Comunicato Stampa Fondo Beta convocazione assemblea 10 luglio 2012
10 Luglio 2012 - 12:10PM
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Comunicato stampa
Convocata l'Assemblea dei Partecipanti di Fondo Beta su richiesta
di un Partecipante
Roma, 10 luglio 2012- È stato pubblicato oggi l'avviso di
convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti di Beta Immobiliare -
Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso per il
giorno 13 settembre 2012 alle ore 12. L'Assemblea sarà chiamata a
deliberare sulla sostituzione della Società di Gestione e su quanto
ad essa consegue. L'Assemblea è stata convocata da IDeA FIMIT SGR a
seguito della richiesta in tal senso ricevuta dal quotista
Liscartan Investment S.Ã r.l., che risulta titolare del 31% circa
delle quote del Fondo. Ai sensi dell'art. 18-ter del DM 24 maggio
1999, n. 228, la SGR deve convocare senza ritardo l'Assemblea dei
Partecipanti quando ne è fatta domanda da tanti Partecipanti che
rappresentino almeno un decimo del valore delle quote in
circolazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da
trattare. Sulla base della richiesta ricevuta, la sostituzione, ove
deliberata, sarà disciplinata dal paragrafo 4.9 (d) (ii) del
Regolamento di Gestione del Fondo che prevede:
"La sostituzione della Società di Gestione nella gestione del Fondo
può avvenire, previa approvazione della modifica regolamentare da
parte di Banca d'Italia: [omissis] (d) con deliberazione motivata
dell'Assemblea approvata con il voto favorevole dei Partecipanti
che rappresentino almeno il 30% delle Quote: [omissis] (ii) solo a
decorrere dal ventiquattresimo mese dalla conclusione del
Collocamento di cui al paragrafo 8.3, a condizione che i
Partecipanti che rappresentino almeno il 10% delle Quote abbiano
comunicato per iscritto alla Società di Gestione, con preavviso di
almeno tre mesi, l'intenzione di adottare la delibera di
sostituzione."
La procedura relativa alla sostituzione della SGR, dettata dal
paragrafo 4.9, punto e) del Regolamento di Gestione, prevede che: -
entro tre mesi a decorrere dalla adozione della delibera di
sostituzione, o contestualmente alla stessa, l'Assemblea individua,
con il voto favorevole dei Partecipanti che rappresentino almeno il
30% delle quote del Fondo, la nuova SGR che sostituirà la SGR nella
gestione del Fondo; - il Presidente del Consiglio di
Amministrazione della SGR entro 30 giorni dalla data in cui ha
ricevuto notizia del nominativo della nuova SGR dal Presidente
dell'Assemblea dei Partecipanti, dovrà richiedere alla Banca
d'Italia l'approvazione delle modifiche del Regolamento di Gestione
conseguenti alla sostituzione; - la nuova SGR dovrà accettare tutte
le condizioni del Regolamento di Gestione e acquistare le quote del
Fondo di titolarità della SGR entro dieci giorni dalla data di
approvazione da parte della Banca d'Italia delle modifiche al
Regolamento di Gestione; - qualora l'Assemblea dei Partecipanti non
individui la nuova SGR entro i termini previsti, ovvero la nuova
SGR non acquisti le quote di titolarità della SGR, ovvero la Banca
d'Italia non approvi le modifiche al Regolamento di Gestione, la
SGR dovrà procedere alla liquidazione del Fondo ai sensi del
paragrafo 14.1 (iii) e (iv) del Regolamento di Gestione.
Il Regolamento di Gestione prevede inoltre che, a decorrere dalla
data della deliberazione di sostituzione e nelle more del
completamento del procedimento di sostituzione, l'attività di
gestione della SGR sia soggetta a rilevanti limitazioni, relative,
ad esempio, all'effettuazione di nuovi investimenti e/o
disinvestimenti dei beni del Fondo e alla conclusione o rinnovo di
accordi per la prestazione di opere e/o servizi relativi al
patrimonio del Fondo. Inoltre, in caso di sostituzione, in aggiunta
alle commissioni già maturate sino alla data dell'effettiva
sostituzione, la SGR avrà diritto a prelevare le indennitÃ
determinate ai sensi del Regolamento di Gestione. Si rileva,
infine, che ai sensi dell'articolo 19 del contratto di
finanziamento sottoscritto nel 2007 fra la SGR per conto del Fondo
Beta e di altri due fondi gestiti da IDeA FIMIT SGR, da un lato, e
un pool di banche, dall'altro lato, costituisce "Evento Rilevante"
l'ipotesi in cui "La SGR cessi di gestire uno dei Fondi ai sensi
del mandato di gestione conferito ai sensi degli articoli 36 e
seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, salvo che la nuova
società di gestione del risparmio sia di gradimento delle Banche
Finanziatrici (espresso per iscritto tramite la banca agente)".
Pertanto, qualora l'Assemblea dei Partecipanti deliberasse la
sostituzione della SGR e la nuova SGR incaricata non fosse di
gradimento delle Banche Finanziatrici, le stesse, ai termini e
condizioni previsti dal contratto di finanziamento, potrebbero, fra
l'altro, dichiarare che si è verificato un "Evento Rilevante", e/o
recedere dal e/o risolvere il contratto di finanziamento e/o
dichiarare la decadenza dal beneficio del termine rispetto agli
obblighi del Fondo. Ai sensi del contratto di finanziamento,
all'atto del recesso, della decadenza dal beneficio del termine e/o
della risoluzione, tutti gli importi in essere in conformità alla
documentazione finanziaria ad esso correlata saranno immediatamente
dovuti e esigibili unitamente a tutti gli altri importi dovuti ai
sensi della documentazione finanziaria stessa. Inoltre, ai sensi
del contratto di finanziamento, "i Fondi sono tenuti ad
indennizzare, tra l'altro, le Banche Finanziatrici e la Controparte
Hedging per ogni perdita, spesa o passività dalle stesse subite a
seguito del verificarsi di un Evento Rilevante". Per ulteriori
informazioni relative al contratto di finanziamento si rinvia a
quanto indicato in merito nell'ultimo rendiconto del Fondo.
Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della
Deliberazione CONSOB n.11971/99
Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr
Marco Scopigno; m.scopigno@ideafimit.it Beatrice Mori;
b.mori@ideafimit.it Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826
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