Registration Strip Icon for default Registrati gratuitamente per ottenere quotazioni in tempo reale, grafici interattivi, flusso di opzioni in tempo reale e altro ancora.

Uni Land E Il Fotovoltaico

- 13/10/2010 13:42
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006

vediamo così .......



Lista Commenti
649 Commenti
 ...   28   ... 
541 di 649 - 31/8/2013 07:59
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
L'odierna Assemblea è stata convocata in conformità a quanto previsto
dall'articolo 10 dello Statuto sociale, dall'articolo 125-bis del Decreto
Legislativo 58/98, e dall'articolo 84 della Delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata, mediante
pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della società e
sul quotidiano “Milano Finanza” del 29 giugno 2013, con indicazione
dell'ordine del giorno sopra riportato;
542 di 649 - 31/8/2013 07:59
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
ad oggi il capitale sociale della Società ammonta ad euro
312.020.623,85 (trecentododicimilioniventimilaseicentoventitré virgola
ottantacinque), interamente versato, suddiviso in numero 159.656.818
(centocinquantanovemilioniseicentocinquantaseimilaottocentodiciotto)
azioni senza valore nominale;
543 di 649 - 31/8/2013 08:00
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
Il Presidente dà atto che gli azionisti che partecipano al capitale della
società in misura superiore al 2% (due per cento), secondo le risultanze
del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120
del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione sono i seguenti:
MEZZINI ALBERTO HOLDING S.R.L., titolare di 79.398.474
(settantanovemilionitrecentonovantottomilaquattrocentosettantaquattro)
azioni corrispondenti al 49,730% (quarantanove virgola settecentotrenta
per cento) del capitale sociale;
CEM LUX SARL, titolare di 28.205.990
(ventottomilioniduecentocinquemilanovecentonovanta) azioni
corrispondenti al 17,666% (diciassette virgola seicentosessantasei per
cento) del capitale sociale;
SOCIETA' AGRICOLA MEZZINI S.R.L., titolare di 4.800.000
(quattromilioniottocentomila) azioni corrispondenti al 3,006% (tre virgola
zero zero sei per cento) del capitale sociale;
GENERALI PANEUROPE LIMITED, titolare di 3.292.123
(tremilioniduecentonovantaduemilacentoventitré) azioni corrispondenti al
2,062% (due virgola zero sessantadue per cento) del capitale sociale.
544 di 649 - 31/8/2013 08:01
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006

E di noi non c'era nessuno ...


l Presidente dichiara che alle ore 12:35 sono presenti in assemblea n. 12
(dodici) azionisti, portatori di n. 113.147.717
(centotredicimilionicentoquarantasettemilasettecentodiciassette) azioni
pari al 70,8693% (settanta virgola ottomilaseicentonovantatre) per cento
del capitale sociale, come da elenco dei partecipanti che si allega al
presente verbale sotto la lettera "A". Dichiara pertanto la presente
assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti
posti all'ordine del giorno.
545 di 649 - 31/8/2013 08:02
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
Il dott. Errico Giovanni chiede di intervenire e richiede la verbalizzazione
integrale, e non per sintesi, degli interventi, nonché la conservazione della
registrazione agli atti della società
546 di 649 - 31/8/2013 08:03
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
all'ordine del giorno della
PARTE ORDINARIA
1. Verifica e promozione di eventuali profili di responsabilità – ex art.
2393 c.c. – nei confronti dei precedenti Consigli di Amministrazione,
Collegi Sindacali e Società di Revisione per tutti gli atti, iniziative,
eventi e negozi giuridici posti in essere al 31.07.2012; deliberazioni
inerenti e conseguenti.


Punto cruciale ( non serve , per il momento , muoversi singolarmente )
547 di 649 - 31/8/2013 08:05
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
ERRICO GIOVANNI
“Bene. Sono lieto che c'è tutta questa partecipazione massiva con un
punto all'ordine del giorno quale l’azione di responsabilità.
Allora, condivido l'impostazione del Presidente Del Prete di trattare oggi,
seppure non all'ordine del giorno, argomenti di grande importanza, ai fini
anche di quelle che possono essere presupposti di continuazione, prima
ancora della società, del concordato preventivo. Però, riterrei di proporre
all'assemblea di procedere, prima nella discussione degli argomenti
all'ordine del giorno, dopodiché, sempre a questa assemblea purtroppo a
me stesso, perché vedo che tutti gli altri sono assenti, quindi anche i vari
comitati, autocostituitisi e quant'altro mi pare non siano presenti. Peccato,
perché questo significa non aver neanche rispetto del lavoro che il
consiglio di amministrazione sta facendo. Dopodiché, votare una mozione
che possa consentire la trattazione oggi di quelli che sono gli
aggiornamenti relativamente a: sequestro; relativamente a quelle che
possono essere le ulteriori tematiche annesse e connesse. Quindi inviterei
cortesemente il tavolo di presidenza a dare corso all'esame dei punti
all'ordine del giorno.
Grazie.”
548 di 649 - 31/8/2013 08:06
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
Effettuata la votazione viene proclamato il seguente risultato:
Favorevoli: n. 7 (sette) azionisti portatori di n. 113.042.067
(centotredicimilioniquarantaduemilasessantasette) azioni pari al 70,8032%
(settanta virgola ottomilatrentadue per cento) del capitale sociale.
Astenuti: n. 5 (cinque) azionisti portatori di n. 105.650
(centocinquemilaseicentocinquanta) azioni pari al 0,0662% (zero virgola
seicentosessantadue per cento) del capitale sociale.
Contrari: n. 0 (zero) azionisti.
La mozione è approvata.
549 di 649 - 31/8/2013 08:11
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
RICCIARDIELLO EDGARDO
“Al di là della privacy aziendale che sussiste sotto un profilo corretto, c’è
un profilo - faccio un passo indietro - proprio di indipendenza dell'advisor.
L'advisor deve operare in maniera indipendente, a maggior ragione
quando si ha a che fare con delle società quotate in mercati
regolamentati.”
PRESIDENTE
“Esatto. E quando una società quotata ha a che fare con una società di
revisione che agisce giudizialmente per il recupero delle somme - bada
bene, non con un atto di citazione ma con un'azione in una procedura
esecutiva - avrebbe più che altro, almeno secondo il tuo… , secondo la
tua opinione, avrebbe più che altro il dovere di recedere dal mandato,
piuttosto che proseguire nel mandato continuando ad agire ai danni della
società?”
RICCIARDIELLO EDGARDO
“Assolutamente, c’è una situazione di conflitto di interesse clamorosa e tra
l'altro, insomma, non solo questa è una causa di revoca per giusta causa
dell’incarico che voi sapete non è revocabile sic et simpliciter per
normativa appunto del testo unico della finanza, ma addirittura quindi
anche dall'altra parte del revisore di astenersi dall'incarico e di rinunciarvi,
sicuramente.
Ecco e poi in realtà abbiamo due operazioni che riguardano appunto
quindi il…, in realtà queste riguardano House Building dovrei riferirle nella
sede opportuna, quindi siamo in assemblea Uni Land per cui ne riferirò….,
possiamo riferire anche qua? No vi chiedo.....
550 di 649 - 31/8/2013 08:12
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006


Segnatevi questo nome : avv. Longobardi



Allora semplicemente quindi siamo in presenza di due…, di un contratto
preliminare stipulato il 28.2.2012 tra House Building e l'avvocato Guido
Longobardi per la compravendita di un immobile sito in Bologna, via
Castiglione n.1, con rogito previsto per il 30.6.2012. Questa è
un'operazione sulla quale il consiglio di amministrazione non ha dato
corso, cioè quindi comunque non è addivenuta al rogito definitivo,
ravvisando già esso stesso delle problematicità che poi abbiamo quindi
comunque maggiormente indagato.
L'avvocato Longobardi ha fatto causa al gruppo, chiedendo un'azione di
enforcement, ex art. 2932, cioè di esecuzione in forma specifica del
preliminare.
Allora il problema è quello che accennavo prima, in realtà, leggendo l'atto
di citazione si fa riferimento quindi anche all'esistenza di maggiori crediti
che l'avvocato Longobardi vanterebbe nei confronti dell’House Building,
quindi del gruppo, per cui sarebbe stato possibile anche addivenirsi ad
una compensazione parziale del pagamento del prezzo, appunto quindi
rispetto a questi presunti crediti.
551 di 649 - 31/8/2013 08:14
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
E anche il Bedeschi paolo ...



