Qui di seguito le risposte del Cda punto per punto ai
rilievi mossi oggetto della riunione del consiglio di oggi.
Il processo di impairment e la svalutazione dell'avviamento
nel
resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018
I passaggi che hanno portato alla decisione assunta dal
Consiglio di
Amministrazione dell'8 novembre 2018 in merito alla
svalutazione
dell'avviamento sono specificati nelle valutazioni ex art.
125-ter, comma
3, d.lgs. 24 febbraio 1998 (il "TUF") pubblicate in data 14
gennaio u.s. e
disponibili sul sito www.telecomitalia.com, Sezione Investitori,
AGM e
Assemblee, cui si rimanda, e più in dettaglio nelle apposite
note della
relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2018 e del
bilancio al
31 dicembre 2018. Vale solo la pena osservare che:
(a) l'intero processo di impairment è stato seguito dal Comitato
per il
Controllo e i Rischi, che si è avvalso di professionisti
esterni
(b) PricewaterhouseCoopers, società incaricata della revisione
contabile,
ha confermato la correttezza tecnica della metodologia seguita
dalla
Società nel processo di impairment,
(c) il Gruppo TIM ha in effetti chiuso l'esercizio 2018 con un
EBITDA
organico della Business Unit Domestic di Euro 6,629 miliardi, e
quindi
inferiore a quello su cui l'impairment loss è stata stimata,
(d) l'impairment test è stato ripetuto in sede di bilancio
consolidato
2018, sulla base del nuovo Piano industriale 2019/2021, e ha
condotto a
una svalutazione superiore di Euro 450 milioni rispetto a quella
rilevata
al 30 settembre 2018 (Euro 2.450 milioni la svalutazione di Core
Domestic
per l'anno 2018), a conferma dell'esercizio di valutazione già
svolto ai
fini del consuntivo al 30 settembre 2018. Stando così le cose,
il
Consiglio ritiene di aver agito nell'unico modo possibile,
ossia
rettificando la posta dell'avviamento sulla base delle
informazioni
all'epoca disponibili.
Quanto alle critiche secondo cui il Consiglio avrebbe deliberato
in
merito all'impairment loss senza essere in possesso del
necessario corredo
informativo, basta osservare che:
(a) le informazioni utilizzate al fine dell'esercizio del test
di
impairment sono state rese disponibili agli Amministratori in
diverse
sedute consiliari,
(b) l'intero processo di impairment è stato seguito dal Comitato
per il
Controllo e i Rischi,
(c) la decisione è stata corretta e supportata dal parere del
prof. Laghi,
(d) la delibera è stata approvata dal Consiglio senza voti
contrari e con
la sola astensione di due Consiglieri,
(e) nessuno ha impugnato la delibera, né per carenza informativa
né per
altri motivi.
In conclusione sul punto: (a) la svalutazione dell'avviamento
effettuata
dal Consiglio in data 8 novembre 2018 era un atto dovuto, (b) la
relativa
delibera è stata assunta con il voto favorevole di tutti i
Consiglieri
presenti, ivi incluso il Consigliere Amos Genish, e con la sola
astensione
di due Consiglieri, (c) nessuno ha impugnato la delibera per
carenza
informativa o per qualunque altro motivo.
