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Seri Industrial (SERI)

- Modificato il 18/4/2024 09:52
GIOLA N° messaggi: 31615 - Iscritto da: 03/9/2014
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761 di 767 - 25/7/2024 10:52
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 388 - Iscritto da: 08/9/2020
Immobiliare gli immobili del complesso sito in Pozzuoli per la durata di 45 mesi, ossia fino al 28.02.2025 dando atto di aver già ricevuto quale acconto sul canone pattuito (pari questo a € 310.680,00 annui oltre IVA) la somma di € 1.150.900,00 corrisposti da P.M. Immobiliare s.r.l. in favore di Vinca s.r.l. e cioè in favore della seconda ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare. Dunque, l’attestatore ha concluso nel senso per cui ove volesse esperirsi il tentativo di revocatoria occorrerebbe dimostrare l’eventus damni e la scientia fraudis che sembrerebbe per contro mancare, posto che in assenza del supporto da parte di P.M. Immobiliare s.r.l. la società non sarebbe mai riuscita a terminare l’edificazione del complesso sito in Pozzuoli, con il conseguente deprezzamento dello stesso. Sul piano della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, l’attestatrice ha osservato che al più il curatore potrebbe solo risolvere il contratto di locazione in essere per provare a locare gli immobili in proprio. Sul piano delle azioni di responsabilità, l’attestatrice che la gestione della società sia stata foriera di danni, atteso che seppure il patrimonio netto della società non è stato eroso, la società è stata prontamente messa in liquidazione a seguito della crisi finanziaria ingenerata dalla mancata erogazione del residuo del mutuo da parte di M.P.S. s.p.a. Neppure vi sarebbero i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti della capogruppo Se.ri s.p.a. in difetto dei presupposti di cui all’art. 2497 c.c. Sia nella memoria depositata dalla società sia nella relazione dell’attestatore si osserva che non vi è traccia di una attività abusiva della controllante: non si registra né l’imposizione di singole operazioni nell’interesse esclusivo della holding o di altre società del gruppo, o di terzi e pregiudizievoli per la società che le compie, senza prospettiva di un vantaggio compensativo, né l’attuazione di una politica di sottrazione di ricchezza ad una o più società del gruppo, né, in sintesi, penalizzazioni di sorta. In definitiva, Arco Felice s.r.l. in liquidazione non avrebbe subito alcun danno per effetto dell’attività di direzione e coordinamento di Se.ri s.p.a. In conclusione, l’attestatore ha affermato la maggiore convenienza del piano di concordato rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale all’interno della quale verrebbero meno le risorse esterne, verrebbe meno il risparmio generato dal pagamento delle rate della definizione agevolata dei debiti tributari da parte di P.M. Immobiliare s.r.l. con un corrispondente aumento dello stesso e delle spese in prededuzione da imputare in primis all’IMU dovuta al Comune di Pozzuoli. Il parere del Commissario Giudiziale In data 5.01.2024 il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio definitivo parere con cui, preso atto del piano definitivo presentato da Arco Felice, relativamente all’apporto di nuova finanza pari ad
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€ 250.000,00 che il socio Deagle S.r.l. si è impegnato a conferire, ha evidenziato che la società PM Immobiliare S.r.l., con dichiarazione del 4.12.2023, si è a sua volta impegnata a provvedere nel caso in cui la prima non riuscisse a mantenere gli impegni assunti. In particolare, la PM Immobiliare si è impegnata sia per l’apporto di nuova finanzia della Deagle S.r.l. sia per l’importo massimo per € 440.000,00 in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati dal piano. In merito ai crediti prededucibili così come individuati nel piano, il Commissario Giudiziale ha dato atto dell’incremento degli stessi in relazione ai compensi maturati successivamente al deposito della domanda, con l’ulteriore precisazione per cui solo il 75% degli importi è stato collocato in prededuzione mentre il restante importo del 25% è stato collocato in privilegio ex art. 2751 bis co 2 c.c. Per quanto riguarda il fondo rischi extracontabile, è stato dato atto che lo stesso è stato incrementato di ulteriori € 20.000,00 sia in chirografo che in privilegio. Per quanto attiene, ancora, i crediti postergati con diritto al voto, il Commissario ha rappresentato che sono stati collocati nell’apposita classe le pretese che possono essere vantate verso Arco Felice S.r.l. solo all’esito della liquidazione e solo nel caso in cui residuino importi da distribuire. In particolare, all’interno dei crediti postergati è stato collocato anche l’importo che la società PMImmobiliare si è accollata con espressa dichiarazione liberatoria, collocazione da far valere solo in caso di soddisfazione integrale dell’intero ceto creditorio. Il Commissario Giudiziale ha quindi