Seri Industrial (SERI)

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GIOLA N° messaggi: 30356 - Iscritto da: 03/9/2014
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MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
542 di 741 - 02/8/2023 11:20
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
che la Coes Company s.r.l., dal momento in cui decideva di non onorare più gli impegni con la Brandoni s.r.l., cedeva l’intero capitale sociale di quest’ultima società alla Risana s.r.l.s., il cui amministratore unico, sig. Luciano Bloisi rivestiva anche la carica di sindaco della Coes Company s.r.l.;
543 di 741 - 02/8/2023 11:21
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

539 di 542 - 02/8/2023 10:15 Inserisci un articolo in questa discussione Quota 0 00Modifica
Livello 0 SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 301 - Iscritto da: 08/9/2020
P.Q.M. La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da SE.RI s.p.a. contro CAPP IMMOBILIARE s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3408/21 pubb. il 23.4.21, così provvede: 1. rigetta l’appello; 2. CONDANNA l’appellante SE.RI s.p.a al rimborso a favore di CAPP IMMOBILIARE s.r.l. delle spese di lite liquidate in complessivi € 13.560,00 oltre 15% spese forfetarie, IVA e CPA; 3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell’appellante di ulteriore importo, pari al contributo unificato già versato. Così deciso in Milano, 19.9.2022 Il Consigliere est. Il Presidente Maria Carla Rossi Maura Barberis
540 di 542 - 02/8/2023 10:19 Inserisci un articolo in questa discussione Quota 0 00Modifica
Livello 0 SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 301 - Iscritto da: 08/9/2020
Il 4 ottobre 2011 il resto del consiglio di amministrazione era così composto: i. il sig. VITTORIO CIVITILLO era amministratore delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione; ii. il sig. Fabio Vannacci consigliere; iii. il sig. Andrea Civitillo (il fratello di VITTORIO CIVITILLO ) consigliere. 4) In data 10 ottobre 2011, il Consiglio di Amministrazione di Coes Company, su suggerimento del sig. CIVITILLO, deliberava il conferimento a SE.RI S.p.A. di alcune delle più importanti attività amministrative, tra cui la supervisione della contabilità, degli adempimenti fiscali e del controllo di gestione. 5) SE.RI S.p.A. e con la stessa il sig. Civitillo hanno sempre avuto piena conoscenza e controllo di ogni movimento contabile di Coes Company. 6) I pagamenti dei fornitori di Coes Company sono sempre stati preventivamente autorizzati dal sig. CIVITILLO.

P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da COES COMPANY S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7176/2020 pubblicata in data 12/11/2020, così provvede: 1) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; 2) condanna l’appellante COES COMPANY S.R.L. a rimborsare alla parte appellata MASSIMO FOGLIATI le spese del presente grado di appello liquidate in complessivi euro 9.991,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge; 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 01/12/2022. Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
544 di 741 - 02/8/2023 11:21
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
che la Coes Company s.r.l., dal momento in cui decideva di non onorare più gli impegni con la Brandoni s.r.l., cedeva l’intero capitale sociale di quest’ultima società alla Risana s.r.l.s., il cui amministratore unico, sig. Luciano Bloisi rivestiva anche la carica di sindaco della Coes Company s.r.
MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
547 di 741 - 03/8/2023 15:59
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Le funzioni di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono state affidate a partire dal 14 gennaio 2020 al dott. Pasquale Basile, verificati i requisiti previsti dall’art. 27 dello Statuto sociale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione ha introdotto un Regolamento per il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che disciplina dal punto di vista organizzativo le attività, le competenze e le responsabilità del Dirigente preposto.

In data 28 ottobre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato, sino all’Assemblea chiamata a approvare il bilancio al 31 dicembre 2023, un Organismo di Vigilanza, composto da un componente esterno alla Società, dotato dei requisiti di professionalità e indipendenza necessari per lo svolgimento dell’incarico nella persona di Antonio Nobile avvocato che svolge attività professionale di consulenza ed assistenza in materia di diritto penale societario. Successivamente, anche le controllate FIB S.p.A. e Seri Plast S.p.A. hanno rinnovato per sino all’esercizio 2023 gli Organismi di Vigilanza rispettivamente in data 22 novembre 2021 e 23 dicembre 2021.
Dati di contatto e modalità di esercizio dei diritti Il gruppo Seri Industrial ha individuato e nominato, ai sensi dell’art. 37 par. 7 e par.2 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), l’Avv. Benedetto Verdino quale Responsabile della protezione dati di gruppo (DPO di gruppo).