I motivi alla base della revoca delle deleghe al Consigliere
Amos Genish
Vivendi e il Consigliere de Puyfontaine contestano le modalità
con cui è
stata assunta la decisione maturata dal Consiglio di
Amministrazione del
13 novembre 2018 di revocare le deleghe attribuite al
Consigliere Amos
Genish, giungendo Vivendi a qualificare la vicenda come "golpe"
(1). Tale
"golpe" sarebbe stato contraddistinto da svariate e rilevanti
violazioni
di leggi, regolamenti e doveri di correttezza. Questo Consiglio
non
condivide queste accuse, come meglio si dirà al successivo punto
3. Prima,
peraltro, un accenno alle ragioni che hanno condotto alla revoca
delle
deleghe. Come specificato nella Relazione del Consiglio di
Amministrazione, cui si rimanda, le circostanze che hanno
portato alla
constatazione che il piano proposto e perseguito dal Consigliere
Amos
Genish non produceva i risultati attesi - tanto da rendere
necessaria una
significativa svalutazione dell'avviamento - sono, purtroppo,
oggettive e
condivise dalla maggioranza del Consiglio. È un dato altrettanto
oggettivo
che il Consigliere Amos Genish ha ritardato la presentazione al
Consiglio
dei dati di forecast, che evidenziavano significativi
scostamenti con le
previsioni di budget, nonostante tale presentazione fosse stata
richiesta
a più riprese sia in sede di Comitato per il Controllo e i
Rischi, sia in
sede consiliare. È altrettanto oggettivo ed evidente che il
forte
scostamento tra il risultato 2018 previsto dal piano redatto
dal
Consigliere Amos Genish e le stime di forecast 2018 rendeva
necessario un
sostanziale ripensamento del piano industriale 2019/2021, che
non era
possibile affidare a chi aveva mancato di raggiungere in modo
così
significativo gli obiettivi contenuti nel proprio piano, dopo
soli nove
mesi dalla sua approvazione (6 marzo 2018).
È in tale contesto che il Presidente Fulvio Conti - preso atto
delle
posizioni espresse da alcuni Consiglieri - ha ritenuto di
verificare se il
Consiglio avesse ancora fiducia nelle capacità del Consigliere
Amos Genish
di fronteggiare adeguatamente le difficili condizioni create da
un
deteriorato quadro competitivo e regolatorio oppure se, per il
bene
dell'azienda, fosse opportuno proporre un avvicendamento. È
pacifico, e
fisiologico, che situazioni simili creino, all'interno
dell'organo
amministrativo, divisioni. Ma è altrettanto pacifico che ogni
decisione è
stata assunta nell'ambito consiliare, seppure a maggioranza.
Risultano
allora del tutto infondate le affermazioni del socio Vivendi
secondo cui
la Società sarebbe stata guidata da "un Consiglio di
Amministrazione
ombra". È vero il contrario: il Consiglio riteneva, e ritiene
tuttora, che
la revoca delle deleghe fosse necessaria per assicurare a TIM
una guida
migliore e si è comportato di conseguenza. In conclusione sul
punto, la
revoca delle deleghe al Consigliere Amos Genish non rappresenta
alcun
"golpe" da parte della maggioranza del Consiglio o il risultato
di
"consigli ombra", quanto piuttosto: (a) il risultato di una
progressiva
perdita di fiducia nelle capacità del Consigliere Amos Genish
di
fronteggiare efficacemente le condizioni di mercato, come
dimostra la
circostanza che il piano industriale dallo stesso perseguito non
stava
dando i risultati attesi, e (b) la volontà di porre rimedio a
una
situazione che assumeva contorni sempre più critici a
salvaguardia
dell'interesse dell'azienda e di tutti i suoi azionisti.
I profili procedurali della delibera consiliare di revoca delle
deleghe
esecutive già conferite al Consigliere Amos Genish
Le stesse circostanze che hanno portato alla revoca delle
deleghe del
Consigliere Amos Genish, come atto doveroso e necessario, ne
hanno
determinato anche l'urgenza. E ciò, anche in considerazione
della
rilevanza di tale decisione rispetto all'assolvimento degli
obblighi di
informazione al mercato con modalità tali da evitare
ripercussioni sul
corso del titolo in borsa. Di qui, dunque, la scelta di
convocare il
Consiglio di Amministrazione con preavviso di dodici ore,
come
espressamente previsto dallo statuto della Società in caso di
urgenza, in
modo da evitare il rischio, nelle more di una convocazione più
lunga, di
fughe di notizie o comunque di creare incertezza sulle sorti
dell'amministratore delegato in carica. Ferma, quindi, la
responsabilità
del Consiglio di assumere le proprie determinazioni con la
massima
tempestività, il processo decisionale con cui si è arrivati alla
revoca
delle deleghe del Consigliere Amos Genish e, successivamente,
alla loro
riattribuzione all'interno dello stesso Consiglio al Consigliere
Luigi
Gubitosi, si è svolto nell'esclusivo interesse della Società e
secondo la
legge, senza alcun "contrasto con le principali prassi di
corporate
governance".