affermato la convenienza della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale sulla base di diversi argomenti. In primo luogo, l’attivo indicato nella proposta risulta maggiore rispetto a quello ipotizzato in caso di liquidazione, senza considerare le possibili azioni risarcitorie e recuperatorie in astratto esperibili in quest’ultima alternativa, assicurando, perciò, secondo l’esperto, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 26.06 % oltre la percentuale minima prevista per legge. La convenienza del piano si concretizzerebbe inoltre anche: (i) nella possibilità, da parte delle società collegate, di non ricevere soddisfazione dei loro crediti se non nel caso in cui residui importo da distribuire, dopo la soddisfazione integrale dei privilegiati e chirografari; (ii) dalla finanza esterna messa a disposizione dal socio Deagle S.r.l.; (iii) dalla finanza messa a disposizione della società PM Immobiliare s.r.l. per il pagamento dei debiti tributari oggetto di rottamazione con contestuale accollo liberatorio di Arco Felice; (iv) dalla finanza messa a disposizione per il pagamento delle eventuali spese legali dei contenziosi pendenti; (v) dall’incremento del Fondo Rischi; (vi) dall’impegno, infine, di PM Immobiliare s.r.l. a supportare eventuali scostamenti del piano per l’importo massimo di € 440.00,00. Il Commissario Giudiziale, aderendo al parere espresso dal professionista indipendente e da quanto è stato dato atto nel piano, ha prospettato una minor percentuale di soddisfo dei creditori chirografari
762 di 767 - 25/7/2024 10:52
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 388 - Iscritto da: 08/9/2020
(per 3,88%) in caso di liquidazione giudiziale, in ragione dell’incremento delle spese di prededuzione, degli interessi sui crediti muniti di privilegio e dell’importo dei crediti chirografari. Sulla scorta di tali rilievi, il Commissario ha concluso esprimendo giudizio positivo alla fattibilità del piano e in ordine alla possibilità di realizzazione della proposta nelle modalità e nei termini prospettati dalla Arco Felice S.r.l. in liquidazione. Il vaglio del Tribunale Il piano concordatario depositato dalla proponente rientra nell’ambito dei concordati con cessione di beni ora contemplato all’art. 84 CCII. Il tratto caratteristico sta perciò nella attività di alienazione dei beni dell’impresa o di cessione dell’azienda o dei suoi rami, finalizzata ad acquisire le risorse necessarie per il soddisfacimento dei creditori e che non sia inquadrabile nella continuità diretta o indiretta, sicché nella nozione di concordato con liquidazione dei beni rientra quello consistente nella cessione dei beni fondato sull’art. 114 CCII o quello basato sul trasferimento della proprietà a terzi in forza della sentenza di omologazione, come nel caso della cd. cessione traslativa dei beni ai creditori, ovvero eventualmente, dell’attribuzione delle attività ad un assuntore. Sul presupposto che il concordato liquidatorio consente di ottenere, tendenzialmente, il medesimo risultato conseguibile dalla liquidazione giudiziale, allo scopo di dotare l’istituto di una concreta utilità il legislatore ne ha subordinato l’ammissibilità all’apporto di risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile (cfr. art. 84 c. 4 CCII) al momento della presentazione della domanda e assicurino il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati a chirografo per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Secondo la dottrina, l’attivo da prendere in considerazione dovrebbe essere rappresentato dal valore di realizzo delle componenti attive del patrimonio del debitore nella prospettiva della liquidazione concordataria, essendo invece estraneo alla finalità della norma il valore di liquidazione in ipotesi di liquidazione giudiziale di cui riferisce l’art. 87 c. 1 lett. c), rilevante ai fini dell’applicazione della regola prevista dall’art. 87 co. 6 e che parrebbe costituire anche il parametro in base al quale verificare che il soddisfacimento dei creditori non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. L’apporto che dovrà essere oggetto di apposita stima ai fini della verifica da parte dell’attestatore è finalizzato, come sopra detto, a migliorare il trattamento dei creditori chirografari, sì da garantire loro un soddisfacimento non inferiore al 20% attraverso un incremento dell’attivo almeno pari al 10%, quando questo sia sufficiente per consentire il rispetto di detta soglia minima di soddisfacimento. Ne consegue che l’ammontare dell’apporto dipenderà in concreto dal fabbisogno necessario per distribuire la percentuale del 20% e che, in assenza di indicazioni normative, pare dover essere oggetto di un ipotetico piano di riparto che da un lato dovrà tenere conto del valore di realizzo delle componenti attive in un contesto aleatorio e dall’altro dei costi della procedura di concordato, della