Il Responsabile della protezione dei dati di gruppo Seri Industrial è l’Avv. Benedetto Verdino, raggiungibile indirizzo e-mail: privacy@serihg.com
Mobile: 320. 7881948
email: benedetto.verdino@gmail.com
PEC: avv.benedettoverdino@legalkosmos.com
C.F. VRDBDT81E21A783U
P.I. 01560700625.
Via Pacevecchia 5, 82100 – Benevento
Località Montevenere 60, 53043 – Chiusi (SI)


Qualora l’interessato per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali desideri esercitare i diritti riconosciuti dalla legge potrà, specificando la propria richiesta e fornendo tutte le informazioni necessarie all’identificazione dell’istante, contattare liberamente il Titolare del Trattamento attraverso i recapiti di seguito riportati:
• a mezzo posta ordinaria indirizzata all’Organismo di Vigilanza. – Avv. Antonio Nobile, Via Toledo nr. 256 – 80132 Napoli (NA);
• a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo avvocatoantonionobile@gmail.com ;
• a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi
o odvseriindustrial@pec.it ,
o odvseriplast@pec.it ,
o odvfib@pec.it .
Il titolare avrà cura di fornirle riscontro entro 30 giorni
Avv. NOBILE ANTONIO 1 / 14449 * 3662675891 Penale - Ades.: 16/04/2008
Ind. 1: NAPOLI - 80132 - VIA TOLEDO, 256 - PAL. BERIO Tel. 0814202330 Fax 0810145137 antnob@gmail.com avvocatoantonionobile@pec.it



548 di 741 - 03/8/2023 16:00
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Membri del Collegio Sindacale
Matteo Caratozzolo Presidente del Collegio Sindacale
Laureato con il massimo dei voti in Economia e Commercio e con lode in Giurisprudenza, ha ricoperto la carica di Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed è stato anche membro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Tra i prestigiosi incarichi ricoperti, ha svolto l’attività di sindaco e Presidente del Collegio Sindacale di numerose società ed enti (Eni S.p.A., Meridiana S.p.A. e l’istituto di credito a medio termine CREDIOP), è stato Commissario ad acta della Fondiaria-SAI S.p.A., Presidente della Commissione Nazionale per la statuizione dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Organismo Italiano di Contabilità ed ha inoltre rivestito cariche apicali in Commissioni e Comitati Tecnici presso il Ministero del Tesoro e la Camera dei Deputati. Ha presieduto la Commissione dei Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri la quale, tra le varie attività, ha emanato i principi di comportamento del Collegio Sindacale nelle società quotate. E’ stato componente del Collegio dell’Ombudsman Giurì Bancario (Conciliatore Bancario) Italia. Ai numerosi incarichi sopracitati, ha affiancato l’attività di docente universitario. E’ autore di testi e di numerosi articoli scientifici in materia di diritto societario, economia aziendale e diritto tributario. Ricopre, tra l’altro, la carica di Presidente del Collegio Sindacale nella Salini Costruttori S.p.A., in Eni Fuel S.p.A. e quella di Sindaco effettivo in Bracco S.p.A..
549 di 741 - 03/8/2023 16:00
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
EY S.p.A. Sede Legale: Via Meravigli, 12 – 20123 Milano Sede Secondaria: Via Lombardia, 31 – 00187 Roma Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v. Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. di Milano 606158 - P.IVA 00891231003 Iscritta al Registro Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998