Ciò vale anche, e in primo luogo, per le fasi di tale processo
che hanno
preceduto la deliberazione nell'adunanza consiliare del 13
novembre 2018.
In proposito, il fatto che il Presidente abbia avuto
consultazioni con
alcuni Consiglieri, anche con la partecipazione dei consulenti
legali
esterni della Società, è fisiologico e appropriato rispetto ai
doveri che
tale carica impone, e segnatamente rispetto alla funzione di
indirizzo che
questi deve esercitare nei confronti del Consiglio nonché allo
specifico
compito di organizzarne i lavori. Il che, per l'appunto, include
fra le
altre cose quello di intrattenere contatti con singoli
Consiglieri, fermo
il principio che a tutti siano fornite "adeguate informazioni"
ai fini
della discussione sulle materie all'ordine del giorno. È allora
del tutto
fuori luogo parlare di "sedute ombra"(4) del Consiglio di
Amministrazione
e falso che ad esse abbiano partecipato "esponenti e consulenti
di
Elliott". Nulla di tutto questo è accaduto.
Vero è, invece, che i Consiglieri che hanno interloquito con
il
Presidente in vista della riunione del Consiglio del 13 novembre
2018 non
hanno scambiato alcuna informazione che non fosse già nota al
resto del
Consiglio. Ed infatti, da un lato, hanno evidenziato le
proprie
perplessità sulla condotta dell'allora Amministratore Delegato e
sui
risultati aziendali, anche alla luce di quanto accaduto per
l'approvazione
della novestrale. Fatti, questi, ben noti a tutti. Dall'altro
lato, hanno
potuto confrontarsi, anche con l'ausilio dei legali della
Società, sui
rischi legati alla procedura di revoca e sulle sue ragioni, ma
senza che
una simile interlocuzione abbia in alcun modo compromesso le
successive
fasi di discussione e decisione in sede collegiale. In altre
parole,
nessuno di costoro ha avuto accesso a dati, documenti o
informazioni
diversi o comunque tali da alterare la parità informativa ai
fini della
discussione sulla revoca. All'esito di tale confronto, cioè,
nessuno
poteva vantare rispetto ad ogni altro Consigliere la conoscenza
di
informazioni ulteriori rispetto a quelle conosciute dagli altri
ai fini
della decisione. In questo senso, risulta chiaramente
irrilevante il fatto
che, secondo le risultanze dell'audit interno, alcuni
Consiglieri abbiano
ricevuto prima del Consiglio un'email trasmessa dai legali della
Società
con tre documenti allegati. E ciò, non soltanto perché tale
invio ha avuto
luogo nelle ore della notte a ridosso dell'inizio della
riunione
consiliare tenutasi alle ore 7:00 della mattina; ma,
soprattutto, per la
natura e il contenuto di tali documenti. Si trattava infatti:
(i) da un
lato, della bozza del c.d. menabò della seduta, che altro non è
che una
traccia utile al Presidente per dirigere i lavori e che il
medesimo ha
seguito nell'ambito della seduta consiliare del 13 novembre
2018. È quindi
evidente che tutti i Consiglieri hanno avuto piena contezza del
contenuto
del documento prima di esprimere il proprio voto; (ii)
dall'altro lato, di
due ipotesi di comunicati stampa, entrambi distribuiti a tutti
i
Consiglieri nel corso della riunione, letti dal Presidente e
oggetto di
revisioni puntuali ad esito della discussione collegiale. È
allora anche
in questa caso evidente che tutti i Consiglieri hanno avuto
piena contezza
dei documenti prima di esprimere il proprio voto.
