 09:52
GIOLA N° messaggi: 30301 - Iscritto da: 03/9/2014
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MODERATO JIMMY GORGONZOLA (Utente disabilitato) N° messaggi: 2763 - Iscritto da: 31/7/2020
82 di 741 - 09/9/2020 15:23
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
La ditta non salda le tasse locali e il Comune mette i sigilli ai silos
• Corriere della Sera (Bergamo)
• 6 May 2015
• P.T.

È scontro tra il Comune di Canonica e il gruppo Seri di Caserta proprietario della Ics srl. Lunedì è stato il sindaco in persona Gian Maria Cerea ad accompagnare l’ufficiale...

83 di 741 - 09/9/2020 15:27
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 3 di 29 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) d'esercizio pari a Euro 660.266.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del recupero del piombo e dei rottami, ma dal 2015 la Società è ferma con l'attività caratteristica.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti: Pur redigendo un bilancio abbreviato, come consentito dalla legge, ci corre l'obbligo di illustrare una serie di fatti e accadimenti atipici inseriti nel bilancio al 31/12/2018, ed in parte presenti nei primi mesi del 2019.
In primis vi è stata una serie di manovre compiute in evidente malafede da parte del mancato acquirente dello stabilimento, cioè la Repiombo S.r.l. (in cui pure come è noto la Società ha una partecipazione del 40%). La Repiombo, in violazione dell'impegno contrattuale assunto fin dal 2016 (che avrebbe dovuto attuare entro il 30 novembre del medesimo anno) di accollarsi il debito verso Simest, l'ha invece acquistato nel 2018, per chiedere la revoca della sospensione dell'azione esecutiva nei confronti della Ecopiombo, alla quale era stata concessa sia dalla Simest che da Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tale scorretta iniziativa ha fatto seguito al rigetto da parte del Tribunale di Avellino di un ricorso di fallimento, presentato in modo del tutto strumentale, nei confronti della Ecopiombo dalla medesima Repiombo per mancata erogazione di un finanziamento, come se l'eventuale finanziamento fosse un debito e non un credito e trascurando il fatto che era venuta meno la causa del finanziamento medesimo, cioè il pagamento della cessione del ramo d'azienda da Ecopiombo a Repiombo. Per contro si ha in bilancio un'inaspettata plusvalenza di euro 2.180.000,00 perché Repiombo ha provveduto a saldare il debito della Ecopiombo verso Seri Industrial senza surrogazioni, e pertanto la nostra nell'AN e nel QUANTUM contestata obbligazione si è comunque estinta ex art. 1203 c.c.; benchè in ogni caso la Repiombo abbia proseguito nei propri comportamenti scorretti registrando un passaggio della quota di maggioranza da SEI Spa (che l'aveva acquistata senza alcuna comunicazione e quindi in violazione del diritto di prelazione) con un'ulteriore e fraudolenta violazione del diritto di prelazione, in quanto è stato comunicato alla Ecopiombo che la quota era in vendita per euro 5.369.000,00 da pagarsi al momento dell'atto, mentre è stata trasferita per euro 856.000,00 da pagarsi presumibilmente entro l'anno 2019, così come desunto dalla relazione al bilancio consolidato dell'anno 2018 della capogruppo Seri Industrial Spa e benchè il bilancio Repiombo 2018 porti, in violazione della legge, un credito nei nostri confronti per l'importo versato a Seri Industrial senza surroga. Dopo approfondimento della questione si è ritenuto che, essendo compiuto il pagamento da parte dell'acquirente del ramo d'azienda, tale importo vada imputato a plusvalenza e non a sopravvenienza.
Nell'anno 2019 si sono verificati i seguenti fatti di rilievo: nel gennaio 2019 a causa dell'inadempimento di Repiombo che non ha perfezionato (anzi ha reso impossibile con il mancato accollo del debito Simest) la cessione dell'immobile, né ha pagato il saldo della cessione parziale d'azienda, la Ecopiombo si è trovata, pur avendo un bilancio in equilibrio, nella temporanea difficoltà di onorare i debiti nel breve periodo rifiutandosi sia di acquistare sia di sgomberarlo. Pertanto il 22 gennaio 2019 la Ecopiombo è stata ammessa dal Tribunale di Avellino al c.d. “concordato prenotativo” che poi non è sfociato in una domanda formale di concordato o di accordo con i creditori, perché nonostante la manifestata disponibilità a recedere dalla causa di risoluzione, il mancato acquirente Repiombo non ha voluto superare lo stallo, pertanto la procedura si è conclusa con l'archiviazione. Inoltre nel 2019 ex dipendenti hanno promosso ricorso di fallimento per alcune loro spettanze pregresse, che in base agli accordi contrattuali si sarebbero dovute sistemare a cura della Repiombo, ma che quest'ultima non ha corrisposto. È stato comunque pagato il dovuto da Ecopiombo per ottenere la desistenza. Un ulteriore fatto di rilievo avvenuto nel 2019 è stato il passaggio in giudicato (6 maggio) della sentenza del Tar della competente sezione distaccata di Salerno che ha accolto il nostro ricorso contro il decreto di revoca delle agevolazioni ex Contratto d'Area per la provincia di Avellino.
v.2.9.5 ECOPIOMBO S.R.L.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 4 di 29 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
Tale sentenza oltre a far venire meno definitivamente una pretesa dell'erario per circa tre milioni di euro, ha riconosciuto se non un diritto, quanto meno una legittima aspettativa di ottenere il saldo (219.000,00 euro) del contributo, aspettativa che è stata concretizzata nel 2019 dal passaggio in giudicato della predetta sentenza e dell'approvazione del c.d. “Decreto crescita” per convertirlo in legge, che all'art. 28 ha previsto una procedura semplificata e basata sull'autocertificazione del l'erogazione di tali saldi. La società ha, inoltre aderito alla c.d. “Rottamazione ter” che consente un notevole abbattimento delle residue pretese erariali, escludendo però una cartella di circa 535.817,08 euro per sanzioni, attualmente all'esame della Suprema Corte di Cassazione. Purtroppo, sempre nel 2019, è intervenuto il fallimento della Società collegata Nuova Sam, causato dai ricorsi degli ex dipendenti che si sarebbero potuti facilmente pagare se Repiombo avesse versato il canone di affitto dovuto alla medesima per una parte di capannone che le era stato ceduto in locazione, e ciò ha causato una forte sopravvenienza passiva per la totale, o quasi, perdita dell'ingente credito vantato nei suoi confronti (493.725,73 euro), data la posizione di creditori postergati. Peraltro la rivalutazione del credito è contenuta già nel bilancio sottoposto alla Vostra approvazione. Infine, la Ecopiombo presenta un netto patrimoniale superiore al capitale sociale e non ha rilevanti debiti, se non nei confronti del Fisco, ma si trova in una situazione che non consente il pagamento a breve dei debiti se non attraverso l'alienazione di parte delle attività o a Repiombo, qualora si decidesse finalmente a onorare il contratto in base al prudente apprezzamento dell'amministrator suffragato da una perizia, o a un nuovo partner con il medesimo schema: Nuovo Socio 60%, Ecopiombo 40%, previa risoluzione o scioglimento del contratto con Repiombo.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (art 2435 bis comma 2 Cc).
I 31/12/2018 criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis c.c.)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
v.2.9.5 ECOPIOMBO S.R.L.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 29 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.
Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene % Ammortamento
Fabbricati 100%
Impianti e macchinari { }%
Attrezzature { }%
Altri beni { }%
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La Società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
v.2.9.5 ECOPIOMBO S.R.L.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 6 di 29 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. Nel 2019 è intervenuto il fallimento della Nuova Sam Srl, causato dai ricorsi degli ex dipendenti, e ciò ha causato una importante perdita su crediti da parte della Società.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. La Società, ha azzerato il debito nei confronti del fornitore Seri Industrial iscritto tra i debiti verso fornitori nell'esercizio sociale 2017, in quanto Repiombo ha provveduto a saldare il debito che ha generato per la Ecopiombo una inaspettata plusvalenza.
Partecipazioni Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate • al costo di acquisto o sottoscrizione • con il metodo del patrimonio netto. Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel bilancio della società partecipante, del risultato d'esercizio della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio contabile OIC 17. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società. Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: • gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; • l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
Alla voce “Crediti verso impresa Controllante” è iscritto il credito per il compenso della perdita che la società consolidante deve riconoscere alla società ai sensi di quanto previsto nel contratto di consolidato.
v.2.9.5 ECOPIOMBO S.R.L.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 7 di 29 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
84 di 741 - 09/9/2020 15:32
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020


Atti amministrativi

Delibere




Tipo atto

Delibera Di Giunta


Numero delibera

56


Data delibera

20/07/2020


Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE PER RICORSO IN CASSAZIONE DA PARTE DI SERI PLAST SRL (ICS) CONTRO LA SENTENZA CTR LOMBARBIA BRSCIA NR. 4288/26/2019.