Medesime considerazioni valgono per l'operazione svolta nei confronti del
dottor Paolo Bedeschi.
Qui siamo in presenza, non di un preliminare, ma siamo in presenza di un
atto di permuta, addirittura permuta tra House Building e il consigliere di
amministrazione, in cui ci sono due dationes di immobili con conguagli e
con accollo di leasing che instavano sulle due società relativamente ai due
immobili.
A prescindere, anche in questo caso, da una valutazione che non consta
sussistere in questo caso del valore delle due grandezze in gioco, del
sinallagma concreto, c'è un problema anche in questo caso di profilo di
conflitto di interessi, anche se qui risulta formalmente rispettata, in questo
caso, la procedura in materia di parti correlate risulta rispettata,
formalmente, ma c'è un problema anche in questo caso di possibile
riclassificazione dell'operazione, se a quella data ci fosse stata una
situazione di non continuità che non consentiva appunto di disporre di
beni anche se a titolo di permuta.”
552 di 649 - 31/8/2013 08:16
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
BACCI DOMENICO
“Bene, se ci sono domande….”
ERRICO GIOVANNI
“Si, intanto chiedo, visto che c’erano i cespugli, cioè due sindacati…: il
suo sindacato oggi è costituito come assemblea o non c’è nessuno? Per il
sindacato SITI?”
BACCI DOMENICO
“C’è il segretario nazionale seduto al tavolo”
ERRICO GIOVANNI
“Si però, chi esprime i voti nell’interesse delle persone da lei
rappresentate?”
BACCI DOMENICO
“No, non c’è un rappresentante”
ERRICO GIOVANNI
“Quindi non c’è nessuno che è tutelato da un punto di vista assembleare
oggi per esprimere i voti relativamente al sindacato?”
BACCI DOMENICO
“Beh lei sa che noi abbiamo una partecipazione del tutto ininfluente dal
punto di vista, diciamo, assembleare…”
ERRICO GIOVANNI
“Si dottor Bacci, qua non è un problema della significatività, ai fini della
formazione del quorum costitutivi e poi deliberativi. E’ un problema, a mio
avviso, di operatività. Però ecco, l’ho voluto chiedere e ho avuto
conferma. Dell’altro sindacato o comunque associazione di volontariato,
mi pare di capire che ci sia un rappresentante...
Bene, no perché altrimenti viene fuori che c’è stata una sorta, come dire,
di militarizzazione dell’assemblea e questo mi dispiacerebbe non poco, ai
fini del quorum, e che quindi ci possa essere un orientamento in un senso
o nell’altro perché c’è una sorta di soggetto, in questo caso il sottoscritto,
che può esercitare un voto per circa il 70 per cento.
Ciò detto, prendo atto della illustrazione oggi fatta dall’avvocato
Ricciardiello e però propongo, con mozione di voto, all’assemblea, perché
ravviso che l’importanza di quegli argomenti debbano poter mantenere…
essere un elemento fondante ai fini anche dell’espressione di voto e di
deliberazione odierna. Quindi la relazione dell’avvocato Ricciardiello,
faccio la mozione di voto a che venga recepita dall’odierna assemblea e
che quel documento diventi parte integrante e sostanziale dell’odierna
verbalizzazione. Questo perché ci sono elementi che, sinteticamente
riprodotti, devono poter poi consentire quegli approfondimenti che si
rendono necessari. Si è parlato del primo aspetto relativo al Mila Real
Estate e quindi a tutto quel che ne deriva…. mi pare di aver capito, in
sintesi, che c’è stato un riconoscimento di una penale che è una penale
un po’… che fa stare in pena la società, perché costruita ex post, per
problematiche ex ante, e quindi merita un approfondimento. C’è tutto
l’ambito del fondo Real Blu, che io, come socio o comunque come
espressione della maggioranza, sto segnalando da più assemblee, da
ultimo anche nell’assemblea del 3 luglio, che credo che meriti una grande
attenzione, anche perché ha portato, fino a tutto il 2009, a rappresentare
questa capacità di conferma di valori che potrebbero poi essere virtuali,
una corresponsabilità di soggetti esterni, cosiddetti periti indipendenti -
vorrei capire l’indipendenza da che cosa… perché qui mi sa che è una
indipendenza dipendente - anche alla luce di quello che l’avv.to
Ricciardiello ci ha significato prima: che non sono state rispettate le forme
prima ancora che la sostanza. Ricordiamoci, ricordo a me stesso, che
questo fondo Real Blu porta i famosi 20 e passa milioni di euro di
esposizione debitoria nei confronti dell’erario, che ha comportato la
necessità di istruire e di presentare una istanza di transazione ai sensi del
182 ter, il cui esito non è allo stato qualificabile o preventivabile, però ne
parleremo nella seconda parte di questa assemblea.
Vi sono operazioni… o meglio completiamo il discorso del Real Blu,
laddove ad avviso dell’expertise fatta dall’avvocato Ricciardiello, con tutte
le riserve di approfondimento, c’erano tutti gli elementi prodromici o gli
allert o il warning o l’actung - visto che vogliamo usare tutta la terminologia
possibile e immaginabile - che avrebbero dovuto imporre (visto che
qualche volta a qualcuno piace il termine imporre) un’attenzione fin dalla
redazione dei progetti di bilancio 2008 e 2009, per il sol fatto che si
trattava di beni in work in progress, mi pare che abbia detto prima
l’avvocato, che venivano stimati sulla base di quella che sarebbe potuta
essere una destinazione urbanistica, che mi pare ad oggi ancora non
esistente, e questo è un aspetto ancora interessante ai fini pure
dell’istanza di concordato preventivo presentata.
553 di 649 - 31/8/2013 08:20
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
Alle ore 13:27 (tredici e ventisette minuti), presenti 12 (dodici) soci,
portatori di n. 113.147.717
(centotredicimilionientoquarantasettemilasettecentodiciassette) azioni pari
al 70,8693% (settanta virgola ottomilaseicentonovantatre per cento) del
capitale sociale il Presidente mette ai voti la seguente proposta:
“Si chiede ai signori azionisti di:
a) esprimere voto favorevole al recepimento della relazione dell’avvocato
Edgardo Riccardiello, esposta in assemblea, quale parte integrante e
sostanziale del verbale;
b) esprimere voto favorevole alla promozione immediata dell’azione di
responsabilità nei confronti dei precedenti Consigli di Amministrazione,
Collegi Sindacali e Società di Revisione, per tutti gli atti, iniziative, eventi e
negozi giuridici posti in essere al 31 luglio 2012, nei termini rinvenibili dalla
relazione dell’avvocato Edgardo Ricciardiello, con ampio mandato, agli
organi competenti, di integrarla, approfondirla, o di rinunciare laddove vi
fossero dubbi in ordine alla tenuta dei profili di responsabilità evidenziati
nella relazione.”
Effettuata la votazione viene proclamato il seguente risultato:
Favorevoli: n. 7 (sette) azionisti portatori di n. 113.042.067
(centotredicimilioniquarantaduemilasessantasette) azioni pari al 70,8032%
(settanta virgola ottomilatrentadue per cento) del capitale sociale.
Astenuti: n. 5 (cinque) azionisti portatori di n. 105.650
(centocinquemilaseicentocinquanta) azioni pari al 0,0662% (zero virgola
seicentosessantadue per cento) del capitale sociale.
Contrari: n. 0 (zero) azionisti.
La proposta è approvata.
554 di 649 - 31/8/2013 08:23
patrizia19 N° messaggi: 60 - Iscritto da: 14/8/2013
Grazie per tutte le notizie Duca Minimo!
Buon week end!
555 di 649 - 31/8/2013 08:23
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
fabris carlo...


Il Presidente passa quindi alla lettura dei quesiti pervenuti alla società ex
art. 127 ter del T.U.F. dal socio Fabris Carlo.
PRESIDENTE
“Allora, io devo dare atto poi di queste domande, ai sensi del 127 ter:
“Preliminarmente denuncio al Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2408
del codice civile il seguente fatto ritenuto censurabile. Nessuna relazione,
come prevede la normativa, era stata depositata per l’assemblea del 29
luglio 2013. Dopo la mia denuncia ex art. 2408 c.c. al collegio sindacale e
indirizzata anche al Cda effettuata in data 15 luglio 2013 mediante posta
certificata ( che si considera interamente riportata) in data 18 luglio
scoprivo che (datato 17 luglio 2013) c’era il file denominato Relazione
CDA che relazione non può essere considerata (se non come mera
informazione) atteso che così si dichiara: I consulenti incaricati dalla Uni
Land sono in procinto di finalizzare una relazione dettagliata su tali fatti
sotto il profilo della loro rilevanza in sede civile. Tale relazione sarà
oggetto di discussione nel corso dell’assemblea all’uopo convocata. Per
tali motivi ritengo non si possa validamente deliberare e non è nemmeno
corretto ed è inconcepibile che il Cda chiede una delega in bianco come
mi appare verrà proposto” - non ha capito la relazione – “non credo che si
possa rilasciare una delega così ad un Cda che ha dimostrato nelle
ultime assemblee ed anche in questa, di essere incapace di ottemperare
puntualmente alla normativa. Nessuna fiducia può essere concessa a chi
si comporta così. Invito il collegio sindacale di provvedere per quanto di
sua competenza. Chiedo chi sono i consulenti incaricati e qual è il
compenso previsto per la predisposizione della relazione dettagliata….”
L’abbiamo detto ampiamente qual è il compenso….? No, chi è il
consulente incaricato lo abbiamo detto, stavo rivolgendo la domanda al
consulente incaricato perché non ricordo qual è…”
Avv. RICCIARDIELLO EDGARDO
“Per la disamina di tutto era 10.000 euro. Per tutta la fase di studio prima
di un eventuale incarico della causa, la fase stragiudiziale”
PRESIDENTE
“….Chiedo per quale motivo non si è atteso di avere la relazione e quindi
convocare l’assemblea questo per il semplice fatto che farla la fine di luglio
(in agosto, purtroppo l’Italia va in ferie nonostante la crisi) o farla ai primi di
settembre nulla cambia e cambiava. Per ultimo chiedo se la Consob su
tali questioni (mancanza di relazione) ha mosso dei rilievi anche solo
verbali”
No. Perché non l’abbiamo fatta più tardi? perché c’era una istanza molto
precisa da parte dell’assemblea di farla il più presto e abbiamo fatto
quindi…, abbiamo preso questa finestra che era 29/31 luglio.
“Chiedo che le domande con le relative risposte siano verbalizzate
all’interno del verbale ed a tal fine allego…”
Va be’ quindi questo viene allegato. Ci siamo? Possiamo passare oltre?
ERRICO GIOVANNI
“Le risposte…?”
PRESIDENTE
“Le abbiamo date, secondo me sono nella relazione che è stata fatta
dall’avvocato Ricciardiello. Il perché l’abbiamo depositato un giorno prima
lo abbiamo scritto nella relazione: attendevamo la relazione e quindi…
Comunque per noi la relazione era sufficiente, perché il Consiglio di
Amministrazione deve dare atto quando pubblica una relazione, ai sensi
del 125 ter, dei fatti che conosce al momento della pubblicazione, quindi
se sopraggiungono elementi nuovi li darà in assemblea, così come il Tuf
consente ad un azionista di intervenire la mattina stessa e fare le
domande, stessa cosa spetta al Consiglio di Amministrazione, salvo che
poi l’assemblea è libera di dire: rinviamo la discussione in un secondo
momento. Quindi per me possiamo assolutamente andare avanti abbiamo
detto chi è il consulente, abbiamo detto quanto era il compenso pattuito e
abbiamo detto perché abbiamo fatto a fine luglio, quindi credo che sia
esaurita la discussione sul tema.”
ERRICO GIOVANNI
“Bene. Chiedo, in considerazione dell’importanza e dei riflessi che
possono derivare dagli eventi e dagli accadimenti occorsi negli ultimi otto
o nove giorni, pur non essendo all’ordine del giorno dell’assemblea, ma
avendo una rilevanza fondamentale, ai fini della comprensione della
portata di questi accadimenti, anche ai fini della fattibilità del piano
concordatario, della proposta concordataria; mi riferisco a questo punto: a)
allo spostamento così come è stato divulgato con un comunicato stampa
dell’adunanza dei creditori, che si sarebbe dovuta essere dopodomani, al
20 settembre…”
PRESIDENTE
“26”
ERRICO GIOVANNI
“si, vabbe’… perdonatemi… b) per quanto attiene alla
reviviscenza/ripristino dei provvedimenti di sequestro preventivo, dei quali
io, sia come socio che come amministratore, custode giudiziario, ad oggi
non ho una contezza formale, nè nei termini di conoscenza del
provvedimento, né tanto meno nei termini di notifica del provvedimento,
però come espressione della maggioranza ho piacere che oggi si possa
discorrere sul punto in relazione a quelle che sono le informazioni di
prima, o di seconda mano, nella disponibilità del consiglio di
amministrazione. E poi anche per quanto attiene a quei profili di
rimodulazione del concordato preventivo, che parevano essere emersi
prima ancora della conferma, che mi si dice esserci stata, dei sequestri
preventivi. Quindi invito l’assemblea a volersi pronunciare su questa
mozione di prendere in esame, in discussione, questi eventi pur non
essendo all’ordine del giorno. Ravviso che se qualcuno degli assenti
dovesse avere qualche doglianza, vorrà poi impugnare il verbale e fare
quello che riterrà di fare, però ravviso di poter fare questa mozione.
Presidente la metta ai voti….”
Alle ore 13:33 (tredici e trentatre minuti), presenti 12 (dodici) soci, portatori
di n. 113.147.717
(centotredicimilionientoquarantasettemilasettecentodiciassette) azioni pari
al 70,8693% (settanta virgola ottomilaseicentonovantatre per cento) del
capitale sociale il Presidente mette ai voti la seguente proposta:
“Si chiede di mettere in discussione i recenti avvenimenti rilevanti per la
società, con particolare riferimento allo spostamento dell’adunanza dei
creditori al giorno 26 settembre 2013 ed al ripristino del sequestro
preventivo.”
Effettuata la votazione viene proclamato il seguente risultato:
Favorevoli: n. 7 (sette) azionisti portatori di n. 113.042.067
(centotredicimilioniquarantaduemilasessantasette) azioni pari al 70,8032%
(settanta virgola ottomilatrentadue per cento) del capitale sociale.
Astenuti: n. 5 (cinque) azionisti portatori di n. 105.650
(centocinquemilaseicentocinquanta) azioni pari al 0,0662% (zero virgola
seicentosessantadue per cento) del capitale sociale.
Contrari: n. 0 (zero) azionisti.
La mozione è approvata.
556 di 649 - 31/8/2013 08:25
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006