Quanto sopra è sufficiente a escludere che talune informazioni
siano
state fornite solo ad alcuni Consiglieri e, quindi, che vi sia
stata
alcuna violazione del principio di collegialità. Né, d'altro
canto, è
stata contestata da alcuno l'irregolarità di quella delibera
consiliare,
la stessa non essendo stata impugnata nei termini di legge.
Infine una
considerazione sul ruolo dei consulenti legali esterni della
Società. Lo
studio BonelliErede assiste la Società da anni e in via
pressoché
continuativa sulle più rilevanti tematiche di diritto societario
così come
su quelle di carattere giuslavoristico relative alla delicata
fase dei
ricambi di vertice. Quando il Presidente si è trovato
nell'urgenza di
istruire il Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2018,
ha ritenuto
di chiedere la collaborazione dello studio BonelliErede nelle
persone del
suo Associato più rappresentativo, l'avv. Sergio Erede, e
dell'avv.
Marcello Giustiniani, responsabile del Dipartimento di Diritto
del Lavoro.
E lo ha fatto solo dopo aver verificato che lo Studio non si
trovava in
una situazione di conflitto di interessi.
È pertanto errato definire lo Studio BonelliErede come "il
consulente
legale di Elliott" in quanto i fatti dimostrano che:
(a) la consulenza è stata fornita a supporto dell'attività del
Presidente
quale soggetto deputato a promuovere, ed organizzare, i lavori
del
Consiglio,
(b) come sopra indicato, il prodotto di tale consulenza è stato
condiviso
col, e discusso dal, Consiglio in sede collegiale,
(c) le decisioni cui il Consiglio è giunto sono state assunte
senza che
sia stata ravvisata, anche dall'organo che ne ha esaminato
il
comportamento ex post, alcuna violazione della disciplina in
materia di
conflitto di interessi.
In conclusione sul punto, il Consiglio ritiene che il processo
decisionale
che ha condotto alla revoca delle deleghe al Consigliere Amos
Genish - e
l'operato del Presidente in tale contesto - sia stato pienamente
conforme
alla disciplina vigente e alle previsioni dello statuto
sociale.
I profili procedurali della delibera consiliare di nomina del
nuovo
Amministratore Delegato mediante il conferimento delle deleghe
esecutive
al Consigliere Luigi Gubitosi
Considerazioni del tutto analoghe valgono anche in relazione al
processo
decisionale seguito nella successiva riunione del Consiglio
di
Amministrazione del 18 novembre 2018 per la nomina del nuovo
Amministratore Delegato nella persona del Consigliere Luigi
Gubitosi.
In proposito, è appena il caso di ricordare il contesto del
tutto
peculiare in cui ha avuto luogo la sostituzione
dell'Amministratore
Delegato, che è avvenuta "in corsa", in circostanze
traumatiche
determinate dal venir meno della fiducia da parte della
maggioranza degli
Amministratori nei confronti del Consigliere Amos Genish e,
tuttavia,
senza che questi rassegnasse le dimissioni. Ferma, quindi, la
necessità di
adattarsi alle particolari circostanze del caso, l'intero
procedimento di
attribuzione delle deleghe, sia nella fase istruttoria sia in
quella
decisoria, si è svolto nel pieno rispetto delle regole, ivi
incluse quelle
di carattere autodisciplinare che la Società si è data con
riguardo
all'ipotesi di successione degli Amministratori esecutivi.