Ufficio

RAGIONERIA


Segretario verbalizzante

Giuliani Enrico Maria


Immediata eseguibilità

Si


Soggetta a ratifica

No


Data inizio pubblicazione

29/07/2020


Data fine pubblicazione

13/08/2020


Data esecutiva

09/08/2020


Documento


 delibera copia uso amministrativo.pdf


Allegati


 parere.PDF


Componenti


Nome

Qualifica

Presenza / Assenza


CEREA GIANMARIA

SINDACO Presente
CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE

VICE SINDACO Assente
BRAMATI CARLA

ASSESSORE Presente
ROTOLONI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE Presente
PESENTI VANESSA

ASSESSORE Assente
85 di 741 - 09/9/2020 15:34
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00288 CAMERA
Stampato il 28/01/2020 Pagina 1 di 9
Camera dei Deputati
Legislatura 17 ATTO CAMERA
Sindacato Ispettivo
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA : 6/00288 presentata da PILI MAURO il 18/01/2017 nella seduta numero 726
Stato iter : CONCLUSO
Atti abbinati : Atto 6/00282 abbinato in data 18/01/2017 Atto 6/00283 abbinato in data 18/01/2017 Atto 6/00284 abbinato in data 18/01/2017 Atto 6/00285 abbinato in data 18/01/2017 Atto 6/00286 abbinato in data 18/01/2017 Atto 6/00287 abbinato in data 18/01/2017
Partecipanti alle fasi dell'iter :
NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA
DATA evento
PARERE GOVERNO
ORLANDO ANDREA MINISTRO, GIUSTIZIA 18/01/2017
INTERVENTO GOVERNO
ORLANDO ANDREA MINISTRO, GIUSTIZIA 18/01/2017
DICHIARAZIONE VOTO
BUTTIGLIONE ROCCO MISTO-UDC 18/01/2017
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 18/01/2017
CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 18/01/2017
CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 18/01/2017
D'ALESSANDRO LUCA
SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
18/01/2017
DAMBRUOSO STEFANO CIVICI E INNOVATORI 18/01/2017
MOLTENI NICOLA
LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
18/01/2017
MAROTTA ANTONIO AREA POPOLARE-NCD-CENTRISTI PER L'ITALIA 18/01/2017
FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/01/2017
SISTO FRANCESCO PAOLO
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE
18/01/2017
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 18/01/2017
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 18/01/2017
DICHIARAZIONE GOVERNO
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00288 CAMERA
Stampato il 28/01/2020 Pagina 2 di 9
NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA
DATA evento
ORLANDO ANDREA MINISTRO, GIUSTIZIA 18/01/2017
Fasi dell'iter e data di svolgimento : DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/01/2017 NON ACCOLTO IL 18/01/2017 PARERE GOVERNO IL 18/01/2017 DISCUSSIONE IL 18/01/2017 RESPINTO IL 18/01/2017 CONCLUSO IL 18/01/2017
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00288 CAMERA
Stampato il 28/01/2020 Pagina 3 di 9
TESTO ATTO
Atto Camera
Risoluzione in Assemblea 6-00288
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 18 gennaio 2017, seduta n. 726
La Camera,
premesso che:
la direzione investigativa antimafia nella sua ultima relazione afferma «la presenza negli istituti penitenziari sardi di soggetti affiliati alla ’ndrangheta non è da escludere possa favorire contatti con esponenti della criminalità locale anch'essi sottoposti a regime detentivo»;
la stessa direzione investigativa antimafia scrive: «anche l'esecuzione di appalti pubblici nelle diverse province sarde, soprattutto nel settore delle infrastrutture stradale e del risanamento idrogeologico potrebbe tendenzialmente attrarre l'interesse dei gruppi criminali calabresi»;
a questi evidenti, chiari e ineludibili, elementi di una gravità inaudita si aggiunge uno stato preoccupante della giustizia in Sardegna;
la durata media dei procedimenti definiti con sentenza è stata di 1.544 giorni presso il tribunale di Cagliari, di 576 presso il tribunale di Lanusei, di 1.386 giorni presso il Tribunale di Nuoro, di 1.666 giorni presso il tribunale di Oristano, di 326 giorni presso il Tribunale di Sassari, di 1267 giorni presso il tribunale di Tempio, di 909 giorni presso la Corte di appello di Cagliari e di 958 giorni presso la sezione di Sassari;
tale durata – secondo la relazione sullo stato della Giustizia in Sardegna – è per molti uffici assolutamente al di fuori dei parametri europei ed è quindi indispensabile che sia effettivamente attuata una rimodulazione dei ruoli al fine di dare la precedenza alle cause di più vecchia iscrizione, che poi sono normalmente quelle più complesse, come ad esempio le cause di divisione ereditaria che impongono consulenze tecniche e prove lunghe e difficili;
dalle relazioni degli organismi competenti emergono due elementi significativi che vanno posti in evidenza, in quanto delineano scenari suscettibili di ulteriore evoluzione e di sicuro interesse investigativo in Sardegna; il primo attiene alla indubbia conferma dei collegamenti tra le strutture criminali locali con gruppi di criminalità organizzata di tipo mafioso, in particolare modo con la «’ndrangheta» calabrese; il secondo riguarda alcuni cambiamenti nel «modus operandi» di alcune organizzazioni indigene, nello specifico settore delle sostanze stupefacenti;
l'oggetto principale delle attività criminali e delle relative correlate indagini, come confermano i dati quantitativi, si registra una sua allarmante evoluzione verso forme più evidenti di controllo criminale di interi contesti territoriali, specie di tipo urbano o sub urbano-degradato, rendendo
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00288 CAMERA
Stampato il 28/01/2020 Pagina 4 di 9
per certi versi assimilabile l'operatività delle organizzazioni criminali sarde ai modelli tipici delle organizzazioni mafiose;
secondo le relazioni della Procura «andrà pertanto ricontrollata, alla luce di precise ed aggiornate emergenze investigative, la correttezza della tesi che tende ad escludere, per le organizzazioni criminali autoctone sarde, le connotazioni tipiche dei sodalizi mafiosi, in base all'opinione diffusa secondo cui l'operatività delle stesse non si manifesta in forma egemonica sul territorio»;
appare sempre più evidente una grave sottovalutazione dei fenomeni e la perdita di quella visione d'insieme dei fatti criminali che, sola, può garantire l'emersione del crimine organizzato, specie di tipo mafioso;
la piena applicazione e, ove occorre, l'aggiornamento dei richiamati protocolli d'intesa tra le procure ordinarie e la Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, potrà al contrario assicurare quel necessario patrimonio conoscitivo da tradursi in appropriati approcci investigativi per il contrasto al crimine organizzato isolano;
ciò costituisce conferma della necessità di un'azione investigativa selettiva verso forme sempre più sofisticate di criminalità che vanno radicandosi nell'isola, nel quadro di un'efficace aziona di coordinamento, di polizia e giudiziaria;
la Direzione distrettuale antimafia di Cagliari dunque tende a sfatare il mito della Sardegna immune dalla malavita di stampo mafioso e nella propria ultima relazione dichiara di cercare soluzioni e modelli investigativi adeguati a quelli adottati nelle regioni dove la mafia esiste e controlla il territorio;
emergono fatti emblematici che inducono un'immediata inversione di tendenza rispetto al dislocamento grave e massiccio nelle carceri sarde di gran parte dei detenuti ricadenti nella fattispecie della criminalità organizzata;
il rischio infiltrazioni mafiose in Sardegna è altissimo;
la direzione distrettuale antimafia solo per citare uno degli ultimi episodi ha messo sotto torchio i lavori della connessione viaria Sassari Olbia con blitz ripetuti sui cantieri, controlli a persone, mezzi e imprese;
operazioni interforze con cantieri circondati e messi al setaccio in ogni singolo dettaglio dai quali sono emersi coinvolgimenti chiari di imprese prive dei requisiti antimafia;
alti magistrati confermano il gravissimo rischio infiltrazioni mafiose in Sardegna che impongono di bloccare in tutti i modi lo scellerato piano di fare della Sardegna una cajenna mafiosa con l'arrivo dei più importanti capicosca;
l'impatto di quel piano di trasferimenti nell'isola rischia di diventare devastante considerato che in Sardegna sono stati dislocati oltre il 50 per cento dei detenuti inquisiti e condannati per reati legati all'associazione di stampo mafioso, compresi quasi 100 detenuti in regime di 41-bis;
il trasferimento dei detenuti più pericolosi negli istituti penitenziari sardi comporta problemi devastanti prima di tutto per il grave pericolo legato alle infiltrazioni mafiose e camorristiche: la Sardegna finora è risultata estranea a fenomeni di questo tipo, ma il trasferimento di tali detenuti
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00288 CAMERA
Stampato il 28/01/2020 Pagina 5 di 9
comporta un rischio altissimo come la possibilità che le stesse famiglie possano trasferirsi in Sardegna pur di stare a contatto diretto e costante con i propri congiunti detenuti;
con atto di sindacato ispettivo n. 4-04807 presentato dall'interrogante il 29 ottobre 2009, si denunciava che la Sardegna era nel mirino di interessi e affari di rilevante entità legati alla malavita organizzata connessi con l'imponente business dell'eolico;
la Is Arenas renewable energies che voleva realizzare un impianto eolico off shore secondo l'atto di sindacato ispettivo richiamato appariva «indirettamente inserita in un complesso intreccio societario di cui è parte fondamentale la società Krenergy, nata dalla fusione tra Kaitech e Eurinwest energia»; pare all'interrogante che tale società, pur non direttamente impegnata in attività nella regione Sardegna, abbia indirettamente «ereditato» i capitali e la storia imprenditoriale della vecchia Kaitech, che nel 2005 era stata coinvolta in accertamenti giudiziari con riferimento al cosiddetto «tesoro» dell'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino con il rischio che dietro iniziative definite di energia rinnovabile si potessero celare interessi poco chiari, e forse anche il possibile utilizzo di denari di provenienza sospetta;
con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-08145 del 17 ottobre 2012, l'interrogante denunciava un trasferimento di detenuti mafiosi e camorristi tutti reclusi in alta sicurezza 3 per la Sardegna con un pericolo rilevante per infiltrazioni mafiose e camorriste, che considerati i numeri e i detenuti trasferiti sono molto più di un pericolo;
l'interrogante in data 15 marzo 2013 presentava un atto di sindacato ispettivo sul trasferimento di detenuti mafiosi e camorristi tutti reclusi in alta sicurezza 3 e denunciava «per la Sardegna un pericolo rilevante per infiltrazioni mafiose e camorriste, che considerati i numeri e i detenuti trasferiti sono molto più di un pericolo»;
con un'altra interrogazione del 20 febbraio 2014 l'interrogante denunciava al Ministro della giustizia che le famiglie dei capimafia hanno iniziato lo sbarco in Sardegna;
nello stesso atto di sindacato ispettivo si denunciava che da Porto Torres a Palau diversi nuclei familiari avrebbero preso dimora casa nell'isola per «assistere» i loro strettissimi familiari detenuti in regime di alta sicurezza nel carcere di Tempio Nuchis;
trasferimenti che, riscontrabili incrociando dati e presenze, sono di una gravità inaudita proprio perché quello del trasferimento dei familiari dei detenuti mafiosi in Sardegna era il pericolo numero uno denunciato sin dal primo sbarco nell'isola dei vertici delle associazioni mafiose;
a quanto consta al firmatario dell'interrogazione 5-02210 i familiari più diretti degli ergastolani detenuti a Tempio per mafia hanno incominciato la trafila di collegamento e supporto ai detenuti;
