Tribunale Catania: contratti bancari, denuncia usura mai generica
20 Gennaio 2024 - 3:54PM
MF Dow Jones (Italiano)
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen -
Il cliente della banca che eccepisce il superamento dei tassi
soglia non può limitarsi a una generica contestazione circa lo
sconfinamento dal parametro ex lege, dovendo indicare, in modo
specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento,
deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale
di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che documentare
tali fatti. Lo afferma il Tribunale di Catania con la sentenza 2
gennaio 2024 n. 22. Ai fini dell'accertamento del superamento del
tasso soglia- chiariscono i giudici siciliani - non è corretto
procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli
moratori: la differenza "ontologica" tra gli interessi moratori e
quelli corrispettivi costituisce un elemento ostativo
all'applicazione della regola del cumulo. In particolare, gli
interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni accidentali (e
perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al
futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva,
alla funzione di "moral suasion" finalizzata al regolare
adempimento da parte del debitore; l'interesse corrispettivo, da
parte sua, costituisce la remunerazione concordata per il godimento
diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale
produttività della moneta.
Npa
(RADIOCOR) 20-01-24 15:39:41 (0404)AVV,PA 5 NNNN
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