Ed infatti, il processo definito sin dal 2011, poi
successivamente
aggiornato, pone l'obiettivo di governare in modo ordinato e
tempestivo la
delicata fase del rinnovo, della sostituzione e del rimpiazzo
degli
Amministratori esecutivi, in uno con l'esigenza di salvaguardare
in ogni
caso la continuità; e ciò, prevedendo anche espressamente la
facoltà di
ricorrere al supporto di società esterne specializzate - a
maggior ragione
quando il tempo a disposizione sia particolarmente ristretto -
per la
ricerca e la valutazione delle potenziali candidature, come in
effetti è
avvenuto nel caso di specie con la decisione di avvalersi di un
consulente
autorevole (Russell Reynolds) a supporto del Comitato per le
nomine e la
remunerazione. Il tutto, senza dimenticare che la scelta di
non
intervistare candidati esterni, oltre a essere conforme
all'impegno
espresso nel piano di successione a favore della valorizzazione
delle
candidature interne, si è resa in qualche modo inevitabile a
seguito della
decisione (del tutto libera e legittima) del Consigliere Amos
Genish di
non dimettersi dalla carica di Consigliere. In ogni caso, la
circostanza
decisiva che merita di essere ricordata è che anche in questo
caso, come
in relazione al precedente, la delibera di cui si lamenta
l'irregolarità
non è stata impugnata da alcuno e che anche l'organo che ha
esaminato il
comportamento del Consiglio di Amministrazione, e del suo
Presidente, ex
post, ha escluso qualunque violazione della disciplina in
materia di
conflitto di interessi. In conclusione sul punto, il Consiglio
ritiene che
il processo decisionale che ha condotto all'attribuzione delle
deleghe al
Consigliere Luigi Gubitosi - e l'operato del Presidente in tale
contesto -
sia stato pienamente conforme alla disciplina vigente e alle
regole di
autodisciplina che la Società si è data.
Provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione a seguito
della
richiesta di convocazione assembleare presentata dal socio
Vivendi.
Con riferimento alla richiesta di convocazione assembleare
presentata
dal socio Vivendi, non vi è molto da aggiungere a quanto si è
già avuto
modo di chiarire nella Relazione del Consiglio di
Amministrazione, cui si
rinvia per intero.
Qui basti ribadire sinteticamente che il Consiglio di
Amministrazione ha
dato seguito a tale richiesta nei termini di legge, una volta
svolte le
necessarie verifiche sia direttamente, sul piano dei requisiti
formali,
sia mediante un'attività istruttoria, del tutto doverosa,
realizzata con
il coinvolgimento tanto delle funzioni interne alla Società
quanto di
consulenti esterni: oltre al supporto prestato dagli studi
legali
BonelliErede e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners,
sono stati
acquisiti tre autorevoli pareri pro veritate resi dai proff.ri
Mario
Stella Richter jr, Roberto Sacchi e Pietro Mazzola. A tali
pareri si
aggiunge quello richiesto dal Collegio Sindacale al prof. Mario
Notari.
Quanto, infine, alla specifica questione dell'affidamento
dell'incarico
al nuovo revisore contabile, che - è appena il caso di
ricordarlo - non fu
possibile decidere nel corso dell'assemblea annuale dello scorso
aprile
per motivi estranei alla Società, gli argomenti svolti dal socio
Vivendi
risultano del tutto privi di fondamento sul piano fattuale
ancora prima
che giuridico. Da un lato, infatti, è un fatto che non vi sia
stato alcun
rifiuto, da parte di chicchessia, a "discutere la possibilità di
convocare
un'assemblea" per la nomina del revisore, tanto è vero che
tale
discussione ha avuto luogo nell'adunanza consiliare dell'8
novembre 2018.
Dall'altro lato, a dispetto dell'affermazione secondo cui la
Società
starebbe "patendo seri danni" in conseguenza della mancata
nomina del
revisore, resta il fatto che di tali imprecisati danni non è
stata fornita
alcuna descrizione, ancora prima che una quantificazione. E non
poteva
essere diversamente, visto che non c'è alcun danno.
In conclusione sul punto, il Consiglio ritiene che la condotta
tenuta a
seguito della richiesta di convocazione assembleare avanzata dal
socio
Vivendi ex art. 2367 cod. civ. sia stata pienamente conforme
alla
normativa vigente.