a Porto Torres, così come a Palau, si sarebbero trasferiti i familiari diretti di alcuni ergastolani giunti a Tempio nel mese di giugno 2014;
già dal mese di novembre 2013 la residenza risulterebbe certificata nei loro nuovi comuni;
uno dei capi mafia in carcere per il famoso 416-bis, fine pena mai, raggiunto dai congiunti più diretti in terra sarda, è accusato sia di traffico internazionale di stupefacenti che di omicidio;
tutto questo sta avvenendo nel più totale silenzio delle istituzioni, da quelle nazionali che regionali;
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un silenzio inaccettabile e vergognoso dinanzi ad un argomento che non può essere tenuto in silenzio;
le infiltrazioni mafiose sono a portata di mano e la Sardegna e con questo atteggiamento nefasto del Governo che insiste nel voler trasferire quasi 300 detenuti in regime di 41-bis nell'isola si sta rischiando di subire un contraccolpo senza precedenti;
certe situazioni devono essere prevenute piuttosto che curate;
oggi, invece, si sta assistendo ad una situazione che era stata drammaticamente prevista;
tutti i report del Ministero segnalavano che il pericolo non fosse il detenuto in carcere, ma quello che sarebbe successo all'esterno. Tutto confermato;
il rapporto del Ministero sui detenuti di alta sicurezza aveva messo nero su bianco che il fenomeno di infiltrazione mafiosa sarebbe stato avviato con il trasferimento di congiunti diretti;
in questo caso sono direttamente i fratelli dei detenuti che hanno preso casa e stanno iniziando la spola tra il carcere e le nuove residenze;
deve essere immediatamente bloccato questo fenomeno di infiltrazione mafiosa ed essere invertita una scelta tutta politica;
in nessuna legge dello Stato c’è scritto che questi detenuti debbano venire tutti in Sardegna con una concentrazione gravissima e contro ogni regola di lotta alla mafia; le norme prevedono che i detenuti in regime di 41-bis potessero trovare «preferibilmente» alloggio nelle aree insulari, intese non come regioni insulari, ma piccole porzioni di aree insulari quali Pianosa o Gorgona;
la legge prevede la dislocazione di questi detenuti di alta sicurezza in tutte le altre carceri italiane a condizione che siano isolati dagli altri;
il trasferimento di detenuti e l'arrivo dei congiunti si configura come la realizzazione di una vera e propria testa di ponte tra le realtà maggiormente interessate al fenomeno mafioso e la regione Sardegna;
a questo si aggiunge che a quanto risulta al firmatario dell'interrogazione 5-02210 su diversi cantieri di opere viarie del nord Sardegna si registrerebbe, senza alcuna trasparenza, la presenza di imprese calabresi in quantità inaccettabili che escludono le imprese sarde e rendono impossibile l'accesso delle stesse alle opere più importanti;
il 26 febbraio 2015 il firmatario del presente atto di indirizzo aveva segnalato il pericolo di un rischio altissimo di infiltrazioni mafiose in Sardegna segnalando che la direzione distrettuale antimafia stava mettendo sotto torchio l'appalto stradale Sassari-Olbia con blitz ripetuti sui cantieri, controlli a persone, mezzi e imprese. Operazioni interforze con cantieri circondati e messi al setaccio in ogni singolo dettaglio;
alti magistrati reiteratamente hanno denunciato e confermato il gravissimo rischio infiltrazioni mafiose occorre bloccare in tutti i modi l'inaccettabile piano di fare della Sardegna una «cajenna» mafiosa con l'arrivo dai più importanti capicosca;
è elemento assai noto che l'attività della criminalità organizzata ha concentrato la propria attività su settori diversificati, dall'energia alla gestione dei rifiuti, dai servizi sanitari alle opere infrastrutturali;
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dagli atti di sindacato ispettivo reiteratamente presentati dal firmatario del presente atto sul rischio di infiltrazioni mafiose in Sardegna si evince che sono diversi i settori sui quali il potenziale rischio di infiltrazione mafiosa può avere anche nell'isola una rilevanza preoccupante;
dalla prima denuncia del sottoscritto risalente al 2009 sino alle recenti di quest'anno si percepisce come tale rischio sia stato sempre di più valutato come vero e proprio pericolo dagli stessi organi della magistratura che hanno reiteratamente in quest'ultimo anno collegato il rischio di infiltrazioni all'arrivo in Sardegna di un quantitativo abnorme e fuori da qualsiasi criterio di esponenti di primo piano della malavita organizzata;
in questo contesto si inserisce la gestione dei rifiuti urbani che in vari comuni della Sardegna è affidato a una società che più volte risulta coinvolta in inchieste giudiziarie rilevanti legate ad organizzazioni criminali e alle loro attività imprenditoriali e che ha avuto i diretti responsabili coinvolti in vicende giudiziarie con l'arresto di dirigenti e amministratori di primo piano;
in questo caso è evidente che tale commissione tra criminalità organizzata e servizi pubblici ha implicazioni di varia natura che meritano di essere sottoposte a verifiche attente per valutare la reale consistenza di questo fenomeno e quali sia il grado di compromissione di tali gestioni con la criminalità organizzata;
in questo contesto si inquadra la vicenda legata ad un appalto di dimensioni i rilevanti affidato dalla asl di Nuoro ad una compagine imprenditoriale che ha visto una delle principali società aggiudicatarie dell'appalto associate ad una inchiesta giudiziaria che ha portato all'arresto del vertice della stessa;
la vicenda amministrativa e giudiziaria che permette tale evoluzione si evince dalla decisione del TAR Sardegna che annulla la gara stessa;
con bando di gara, inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 agosto 2007 e pubblicato sulla G.U.R.I. per estratto in data 22 agosto 2007, l'azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro indiceva una procedura aperta per l'affidamento mediante project financing della concessione dei lavori relativi alla ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, e la gestione di servizi vari;
la durata della concessione era stabilita in ventisette anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione;
dalla comparazione e dalla consequenzialità degli atti e della vicenda, emerge che nonostante l'annullamento da parte del TAR Sardegna dell'appalto della Asl di Nuoro, in sede di Consiglio di Stato le ricorrenti abbiano rinunciato alla sentenza del Tar e conseguentemente alle opposizioni al Consiglio di Stato e vi è stato un accordo che ha dato vita ad una compagine societaria diversa da quella aggiudicataria che ha finito per accogliere anche le società ricorrenti;
in questo contesto emerge un primo profilo che necessita di essere sottoposto all'attenzione dei Ministri interrogati per comprendere se tale fattispecie di accordo possa essere ritenuta corretta a se non invece rivesta profili discutibili sia sul piano amministrativo che eventualmente penale;
appare rilevante secondo l'interrogante la partecipazione a tale compagine societaria della Società Derichebourg Multiservizi che attraverso i suoi vertici risulta coinvolta in alcune vicende giudiziarie dalle quali emergerebbe una contiguità con ambienti legati alla malavita organizzata;
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in tal senso, si rileva che dalle visure camerali che la Deicheborug multiservizi spa svolgerebbe servizi di portierato e vigilanza non armata presso strutture ospedaliere e servizi di ausiliariato sanitario e socio assistenziale in ambito ospedaliero e dal 1o luglio 2012 call center (servizio Cup delle strutture asl di Nuoro);
il 7 novembre del 2013, 11 persone sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta su appalti riguardanti la Asl di Caserta;
le misure cautelari hanno avuto come destinatari politici, manager dell'asl e imprenditori in riferimento alle specifiche posizioni, i reati di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti, «avvalendosi del metodo mafioso e, comunque, al fine di agevolare l'associazione camorristica (sodalizi “Belforte di Marcianise” e “dei Casalesi”, nonché quello di corruzione»;
le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del tribunale di Napoli Isabella Iaselli riguardarono tra gli altri Lazzaro luce in qualità di amministratore unico della società Derichebourg multiservizi spa e Antonio Pascarella nella qualità di rappresentante legale della procedura d'appalto della società Derichebourg;
secondo quanto riporta il Sole 24 ore del 2 dicembre 2013 «Dagli atti emerge il ruolo di «dominus» di una ditta di pulizie, la «Derichebourg». Non una società qualunque, ma l'impresa che si sarebbe assicurata un maxiappalto (truccato, secondo i pm) da 27 milioni di euro per la copertura dei presidi ospedalieri dell'Asl Ce1. Ne parla Angelo Grillo, imprenditore a sua volta considerato vicino al clan Belforte di Marcianise, gruppo criminale in contrapposizione ai Casalesi, chiamandola la «lavatrice di Casale». Lui (Nicola Ferrara, ndr) sta a Roma – si sfoga Grillo, ignorando ovviamente di essere ascoltato dagli inquirenti all'interno della sua automobile – sempre dei Casalesi sono... la lavatrice che lava i soldi, i soldi di quelli sono...»;
i pubblici ufficiali coinvolti nell'inchiesta di Caserta operavano attraverso plurime violazioni di legge e false attestazioni, consistite, secondo il gip, nell'assegnare in maniera del tutto arbitraria all'Ati Derichebourg il punteggio di offerta tecnica di 58,9 punti su 60 disponibili, notevolmente superiore a quello delle altre società in gara, agendo anche in violazione dei doveri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, con l'aggravante, continua il gip, di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione camorristica clan Belforte;
dal fascicolo storico società di capitale risulta che il signor Lazzaro Luce il 13 novembre 2013 protocollo n. 188878/2013 del 12 novembre 2013 è cessato da tutti gli incarichi;
la cessazione dalla carica o qualifica riguarda i seguenti incarichi:
procuratore, data nomina 15 novembre 2000;
procuratore speciale, data nomina 31 ottobre 2003, data presentazione 26 gennaio 2005;
presidente consiglio amministrazione, data nomina 25 gennaio 2013 durata: fino approvazione del bilancio al 30 settembre 2015;
amministratore delegato, data nomina 25 gennaio 2013, durata: fino approvazione del bilancio al 30 settembre 2015;
con i seguenti poteri principali:
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MODERATO JIMMY GORGONZOLA (Utente disabilitato) N° messaggi: 2763 - Iscritto da: 31/7/2020
87 di 741 - 09/9/2020 15:52
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il collega Antonio Tasso. Ne ha facoltà, per due minuti.
ANTONIO TASSO (MISTO-MAIE). Presidente, mi permetta di portare all'attenzione di quest'Aula, esprimendo soddisfazione, la sentenza di primo grado del giudice del lavoro del tribunale di Foggia, che ha ordinato la reintegrazione di diciassette ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro, con il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate, nella causa che li vedeva, da alcuni anni, contrapposti all'azienda FIB Srl, stabilimento di Manfredonia. Ora, mi auguro che la società soccombente, naturalmente fatti salvi i suoi diritti di ricorrere in appello, dia rapida esecuzione alla sentenza, o comunque raggiunga un accordo che metta fine alla controversia, nella reciproca soddisfazione delle parti. Questo è auspicabile soprattutto perché i lavoratori, specialmente quelli del Sud, hanno bisogno di certezze e di stabilità per la serenità di tante famiglie, spesso monoreddito (Applausi dei deputati del gruppo Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero).

