Lo scambio automatico di informazioni abbraccia anche i

ruling.

A partire dal 1° gennaio 2017, scrive Italia Oggi, gli stati membri

dell'Unione europea devono inviarsi reciprocamente le informazioni

relative agli accordi fiscali preventivi stipulati con le imprese. Oggetto

della cooperazione sono i ruling sottoscritti a partire dal corrente anno.

Ma la "fotografia" sarà anche retroattiva: rientrano nell'obbligo di

scambio, infatti, pure gli accordi firmati o rinnovati nel 2012 e 2013

(purché in vigore alla data del 1° gennaio 2014), nonché quelli siglati

tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016. È quanto prevede il dlgs n.

32/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 di ieri, immediatamente

in vigore. Il contesto. Il decreto recepisce nell'ordinamento italiano la

direttiva n. 2015/2376/Ue. Quest'ultima ha ampliato la portata della

direttiva 2011/16/UE, cioè l'atto legislativo che disciplina a livello

comunitario lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, inserendo

nel perimetro della collaborazione anche i dati concernenti i ruling

preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di

trasferimento (Apa).

red/lab

 

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2017 03:47 ET (07:47 GMT)

Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.