e arriviamo al punto cruciale ..


PRESIDENTE
“Noi abbiamo comunque il dovere di dirvi quello che sta succedendo,
quello che è successo e quello che faremo, altrimenti ve lo troverete
scritto su comunicati stampa, e quindi sai invece è il caso che si faccia
una aperta disclosure di questi fatti.
Come avevamo anticipato all’inizio di questa assemblea ci è stato
informalmente comunicato, ma alcuni di noi hanno anche avuto modo già
di vedere la sentenza del Tribunale del riesame, che ha di fatto ripristinato
l’ordine di sequestro di tutto il patrimonio di Uni Land di House Building e
di tutte le società partecipate al 100%. Questo ovviamente ha un impatto
drammatico sul piano di concordato preventivo, sia sul piano già
depositato per l’approvazione dei creditori, che sarebbe stata prevista il 30
luglio, sia sul nuovo piano, sul piano modificato, non nuovo, piano
modificato derivante dalle valutazioni dei periti che furono nominati dal
Tribunale, i quali hanno dato qualche valutazione diversa, rispetto a quelle
sulla base delle quali si è fondato il piano di concordato preventivo
depositato, ma che, pur determinando la necessità di rivedere il piano di
concordato, non fanno venir meno, né il piano di concordato, né la
opportunità dello stesso, in ottica di continuità aziendale, a fronte
dell’enorme disvalore del portafoglio in caso di non continuità e quindi
fallimento del gruppo.
Questa mattina il consiglio di amministrazione di Uni Land, alla luce di
questa sentenza del Tribunale del riesame, ha preso una decisione che
vorremmo esternare all’assemblea, che è frutto di una relazione condivisa
che io vorrei leggervi.
“Il Consiglio di amministrazione di Uni Land, nominato il 30 luglio del
2012, ha ritenuto doveroso, per la tutela degli interessi dei creditori e degli
stessi azionisti, perseguire il superamento della crisi delle società del
gruppo mediante il ricorso al concordato preventivo, da realizzarsi con
modalità che assicurino la continuità aziendale.
Era infatti evidente che, al fine del soddisfacimento dei creditori e del
mantenimento di un avanzo patrimoniale, era indispensabile proseguire la
valorizzazione delle aree oggetto di sviluppo urbanistico, il cui realizzo
nello stato attuale determinerebbe l’insufficienza patrimoniale delle
società, come è emerso dalle valutazioni di non continuità redatte da EPF,
appositamente richieste nel mese di settembre 2012 e recepite nei bilanci
al 31.12.2010 e 31.12.2011, approvati dal Consiglio in data 11 ottobre e
approvati dall’assemblea in data 29 ottobre 2012.
Tale assemblea, del 29 ottobre 2012, ha inoltre approvato il
perseguimento del superamento della crisi del gruppo con la trasparenza
assicurata dalla procedura concorsuale, già iniziata con la presentazione
di domanda di preconcordato in data 26 settembre 2012, fino a quando la
stessa fosse stata concretamente perseguibile.
Mentre le valutazioni di non continuità determinano un defecit patrimoniale
di diverse società del gruppo, nonché della stessa Uni Land, il ripristino
della continuità aziendale può fondatamente assicurare il soddisfacimento
dei creditori e il mantenimento di un consistente patrimonio netto.
Escludendo gli immobili di pertinenza delle società operanti nel
fotovoltaico e della società TTV, di cui nel piano di concordato è prevista
la vendita al fine di sostenere il piano di valorizzazione dei restanti
immobili - vendita sulla quale abbiamo una offerta ferma e anche
autorizzata dal Tribunale - ed escludendo gli immobili denominati Eredità
Borghese - quindi tenendo fuori il fotovoltaico, la TTV e l’eredità Borghese
- la cui valutazione è caratterizzata da ampia incertezza, in ragione della
numerosità degli immobili che ne fanno parte, nonché del contenzioso in
essere e, perciò stesso, mantenuti estranei al realizzo seppure vincolati a
garanzia del soddisfacimento dei creditori, tutti gli altri beni immobili di
pertinenza del gruppo, di cui è prevista la rendita per il soddisfacimento
dei creditori, sono stati valutati dalla società EPF complessivamente in
euro 77.518.000, in ottica di realizzo, oltre a euro 19.084.000 del fondo
Real Blue, derivante da valutazione della società K2 Real, e così in
complessivi 96.602.000; quindi parliamo di 77.518.000, in ottica di
realizzo, e euro 187.732.000, in ottica di continuità aziendale, oltre ai
19.084.000 del fondo Real Blue e così per complessivi euro 206.816.000.
Questa seconda valutazione, che presuppone la prosecuzione della
valorizzazione delle aree, nonché la realizzazione delle altre condizioni
previste dal piano di concordato, è idonea ad assicurare il pieno
soddisfacimento dei creditori e il mantenimento di un considerevole
avanzo patrimoniale. Il lasso di tempo necessario al realizzo degli immobili
in misura adeguata al pieno soddisfacimento dei creditori, è stato
quantificato dalla società EPF in tre anni, quattro per gli immobili ipotecati.
Implicitamente fissando la tempistica, cui si è adeguato il piano di
concordato.
All’esito della formazione del piano di concordato del gruppo, tutte le
società interessate sono state ammesse alla procedura di concordato
preventivo.
Anche le valutazioni redatte dai periti incaricati, dagli organi delle
procedure di concordato, di verificare le valutazioni di EPF, pur
assumendo valutazioni più prudenziali, e un lasso di tempo superiore a
quello indicato da EPF, evidenziano, limitatamente alla parte di patrimonio
immobiliare valutato, un forte scostamento fra le valutazioni di realizzo,
che si attestano intorno ai 67.614.000, senza considerare i beni riferibili al
fondo Real Blue, non compresi nella perizia, da confrontare con il valore di
euro 77.518.000 stimato da EPF - quindi caso di non continuità: 67 sono il
dato dei periti del Tribunale e 77 è il dato di EPF - e le valutazioni di
continuità 150.696.000 sempre escludendo il fondo Real Blue fatto dai
periti del Tribunale, da confrontare con il valore di 187.732.000 stimato da
EPF. Valutazioni di continuità che, in entrambi i casi, paiono confermare il
soddisfacimento integrale dei creditori, 131.253.000 mila, al 30 settembre
2012, oltre ai fondi rischi stimati in euro 6.725.000, alla stessa data,
mantenendo la disponibilità residua dei beni denominati eredità Borghese
- Quindi tutto questo senza l’eredità Borghese e senza il fondo -.
I risultati di queste ultime perizie sono quindi di conforto all’attività svolta
dal consiglio, anche se comportano una variazione al piano alla proposta
di concordato, per tenere conto dei più prudenti ambiti temporali assunti
dai periti. Anche dalle valutazioni peritali emerge il doveroso
perseguimento della continuità aziendale e il danno irreparabile ai creditori
conseguente al suo venire meno.
E’ stata quindi avviata la elaborazione delle variazioni da apportare al
piano di concordato del gruppo, al fine di tenere conto di queste più
prudenti valutazioni, che comportano maggiori dilazioni da richiedere ai
creditori e maggiore importo dei finanziamenti in prededuzione, che si
renderebbero temporaneamente necessari. Ma tutta questa attività è stata
realizzata nel presupposto della disponibilità dei beni, al fine della loro
valorizzazione e realizzo per il soddisfacimento in primis dei creditori.
Si è data notizia, nella proposta di concordato, che tale disponibilità era in
precedenza venuta meno, essendo stato concesso il sequestro di tutti i
beni della società nell’ambito dei procedimenti penali in corso a carico di
precedenti esponenti aziendali e della stessa società per responsabilità
ammnistrativa, in ordine a talune operazioni poste in essere da tali
esponenti. E si era data informazione che i beni sociali erano tornati nelle
disponibilità delle società, essendo stato annullato il sequestro dal
Tribunale del riesame. Infine, sempre nel piano di concordato, si era dato
atto del ricorso per Cassazione presentato dalla Procura della Repubblica
verso il dissequestro, ritenendo di non potersi esimere dal perseguire il
soddisfacimento dei creditori, in attesa di una conferma o meno dell’attuale
sentenza favorevole.
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, che annullava con
rinvio al Tribunale del riesame, è intervenuta, in data 20 luglio 2013,
sentenza del Tribunale del riesame che priva nuovamente la società della
disponibilità di tutti i suoi beni.
Non è ora possibile valutare la definitività o meno del sequestro, né
escludere o meno la condanna della società o, in caso di condanna della
società la possibilità di ridurre la confisca ad una più trascurabile parte dei
beni sequestrati, è certo però che il tempo necessario per l’una o l’altra
eventualità non è compatibile con la prosecuzione del concordato, per la
conseguente impossibilità di contrarre finanziamenti previsti dal piano e
per la stessa impossibilità di disporre dei beni sociali, senza
l’autorizzazione del custode. Non è quindi possibile proseguire l’azione di
risanamento intrapresa.
Il consiglio di amministrazione di Uni Land, che ha fino ad ora operato nel
rispetto di una sentenza favorevole alla società, non può continuare ad
operare senza pari rispetto di una sentenza contraria. Quanto sopra
premesso il consiglio ritiene quindi doverosa la rinuncia alla procedura di
concordato, con conseguente richiesta di fallimento delle società che si
trovano in stato di insolvenza. Tale decisione potrà essere modificata,
solo qualora l’assemblea della società con il voto favorevole dello stesso
custode, in ragione degli interessi anche pubblicistici dallo stesso tutelati,
esprima la decisione di proseguire nella attività finalizzata al ripristino
della continuità aziendale, cui deve accompagnarsi l’indicazione delle
modalità con le quali sarà consentito operare per rispettare l’interesse
pubblico attualmente garantito dal sequestro fino al momento della
definitiva sentenza di sequestro o suo annullamento.”
Quindi noi abbiamo deciso… purtroppo non lo abbiamo deciso, siamo