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sua fase esecutiva e delle passività reali e potenziali, ma che non potrà essere comunque inferiore al 10% dell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda ancorché il rispetto della soglia del 20% fosse già assicurato, a livello previsionale, dal valore dell’attivo esistente a tale data, dovendosi ritenere che il legislatore abbia inteso garantire ai creditori chirografari e a quelli privilegiati degradati per incapienza un quid pluris rispetto alla misura di soddisfacimento consentita dai prevedibili risultati della liquidazione. Una volta quantificato l’apporto di risorse esterne in concreto necessario, occorre verificare se il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 20% non sia deteriore rispetto al trattamento realizzabile nella liquidazione giudiziale che rappresenta il limite invalicabile previsto dall’art. 84 c. 1 CCII. Se difatti il trattamento dei creditori chirografari fosse deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione giudiziale, la proposta dovrebbe prevedere una misura di soddisfo superiore – eventualmente in virtù dell’apporto di risorse esterne – trattandosi di una condizione di ammissibilità della proposta medesima e, solo nel caso di contestazione della convenienza da parte dei creditori a ciò legittimati, anche di omologabilità del concordato ex art. 112 c. 5 CCII. Pare opportuno precisare che le risorse esterne di cui fa menzione l’art. 84 c. 4 CCII costituiscono cosa diversa dalla nozione di finanza esterna. Quest’ultima, infatti, consiste in un apporto (non necessariamente in denaro) neutrale rispetto allo stato patrimoniale del debitore, non comportando né un incremento dell’attivo né un aggravio del passivo, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore di terzi finanziatori; per contro, le risorse esterne menzionate nell’art. 84 c. 4 CCII entrano a far parte del patrimonio del debitore come è confermato anche dalla loro distribuibilità in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. che per l’appunto possono applicarsi unicamente ai beni di questi. Avendo perciò stabilito che la deroga è consentita purché sia rispettato il requisito del 20%, il legislatore ha così impresso alle risorse esterne un vincolo di destinazione al soddisfo dei creditori chirografari in tale misura, attribuendo al debitore la facoltà di trattenere per sé l’eventuale residuo in deroga all’art. 2740 c.c. L’ultima parte dell’art. 84 c. 4 CCII precisa che possono essere risorse esterne quelle apportate dai soci a qualunque titolo, a condizione che non vi sia obbligo di restituzione, ovvero, ove sussistente, il credito sia postergato e che il piano ne preveda la destinazione a diretto vantaggio dei creditori concorsuali. Ciò posto, nella vigenza della Legge Fallimentare, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ben tracciato il perimetro all’interno del quale il Tribunale è tenuto a vagliare la proposta di concordato, affermando che “in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non
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restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandone l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima peraltro da intendersi come obbiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore da un lato, e dall'assicurazione del soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori dall'altro”(Cass. SS.UU. n.152 del 23.01.2013). A seguito dell'intervento delle citate Sezioni Unite, quindi, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui il giudice - anche successivamente all'ammissione alla procedura e quindi a maggior ragione nella fase di ammissione - è tenuto ad effettuare una valutazione circa la fattibilità del piano proposto, sotto il profilo della correttezza giuridica, ed è chiamato a riscontrare che i presupposti di ammissibilità alla procedura, sussistano (così Trib. Ferrara, 18.07.2023). Nella vigenza dell’attuale Codice della crisi di impresa applicabile alla procedura in oggetto, si può affermare che tali principi non siano affatto cambiati e che la verifica del rispetto delle norme dettate in tema di concordato sia doverosa in capo al Giudice già in sede di vaglio degli atti al fine dell'eventuale apertura della procedura. Del resto, che l’ammissibilità della proposta vada valutata già al momento dell’eventuale apertura del concordato è elemento che si ricava dalla formulazione dell’art. 47 CCII c. 1 lett. a) che impone al Tribunale di verificare, in presenza di un concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sotto tale aspetto, è affidato all’Autorità Giudiziaria non un giudizio di idoneità del piano a consentire il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta, ma la verifica della mera possibilità del raggiungimento di tale obiettivo, sul presupposto che il piano non sia prima facie irrealizzabile. Nell’effettuare tale tipo di vaglio, il Tribunale si gioverà dell’attestazione di fattibilità del piano redatta dal professionista indipendente ex art. 87 c. 3 CCII e del parere del Commissario Giudiziale nominato. Orbene, nella fattispecie in esame la società ha ottemperato alle prescrizioni contenute nell’art. 84 c. 4 CCII avendo previsto l’apporto di risorse esterne per l’importo di € 250.000,00 da parte del socio