88 di 741 - 09/9/2020 15:53
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
San Potito Sannitico. La Seri sulla visita della Guardia di Finanza presso la società immobiliare del gruppo: “Si tratta di un normale controllo incrociato. Tanto clamore per nulla”
Francesco Papa 24 Marzo 2017

La settimana scorsa una pattuglia di finanzieri si è recata presso la società di appartenenza al gruppo Civitillo, la PM Immobiliare srl, per acquisire documentazione nell’ambito di un controllo incrociato che non riguarda assolutamente il gruppo dell’imprenditore Vittorio Civitillo…
Un normale controllo da parte della Guardia di Finanza, riguardante alcune società di Firenze e Trento e che assolutamente non riguarda la Seri ed in particolare una società ad essa collegata, la PM Immobiliare srl, ha dato il la ad una serie di illazioni e soprattutto mistificazioni sulla natura del controllo in se. Infatti a San Potito Sannitico hanno agito i finanzieri di Firenze e Trento, nell’abito di una indagine che vede assolutamente estranea la Seri e le società ad esse collegate. Tuttavia si rasentava la necessità di acquisire documentazione, cosa che puntualmente è avvenuta e che ha poi visto i militari della Guardia di Finanza, fare rientro ai rispettivi comandi.
Ecco la precisazione da parte del presidente del gruppo Seri, Vittorio Civitillo:
“Una nostra società ( Pm Immobiliare Srl società immobiliare del gruppo ) è stato oggetto di una verifica incrociata riguardante una società di Trento, denominata Jolly Garda Srl. La verifica riguarda la nostra controparte che non ha presentato la dichiarazione dei redditi ed Iva (e che pertanto risulta indagata per il reato di cui all’art. 5 D. Lgs.vo 10.03.2000 n.74). La Guardia di Finanza di Piedimonte Matese è stata incaricata di recuperare la documentazione afferente gli atti sottoscritti tra la nostra società e la società indagata. Non vi è stato alcun blitz e nessuna perquisizione, abbiamo semplicemente consegnato tutti i documenti richiesti, come consuetudine in tutti i normali controlli”.
(comunicato stampa – Vittorio Civitillo).



89 di 741 - 09/9/2020 15:54
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
3/2018 JOLLY GARDA SRL
________________________________________
DETTAGLIO PROCEDURA
Ragione sociale: Jolly Garda Srl
Tipo società: SRL
Indirizzo: Via Dei Paradisi 15/1 - 38122 - Trento (TN)
Codice fiscale: 01205510223
Partita Iva: 01205510223
Tipo di procedura: Concordato pieno liquidatorio omologato
Dichiarata il: 15/03/2018
Numero: 3/2018
PEC della procedura: Visualizza PEC
Giudice Delegato: Sieff Benedetto
Tribunale: Trento
Commissario : CHESANI FRANCO

Liquidatore Giudiziale : Gonzo Roberto

UDIENZE
Nessuna udienza codificata
DOCUMENTI CARICATI
Titolo Data caricamento Descrizione

Ammissione / Apertura
16/03/2018 17:14:52 Decreto di concessione termine
90 di 741 - 09/9/2020 15:57
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Piedimonte Matese. Ordinanza di sospensione dei lavori per Vittorio Civitillo. Stava abusivamente costruendo una strada sulla provinciale.
Da Redazione 28 Novembre 2011


La Se. Ri. S.p.A. sta costruendo una strada di collegamento con la nazionale abusiva. Questa l’ordinanza nei confronti del “grande Imprenditore” matesino…
La Se. Ri. S.p.A. ha ricevuto la notifica di interrompere il prosieguo delle opere ritenute abusive dall’Ufficio Tecnico del Comune e dal Comando dei Vigili Urbani, lungo la provinciale 331 che si collega a via Canneto. Questa l’ordinanza integrale emessa dal Comune di Piedimonte Matese:
Visti gli atti d’ufficio dai quali risulta che la ditta SE. RI. S.p.A. con sede in Piedimonte Matese (CE) alla via V. Di Matteo n.14, ha in corso di esecuzione, in violazione delle vigenti norme urbanistico edilizie, i lavori indicati in oggetto; Visti, in particolare:
– il verbale di sopralluogo effettuato in data 25/11/2011, dal responsabile del Settore Territorio ed Ambiente ing. Pietro TERRERI, coadiuvato dall’agente di Polizia Municipale RACCIO Alberto; dai quali atti si rileva:
1°) che sono da considerare abusive, per violazione della Normativa Urbanistica e Paesaggistica
Ambientale le seguenti opere:
– Sistemazione strada di collegamento mediante configurazione e brecciatura del tratto interessato;
– Realizzazione di cordoli e zanelle in conglomerato cementizio;
– Realizzazione di muretti di delimitazione in conglomerato cementizio
2°) che si rende necessario, in applicazione dell’art. 27, comma 3, del T.U. 06.06.2001, n. 380,
disporre l’immediata sospensione dei lavori per meglio ponderare ed emettere, entro 45 giorni dalla
data della presente ordinanza, i provvedimenti definitivi;
– Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;
– Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
– Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
– Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni;
O R D I N A
– Al sig. CIVITILLO Vittorio, in qualità di Amministratore Unico della Ditta: SE.RI. S.p.A., con
sede in Piedimonte Matese alla via V. Di Matteo n.14 di SOSPENDERE immediatamente i Lavori di Sistemazione asse viario in confluenza alla SP n.331, con l’avvertimento che, in caso di
inadempienza, si procederà a norma delle citate leggi, fatto salvo, sin d’ora ed impregiudicato, ogni altro ulteriore provvedimento ai sensi di legge.
– Che copia della presente ordinanza venga immediatamente notificata alla ditta interessata ed inviata agli uffici ed agli altri responsabili indicati nel rapporto e negli altri atti richiamati.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga, altresì, trasmessa:
1. al Comando di Polizia Municipale, per la verifica dell’osservanza della stessa;
2. Al sig. Sindaco;
3. all’albo pretorio del comune
4. al Comando Stazione Carabinieri di Piedimonte Matese;
5. alla Soprintendenza Beni Ambientali e Culturali di Caserta;
Demanda al Comando della Polizia Municipale la vigilanza per l’esecuzione della presente
ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
– entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale -T.A.R. di
Napoli per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
o, in alternativa:
– entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi
dell’art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.
A norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è l’ing. Pietro TERRERI, responsabile del Settore TERRITORIO ED AMBIENTE – tel. 0823786444 – fax 0823786464 – email: pietro.terreri@comune.piedimonte-matese.ce.it.