vittime di una decisione del Tribunale del riesame che impedisce
sostanzialmente di proseguire secondo la strada che avevamo delineato.
L’unica possibilità, caro custode e cara assemblea è se ci fosse da parte
del custode una disponibilità a valutare la prosecuzione del piano di
concordato preventivo, dando ovviamente la disponibilità ad utilizzare i
beni....
557 di 649 - 31/8/2013 08:26
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
....a disporre dei beni e a disporli al fine del concordato. Ovviamente
questo lascerebbe impregiudicato il diritto dello stato alla confisca qualora
ci fosse poi una sentenza favorevole alla confisca stessa.”
ERRICO GIOVANNI
“Mi dà la parola presidente?”
PRESIDENTE
“Certo”
ERRICO GIOVANNI
“Grazie.
Intanto ritengo sia doveroso, preliminarmente, rammentare, che per
quanto attiene il ricorso ad istituti dalla legge fallimentare, e per quanto
attiene la valutazione della sussistenza dei presupposti di continuità
aziendale, piuttosto che di recupero di società in bonis, è ambito,
competenza, verifica, dell’organo ammnistrativo. Non mi risulta che
l’assemblea possa assumere deliberazioni inerenti all’attivazione di questi
istituti.
Fatta questa doverosa premessa, che non vuol essere una mancanza di
instaurazione odierna di un utile contraddittorio con l’organo
amministrativo, mi corre l’obbligo e il dovere di ricordare, che prima ancora
della tenuta della precedente assemblea del 3 luglio 2013, e quindi, non
ricordo la data, perché mi colgo oggi non preparato sulle date, perché
questa lunga verbalizzazione del consiglio di amministrazione odierno
ante assemblea che evidentemente vi ha tenuti impegnati dall’alba di
questa mattina, vista la prolissità della verbalizzazione, non mi ha
consentito di poter come le altre volte essere chiaro sui punti. Comunque
il riferimento temporale è dato alla conoscibilità della sentenza di
cassazione, che aveva rinviato al Tribunale del riesame, quindi cassando
il dissequestro con rinvio e con le espressioni di due principi di diritto.
Ricordo che, se non sbaglio era un venerdì, ed era stata indetta una
riunione informale nel mio studio in qualità di custode giudiziario delle
azioni, promossa con e unitamente all’avvocato Del Prete e al dottor
Zanzi, c’era anche qualche componente del collegio sindacale, credo…”
PRESIDENTE
“C’erano i tre commissari”
ERRICO GIOVANNI
“….il dottor Fontana e vi erano anche i commissari. Non si conosceva il
contenuto della sentenza, sentenza che da lì a due giorni era acquisibile
su Il Sole 24 Ore e quindi, avendola verificata la andai a circolarizzare per
chiedere a tutti se era il caso di valutare quali potevano essere gli
strumenti o le iniziative propedeutiche a verificare, su un piano fattuale,
pratico, operativo, la percorribilità ancora del piano di concordato e/o
iniziative, da assumere correntemente e in condivisione con gli organi
della procedura, piuttosto che con le altre autorità giudiziarie che, a titolo
diretto o indiretto, si trovano coinvolte nella vicenda Uni Land.
Ora, durante l’assemblea del 3 luglio, avevo altresì rivisto…. , neanche a
farlo apposta, che oggi si precisa che in ottobre c’è stata l’approvazione
del bilancio perché era funzionale al concordato preventivo e lo confermo
che approvai il bilancio in funzione del concordato preventivo, così come
lo approvai in funzione di un presupposto di non continuità che era, non
nelle parole, ma nei fatti. E avevo anche significato e ricordato che nel
progetto di bilancio c’era una precisazione che adesso rileggo: “…pur
tuttavia è possibile che qualora venga riformata l’attuale sentenza
favorevole alla società, i beni di proprietà della società e del gruppo
vengano di nuovo sottoposti al sequestro preventivo, in tal caso la società
dovrà valutare le conseguenze pratiche circa la possibilità del concordato
di spiegare comunque le proprie funzioni”.
Ora, memore di questo inciso, e avuto notizia, seppur in maniera
assolutamente sommaria, in relazione ai comunicati stampa e a un paio di
telefonate che mi sono pervenute tra stamattina da ultimo… Ho ritenuto a
questo punto che bisognava trattarlo questo argomento, per capire. E
anche perché, da qualche tempo a questa parte come ho detto all’inizio di
questa assemblea, sui presupposti e sulla valutazione del presupposto di
continuità aziendale si dice tutto e il contrario di tutto. Comincio ad essere,
in una qualche maniera perplesso, perché altrimenti succede che l’effetto
diventa causa del problema e quindi… se mi passate un adagio mi
sembra che bisogna discorrere se è nato prima l’uovo o la gallina. E in
questo caso mi pare che dovremmo cristallizzare un attimo e fermare
l’attenzione su che cosa? Facciamo finta per un attimo che non ci sia il
sequestro, ma ci sono state degli altri eventi che hanno preceduto la
conferma del sequestro, che sono il differimento dell’adunanza, una
discovery, relativamente ai valori come ci stava rappresentando il
presidente prima, quindi - ho preso degli appunti - secondo i periti
nominati dai commissari giudiziari, o comunque dal Tribunale, il valore
non in continuità sarebbe di 67 milioni…
PRESIDENTE
“.. contro 77”
ERRICO GIOVANNI
“Ecco bene. E invece in continuità 150 milioni secondo i periti del
Tribunale, 187 secondo EPF.”
BACCI DOMENICO
“Al netto di Real Blue e dell’Eredità Borghese”
ERRICO GIOVANNI
“Ecco per Real Blue io spezzerei una lancia, ma la spezzerei fisicamente
su K2, perché, alla luce anche di quello che ci ha rappresentato l’avv.
Ricciardiello prima, queste oniriche rappresentazioni credo che continuino
a far parte di scenari molto virtuali, perché, voglio dire, se K2 ha una
perdita di affidabilità e di affidamento….”
PRESIDENTE
“Ho capito però se da 97 arriva a 15….”
ERRICO GIOVANNI
“Non ho dubbi presidente, non ho dubbi, però lo dico per amor di
verbalizzazione, lo significo per amor di verbalizzazione”
PRESIDENTE
“Mi scusi giusto perché non è ricompresa in queste valutazioni riportate
dai periti la parte dell’eredità Borghese, sulla quale hanno fatto una
valutazione su una fettina molto piccola, l’8%, e l’hanno valutata 12
milioni, quindi insomma…”
ERRICO GIOVANNI
“Si si ma ci arriviamo. Visto che gli argomenti per quanto… e non vuol
essere riduttivo della valenza professionale dell’avvocato Ricciardiello,
che in un mese ha redatto una sua prima relazione, io credo che sti
argomenti, Real Blu ed eredità Borghese e quant’altro, siano focus di
attenzione già da tempo, quindi in una qualche maniera, per le rispettive
competenze e possibilità di acquisizione di informazioni…, ovviamente le
informazioni sono più nella disponibilità del Cda e quando le ha avute ce
le ha fornite nei termini verbalizzati nelle precedenti assemblee, l’unico
elemento di novità, come dicevo prima, erano le operazioni i Longobardi
Bedeschi che ne prendiamo atto oggi. Però c’è un problema che può
essere facilmente risolvibile no? con il pallottoliere, però dobbiamo vedere
se il pallottoliere torna.
Presidente mi dispiace della sua smorfia, però visto che mi si dice che
oggi il pallino dovrebbe essere in mano all’assemblea, la quale dovrebbe
dire crediamo… mi perdoni… però vorrei completare presidente…”
PRESIDENTE
“Abbiamo detto, veramente, del custode che gestisce i beni. Oggi i beni
sono indisponibili al consiglio di amministrazione. Il Consiglio di
Amministrazione non può fare nulla…”
ERRICO GIOVANNI
“E il custode cosa fa?”
PRESIDENTE
“Il custode custodisce i beni, deve gestire i beni e, possibilmente, quello
che le stiamo chiedendo noi, è di darci la possibilità di continuare a fare
quel percorso in cui questo consiglio di amministrazione ha creduto…”
ERRICO GIOVANNI
“E secondo lei il custode si sostituisce al Tribunale per dare questa
possibilità? no vorrei capire, sto parlando con un giurista, non con un
ingegnere.”
PRESIDENTE
“Intanto stiamo parlando con il custode, intanto stiamo parlando con lei,
poi se c’è un percorso - almeno questa è la mia personale visione - poi se
c’è un percorso da discutere insieme alla Procura, insieme al Gip, al Gup,
a chi di dovere ovviamente… ma il primo interlocutore nostro, glielo ho
detto anche l’altro giorno, quando ci siamo parlati, è lei, allora…”
ERRICO GIOVANNI
“L’interlocutore si era mosso a fine giugno cercando di avere qualche
possibilità, e c’è stato il silenzio no? degli innocenti…”
PRESIDENTE
“Gliene dò atto non eccepisco assolutamente nulla”
ERRICO GIOVANNI
“Quindi non so come oggi il custode possa avere la possibilità di una
interlocuzione oggettiva, all’esito di quello che il consiglio di
amministrazione ha ritenuto di scrivere.
Comunque vorrei completare, perdonate, questo sempre anche per amor
di verbalizzazione.
Ora, ho avuto il piacere di rileggere il verbale del tre luglio perché il notaio
ha tenuto fede alla promessa fattami, quindi mi è arrivato la settimana
scorsa, quindi l’ho potuto rileggere, ho potuto fare le mie considerazioni in
maniera, come dire, costruttiva per il dialogo. E quindi avevo appunto
ritenuto che c’erano degli elementi importanti che avevano e meritavano
un intervento odierno in assemblea, che sono appunto quello che si
diceva prima: continuità aziendale; interlocuzione con i creditori.
Ho preparato due righe. E’ ridondante ma dirò, all’assemblea, visto che
me lo voto da solo perché gli altri si astengono, a meno che non ci sia
l’unico che non si astiene che è il rappresentante dei piccoli azionisti lato
a, lato b, eccetera delle famose vecchie liste dell’anno scorso. E quindi
chiedo - non so se dire a me stesso - se questo mio intervento, che
leggerò debba o possa essere parte integrante e sostanziale
dell’assemblea così facilito anche il compito del segretario verbalizzante
quindi la mettiamo ai voti formalmente, io voto favorevolmente non so se
ci sono degli astenuti, verifichi lei Presidente..”
Alle ore 14 (quattordici), presenti 12 (dodici) soci, portatori di n.
113.147.717
(centotredicimilionientoquarantasettemilasettecentodiciassette) azioni pari