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di maggioranza Deagle s.r.l. diretto all’incremento del 10% dell’attivo disponibile e al soddisfo dei creditori chirografari nella misura del 26,06% o comunque non inferiore al 20%. A tal fine, unitamente alla proposta definitiva la Arco Felice s.r.l. in liquidazione ha depositato lettera di impegno da parte della Deagle s.r.l. (cfr. all. n. 4) che si obbliga al versamento della predetta somma subordinatamente all’omologa del concordato e senza obbligo di restituzione da parte di Arco Felice s.r.l. in liquidazione. In aggiunta a tale somma, la Deagle s.r.l. ha reso una ulteriore dichiarazione con la quale si è impegnata a versare ulteriori € 440.000,00 in caso dovessero verificarsi scostamenti di piano. Sul punto, l’attestatore, onerato di una verifica della realistica osservanza di tale impegno, si è limitato ad affermare che Riguardo alla capacità finanziaria della Deagle di sopportare il presente impegno e quelli di cui in seguito, si precisa che dall’analisi dei bilanci e della documentazione consegnata, seppure la società dalla non ha immediatamente disponibili le somme necessarie per ottemperare, ha una ampia consistenza immobiliare in corso di valorizzazione anche se gravata da indebitamento bancario. Per supportare tale carenza la PM si è impegnata a supportare la Deagle nel caso in cui non dovesse avere la capacità finanziaria di far fronte agli impegni assunti. Dal bilancio della PM Immobiliare al 31.12.2022, si evince come quest’ultima pur chiudendo civ
763 di 767 - 25/7/2024 10:53
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 388 - Iscritto da: 08/9/2020
civilisticamente in perdita abbia le capacità finanziarie per poter assumere gli impegni. Infatti, in bilancio sono riportate scritture di assestamento di cui solo ammortamenti e svalutazioni per euro 2.892.680 che non trovano realmente corrispettivo in una uscita finanziaria. Inoltre, dalla situazione economico patrimoniale al 30.09.2023 la PM Immobiliare già evidenzia un utile civile di euro 488.753 e volume di affari per oltre 7 milioni di euro. Dalla documentazione consegnata alla scrivente inerente il patrimonio immobiliare della PM e le disponibilità di cassa della stessa, gli impegni assunti dalla Deagle e supportati dalla PM si possono intendere garantiti (cfr. pag. 44 e ss. della relazione dell’attestatore). Alle medesime conclusioni è giunto il Commissario Giudiziale nominato che ha reso parere favorevole all’apertura della procedura. Il Commissario ha provveduto ad effettuare la valutazione comparativa tra lo scenario della liquidazione giudiziale e quello concordatario, evidenziando un soddisfo dei creditori chirografari superiore rispetto a quello del solo 3% che essi otterrebbero dalla liquidazione giudiziale. Peraltro, l’attestatore ha confermato la fattibilità del piano e la garanzia di un soddisfacimento dei creditori in misura non deteriore rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale, escludendo la proficua esperibilità dell’azione revocatoria contemplata dall’art. 166 CCII, dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della proponente e della capogruppo Se.ri s.p.a. per abuso di eterodirezione. In tutte le operazioni esaminate, invero, l’attestatore ha concluso per l’assenza dell’eventus damni e
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della scientia fraudis (rispetto alle azioni revocatorie nonché rispetto alla permuta per le ragioni sopra indicate) e per l’assenza di condotte negligenti in capo agli amministratori ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità così come per l’assenza di condotte pregiudizievoli da parte della capogruppo nei confronti della controllata. Per vero in assenza di una valutazione del Commissario Giudiziale in relazione alle operazioni poste in essere dalla società proponente in un tempo antecedente al deposito della proposta e del piano di concordato, il Tribunale tenuto conto dei pareri legali depositati dai procuratori della società e della relazione dell’attestatore non può che concludere nel senso per cui non pare configurabile un eventus damni nell’ambito delle operazioni di compravendita e di permuta poste in essere da Arco Felice s.r.l. in liquidazione tale da consentire il proficuo esperimento da parte del curatore delle azioni revocatorie all’interno di una eventuale procedura di liquidazione giudiziale. Neppure sono emerse dalla documentazione prodotta condotte idonee a configurare in capo agli amministratori una responsabilità per mala gestio della società, posta anzi in liquidazione in virtù della crisi finanziaria ingeneratasi a seguito dell’operazione di mutuo con MPS s.p.a. sebbene il patrimonio netto non sia stato eroso. Del pari, sulla scorta della documentazione versata