91 di 741 - 09/9/2020 15:59
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Centro Commerciale Via Canneto, Pdl all'attacco

Piedimonte M. – "La vicenda del Centro Commerciale di Via Canneto, dopo il sequestro disposto dalla Procura della Repubblica, continua a riservare sorprese: questa volta è il Sindaco Cappello ad averla fatta grossa!!! Lo scorso anno i Commercianti di Piedimonte hanno impugnato dinanzi al Tar, le autorizzazioni rilasciate alla SERI per realizzare l'intervento; il Tribunale con ordinanza n. 658/2008 ha ordinato al Comune, in persona del Sindaco, di depositare tutti gli atti richiamati nella sanatoria accordata il 18 giugno 2008 "...con particolare riferimento alla correlativa domanda unitamente a tutti i documenti ad essa allegati ed al progetto presentato in data 15/02/2008 prot. N. 3168 dal Sig. Vittorio Civitillo". Questo adempimento andava assicurato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento del TAR avvenuta il 3 ottobre 2008, vale a dire entro il 3 dicembre 2008; ebbene il Sindaco - violando il comando del Giudice - non ha trasmesso alcun documento, tanto da ricevere il 2 gennaio 2009 apposita diffida. Ne vale a giustificare un simile comportamento omissivo la circostanza che gli atti siano sottoposti a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria; è questo, infatti, l'argomento che il Sindaco ha utilizzato per giustificare la Sua inattività. In proposito sarebbe bastato fare esattamente quanto hanno fatto gli avvocati dei commercianti di Piedimonte; rivolgersi al Giudice penale ed essere autorizzati ad estrarre copia degli atti sequestrati. Non appena i legali dei commercianti hanno saputo dal Sindaco Cappello che questi non aveva provveduto a fare alcunché, hanno rivolto il 3 febbraio 2009 specifica richiesta alla Procura di Santa Maria e, nella stessa giornata hanno ottenuto l'autorizzazione a prendere, presso i Carabinieri di Piedimonte, copia degli atti sequestrati . Sorgono, allora, spontanee alcune inquietanti domande: Come mai il Sindaco, sottraendosi ad un preciso obbligo di legge, è rimasto per tre mesi senza far nulla, così ritardando la definizione del giudizio promosso dai commercianti? Perché dopo aver mentito in campagna elettorale, continua ad osteggiare la legittima tutela dei diritti dei commercianti di Piedimonte? Perché le forze politiche di maggioranza (PD, PRC, IV, SDI) tacciono su simili comportamenti di aperta sfida alla legalità? Noi continueremo ad informare la città sugli sviluppi di questa incredibile vicenda". Fonte : comunicato stampa

www.newscaserta.net
Pubblicato da News Caserta Online a 09:24 0 commenti
Etichette: caserta politica, Centro Commerciale Via Canneto, newscaserta.net, Pdl all'attacco di Giudicianni, piedimonte matese, Politica

92 di 741 - 10/9/2020 08:54
MammadiRampani N° messaggi: 1354 - Iscritto da: 23/6/2020
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MODERATO marianna9 (Utente disabilitato) N° messaggi: 7011 - Iscritto da: 31/5/2020
MODERATO marianna9 (Utente disabilitato) N° messaggi: 7011 - Iscritto da: 31/5/2020
95 di 741 - 10/9/2020 14:00
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
K.R.Energy spa - Con riferimento: su richiesta della Consob.
- al comunicato stampa del 28 luglio 2017 con il quale, in relazione alla richiesta avanzata dai soci Giovanni Borgini e Moreno Carlo Giuseppe Canonica ai sensi del'art. 2440, sesto comma, c.c., Kre Energy Spa ha reso noto che:"[i]l Consiglio di Amministrazione, supportato dai pareri dei consulenti legali della Società - constatato (i) che gli istanti soci Borgini e Canonica hanno votato a favore della … delibera del'assemblea straordinaria dei soci del 25 maggio 2017, che ha approvato al'unanimità dei presenti 'aumento di capitale in natura … ; (ii) che i medesimi hanno preso attivamente parte ai lavori di tale assemblea, favorendone 'approvazione della delibera al'unanimità senza che siano stati rilevati vizi o difetti procedurali o siano state sollevate contestazioni sul valore del conferimento; e riconosciuta (iii) la vigenza del divieto di venire contra factum proprium, principio generale del nostro ordinamento – ha deliberato … di non accogliere e respingere 'istanza …, perché inammissibile per difetto di legittimazione". La predetta informativa è stata, altresì, riportata nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017, approvata il 7 settembre 2017;
- a quanto riportato nel comunicato stampa del'11 agosto 2017 in relazione al'accordo di sviluppo per la realizzazione del sito produttivo nel comune di Teverola;
- a quanto riportato nel comunicato stampa, pubblicato ai sensi del'art. 114 comma 5 del Tuf in data 29 settembre 2017, nel quale:
- si dà conto che "'Ing Vittorio Civitillo, il fratello Andrea, Industrial Spa e SE.R.I Spa hanno rilasciato, prima della data di esecuzione del conferimento di Seri Industrial, garanzie a favore di istituti di credito e società di leasing in relazione ad affidamenti concessi a società del gruppo e assunto impegni per la concessione di finanziamenti" e che "nel corso del mese di settembre si sono estinti i rapporti di tesoreria tra la controllante Industrial Spa e alcune società del gruppo";
- si fa rinvio a quanto riportato nel comunicato stampa del 7 settembre 2017 in relazione alla realizzazione di uno stabilimento a Teverola per la produzione di celle al litio e ad un finanziamento per un importo complessivo massimo di euro 40 milioni sottoscritto in data 19 settembre 2016 tra Industrial Spa (in qualità di finanziatore) e Seri Industrial Spa (in qualità di beneficiario) per la realizzazione del'iniziativa;
- si richiama il contratto di finanziamento con il quale Industrial Spa si è impegnata a mettere a disposizione di Kre una linea di credito per un importo massimo di euro 3 milioni (il "Finanziamento Ponte") a normali condizioni di mercato, con scadenza al 1° marzo 2018;
- viene evidenziata la presenza di una rata, in scadenza oltre i 12 mesi, pari a 1.850 mila euro relativa ad un finanziamento a medio lungo termine che, secondo quanto previsto dallo IAS 1 par.74, viene esposto come debito corrente in quanto il mancato rispetto di covenant, potrebbe comportare che la passività diventi esigibile a vista;
la Commissione, al fine di assicurare una compiuta informativa al mercato, ha chiesto a Kre di rendere noto quanto segue:
a) una sintesi delle motivazioni della richiesta, ai sensi del'art. 2440, comma 6, c.c., presentata dai soci sigg.ri Borgini Giovanni e Canonica Moreno Carlo Giuseppe, di effettuazione su iniziativa degli amministratori, di una nuova valutazione, ai sensi e per gli effetti del'art. 2343 c.c., del conferimento in natura delle partecipazioni azionarie rappresentanti 'intero capitale sociale di Seri Industrial Spa;
b) le osservazioni espresse al riguardo dal Collegio Sindacale nel'ambito della riunione consiliare del 28 luglio 2017, indicando altresì la data entro la quale è possibile 'eventuale impugnazione della relativa delibera ai sensi del'art. 2388 c.c., nonché le proprie valutazioni in ordine ai rischi connessi alla suddetta impugnativa;
c) una situazione a data aggiornata delle garanzie, menzionate nel comunicato del 29 settembre 2017, rilasciate a favore di istituti di credito e società di leasing del gruppo Kre, quale risultante dal conferimento, evidenziandone gli importi e l'eventuale esistenza di inadempimenti contrattuali o mancato rispetto di covenant da parte delle società beneficiarie;
d) eventuali significative modifiche intervenute nella posizione finanziaria del gruppo Kre per effetto dell'estinzione dei rapporti di tesoreria tra la società Industrial Spa e alcune società del gruppo;
e) aggiornamenti relativi al'iter autorizzativo del'accordo di sviluppo nel sito di Teverola e alla prevista tempistica di ottenimento dei fondi pubblici.
La Commissione ha inoltre chiesto al Collegio Sindacale di Kre di esprimere le proprie considerazioni in merito a quanto riportato al punto sub a) e di rappresentare eventuali iniziative allo studio o intraprese al riguardo.
La Commissione ha anche richiesto a Industrial Spa di fornire elementi informativi in ordine alla capacità di far fronte al "Finanziamento Ponte" nonché, qualora necessario, all'erogazione del soprarichiamato finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa di Teverola, tenuto conto anche delle specifiche clausole di cross default dei prestiti obbligazionari emessi dalla stessa Industrial e quotati sull'Extra-Mot.
Infine, la Commissione ha chiesto che le informazioni siano rese note con un unico comunicato stampa da diffondersi entro il 20 ottobre 2017, con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti n. 11971/1999, con la precisazione che la diffusione delle informazioni avviene su richiesta della Consob.