al 70,8693% (settanta virgola ottomilaseicentonovantatre per cento) del
capitale sociale il Presidente mette ai voti la seguente mozione:
“L’acquisizione, quale parte integrante e sostanziale del verbale di
assemblea, dell’intervento scritto del Dott. Giovanni Errico”
Effettuata la votazione viene proclamato il seguente risultato:
Favorevoli: n. 7 (sette) azionisti portatori di n. 113.042.067
(centotredicimilioniquarantaduemilasessantasette) azioni pari al 70,8032%
(settanta virgola ottomilatrentadue per cento) del capitale sociale.
Astenuti: n. 5 (cinque) azionisti portatori di n. 105.650
(centocinquemilaseicentocinquanta) azioni pari al 0,0662% (zero virgola
seicentosessantadue per cento) del capitale sociale.
Contrari: n. 0 (zero) azionisti.
La mozione è approvata.
558 di 649 - 31/8/2013 08:28
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
ERRICO GIOVANNI
“No perché è importante, perché se qualcuno mi mette nella condizione di
comprendere… Perché il consigliere dottor Zanzi l’altra volta lo ha detto
chiaramente, nell’altra assemblea: a valori di non continuità non può che
esserci il fallimento, ha valore di continuità…”
PRESIDENTE
“c’è il disastro, non il fallimento….”
ERRICO GIOVANNI
“Bene, il disastro. Però allora, prima facevo riferimento al nesso di causa
ed effetto. Vorrei capire se la causa del fallimento è il derivato dei valori
non in continuità o se l’effetto dei valori non in continuità sono derivati
dall’impossibilità di poter conseguire la continuità, e mi spiego.
Continuità aziendale, leggo perché così facciamo prima, perché altrimenti
poi dopo ve la devo dare, poi la devo leggere ed è giusto che la
assemblea sia edotta di qual è…”
PRESIDENTE
“No poi leggere è meglio, a braccio…”
ERRICO GIOVANNI
“Bene bene, così ci semplifichiamo.
A braccio mi dispiace se lei ha volte non riesce a seguirmi, cosa vuole che
le dica…”
PRESIDENTE
“No io la seguo benissimo.”
ERRICO GIOVANNI
“No siccome lei ha detto: a braccio, puntini di sospensione”
PRESIDENTE
“No lo dico per me”
ERRICO GIOVANNI
“Bene andiamo avanti.
Nella precedente assemblea, tenutasi il 3 luglio, avevo inteso
stigmatizzare un passaggio contenuto nell’attestazione di fattibilità, ex art.
161, del dottor Morelli, laddove lo stesso si assunse l’arbitrio di segnalare
che il custode giudiziario ha imposto la rideterminazione dei bilanci 2010 e
2011 non in continuità.
Il consigliere di amministratore dottor Zanzi, in uno degli interventi
dell’assemblea del 3 luglio, ha precisato che è stato rappresentato, nel
piano di concordato, che in ipotesi di non continuità gli immobili hanno un
valore sufficiente al pagamento di tutte le passività.”
ZANZI MARCO
“Puoi ripetere?”
ERRICO GIOVANNI
“E’ stato rappresentato nel piano di concordato che in ipotesi di non
continuità gli immobili non hanno un valore sufficiente al pagamento di
tutte le passività.”
BACCI DOMENICO
“Non hanno”
ERRICO GIOVANNI
“Non hanno”
BACCI DOMENICO
“Forse ha detto “hanno””
ERRICO GIOVANNI
“E’ un problema di occhiali…
“Quindi in ipotesi di non continuità c’è solo il fallimento…” -l’ho preso dal
verbale, quindi...- “Se però abbiamo un orizzonte di tre anni è possibile
assumere dei valori di continuità”.
Mi fermo un attimo perché oggi ho appreso un ulteriore elemento
informativo, che può essere utile. Si dice che c’è una… ci ha
rappresentato il Presidente, che tra i periti del Tribunale e i periti di EPF
non vi è un allineamento, per quanto attiene i valori, ma non viene un
allineamento neanche per quanto attiene il presupposto temporale di
realizzazione. Non mi pare di aver sentito quale è il disallineamento
temporale, quindi secondo il Tribunale? Quindi secondo EPF in tre anni si
realizza…”
PRESIDENTE
“Secondo EPF… EPF ha dato dei tempi per realizzare, 3 anni, 4 anni per i
beni ipotecati…”
ERRICO GIOVANNI
“Bene, e secondo i periti del Tribunale questi tempi quali sono?”
PRESIDENTE
“Siamo… 5 anni, 5/6”
ZANZI MARCO
“In alcuni casi anche 9”
ERRICO GIOVANNI
“Bene. Anche 9 anni, quindi…”
PRESIDENTE
“Per alcuni beni”
ERRICO GIOVANNI
“Va bè 5,7, 9… comunque abbiamo una dilatazione temporale
significativa che può raddoppiare o triplicare”
PRESIDENTE
“Sì, però se mi posso permettere, posso interromperla?
ERRICO GIOVANNI
“Ad una Presidente si permette tutto”
PRESIDENTE
“Non sarei molto preoccupata, francamente, della dilatazione dei termini
perché 3 anni è comunque un termine molto breve per un concordato,
oggi i concordati si fanno anche a 7 anni quindi la situazione è tale per cui
se dobbiamo andare a dilatare i termini fino a 5, 7 anni non ne vedo un
grande problema”
ERRICO GIOVANNI
“No il problema è nella misura in cui, nei 7 anni, bisogna dare…, dotare di
risorse, bisogna avere la conferma da parte dei creditori a poter
pazientare 7 piuttosto che 9 anni a vedere concretizzati quelli che sono i
presupposti di….”
PRESIDENTE
“Lei mi ha insegnato una frase: piuttosto che niente, piuttosto.
Io ormai la uso sempre. Io credo che i creditori oggi si trovino in una
alternativa… cioè non hanno alternativa eh?”
ERRICO GIOVANNI
“Bene, però oggi io mi ritrovo con un consiglio di amministrazione che mi
dice: noi chiediamo l’autofallimento, a meno che non ci siano delle
condizioni di ordine diverso. E allora le condizioni di ordine diverso
bisogna che, o si possano quanto meno identificare per le vie generali
oggi, o altrimenti stiamo parlando di niente, mi perdoni.
Torniamo al presupposto di continuità, perché il discorso dei 7, 9 o 10
anni, ravviso che sia dovuto anche, ma non solo, su quelle… sulle vicende
attuali del mercato immobiliare, ma anche soprattutto in relazione
all’assenza di quegli strumenti urbanistici, che consentono alle aree in
sviluppo di poter essere compiutamente apprezzabili, come beni
edificabili, come terreni edificabili.
E da qui ne deriva poi il discorso Real Blu, piuttosto che Ferrara, piuttosto
che San Lazzaro.
Allora torniamo, visto che a questo punto abbiamo sempre parlato di
continuità aziendale, e l’altra volta mi pareva di aver fatto una battuta - l’ho
ritrovata ovviamente nella verbalizzazione - che, o si è d’accordo su degli
elementi minimali di che cosa è la continuità aziendale, oppure, io per
primo, devo ritornare sui banchi di scuola; e allora sono voluto tornare sui
banchi di scuola, ho fatto auto e-learning, come si dice no?,
autoapprendimento. La verifica della sussistenza della continuità
aziendale è compito, in primis degli amministratori, che devono valutare la
corretta adozione del criterio di continuità, dando adeguata informativa
nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione avuto conto della
portata e del grado di intensità delle incertezze esistenti, poi è compito del
collegio sindacale, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, esprimersi
circa l’attendibilità complessiva del bilancio, anche avuto riguardo le
valutazioni che hanno portato l’organo amministrativo ad adottare i criteri
di continuità aziendale; è compito del revisore, il quale deve esaminare in
modo analitico le scelte operate dagli amministratori - quindi mi riallaccio
alla presentazione di prima anche dell’avvocato Ricciardiello, dove dice ai
fini della responsabilità di Mazars 2008/2009 c’erano, non c’erano…..-
quindi l’amministratore dovrà verificare laddove l’adozione del criterio di
continuità può non essere validato in presenza di incertezze che
minacciano tale presupposto. Compete esclusivamente agli
amministratori la scelta di validare o meno la sussistenza del presupposto
della continuità, in sede di redazione del progetto di bilancio, adottando gli
ordinari criteri di valutazione di una impresa in funzionamento di cui
all’articolo 2423 bis del codice civile. Secondo i principi contabili
internazionali, nel determinare… - lo IAS 1, paragrafo 24 - nel determinare
se il presupposto dell’impresa, relativamente al prevedibile futuro, che
dovrebbe essere almeno relativo, ma non limitarsi ai 12 mesi dopo la data
di riferimento del bilancio, è applicabile appunto il presupposto
dell’impresa in funzionamento. Il grado dell’analisi dipende anche dalle
specifiche circostanze di ciascun caso. Quando l’impresa ha una storia di
redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il
presupposto della continuità aziendale sia pertinente, può essere
raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi la direzione aziendale
potrebbe aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi
alla redditività, attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle
potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista
il presupposto della continuità aziendale.
Riducendo in estrema sintesi i precetti di cui ai principi contabili dinanzi
richiamati, si può sostenere che la sussistenza della continuità aziendale
così detto going concern, è pacificamente validabile se la società ha un
pregresso di attività redditizia e ha manifestato di avere le capacità di
accesso alle risorse finanziarie e quindi di poter conseguire e mantenere,
per un futuro prevedibile: l’equilibrio economico, e quindi la verifica dei
costi relativi all’utilizzazione dei fattori produttivi (ivi comprendendovi il
massimo di remunerazione del capitale di rischio) trovino piena copertura
nei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività, e l’equilibrio finanziario -
cosa che è la cenerentola credo, da quando è stato costituito questo
gruppo - attraverso la generazione di flussi in entrata almeno sufficienti
per coprire il fabbisogno corrente per assolvere gli impegni di gestione.
Nel caso di Uni Land, come noto, vorrei essere smentito, gli ultimi bilanci
approvati sono stati espressioni di gravosissime perdite e di un deciso
deterioramento del rapporto col sistema creditizio - perdite anche a
prescindere non… dallo spostamento del principio della continuità o non
continuità - tanto da rendere poi necessaria l’attivazione della procedura di
concordato preventivo.
Sempre secondo i principi contabili – IAS 10 paragrafo 14, concernente “i
fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio - l’organo
amministrativo non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri
propri di una azienda in funzionamento, se decide, dopo la data di
chiusura dell’esercizio di riferimento, di porre l’entità in liquidazione o di
cessare l’attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò.
Il peggioramento del risultato operativo e della situazione patrimoniale
finanziaria, successivamente alla chiusura dell’esercizio di riferimento,
sono indicatori significativi della necessità di valutare se il presupposto di
continuità aziendale risulti ancora appropriato.
Quindi sempre secondo i principi contabili….
Mi dispiace Presidente che la sto tediando ma lei mi ha tenuto mezz’ora
con una cosa, mi dispiace, fa parte del mandato…”
PRESIDENTE
“Non si può neanche alzare un ciglio…”
ERRICO GIOVANNI
“…hanno elencato una serie di eventi, la cui sussistenza può comportare
l’insorgenza di rischi connessi alla continuazione.
Quindi quali sono gli elementi indicatori, warning che diceva prima
l’avvocato Ricciardiello?
- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte del sistema
creditizio - dopo chiederò… sistema creditizio si dice che ha firmato, fatto,
adesso poi… voglio che oggi ci sia chiarezza almeno su queste cose -;
- prestiti alla scadenza, o prossimi alla scadenza senza che vi siano
prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso;
- bilanci storici o prospettici evidenzianti un cash flow negativo;
- consistenti perdite operative;
- significative perdite di valore delle attività che generano cash flow
negativi;
- incapacità di saldare i debiti della scadenza;
- capitale ridotto di sotto dei limiti legali.
Anche i principi contabili nazionali “Cambiamenti dei principi contabili -
fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, prevedono al punto 69 lett.
C, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto della
continuità aziendale, la verifica quale condizione rilevante del fatti
intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio e segnatamente alcuni
fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno
il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori possono
motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della
società o di cessare l’attività operativa. Oppure, le condizioni gestionali
della società stessa, quali un peggioramento del risultato di gestione e
nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, possono far
sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio, sia
ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se
il presupposto della continuità non risulta essere più appropriato, al
momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni
si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale.
Quindi invito il Cda a voler precisare quali siano gli elementi che portano a
ritenere sussistere la continuità aziendale, nell’ipotesi di rimozione del
vincolo del sequestro, perché qui stiamo valutando che cosa? Riteniamo
che il concordato sia approvabile dai creditori; riteniamo che ci siano a
questo punto all’esito di un concordato omologato le condizioni di ritenere
i beni valutabili su presupposti di contabilità aziendale; riteniamo che -
dico “riteniamo” dico gli estensori, del piano e della proposta
concordataria, poi vorrei sentire anche gli organi di controlli sul punto - che
si ripristina l’operatività della società, del gruppo, delle società del gruppo
e ci sarà la possibilità di poter presidiare l’operatività per i 5,6,7,9 anni
perché avremo le dotazioni, avremo…. mi pare che avesse fatto
riferimento, avvocato, a quella che deve essere anche una rimodulazione
di importi occorrenti come finanziamenti in prededuzione e quindi questa
disponibilità da parte del ceto bancario e allora per completare, e quindi
per fortuna qualche volta, come dire, a voler vedere le cose con
attenzione, sono utili poi per mantenere un dialogo.
La fattibilità ed eseguibilità del concordato sempre nell’ipotesi di rimozione
o congelamento o sterilizzazione del sequestro, è ed era e resterà
condizionata a che cosa? All’accettazione da parte dei creditori del
concordato.
Nella precedente assemblea lei presidente ci ha riferito che il ceto
bancario aveva sostanzialmente accolto il piano e la proposta
concordataria, tanto da aver, dieci banche, espresso formalmente - ripeto
quello verbalizzato detto l’altro giorno - in buona sostanza, il proprio favore
al piano di concordato attraverso delle vere e proprie lettere formali di
esdebitazione. Allora se così è, e non ho dubbi che sia così perché
altrimenti non l’avrebbe detto….”
PRESIDENTE
“No non l’avrei detto”
ERRICO GIOVANNI
“Ci mancherebbe altro! e visto che dobbiamo vedere in limine litis…..”
PRESIDENTE
“Gliele faccio vedere, ce le ho qua nel computer…”
ERRICO GIOVANNI
“Bene, non solo presidente, visto che siamo in limine litis per dire: ci sono
possibilità diverse, non solo avrei il piacere che venissero circolarizzate,
ma propongo all’assemblea che queste lettere diventino patrimonio di
questa odierno consesso e quindi che vengano allegate come parte
integrante e sostanziale di questo verbale, questo al fine di poter poi
valutare se ci sono situazioni per ritenere percorribile una qualche
interlocuzione di prosecuzione.
Andiamo sugli altri punti: la transazione fiscale. La transazione fiscale,
tutto si è detto e niente si è espresso, allora ci sono dei consulenti, che
evidentemente stanno seguendo no? la transazione fiscale, la
percorribilità della stessa, allora chiedo se ci sono state interlocuzioni
verbali o per iscritto con l’agenzia delle entrate e/o i consulenti che vi
hanno fatto dei report, dando una valutazione prognostica di accettazione,
o di percorribilità o meno di questa transazione. Se c’è, avrei necessità
come assemblea, come amministratore e custode giudiziario di avere
questa documentazione, perché è utile e propedeutica per vedere se ci
sono le condizioni per andare avanti o quanto meno per provare ad
andare avanti.
Ultimo e non ultimo, sempre nel 3 luglio - nuovamente anche oggi si è
detto guardate ci sono i 210 milioni di euro di valore complessivo
ricomprendendovi Real Blue a 19 milioni, in presupposto di continuità
seppure a 8, 10 anni e con ciò senza tenere conto della famosa Eredità
Borghese -. Mi sono permesso di sintetizzare l’eredità Borghese come
una sorta di polmone di ossigeno salvifico, che vuol essere una sorta di
paracadute, laddove gli altri valori non dovessero nel frattempo tenere.
Allora, visto e considerato che questa eredità Borghese è costata 2 milioni
di euro e passa di consulenze e di azioni giudiziarie ad oggi intraprese,
visto e considerato che ancora non si è capito qual è, da un punto di vista
giuridico, il titolo spendibile dal gruppo Uni Land o dalle società del gruppo
Uni Land e azionato in sede giudiziaria, per potersi vedere riconosciuti dei
diritti reali su questa eredità Borghese, credo che sia giunto il momento
che, ravviso - che se non questo consiglio di amministrazione, i
precedenti, avranno richiesto un focus, un approfondimento, una analisi,
una diagnosi, una valutazione di che cosa si tratta con questa eredità
Borghese - che questa documentazione venga messa a disposizione, se
non dell’assemblea, dell’amministratore custode giudiziario, questo per
capire se un polmone salvifico è un polmone che è già, in via di nascita,
nato con un tumore che ne comporta l’asportazione e quindi la non
utilizzabilità. Questo su un piano giuridico, poi su un piano operativo,
abbiamo beni gravati da enfiteusi perpetua e tutto quanto…., anche
perché se no, continuiamo a parlare di elementi che possono essere
suggestivamente rappresentati come occasioni mancate e allora
condividere ex post che sono occasioni mancate… ma io vorrei capire
sono mancate perché? Sono mancate perché erano carenti, ab origine, di
perfezionamento? o sono mancate perché occorre… - visto che avete
fatto riferimento anche prima all’interesse pubblico e alle finalità di certi
strumenti di segregazione che devono continuare, consentire, permettere -
…allora facciamo chiarezza, se questa chiarezza è possibile farla, su
questi elementi che sono dirimenti o meno sulla percorribilità. Perché,
ripeto e concludo, continuità aziendale….ma non c’è nessuno che
supporta… le aziende saltano anche quando possono essere, da un
punto di vista industriale, capienti come beni, ma da un punto di vista
finanziario - qui abbiamo un professionista, credo legale, che segue
queste cose - le società saltano anche quando manca uno dei pilastri, che
è il pilastro del sostegno finanziario e con ciò non mi metto in cattedra,
ma sono andato a scuola di nuovo in questi ultimi giorni, perché se manca
il presupposto della componente finanziaria ci può essere una
componente patrimoniale, ma non si va a casa e c’è comunque lo stato di
insolvenza. Se si dice che dobbiamo valutare i beni in continuità, ci
devono essere le condizioni che passano sicuramente dal vaglio
dell’omologa, però l’omologa, rischia di diventare, nell’immaginario
collettivo, il famoso cammello che deve passare dalla cruna dell’ago no?
Per che cosa? Per poi dopo andare a consentire la continuità aziendale. E
allora facciamo un attimo una riflessione: continuità aziendale, perché non
c’è la segregazione dei beni, bene; continuità aziendale perché c’è un
sistema creditizio che vuole per i prossimi 10 anni stare lì dare
finanziamenti in prededuzione, consentire che ci possa essere la
possibilità di permettere a questa azienda di valorizzare i beni, venderli e
tutto quanto. Allora poi forse si può aprire la finestra, per fare una
valutazione consuntiva per poterla poi rimettere alle autorità preposte.
Grazie per l’attenzione e per la pazienza.”
MODERATO manuele_1 (Utente disabilitato) N° messaggi: 12919 - Iscritto da: 13/7/2009
560 di 649 - 31/8/2013 10:01
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
ZANZI MARCO vuole il fallimento ...