Il comunicato del 17 gennaio 2019
Il socio Vivendi e il Consigliere de Puyfontaine sostengono che
il
Consiglio di Amministrazione avrebbe errato nel comunicare al
mercato, in
data 17 gennaio 2019, che i risultati del 2018 si annunciavano
inferiori
alle attese del mercato. L'esame della normativa vigente
dimostra che il
Consiglio doveva emettere quel comunicato senza indugio in
quanto in
possesso di una informazione:
(i) di carattere preciso,
(ii) che non era stata resa pubblica,
(iii) che, se resa pubblica, avrebbe influito in modo
sensibile
sull'andamento del prezzo di borsa del titolo. Ricorrono infatti
tutti e
tre i parametri indicati dalla normativa market abuse. In
conclusione sul
punto, il comunicato del 17 gennaio 2019 era un atto dovuto. Se
si fosse
comportato diversamente, il Consiglio avrebbe violato la
normativa di
settore e, quindi, procurato un danno alla Società oltre al
rischio di
incorrere in più gravi sanzioni.
Le valutazioni del socio Vivendi a commento della Relazione del
Collegio
Sindacale
In data 10 marzo 2019, il Socio Vivendi ha pubblicato nel
documento
intitolato Rilievi del Collegio Sindacale di TIM una serie di
valutazioni
in merito alla Relazione del Collegio Sindacale, valutazioni che
il
Consiglio di Amministrazione ritiene errate e parziali. Secondo
Vivendi,
la Relazione del Collegio Sindacale avrebbe "evidenzia[to] come
gli
Amministratori nominati da Elliott abbiamo reiteratamente e
gravemente
violato le norme previste dal codice civile, i regolamenti
interni, il TUF
(Testo Unico Finanziario) nonché le disposizione dettate in
materia di
Corporate Governance". Tali violazioni si sarebbero, tra
l'altro, tradotte
in:
(a) riunioni ombra del Consiglio di Amministrazione riservate,
in via
esclusiva, ai soli amministratori espressione di Elliott, con
la
circolazione di informazioni e documenti non condivisi con gli
altri
consiglieri e con lo scopo di preconfezionare le decisioni;
(b) false affermazioni al Collegio Sindacale da parte del
Presidente
Conti, e
(c) nomina dei consulenti di Elliott quali advisor della
Società,
circostanza che, a giudizio del socio Vivendi, non solo
integrerebbe una
situazione di conflitto di interessi, ma addirittura
dimostrerebbe la
capacità di Elliott di esercitare un controllo sul Consiglio
di
Amministrazione.
Una doverosa premessa: ripetutamente, in diversi punti del
documento
pubblicato dal socio Vivendi, il contenuto della Relazione dei
Sindaci
viene riportato in maniera non fedele, arrivando addirittura
a
modificarne, virgolettandole, le parole. È un comportamento che
si ritiene
grave e che spetterà ad altri - per prima la Consob -
valutare.
Tanto premesso, la tesi a dir poco fantasiosa secondo cui,
anziché dal
Consiglio di Amministrazione, descritto come ormai "esautorato",
TIM
sarebbe gestita da "un organo societario parallelo in cui solo i
membri
nominati da Elliott discutono e assumono decisioni"(9), è
talmente sopra
le righe da commentarsi da sola.
Come già osservato, le accuse del socio Vivendi si concentrano
sulla
revoca delle deleghe al Consigliere Amos Genish, con decisione
che il
Consiglio di Amministrazione ha assunto dopo aver preso contezza
dei
significativi scostamenti tra i risultati previsti dal piano
perseguito
dal Consigliere Amos Genish e il budget 2018. Nulla a che vedere
quindi
con interessi particolari riconducibili al socio Elliott che in
qualche
modo Vivendi vorrebbe veicolati al Consiglio di Amministrazione
tramite il
suo Presidente e i consulenti della Società.
In proposito, la Società ha già avuto modo di offrire ogni e più
utile
chiarimento in precedenza, sia nel presente documento sia nella
Relazione
del Consiglio di Amministrazione.