in atti, non pare configurabile alcuna responsabilità della capogruppo Se.ri s.p.a. Il comma 1 dell’art. 2497 c.c. dispone Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Dal dato normativo è possibile ricavare che il presupposto della responsabilità per illecito esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c., è la dimostrazione di una gestione societaria non corretta e del conseguente danno patrimoniale ai soci - quale riflesso del danno al patrimonio della controllata - ed ai creditori della predetta, quale effetto della lesione della garanzia patrimoniale offerta dalla propria debitrice. Ai fini della configurazione della responsabilità per abuso da eterodirezione, allora, occorre verificare l’influenza delle scelte adottate dalla società controllante sulla controllata, nonché per effetto delle stesse, la conseguente riduzione della garanzia patrimoniale di quest’ultima. L’art. 2497 c.c., infatti, ha lo scopo di preservare gli interessi dei soci di minoranza e dei creditori della società eterodiretta
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danneggiata da un abuso di direzione unitaria, ricomprendendo quindi anche la lesione del patrimonio di una società controllata. La violazione dei principi di corretta gestione è sanzionabile non solo per la holding e i suoi amministratori che esercitano attività di direzione e coordinamento, ma per chiunque abbia preso consapevolmente parte al fatto lesivo nei limiti del vantaggio conseguito, ivi compresi – all’evidenza – gli amministratori della controllata. Tale responsabilità si configura, quindi, ove sia dimostrazione di direttive impartite dalla controllante, adottate in violazione dei canoni di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, che abbiano avuto l’effetto di indirizzare le scelte strategiche ed operative di gestione della controllata e che le stesse, quale espressione della direzione unitaria svolta dalla controllante, abbiano determinato un pregiudizio ai soci ed ai creditori della società eterodiretta. Nella fattispecie in esame, non è emersa dagli atti alcuna prova di una eventuale incidenza causale delle scelte e delle decisioni gestorie adottate dalla società dominante rispetto alla gestione societaria ed imprenditoriale di quella dominata, e dell’effetto depauperativo che la loro attuazione ha prodotto nei confronti della generica garanzia patrimoniale di quest’ultima. Non parendo allora il piano manifestamente inammissibile e non parendo ricorrere i presupposti per un incremento dell’attivo ove si desse luogo alla apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale ritiene che debba procedersi all’apertura dello strumento di regolazione della crisi, nella forma dello strumento del concordato con liquidazione di beni. P.Q.M. Letti gli artt. 47, 84 c. 4 CCII e 107 c. 3 CCII; Dispone l’apertura del concordato con cessione di beni depositato da Arco Felice s.r.l. in liquidazione con sede in San Potito Sannitico (CE) alla Via Centro Aziendale Quercete snc, P. IVA 03390800617; Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Marta Sodano; Nomina Commissario Giudiziale la Dr.ssa Rosanna Marotta; Fissa la data iniziale delle operazioni di voto al 20.05.2024 e la data finale al 20.06.2024; Onera il Commissario Giudiziale dell'inoltro della propria relazione ai creditori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107. co 3 CCII, nei 15 gg precedenti la data così fissata per l'inizio delle operazioni di voto; Concede al debitore, a coloro che hanno formulato proposte alternative, ai coobbligati, ai fideiussori del debitore e agli obbligati in via di regresso nonché ai creditori termine fino a dieci giorni prima della data inziale così fissata per le operazioni di voto per formulare osservazioni e contestazioni da trasmettere al Commissario Giudiziale a mezzo pec;
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764 di 767 - 25/7/2024 10:53
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 388 - Iscritto da: 08/9/2020
Onera il Commissario Giudiziale di dare comunicazioni ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e delle contestazioni pervenute e di informarne il Giudice delegato; Onera il Commissario Giudiziale del deposito della propria relazione definitiva e della conseguente comunicazione ai creditori, al debitore e agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale sopra fissata per le operazioni di voto. Fissa termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per il versamento di € 35.000,00; Dispone la comunicazione a cura della cancelleria e la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell’art. 45 CCII presso il registro delle imprese, al debitore, al P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Santa Maria Capua Vetere, 10.04.2024 Il Presidente Dr. Enrico Quaranta
765 di 767 - 25/7/2024 10:54
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 388 - Iscritto da: 08/9/2020
chi è interessato a Documenti può scrivere alla e-mail fibsud@libero.it