PRESIDENTE
“Verbale del 6 agosto 2012”
ZANZI MARCO
“…e probabilmente è stato forse leggendo questo verbale, in cui si dava
atto che il custode, secondo me, aveva ragione nel sostenere che non vi
era continuità aziendale, che l’attestatore poi lo ha, forse più
sinteticamente, o… generalizzato nella richiesta del custode di rifare i
bilanci. Nessuno ha detto questo nel verbale di consiglio, ma vi era la
chiara condivisione da parte mia e poi di tutto il consiglio che quei bilanci
dovevano essere rifatti. Ma rifare un bilancio significa, passando da un
criterio di continuità ad un criterio di non continuità, cambiare una infinità
di valutazioni, quindi ai primi di settembre è stato chiesto a EPF di…. è
stato chiesto in agosto a dir la verità, ma comunque formalmente ai primi
di settembre è stato chiesto a EPF di procedere alle valutazioni con
un’ottica di realizzo, cioè entro 12 mesi dallo stato in cui si trovano.
Queste valutazioni hanno determinato consistenti riduzioni di valori, hanno
determinato l’evidenza di un deficit patrimoniale e immediatamente la
società ha deciso di presentare istanza di concordato, concordato in
bianco fatta prima ancora dell’esame dell’assemblea di questi nuovi
progetti di bilancio.
Quindi non c’è alcuna difformità sul principio di continuità aziendale,
perché questo consiglio ha immediatamente modificato i bilanci
redigendoli con criteri in non continuità, cioè di realizzo. Tenendo presente
che il 99 per cento degli attivi è costituito da immobili.
Nessuna difficoltà quindi nel riconoscere che i bilanci andavano fatti in
non continuità e tuttora sono fatti in non continuità e tuttora evidenziano un
deficit patrimoniale delle società, complessivamente dell’intero gruppo.
Questo deficit patrimoniale determina, secondo il codice civile l’adozione
di alcuni provvedimenti, che non sono applicabili quando la società è in
concordato preventivo. Quindi, qualunque fosse l’entità del deficit
patrimoniale: 10, 20 o 30 conseguente a svalutazione di attivi, connessi a
valori di realizzo e non più a valori di continuità, sono non forieri di
conseguenze, perché la società è in procedura concorsuale. Questo per
dire che siamo perfettamente d’accordo sulla mancanza di continuità
aziendale. Al presente.
La società ha poi preso in considerazione una possibilità di risanamento,
di superamento dello stato di insolvenza e ha predisposto un piano di
concordato, assumendo valori, non più di realizzo, ma valori idonei a
monetizzare nel modo più adeguato tutti gli attivi. Che significa? che
alcuni immobili che sono aree costruite e finite, si può pensare di venderli
in 12 mesi, altri che sono livello di cantieri, si può pensare che serva
anche il doppio, altre che sono aree, si può pensare che occorrano 3 o 4
anni; questa non una valutazione diretta del consiglio di amministrazione,
ma una valutazione dei valutatori. A fronte di questa valutazione, i periti,
pure valutatori, hanno opposto minori valori e più lunghi tempi di realizzo.
Allora intanto va fatta una premessa: i minori valori si differenziano in
minima parte da quelli di EPF, ma si differenziano in modo mostruoso
rispetto ai valori di continuità, quindi anche secondo i periti del Tribunale,
come per EPF, e come per qualunque ragionevole persona, vendere in
tempi brevissimi un complesso - complesso proprio – immobiliare, come
quello di pertinenza di Uni Land, in 12 mesi o in 3,4 anni significa
realizzare valori, o multipli di quei valori e questo è un patrimonio comune
a tutti. Qual è la differenza fra una perizia e un’altra perizia? Che in alcuni
casi si ritiene che occorrano più anni di quelli stimati da EPF per arrivare
al pieno valore di mercato delle aree.
Ora, sarebbe stato impossibile che due periti diversi, avessero dato le
stesse valutazioni Questo per dire che non fa né l’uno, né l’altro ragione di
verità e che si vedrà solamente dopo sono valutazioni prospettiche. E
quindi perché è stata rinviata l’adunanza dei creditori? Domanda.
Rispondo. Perché i commissari hanno ritenuto: a) di attendere la
decisione del Tribunale del riesame; b) di attendere la risposta della
transazione fiscale; c) di attendere le valutazioni, che la società avrebbe
potuto eventualmente recepire, o no, delle perizie diverse redatte da parte
dei periti. Queste sono le tre causali che hanno portato i commissari alla
richiesta di rinvio, rinvio che è stato concesso.
La società si era già messa a operare per valutare le conseguenti
modifiche al piano. E’ stata richiesta, a EPF, una analisi delle valutazioni
dei periti e la risposta di EPF, arrivata comunque in questa settimana, non
un mese fa, credo arrivata giovedì, non un mese fa, la risposta di EPF è:
riteniamo che quelle valutazioni siano troppo prudenziali. EPF ritiene che
l’attività già iniziata per la valorizzazione delle aree porti a escludere dei
tempi lunghissimi e conferma la sua propria valutazione temporale. Ma,
ciò che ha cambiato lo scenario, è che questi beni, che erano assunti
come disponibili per il soddisfacimento dei creditori, con la sentenza del
riesame non lo sono più.
Allora i commissari, venerdì, cioè tre giorni fa, hanno rivolto una istanza al
Tribunale per affermare che era venuta meno la fattibilità giuridica del
concordato, perché se i beni, oggetto del soddisfacimento dei creditori,
sono vincolati - giustamente o ingiustamente, si potrà vedere fra 6 mesi o
fra 6 anni - sono vincolati con un sequestro finalizzato alla confisca, chiaro
che questi beni non possono più essere utilizzati per il soddisfacimento
dei creditori. Rappresentata questa situazione, questa mattina - non un
mese fa - questa mattina, la società è stata informata che è stata
convocata in camera di consiglio, per riferire in merito a questa istanza.
Quindi questa mattina abbiamo appreso prima da una telefonata, poi forse
anche da una mail, non lo so, che la società è convocata in camera di
consiglio.
Ecco perché non abbiamo dei tempi lunghi per prendere delle decisioni, è
possibile, come è scritto, nella relazione che è stata letta poco fa e che è il
corpo della delibera di una riunione di consiglio di questa mattina, è
possibile che la sentenza del riesame possa nuovamente essere
impugnata. E’ possibile che questa sentenza possa anche essere
cambiata. E’ possibile che non vi sia, alla fine, una responsabilità
amministrativa della società, perché va dimostrato chiaramente che ci sia
l’interesse o il vantaggio, e pare a tutti che di grossi interessi, di grossi
vantaggi, Uni Land non abbia avuto dalle operazioni di conferimento che
sono oggetto del procedimento penale. E’ possibile che vi sia la
condanna. Comunque è anche possibile che l’entità della confisca sia
inferiore a questi 200 milioni, più di 200 milioni perché le sentenze sono
tre mi sembra.
Ora, che cosa è stato sequestrato? Il maggior valore dei beni, indicato in
atto, rispetto al loro valore reale, sempre con un minimo di distinguo e
approssimazione, perché parliamo sempre di perizie, momenti temporali
diversi e altro. Ma, assumendo che sia fondato il reato, sussistente il reato,
in forza del quale, qualcuno ha conferito a una società dei beni
sopravvalutandoli e che quindi la società ricevente, conferitaria, abbia
aumentato il capitale sociale in misura superiore al reale, in questo
maggior importo sopravvalutato, il problema è di vedere se è stata una
operazione fatta nell’interesse e vantaggio esclusivo del socio conferente,
che poi, ottenendo maggior azioni, le ha anche monetizzate, o se vi sia
stato anche l’interesse e il vantaggio per la società conferitaria, che ha
aumentato un capitale per definizione inesistente.
Allora, io faccio un esempio semplice, come fai tu quando dici che non sei
un maestro. Io vado per cose elementari: supponiamo che quel socio
avesse conferito dei titoli di stato falsi, e che la conferitaria, ricevendo
questi titoli che fino a quel momento non sapeva che erano falsi, abbia
adeguatamente aumentato il capitale per il valore facciale di questi titoli.
In questo caso non solo la differenza, ma il 100 per cento di questi titoli
falsi arrivati in casa della società che ha aumentato il capitale, sarebbe
stato considerato un interesse, un vantaggio degno di determinare il
sequestro in quanto profitto del reato: titoli falsi. E che cos’è di diversa la
sopravvalutazione, se è tale - e io penso che sia anch’io tale - che cosa è
di diverso la sopravalutazione di azioni o immobili rispetto all’intero valore
facciale di titoli falsi? siamo di fronte ad un aumento di capitale fittizio, che
non ha creato né ricchezza né vantaggi alla società, ma supponendo che
vi sia stato un interesse perché il conferente era d’accordo con il
conferitario - io però non lo so perché sono cose di anni fa - ma
supponendo che vi sia stato l’interesse e anche il vantaggio si può dire
che va quantificato questo vantaggio in misura pari in misura pari all’intera
sopravvalutazione? Potrà esserci stato un vantaggio, come giustamente
dice il Tribunale del riesame, in questa sentenza, insito nella più grande
presenza di capitale sociale fittizio, per cui migliori rapporti con il mondo.
Certamente ci può essere stato questo vantaggio, nel caso, se è
dimostrato, occorrerà dire che il profitto del reato va sequestrato e
confiscato ma qual è il profitto del reato? E’ l’intero valore dei titoli falsi? E’
l’intera sopravvalutazione di quegli immobili? O è un qualche cosa che va
quantificato?. Non c’è questa analisi nella sentenza del Tribunale del
riesame. Vi è l’affermazione, il riconoscimento dei principi affermati dalla
Cassazione, la quale però non aveva annullato, ha annullato con rinvio.
Se non c’era bisogno di entrare nel merito, la sentenza poteva essere
cassazione e basta invece era un annullamento con rinvio, quindi è
plausibile che la sentenza del Tribunale del riesame dovesse fare
applicazione di quei principi. L’ha fatto? non l’ha fatto? Io non sono un
giudice e non lo so, so solo che anche se fosse possibile impugnare, o
ricorrere, o appellarsi contro questa sentenza, anche se fosse possibile
ottenere un ribaltamento della sentenza, anche se fosse possibile
