L'ammortamento del capannone decorre dall'anno del rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune. Se tale certificato, scrive Italia Oggi, viene rilasciato il 30 dicembre l'ammortamento può essere comunque dedotto senza doverlo posticipare all'anno successivo.

In un caso del genere è errato l'operato dell'ufficio che contesta la deducibilità della quota già dall'anno del rilascio dell'agibilità ritenendo l'immobile utilizzabile soltanto dall'anno successivo.

E' questo, in estrema sintesi, quando deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.18082 del 21 luglio scorso in materia di esercizio dal quale decorre la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento di un capannone industriale.

Decisione della suprema corte che ha totalmente ribaltato il verdetto dei giudici di appello secondo i quali invece l'operato dell'ufficio era da ritenersi corretto poichè "l'imputabilità a costi dell'ammortamento del capannone di cui si discute è possibile dopo che l'amministrazione comunale ha riconosciuto l'agibilità dell'immobile. Agibilità che risulta rilasciata in data 30/12/1983 come da documento agli atti. L'ammortamento pertanto non è da ritenersi imputabile a costi nell'esercizio 1983 bensì a partire dall'esercizio 1984, esercizio successivo al rilascio del certificato".

red/cce

 

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August 11, 2017 04:43 ET (08:43 GMT)

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