fibsud@libero.it
766 di 767 - 25/7/2024 10:55
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 388 - Iscritto da: 08/9/2020
FINVANVITELLI SRL – IN LIQUIDAZIONE P.IVA 01814630610 FALLITA 2023

GLASS INDUSTRIES SRL – IN LIQUIDAZIONE P.IVA 03440770612 Fallimento n. 3 / 2023

ALLMETEK SRL – IN LIQUIDAZIONE – FALLIMENTO 68/2017 P.IVA 03337070613

BRANDONI SRL – IN LIQUIDAZIONE – FALLIMENTO 8/2019 P.IVA 04166470619

LA ITAL PLASTICA SRL – IN LIQUIDAZIONE – CONCORDATO 16/2019 – FALLIMENTO 42/2022 P.IVA 06666950966

767 di 767 - 25/7/2024 11:00
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 388 - Iscritto da: 08/9/2020
Seri Industrial Bilancio semestrale abbreviato - Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019
Bilancio Seri Industrial spa Giugno 2019
Fib Sud S.r.l. Nusco (AV), Zona industriale fiorentine Area F2
Contratto d’affitto Pmimmobiliare S.r.l. (3) Fino a 4 gennaio 2025 Affitto Annuale 45.849,00 Caparra 36.000

Si ricorda che: in data 29 ottobre 2018 Sei Industrial S.p.A., Fib Sud S.r.l., Plast Research Development S.r.l. , Tolo Energia S.r.l., FDE S.r.l., hanno aderito per il triennio 2018-2019-2020 all’opzione per l’adesione al regime di tassazione di gruppo con Seri Industrial S.p.A., come previsto dal regolamento in base alle disposizioni in materia previste dagli articoli dal 117 al 128 del TUIR come modificato dal D.lgs. N. 340/2003 e disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004.