96 di 741 - 10/9/2020 14:02
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020



Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25384 del 12/10/2018
Cassazione civile sez. III, 12/10/2018, (ud. 16/05/2018, dep. 12/10/2018), n.25384


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8177-2017 proposto da:
CARTIERA DEL LETE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,
Dott. C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ASTOLFO DI AMATO, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SERI SPA;
– intimata –
Nonchè da:
SERI SPA, in persona dell’A.U. Ing. C.V., considerata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO GRILLO giusta
procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
CARTIERA DEL LETE SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3379/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 22/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso principale proposto da Cartiera del Lete Srl,
con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto da SE.RI. s.p.a..
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. depositato il 18-12-2012 la Cartiera del Lete srl, in liquidazione, chiese al Tribunale di Napoli di condannare la SERI SpA al pagamento, in suo favore della somma di Euro 1.750.000,00, oltre interessi legali.
A sostegno della domanda espose:
che il 7-5-2010 aveva presentato ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, nella quale il piano proposto (di tipo liquidatorio) prevedeva che le risorse necessarie alla soddisfazione dei creditori dovessero essere reperite in massima parte attraverso l’incasso del corrispettivo della vendita dell’azienda; in data 11-3-2010 aveva infatti ricevuto dalla Omniafibre srl una proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda al prezzo di Euro 1.850.000; a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla proposta, la SE.RI. SpA (società controllante la Omniafibre) aveva rilasciato una “garanzia corporate” (a prima richiesta assoluta e senza beneficio di escussione del debitore principale Omniafibre drl) sino all’importo di Euro 1.750.000,00; in particolare con la garanzia la SE.RI. si era obbligata “senza eccezione alcuna a pagare, a prima richiesta e senza beneficio di escussione del debitore principale, ogni e qualunque somma che la Omiafibre srl dovesse essere tenuta a corrispondere in esecuzione della proposta nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di… Cartiera del Lete SpA”; che, con decreto 10-2-2011, il Tribunale di Napoli aveva omologato il concordato preventivo.
che, in data 4-9-2012, l’Omniafibre aveva comunicato la revoca della proposta di acquisto;
che, in data 5-10-2012, stante l’inadempimento dell’Omniafibre, aveva quindi richiesto alla SE.RI., in virtù della detta garanzia, l’immediato pagamento della somma di Euro 1.750.000,00.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 5-8-2013 l’adito Tribunale accolse il ricorso.
Con sentenza 9-6/22-9-2016 la Corte d’Appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dalla SERI, in riforma dell’ordinanza del Tribunale, rigettò la domanda proposta dalla Cartiera del Lete; in particolare la Corte, precisato che la garanzia, pur prestata per la proposta del 10 marzo 2010, doveva ritenersi estesa anche a quella (migliorativa) dell’11, evidenziò che, come desumibile dalla garanzia e dallo stesso decreto di omologa, l”obbligazione cui si riferiva la garanzia (di cui ribadì il carattere “autonomo”) prestata dalla SERI era unicamente quella (di pagamento del prezzo) che derivava dall’acquisto ad opera di Omniafibre dell’azienda appartenente alla Cartiera del Lete, e non qualsiasi altra obbligazione, anche di natura extracontrattuale (quale doveva ritenersi quella derivante dalla violazione dell’obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative ex art. 1377 c.c., eventualmente configurabile nella fattispecie); siffatta obbligazione di pagamento del prezzo, tuttavia, nel caso di specie non era proprio sorta, in quanto nessun contratto di cessione di azienda si era perfezionato; non essendo avvenuta la conclusione del contratto, era venuto a mancare, di conseguenza, l’oggetto stesso della garanzia (il pagamento del corrispettivo del contratto di cessione d’azienda).
Avverso detta sentenza la Cartiera del Lete, in liquidazione, propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
La SERI Spa resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, illustrato anche da successiva memoria.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, con assorbimento di quello incidentale condizionato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – falsa applicazione dell’art. 1945 c.c., lamenta che la Corte, nonostante abbia affermato la natura “autonoma” della garanzia sottoscritta dalla SERI, abbia poi ritenuto che la garante fosse legittimata ad opporre al creditore circostanze relative al rapporto garantito (mancata stipula del contratto di cessione di azienda); in tal modo ha erroneamente applicato al “contratto autonomo di garanzia” l’art. 1945 c.c., norma in virtù della quale “il fideiussore può opporre creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale”.
Il motivo è infondato.
La censura non coglie la ratio della impugnata decisione, in base alla quale l’oggetto unico della garanzia era costituito dal mancato pagamento del prezzo di acquisto della cessione di azienda, mentre era estraneo alla garanzia stessa l’inadempimento connesso alla mancata conclusione della vendita dell’azienda; secondo la Corte, cioè, l’obbligo della società garante poteva ritenersi sorto solo in seguito alla conclusione del contratto di cessione di azienda; solo intervenuta detta cessione, infatti, la società garante, a prescindere da ogni eccezione relativa al detto contratto di cessione, poteva ritenersi comunque tenuta al pagamento del corrispettivo concordato; la Corte, pertanto, non ha applicato ad un contratto autonomo di garanzia (quale quello in questione) l’art. 1945 c.c. relativo alla fideiussione, consentendo in tal modo al debitore di opporre eccezioni relativi al rapporto garantito, ma, ancor prima, ha ritenuto estraneo allo stesso oggetto del contratto di garanzia l’obbligo di conclusione del contratto di cessione.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamenta che la Corte, in violazione delle su indicate regole ermeneutiche (che impongono di indagare l’intento del soggetto che ha posto in essere l’atto e di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre), abbia ritenuto che l’unico oggetto della garanzia fosse costituito dall’obbligo di pagamento del prezzo, e che la stessa non comprendesse anche l’obbligo assunto dalla Omiafibre di acquistare l’azienda.
Il motivo è inammissibile e/o comunque infondato.
La censura, invero, si risolve, sub specie di violazione di legge, in una inammissibile critica alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale.
Come infatti ripetutamente affermato da questa S.C., “l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali” (Cass. 27136/2017; conf. Cass. 2465/2015, Cass. 14355/2016); precisazione non chiaramente operata nel caso in esame.
In ogni modo si ritiene che la Corte territoriale abbia correttamente, nel rispetto dei canoni ermeneutici di legge, ricostruito la volontà delle parti, facendo espresso riferimento sia al contenuto testuale della garanzia, concernente “le obbligazioni di pagamento… e l’adempimento di tutte le altre obbligazioni contrattuali”, e quindi presupponente la conclusione del contratto, sia alla reale intenzione delle parti, desumibile dallo stesso decreto di omologazione del concordato preventivo pronunciato dal Tribunale di Napoli il 10-3-2010, ove era stato ipotizzato che la garanzia prestata dalla SE.RI. SpA assicurasse “in caso di inadempimento, la immediata ed integrale corresponsione da parte del garante delle somme dovute alla società ricorrente a titolo di prezzo della cessione di azienda”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di SE.RI. SpA, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 13.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018
97 di 741 - 10/9/2020 14:04
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020


Denuncia del socio Giovanni Borgini ex art. 2408 del Codice Civile
In data 11 maggio 2016 il Sig. Giovanni Borgini, alla data, titolare del 3,45% del capitale sociale dell’Emittente, ha presentato una denuncia ex. art. 2408 del Codice Civile in relazione ad una serie di attività poste in essere da alcuni ex amministratori delegati e terze parti a danno della Società.
Nello specifico, tale denuncia ex. art. 2408 del Codice Civile ha ad oggetto i seguenti profili:
(a) la cessione da parte della Società di CO.SE.R. S.r.l. a E.VA. Energie Valsabbia S.p.A.;
(b) l’acquisto da parte di Krenergy Undici S.r.l. di due impianti eolici da Ascent Resources Italia S.r.l..;
(c) la stipulazione di un contratto di fornitura di pale eoliche intervenuto fra Kre Wind S.r.l. e Ascent Resources Italia S.r.l.;
(d) l’accordo per l’acquisizione da parte di Italidro S.r.l. di un impianto idroelettrico in fase di realizzazione in Provincia di Bergamo dalla ERVA S.p.A. e successiva risoluzione del medesimo;
(e) l’accordo preliminare concluso tra Kre Idro ed i soci di Rotalernegia S.r.l. per l’acquisto di quest’ultima;
(f) il contratto di consulenza stipulato fra KRE e Steel S.r.l.;
(g) la verifica - con riferimento alle precedenti operazioni di cui alle lettere (b), (c), (d) - sull’informativa resa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito ad un conflitto di interesse ipotizzato sulla base dei rapporti fra i legali rappresentanti, nonché fra i soci di appartenenza delle società coinvolte nelle operazioni di cui alle lettere (b), (c), (d);
(h) la verifica sull’avvenuta esecuzione delle suddette operazioni a seguito di delibera del consiglio di amministrazione, ovvero del solo Comitato Esecutivo, ovvero del solo Amministratore Delegato, Dott. Antonio Bruno.
Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente ha conferito mandato ai propri consulenti legali per compiere ogni necessario approfondimento circa le operazioni poste in essere dai precedenti amministratori che hanno costituito oggetto della suddetta denuncia ex. art. 2408 del Codice Civile e della relativa relazione del Collegio Sindacale, nonché per l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore delegato Antonio Bruno. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.7 del Prospetto Informativo.
* * *
Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei principali contenziosi che alla Data del Prospetto Informativo coinvolgono le società del Ramo Industrial.