Quanto sopra è sufficiente a escludere che vi sia stata
alcuna
violazione del principio di collegialità. Alla luce di ciò,
risulta del
tutto errata e lesiva della onorabilità del Presidente del
Consiglio di
Amministrazione l'accusa di aver addirittura "fuorviato i
Sindaci di TIM":
il Presidente ha semplicemente dichiarato che al momento della
decisione
tutti i Consiglieri disponevano delle stesse informazioni e
questo è un
fatto non revocabile in dubbio. Infine, resta la teoria secondo
cui i
consulenti legali che, a partire dalla preparazione della
riunione
consiliare del 13 novembre 2018 e fino all'assunzione delle
decisioni
relative alla richiesta di convocazione assembleare presentata
dal socio
Vivendi, hanno affiancato la Società siano in realtà "i
consulenti di
Elliott", e che la loro stessa nomina sia contemporaneamente
causa ed
effetto del potere che Elliott avrebbe di "esercit[are] di fatto
un
controllo sul Consiglio di Amministrazione di TIM'.
In proposito, basta rimandare a quanto osservato al precedente
punto 5.
Quanto, poi, alla pretesa di rappresentare il consulente legale
come un
veicolo di trasmissione degli interessi riconducibili al socio
Elliott, è
sufficiente richiamare due circostanze che, pure, sono
chiaramente
indicate nella Relazione del Collegio Sindacale: da un lato, il
fatto che
il consulente legale ha verificato l'insussistenza di eventuali
conflitti
d'interesse e reso la relativa dichiarazione al cliente in
occasione
dell'affidamento sia dell'incarico relativo alle decisioni
consiliari del
13 e 18 novembre sia di quello relativo alla richiesta di
convocazione
assembleare del dicembre 2018; dall'altro lato, che il Collegio
Sindacale
ha dal canto suo dichiarato di "non [aver] ravvisato . allo
stato alcuna
violazione della disciplina in materia di conflitto di
interessi".
Tutto quanto sopra non rappresenta peraltro l'aspetto più
critico del
documento pubblicato dal socio Vivendi. Infatti, quello che più
colpisce è
che il socio Vivendi fornisce una lettura del tutto parziale
della
Relazione del Collegio Sindacale, omettendo di riferire che il
Collegio
Sindacale:
(a) in merito alle critiche formulate dal socio Vivendi in
relazione alla
procedura che ha portato alla svalutazione dell'avviamento, ha
ritenuto
che:
(i) "la procedura seguita dalla Società nell'attività di
impairment
dell'avviamento è stata svolta in ottemperanza al corpus
normativo in
materia, anche di fonte interna"(14);
(ii) "è stata svolta una articolata istruttoria dal parte del
CCR [n.d.r.
il Comitato Controllo e Rischi] volta a prendere in
considerazione tutte
le informazioni note alla Società"(15);
(iii) "tutti i consiglieri sono stati messi nella condizione di
prendere
una decisione informata ai fini dell'approvazione del resoconto
novestrale
2018"(16);
(b) in merito al processo che ha portato al conferimento delle
deleghe al
Consigliere Luigi Gubitosi, fermi restando i supposti (e a
nostro giudizio
inesistenti) profili di irregolarità di cui si è detto sopra,
non ha
ravvisato "elementi che lo potessero portare a ritenere detto
processo nel
suo complesso sostanzialmente non confacente al dato normativo
(ivi
inclusa la disciplina sui conflitti di interesse)"(17);
(c) in merito alla richiesta di convocazione dell'assemblea
formulata dal
socio Vivendi ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.:
(i) "non ha ravvisato violazioni della disciplina sul conflitto
di
interessi degli amministratori"(18);
(ii) "non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per
esercitare i
poteri vicari di convocazione di una specifica Assemblea ex art
2367 e ciò
in quanto: (i) si deve negare per costante giurisprudenza e
dottrina che
il dovere di convocare l'Assemblea discenda in modo automatico
e
meccanicistico dalla sussistenza degli elementi della
fattispecie, (ii) la
convocazione dell'Assemblea da parte del CdA è avvenuta senza
ritardo,
vale a dire nel termine di trenta giorni dalla data della
richiesta come
previsto dal complesso della norme in materia anche in
materia
sanzionatoria (art. 2631) e, conseguentemente, il CdA non si è