annullare il sequestro, la confisca eccetera, nel frattempo noi siamo in
stato di insolvenza e non possiamo rimanere fermi, perché un conto era
un rinvio di due mesi per attendere una sentenza che credo tu, non lo so,
ma io e tutti pensavamo che sarebbe stata di conferma del dissequestro,
anche perché questa era anche l’interpretazione del commissari giudiziali,
che hanno depositato in udienza, tramite l’avvocato Trombini una loro
istanza in cui ritenevano non sussistere…Ma tutti possiamo sbagliare
nell’interpretare una vicenda e quindi può essere sbagliata anche questa
sentenza, ma non abbiamo tempo, non abbiamo possibilità per attendere
quel risultato. Dobbiamo assumere che quel sequestro ci sia.
Come dicono giustamente i commissari giudiziali nell’istanza presentata
venerdì mattina e nella quale dicono che non c’è più la fattibilità giuridica
del concordato, dicono, come aveva detto anche il consiglio prima: una
cosa è che vi sia una sentenza favorevole alla società anche se non
definitiva, altra cosa che vi sia una sentenza contraria alla società, anche
se non definitiva. Prima operavamo con una sentenza favorevole e quindi
con una disponibilità dei beni, domani, appena ci sarà notificato, perché
stiamo tutti parlando su informazioni certe, però la società ancora non l’ha
avuta questa notifica, però domani la società dovrebbe operare senza
avere la disponibilità dei beni. Questa è la differenza sostanziale. Nella
proposta di concordato si era detto che esisteva questo rischio, ma
stavamo operando con una sentenza favorevole, che non poteva
consentire di fermarci e chiedere il fallimento, perché sarebbe stato
danneggiare creditori e azionisti in un modo spaventoso senza motivo,
presente una sentenza favorevole. Oggi abbiamo una sentenza contraria,
i tempi per ottenere una eventuale riforma di questa sentenza, ammesso
che si possa, non sono compatibili con il concordato preventivo, perché
vorrebbe dire tenere in piedi una adunanza dei creditori a tempo
indeterminato, in attesa di una nuova sentenza di Cassazione, se si può;
in attesa di un nuovo riesame se si può, e quindi la società non può stare
in questa situazione.
Questo il motivo per cui il consiglio ha dovuto deliberare la rinunzia al
concordato preventivo. Rinunziare al concordato preventivo significa due
cose, in presenza di uno stato di insolvenza affermato e riconosciuto dalla
società: o fare immediatamente un’istanza di autofallimento, o assumersi
la responsabilità di non chiedere il fallimento che è dovuto. Un conto era
essere in procedura concorsuale di già, con un concordato, nel momento
in cui rinunzia a quella procedura o ti consideri in bonis, che è
impensabile, oppure se sei stato di insolvenza devi chiedere il fallimento.
Questa è la conseguenza. Diamo tutti per scontato che sia impossibile
ottenere in tempi brevi, si intende di ore, perché oltretutto, non lo
sapevamo, ma stamattina ci è arrivata la convocazione per giovedì, è
impossibile pensare di ottenere il dissequestro in termini di ore. Il che
significa che dovendo convivere con quel sequestro, il consiglio non può
operare. Già, voi lo sapete, il fatto che sia stata rinviata l’udienza della
Corte di Cassazione da marzo a maggio, aveva determinato, per quella
situazione di incertezza, l’impossibilità di contrarre finanziamenti.
Esistevano due ipotesi di finanziamento con istituti di credito, che
chiaramente sono cadute perché non c’è stata la conferma del
dissequestro, ma c’è stato un rinvio. Dopo la sentenza di annullamento
della Corte di Cassazione è diventato impossibile. Quindi, se è impossibile
richiedere i finanziamenti in prededuzione, previsti dal piano; se è
impossibile procedere alla dismissione del settore fotovoltaico e di TTV
per la quale c’era già un’offerta ferma e anche accettata, ma che ci siamo
ben guardati, questa settimana, dal darvi esecuzione; se è impossibile
realizzare i beni che dovevano servire a creare le risorse necessarie alla
continuazione dell’attività e qui il distinguo di continuazione di attività e
continuità aziendale: sono due cose diverse. Mentre concordo al 100 per
cento su quello che hai detto in termini di continuità, nella formazione dei
bilanci, la continuazione dell’attività prevista dalla legge fallimentare è
cosa diversa, perché? Perché, se nell’ambito di un concordato si potesse
ipotizzare: non pago nessuno per tre anni, questo non è mica… è il
contrario di tutti i principi che hai letto, sono d’accordo con te, ma se
questa è la volontà dei creditori e approvano un concordato che per tre
anni non si paga nessuno, si pagano fra tre anni, questo consente di
arrivare alla continuità aziendale.
Allora, non potendo vendere TTV, per la quale c’era una offerta fatta finita;
non potendo cedere i crediti nascenti dalla precedente cessione del
fotovoltaico, che per un terzo circa era pagamento per contanti, per la
restante parte erano dilazionati. Era stata verificata la possibilità di cedere
i crediti, perché siccome i finanziamenti non si potevano contrarre, la
cessione di crediti si. Oggi è impossibile anche quella. Quindi la società è
congelata nei suoi attivi, la società non può ricevere finanziamenti perché
nessuno, in primo luogo i commissari, darebbero autorizzazione a
contrarre finanziamenti in prededuzione, quando non è certo che i beni
attivi della società possono essere utilizzati per restituire il finanziamento.
Allora questo non è per mettere in una situazione di difficoltà il custode,
ma solo il custode può dire: convengo con voi, non c’è possibilità di
continuare l’attività. Perché, se invece fosse possibile il contrario
saremmo ancora qui ad affermare che nell’interesse dei creditori e degli
azionisti saremmo disposti ad operare, e dico anche negli interessi
dell’Erario, perché una dichiarazione di fallimento travolgerà gli attivi. Non
si potrà pensare che vi sia alcun residuo netto patrimoniale su cui,
essendoci un sequestro, si possa esercitare la confisca.
Allora, se tutti i procedimenti penali arrivassero a condanna, compreso
quello della società si potrà anche ipotizzare, azzerato il valore delle
azioni, su cui nessuno può ottenere nessun recupero, che l’erario possa
recuperare qualche cosa sul valore degli immobili, ma qualche cosa,
commisurato al vantaggio ottenuto, al profitto del reato, quindi rischiamo
un danno enorme.
E’ questo il motivo per cui ci siamo impegnati un anno nel cercare con il
concordato, non con contatti di notte con nessuno, perché come siamo
arrivati, un mese dopo era già stata fatta la proposta di concordato.
Qual è la risposta delle Banche? 10 banche hanno detto di sì, per iscritto,
una ha detto di sì che ha già deliberato, la seconda ha detto che stava
andando, la terza, l’ultima, la tredicesima, ancora non ci ha dato nessuna
disponibilità. Ma questi consensi sono necessari prima dell’adunanza dei
creditori, non prima di aver fatto la domanda di concordato, perché se no
bisogna dire che devi avere l’assenso dei creditori prima ancora di fare la
proposta.
Quindi era tutto possibile, possibile non significa certo. Che cosa succede
adesso? E’ certo il contrario, non possiamo usare i beni, non possiamo
fare debiti, a meno che il custode non dica: realizzo questo problema, vi
prego…. ma fra adesso e giovedì, perché giovedì c’è camera di consiglio,
continuate. Nel senso che, essendo io custode darò, se ci credi, la
disponibilità a fare un finanziamento in prededuzione, perché credo, con
voi, che la continuazione dell’attività, il realizzo di alcune marginali
posizioni: TTV, fotovoltaico, possano consentire di valorizzare al meglio.
E’ questo nell’interesse di tutti.
Però scusami, di questo possiamo parlare adesso che c’è una sentenza,
prima di una sentenza non si può andare a parlare con tutte le parti in
causa, questo mi sembrerebbe sbagliato, diciamo.
Ecco perché mi è sembrato impossibile essendoci una udienza fissata di
valutare in che termini… di dirlo a chi? Al Tribunale del riesame? Abbiamo
raggiunto un accordo? E’ impossibile.
Tutti questi beni servono, servono in che modo? In tre modi diversi. Alcuni
– pochettini - fotovoltaico e TTV e anche i crediti in corso di riscossione,
servono per creare le risorse per continuare l’attività. Alcuni beni,
immobili, servono per il soddisfacimento dei creditori, se abbiamo il tempo
disponibile, altri ancora immobili, l’eredità Borghese, servono in termini di
garanzia e sarebbero stato il premio, per tutti gli azionisti, dopo aver
pagato tutti i creditori.
Parliamo un attimo di questa Eredità Borghese. Perché è stata messa a
garanzia e non è mai stata infilata come ipotesi di dismissione per il
soddisfacimento? Perché c’è un contenzioso in atto.
I legali che seguono la società hanno redatto dei pareri, in cui ritengono di
poter favorevolmente valutare l’esito del contenzioso. Se si sbagliano, o
se ci sarà una sentenza contraria, non rimane niente di eredità Borghese
che però era un di più rispetto al pagamento dei creditori, perché adesso
ritorniamo a fare due numeri, e questo di più, oltretutto, a parte la riserva
sui contenziosi che nessuno può rispondere, questo di più è valutato molto
di più dai periti del Tribunale rispetto a EPF. EPF valuta l’eredità Borghese
15 milioni – la quota del 50% - 15 milioni, in ipotesi di realizzo, 34 milioni,
in ipotesi di continuità….”
PRESIDENTE
“il nostro 50…”
ZANZI MARCO
“…sempre 50 per cento. In ipotesi di continuità vuol dire: primo vincendo,
quel contenzioso; secondo facendo una indagine. Perché sono migliaia di
particelle immobiliari… Aspetta!
649 Commenti
 ...   28   ... 
Titoli Discussi
Indici Internazionali
Australia 0.9%
Brazil -0.5%
Canada 1.0%
France 0.2%
Germany -0.1%
Greece -0.6%
Holland -0.2%
Italy 0.1%
Portugal 0.5%
US (DowJones) 1.5%
US (NASDAQ) -0.0%
United Kingdom 0.5%
Rialzo (%)
BIT:EPH 0.33 46.8%
BIT:WPOZ27 0.11 29.6%
BIT:1EUZ 45.56 23.7%
BIT:TSL 0.65 17.2%
BIT:WPAL26 0.42 16.7%
BIT:WFAE25 0.73 13.1%
BIT:WSGC27 0.04 12.7%
BIT:DOV 2.42 10.9%
BIT:1PTON 3.27 10.4%
BIT:1BYND 6.90 10.4%

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network