MODERATO marianna9 (Utente disabilitato) N° messaggi: 7011 - Iscritto da: 31/5/2020
99 di 741 - 10/9/2020 14:14
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Sentite che roba
Così emerge dalla carte dell'inchiesta la figura di Marco Marenco, ex lattoniere, titolare dell'azienda di cappelli oggi fallita, che è riuscito a costruire un impero anche nel settore energia. Arrestato in Svizzera, continua a operare sui mercati esteri.
C'è Victor, una spia russa, tra gli stretti collaboratori di Mister Borsalino. Ci sono i telefoni criptati: tutti i suoi uomini ne hanno uno per sfuggire alle intercettazioni. Le operazioni di finanza spregiudicata si inseguono a tempo di record tra le borse di tutto il mondo. Una lotta contro il tempo per prosciugare le casseforti del tesoro di Marco Marenco, il recordman della bancarotta che ha sulle spalle un crac da 3 miliardi di euro e vuole lasciare ai creditori soltanto le briciole.
Dalle carte dell'inchiesta sul fallimento di Mister Borsalino, spuntano le intercettazioni telefoniche tra alcuni protagonisti. "Victor è il responsabile dell'Ucraina per Marenco - scrive il pm di Alessandria Giancarlo Vona - uno stretto uomo di fiducia che si sarebbe messo a casa".
Due collaboratori al telefono, a marzo 2014, organizzano una spedizione per "decidere del nuovo pozzo". "Hai visto in Crimea cosa sta succedendo? - dicono - abbiamo ancora i pozzi..." Risponde l'altro: "Adesso ci sarà un clima da guerra fredda verso i russi come puoi immaginare. E Marenco non ha avuto niente di meglio da fare che mettersi una spia russa come responsabile dell'Ucraina, cioè Victor".
I due stanno discutendo di come arginare l'attacco alle azioni di KrEnergy da parte di un azionista di minoranza che sta tentando la scalata e rischia di far perdere al "capo" il 30 per cento che gli serve per governare la società.
Kr Energy che opera nel settore dell'energia alternativa ha da poco sottoscritto un accordo per costituire una nuova società ad Abu Dhabi che ha come partner al 51% lo sceicco Khalid Bin Ahmed Al Hamed, per sperimentare impianti per lo sfruttamento dell'energia da moto ondoso e di commercializzare sistemi di produzione dell'acqua mediante estrazione dell'umidità dall'aria. E' solo una del castello delle cento società di Mister Borsalino.
E intanto perde di nuovo il suo giudice l’incredibile inchiesta sul fallimento Marco Marenco, l’uomo noto alle cronache per aver portato al fallimento la storica casa di moda di Alessandria, che disegna e produce cappelli di lusso diventati un simbolo del made in Italy, arrestato ad aprile in Svizzera dove era latitante dall’estate di un anno fa.
Figlio di artigiani del settore della lattoneria, aveva acquistato la Borsalino, ma solo per sfizio.
In realtà il suo business è nel settore dell'energia - dal gas al fotovoltaico - dove ha costruito nell'ombra, in pochi anni, una galassia che ha prodotto un buco da oltre tre miliardi di euro.
In attesa dell'estradizione sembra però che continui a operare sui mercati stranieri e dei paradisi fiscali, attraverso misteriosi fondi di investimento, prosciugando le casseforti dell'impero per lasciare i creditori senza neppure un centesimo.
Dopo che il fascicolo era stato trasferito da Asti ad Alessandria a giugno del 2014 per incompetenza territoriale, un anno dopo esatto anche il nuovo giudice, Stefano Moltrasio, si è dichiarato incompetente. E ha gettato la spugna di fronte alle pressanti richieste del curatore fallimentare, Enrico Stasi, che chiedeva misure urgenti a tutela delle società di valore di fronte alle «evidenti, continue distrazioni di fondi», che venivano perpetrate dai collaboratori di Marco Marenco, sempre rimasti in sella ai vertici dei consigli di amministrazione.

Torna quindi, a due anni e mezzo dalle prime procedure di concordato da cui prese il via l'indagine penale, in **** alla procura di Asti il fascicolo sul crac di Mr Borsalino, una spy story degna di una sceneggiatura hollywoodiana sullo spregiudicato mondo della finanza, condito da vicende di spionaggio e di opachi intrecci tra controllori e controllati. Anche questo doppio passaggio Asti-Alessandria e ritorno, che riapre l'intera partita mentre intanto il patrimonio va dileguandosi, ha un che di singolare: nessuno si sarebbe accorto fino a una settimana fa, tranne l'avvocato di Marenco, Vittorio Nizza che ha presentato istanza, che per una differenza di soli tre giorni tra gli atti per l'ammissione al concordato, la competenza territoriale sarebbe effettivamente del Tribunale di Asti.
E quindi del primo giudice, quello che mesi prima era stato destituito.
Non ha pace chi sta gestendo questo gigantesco fallimento - Enrico Stasi e l'avvocato Pierluigi Ciaramella - che trova sulla strada sempre nuovi ostacoli, mentre nelle intercettazioni telefoniche - interrotte bruscamente si sospetta per l'adozione di cellulari criptati nell'enturage di Marenco - resta impresso il modus operandi del bancarottiere record.
È l'inizio del 2014, Marenco è stato dichiarato fallito in proprio da due settimane e non potrebbe sottrarre i propri beni alla curatela.
Al telefono ci sono Gianni Borgini e Antonio Bruno, suo uomo di fiducia e curatore finanziario e ad di Kr Energy, società quotata in borsa e sotto il controllo delle holding di Marenco. Borgini dice: «Lo sai che sta vendendo 50 mila azioni al giorno?». Il riferimento è alle azioni della Kr Energy come si capisce dalla frase che Bruno attribuisce proprio a Marenco: «Mi hanno dato un milione di azioni di Kr per alimentare la mia sopravvivenza, e io vendo».
Marenco vende per procurarsi del denaro, e i due sodali commentano il valore notevole delle somme che l'indagato si sta procurando. Borgini: «Che ***** se ne fa di tutti sti soldi?». Bruno: «Questo si tira su 100 mila euro al giorno». Secondo il pm di Alessandria, Giancarlo Vona, dopo la dichiarazione di fallimento, la Fisi Gmbh (società di diritto tedesco costituita da Marenco) aveva venduto azioni Kr Energy per un totale di 9 milioni di euro.

La storia però vuole che fossero proprio le azioni di Kr Energy e di un'altra società quotata in Svizzera, Oti Energy, la garanzia promessa da Mr. Borsalino per essere ammesso al concordato al Trbunale di Asti. Anche in questo caso la strategia si è rivelata chirurgica: un giorno prima della dichiarazione di fallimento, con il gioco delle tre carte, è sparito tutto.
Marenco ha intestato le proprie partecipazioni di valore a due società straniere - Fisi Gmbh (tedesca) e Fisi Sa (elevetica), fondendo poi la prima, dall'Isola di Man, con la Helm.
Infine, la Consob ha informato il curatore: un fondo delle Isole Vergini, il Whiteridge Investment Found, ha fatto incetta delle azioni Oti, rivelandosi il nuovo schermo giuridico per mettere in salvo gli asset di valore rimasti nel fallimento.
I capi di imputazione sono pesantissimi: vanno dalla dichiarazione fiscale infedele all'omesso versamento delle imposte; dalla sottrazione al pagamento delle accise alla truffa aggravata; dall'appropriazione indebita alle false comunicazioni sociali, fino alla bancarotta fraudolenta aggravata ai danni di 12 società del gruppo.
La gravità degli illeciti contestati è commisurata al ruolo che i 51, tra cui professionisti, amministratori, manager ma anche pubblici ufficiali, hanno svolto - secondo gli inquirenti - sotto la regia di Marenco in un vorticoso passaggio di denari stornati alle aziende e fatti poi affluire in paradisi fiscali. In pratica, il sistema si reggeva su uno schema ripetuto più volte: le attività imprenditoriali delle società nel frattempo indebitate o fallite venivano proseguite da nuove aziende, appositamente costituite e intestate ad amministratori e manager vicini all'imprenditore.
Queste ultime, vere e proprie scialuppe di salvataggio, erano a loro volta controllate da numerose società estere che, come scatole cinesi, componevano il sistema di frode.
Di fatto, spiegano gli inquirenti, «il denaro, le partecipazioni e i beni sottratti venivano impiegati in operazioni infragruppo e successivamente trasferiti all'estero, mediante compravendite fittizie».
Il lavoro investigativo ha consentito di far luce su una galassia composta da almeno 190 società. Una ragnatela, quindi, non facile da ricostruire. Le Fiamme Gialle hanno infatti dovuto scandagliare ben oltre il territorio astigiano per individuare le società estere coinvolte.
Fino al punto di doversi avvalere dell'attività di cooperazione internazionale con numerosi Paesi esteri, comprese le Isole Vergini Britanniche, l'Isola di Man, Panama, Malta, Cipro, Liechtenstein e Lussemburgo. Indagini rese oltremodo complicate dagli accorgimenti usati per impedire che venissero scoperte le trame truffaldine. Come, per esempio, l'uso di telefoni criptati, oppure le soffiate che arrivavano da alcuni pubblici ufficiali (indagati ora per corruzione, favoreggiamento e accesso abusivo a sistemi informatici) per garantire a Marenco e ai propri familiari servizi di sicurezza, oltreché il reperimento di notizie sullo stato delle indagini.
Quel che resta è un'inchiesta da ottanta capi d'imputazione
Ultima modifica di Youniversu; 05-06-19 alle 21:13