Contenzioso Fib Sud S.r.l / Fallimento MP S.r.l. Giudizio promosso nell’interesse di Fib Sud S.r.l. in opposizione a decreto ingiuntivo con cui è stato ingiunto il pagamento di € 140 migliaia oltre interessi e spese per € 2 migliaia. Fib Sub ha chiesto di accertare il maggior contro credito dalla stessa vantato di importo non inferiore a quello del credito e per l’effetto dichiarare l’intervenuta compensazione. Nella udienza del 26 giugno 2019 il giudice si è riservato sulla richiesta di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo concedendo un termine per deposito delle note al 26 luglio 2019; la rischiosità è stata valutata possibile.


Capitale Sociale di Fib Sud srl in Liquidazione Euro 10.000,00 = Euro - 500.000,00
Debiti Dipendenti
Debiti Asi di Avellino 27 Ottobre 2022
Debiti Corte dei Conti VALORE: euro 11.258,36
Debiti Verso il Fallimento MP srl in Liquidazione Euro 140.000,00
Debiti Affitto Pmimmobiliare srl
al trasferimento a terzi, con atto del 22 gennaio 2020, del 100% di
FIB SUD S.r.l. per Euro 500 migliaia;

Data 24 Febbraio 2020 Nomina Socio Risana srl ultimo Bilancio 2018
Data Nomina Liquidatore 12 Giugno 2020 Commercialista Luciano Bloisi
Data 29 giugno 2020 Trasformata in Liquidazione
Data Trasferimento Sede Legale da San Potito Sannitico a Piedimonte
Cause Civili Dipendenti Fib Sud Srl
Data 6 Luglio 2023 Trasferimento Sede Legale da Piedimonte Matese a Calitri
Ultimo Bilancio Depositato da Fib Sud srl 2020 per Anno 2019
Trasferimento Terreni a Nusco da a Pmimmobiliare srl - Chi ? Euro ?




- Sentenza 626-2022 24 Giugno 2022 Tribunale: Avellino


parte ricorrente ha chiesto, altresì, di ordinare all S****o l’esibizione di tutta la documentazione n. 510755448 relativa all’infortunio in esame. In punto di fatto, il ricorrente ha evidenziato di essere scivolato, battendo la testa e i glutei mentre era intento a svolgere la sua attività di operaio alle dipendenze della FIB SUD S.r.l.. Il ricorrente ha denunciato l’insorgenza di postumi permanenti richiamando il ricovero del 19/12/2017 e del 18/01/2018. Il ricorrente ha, infine, precisato di aver presentato rituale ricorso avverso la valutazione medico -legale del 24/02/2018 dell M****a di


2023 — FIB SUD S.R.L.- IN LIQUIDAZIONE. ATTESA ESITO. UDIENZA DI. PRECISAZIONE. CONCLUSIONI (Art. 189). Data. Ora. Contro. 28/03/2023. 09:00. MP srl in liquidazione CURATELA FALLIMENTO ...




Coes Company S.r.l. In liquidazione è partecipata al 100% da Iniziative Industriali S.r.l., quest’ultima partecipata al 100% da Industrial S.p.A., di cui SE.R.I. S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale. Debiti Corte dei Conti VALORE: euro 183.932,99


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Indici Internazionali
Australia 0.9%
Brazil 1.2%
Canada 0.9%
France 1.2%
Germany 0.6%
Greece 0.4%
Holland 0.9%
Italy 0.1%
Portugal -0.7%
US (DowJones) 1.6%
US (NASDAQ) 1.0%
United Kingdom 1.2%
Rialzo (%)
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