dimostrato
inerte, e (iii) quanto al tempo della convocazione
dell'Assemblea di cui
all'art. 2367 non trova invece applicazione il termine di trenta
giorni
previsto dall'art. 2631 e, pur se il tempo individuato dal CdA
appariva
connotato da profili di discrezionalità risultava, comunque,
supportato da
ragioni giustificatrici non manifestamente irragionevoli o
incoerenti";
(d) in merito alle critiche del socio Vivendi circa l'asserita
mancanza di
indipendenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha
ritenuto
che "non si possano ravvisare allo stato profili che possano
mettere in
discussione l'indipendenza del Presidente del CdA"(20);
(e) in merito alle critiche del socio Vivendi circa l'asserito
ritardo ai
sensi della normativa MAR (Regolamento EU 596/2014) in relazione
alle
attività preparatorie del Consiglio di Amministrazione del 13
novembre
2018, ha ritenuto che "il registro sia stato correttamente
aperto al
momento della convocazione del CdA del 13 novembre 2018 non
potendo, prima
di tale momento, l'informazione qualificarsi come
privilegiata,
trattandosi solo di attività di carattere interlocutorio e
preparatorio
che avrebbero potuto tradursi o meno in informazioni aventi
carattere
price sensitive in relazione alla decisione o meno di farne
oggetto della
convocazione di uno specifico CdA"(21);
(f) in merito alla comunicazione al mercato dei risultati
preliminari
gestionali relativi all'esercizio 2018 oggetto di esame nella
riunione del
Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2019 e sulla
mancata
approvazione del relativo comunicato stampa, ha ritenuto che
"la
comunicazione al mercato fosse non solo opportuna, ma
necessaria"(22) e
che la stesura finale del comunicato sia avvenuta "come da
disciplina
applicabile";
(g) in merito all'asserita mancanza di indipendenza dei
Consiglieri che si
sono qualificati come tali, il Collegio ha monitorato il
processo di
verifica dei suddetti requisiti e ha ritenuto "di condividere
le
determinazioni assunte dal Consiglio di
amministrazione"(24).
A giudizio del Consiglio, le considerazioni sopra svolte
dimostrano a
tutti gli Azionisti che:
(a) l'esito della procedura di impairment condotta nel novembre
2018 era
un atto dovuto e non procrastinabile;
(b) la revoca delle deleghe al Consigliere Amos Genish è
conseguenza di
una progressiva perdita di fiducia nelle sue capacità di
fronteggiare
efficacemente le condizioni di mercato, come risultava dalla
circostanza
che il piano industriale dallo stesso perseguito non stava dando
i
risultati attesi, tanto da costringere la Società prima a
effettuare una
significativa svalutazione del proprio avviamento e, poi, a
emettere un
profit warning;
(c) l'attribuzione delle deleghe al Consigliere Luigi Gubitosi
ha
rappresentato, e rappresenta, la miglior soluzione possibile per
la
Società e per tutti i suoi Azionisti, anche tenuto conto della
necessità
di minimizzare i rischi derivanti dal protrarsi di periodi di
incertezza.
Il Consiglio pertanto riafferma piena fiducia nell'operato del
Consigliere
Luigi Gubitosi;
(d) la richiesta del socio Vivendi di convocare un'Assemblea
avente a
oggetto il conferimento dell'incarico di revisione per il
periodo
2019-2027, la revoca di cinque Amministratori e la loro
sostituzione con
cinque diversi Amministratori è stata valutata e accolta dal
Consiglio di
Amministrazione con modalità del tutto conformi alla normativa
vigente;
(e) il comunicato stampa del 17 gennaio 2019 era un atto dovuto
per legge
e non procrastinabile;
(f) tutte le decisioni sono state assunte in ambito collegiale,
nel solo
interesse della Società e senza che possa ravvisarsi alcuna
situazione di
conflitto di interessi;
(g) l'attività del Presidente è stata conforme ai doveri di
istruzione e
guida dei lavori consiliari e non sussiste alcuna ragione che
possa
metterne in discussione l'indipendenza. Il Consiglio pertanto
riafferma
piena fiducia nell'operato del Presidente.
com
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March 14, 2019 14:50 ET (18:50 GMT)
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