100 di 741 - 10/9/2020 14:21
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Informativa, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.lgs. 58/98, in previsione dell’Assemblea ordinaria dei soci convocata per il prossimo 31.07.2019
San Potito Sannitico 24 luglio 2019. La società (SERI Industrial S.p.A., o di seguito l’ “Emittente” o la “Società”), in riferimento ai recenti accadimenti, su richiesta di Consob del 17.07.2019, di seguito integra le informazioni da rendere agli azionisti in previsione dell’Assemblea ordinaria del 31.07.2019, rappresentando le considerazioni degli amministratori in riferimento:
1) alle relazioni di revisione della società BDO Italia S.p.A. (di seguito la “società di revisione” o “BDO”); 2) all’aggiornamento del piano industriale di Gruppo 2017-2020 approvato dall’Emittente in data 26.06.2017; 3) alla modifica di alcuni contratti di locazione sottoscritti con la società PM Immobiliare S.r.l. (“PM”, parte correlata della Emittente); 4) al contratto di affitto di ramo di azienda concluso tra la società Industrie Composizione Stampati (“ICS”, controllata indirettamente dalla Emittente) e Coes Company S.r.l. (“Coes”, parte correlata della Emittente).
Quanto riportato nel presente comunicato costituisce integrazione al fascicolo di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.
1) Relazioni della società di revisione BDO
Si richiamano i principali rilievi della BDO, riportati nella relazione di revisione del 30.04.2019 (di seguito la “prima relazione di revisione”) e in quella del 27.06.2019 (di seguito la “seconda relazione di revisione”).
In riferimento alle relazioni tra la Società e la BDO ed alla corrispondenza intercorsa, si rimanda al successivo paragrafo “Relazioni con il revisore”.
Considerazioni del consiglio di amministrazione sui rilievi della società di revisione
Il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha ricevuto una nota dell’amministratore delegato, preliminarmente alla prima revisione del bilancio separato e consolidato, in cui, a seguito delle analisi condotte dagli uffici preposti, vengono esaminati tutti i rilievi evidenziati da BDO nella prima relazione di revisione, unitamente a quella aggiuntiva, ricevuta in data 30.04.2019.
In particolare si evidenzia quanto segue:
2
in riferimento al summary of uncorrected misstatements, la BDO aveva evidenziato un P&L rollover impact per Euro 1.706 migliaia; gli uffici preposti hanno evidenziato che:
BDO non ha mai reso noto quale analisi abbiano condotto (i) sulla adeguatezza dei fondi svalutazione dei crediti e dei fondi rischi e (ii) sulle svalutazioni di magazzino, né ha mai evidenziato formalmente i meri errori materiali di contabilizzazione agli uffici preposti.
Dalle ulteriori analisi condotte, solo successivamente alla ricezione della relazione di revisione, è emerso che: era opportuno, malgrado gli importi fossero largamente inferiori alle soglie di materialità calcolate dalla stessa BDO, rettificare voci di bilancio, per meri errori materiali, per Euro 198 mila e procedere ad una svalutazione del magazzino per Euro 126 mila, per un complessivo importo di Euro 324 mila;
la BDO a fronte di queste rettifiche ha poi, nella seconda relazione di revisione, segnalato che persisteva, quale errore, solo un’incapienza del fondo svalutazione crediti per complessivi Euro 642 mila, al lordo dell’effetto fiscale, e, dunque, per complessivi Euro 458 mila di impatto sul P&L.
A fronte di segnalazioni, nella prima relazione di revisione, per complessivi Euro 1.706 migliaia la Società ha rettificato i progetti di bilancio per complessivi Euro 324 migliaia; la BDO nella seconda relazione di revisione ha segnalato errori per Euro 458 migliaia.
Ovvero, a seguito della semplice lettura della documentazione richiesta per svolgere l’attività di revisione, hanno rettificato la summary of uncorrected misstatements di ben Euro 924 migliaia.
Ciò ad evidenza, ove fosse necessario, che l’attività di revisione non è stata effettuata, nei modi e termini previsti per legge, prima della emissione della prima relazione di revisione.
In riferimento agli altri rilievi, si riscontra quanto relazionato dalla BDO nella prima e seconda relazione di revisione: Prima relazione di revisione sul bilancio separato: “Tuttavia, i consuntivi degli esercizi 20172018 si discostano significativamente da quanto indicato nel piano industriale di gruppo che, in proposito, non è stato modificato dagli amministratori. Conseguentemente, poiché l’iscrizione delle imposte differite attive si basa sull’attesa realizzazione di tale piano industriale di gruppo, non siamo in grado di valutare la ragionevolezza dei presupporti per l’iscrizione di tali imposte differite. L’impairment test sviluppato dagli amministratori si basa sui piani prospettici individuali 2019-2021, approvati in data 8 aprile 2019 dal consiglio di amministrazione dell’emittente, che non sono coerenti con il piano di gruppo 2017-2020 e includono sia i profitti infragruppo sia le componenti reddituali non ricorrenti. In relazione a tali piano non abbiamo ottenuto elementi sui quali basare una analisi di ragionevolezza…………
3
……non siamo in grado di determinare se sarebbero potuto emergere conclusioni diverse dallo svolgimento del test di impairment e se pertanto sarebbero state necessarie rettifiche ai valori delle partecipazioni iscritti nel bilancio al 31.12.2018 dell’emittente.”
Prima relazione di revisione sul bilancio consolidato: “……….(con uno scostamento in diminuzione rispetto ai ricavi previsti nel piano industriale 2017-2020 approvato nel mese di giugno 2017 di minori ricavi per Euro 16.421 migliaia), un risultato operativo lordo di Euro 19.706 migliaia (con uno scostamento in diminuzione rispetto al dato incluso nel piano industriale 2017-2020 per Euro 6.294 migliaia). I risultati del periodo, come evidenziato nella relazione di gestione, sono stati impattati in maniera significativa dalle operazioni straordinarie e non ricorrenti realizzate…….”
Si evidenzia che:
in riferimento al consuntivo 2017 non vi è alcun scostamento significativo rispetto al piano 2017-2020 e l’affermazione della BDO stride, non poco, con la loro attestazione sui dati previsionali, inviata in data 15.05.2018; in cui dichiara “di aver esaminato i dati previsionali su base consolidata e le ipotesi a base della loro formulazione, nonchè gli effetti delle analisi di sensitività elaborate dal management. Le ipotesi e gli elementi alla base della formulazione dei dati previsionali sono quelli contenuti nel paragrafo 13.1.1.1 del prospetto informativo redatto dalla società. La società di revisione dichiara che gli amministratori hanno redatto i dai previsionali sulla base di un insieme di ipotesi che includono assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni degli amministratori che non necessariamente si verificheranno. La società di revisione, sulla base delle procedure previste dall'ISAE 3400, dichiara che i dati previsionali sono stati predisposti utilizzando coerentemente le ipotesi e sono stati elaborati sulla base di principi contabili omogenei. Ribadisce infine che a causa dell'aleatorietà connessa a qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati dei dati previsionali potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nell'ambito della assunzioni ipotetiche si manifestassero”;
in riferimento al consuntivo 2018 si registra uno scostamento sui ricavi consolidati e sul risultato operativo lordo; tale scostamento è conseguente, prevalentemente, al ritardo nell’avvio delle attività della controllata Repiombo S.r.l., che doveva avviare l’attività a gennaio 2018 - come previsto dal precedente piano – ed ha, invece, ritardato fino al primo trimestre 2019, e dai problemi avuti sulla controllata cinese YIBF, che ha dovuto avviare un processo di riorganizzazione della struttura manageriale, oggi completato, registrando nel 2018 una perdita di Euro 800 mila a fronte di un utile cumulato nel quinquennio precedente di Euro 5.710 mila;
le operazioni straordinarie hanno impattato negativamente, tenendo conto, come ovvio sia, anche dei costi straordinari, sul conto economico consolidato;
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nella relazione di revisione al bilancio consolidato, BDO non rileva alcuna anomalia
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