Responsabilità della società di revisione È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e dai GRI Standards. Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio “International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (di seguito “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la DNF non contenga errori significativi.
Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance engagement”) e, conseguentemente, Non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.
Roma, 13 aprile 2023
EY S.p.A.
Alessandro Fischetti ( Revisore Legale )
MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
552 di 741 - 09/8/2023 14:57
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Delibera n. 21644 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di < Industrial > s.p.a. per la violazione dell'art. 115, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e nei confronti di Vittorio Civitillo per la violazione dell'art. 120, comma 2, del medesimo decreto LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito "TUF"); VISTO, in particolare l'art. 120, comma 2, del TUF, ai sensi del quale "Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento"; VISTO l'art. 115 del TUF il quale dispone, al comma 1, che "La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale: a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità; b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera; c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia; cbis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies" e al comma 2 che "I poteri previsti dalle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122"; VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la disciplina degli emittenti (di seguito, anche solo «Regolamento Emittenti») ed in particolare: - l'art. 119, commi 1 e comma 2, il quale, in attuazione dell'art. 120 del TUF prevede che: "1. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una partecipazione in strumenti finanziari comunicano alla società partecipata e alla Consob: a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 66,6%; b) la riduzione della partecipazione in strumenti finanziari, al di sotto delle soglie indicate alla lettera a). 2. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una partecipazione aggregata comunicano alla società partecipata e alla Consob: a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, e 50% e 66,6%; b) la riduzione al di sotto delle soglie indicate alla lettera a)"; - l'art. 121, comma 1, ai sensi del quale: "La comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni, delle partecipazioni in strumenti finanziari e della partecipazione aggregata, è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2"; - l'art. 116-terdecies, il quale definisce "partecipazione aggregata" la posizione aggregata della "partecipazione in azioni" e della "partecipazione in strumenti finanziari"; quest'ultima include le "partecipazioni potenziali" e le "altre posizioni lunghe", che a loro volta comprendono: "le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto diversi da quelli rilevanti per le partecipazioni potenziali, in grado di determinare l'assunzione di un interesse economico positivamente correlato all'andamento del sottostante, ivi incluso il caso della controparte del titolare di una posizione corta". VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; RILEVATO che, in esito all'istruttoria di vigilanza anche ispettiva condotta dalla Consob è, tra l'altro, emersa l'omissione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 115 e 120 del TUF da parte della società < Industrial > S.p.A. e del sig. Vittorio Civitillo; tali obblighi informativi sono sorti a seguito di una operazione di reverse merger che ha interessato la società < Seri > < Industrial > S.p.A., di cui < Industrial > deteneva il 71% circa del capitale sociale, e K.R. Energy S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana; nello specifico, il sig. Civitillo, soggetto al vertice della catena partecipativa di K.R.E (post reverse merger con < Seri > < Industrial >), ha mancato di comunicare alla Consob la partecipazione aggregata con riferimento alle azioni di KRE detenute da [… omissis …], assunta a seguito di accordi intervenuti tra le parti a partire dal 2017 e più volte modificati; < Industrial > ha omesso la comunicazione alla Consob delle modifiche intervenute sull'assetto negoziale relativo ai menzionati accordi, nonostante la apposita richiesta informativa formulata dall'Autorità; VISTA la nota dell'8 gennaio 2020, ricevuta in pari data, con la quale la Divisione Corporate Governance, Ufficio Opa e Assetti Proprietari ("DCG"), in esito all'attività di vigilanza svolta, ha contestato al sig. Civitillo la violazione dell'art. 120, comma 2, del TUF e alla società < Industrial > S.p.A. la violazione dell'art. 115, comma 2, del TUF; VISTA la nota del 17 gennaio 2020, con la quale le parti hanno formulato dinanzi alla DCG istanza di accesso agli atti del procedimento e, dinanzi all'Ufficio Sanzioni Amministrative ("USA"), istanza di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive; RILEVATO che dette istanze sono state accolte, rispettivamente, dalla DCG, in data 13 febbraio 2020 con la trasmissione della relativa documentazione e dall'Ufficio Sanzioni
553 di 741 - 09/8/2023 14:59
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CIVITILLO VITTORIO, SERI SPA, PERIPLAST DI SERIHG SRL & C SAS IN
LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL POZZETTO
122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato UMBERTO GENTILE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4106/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,
depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.
554 di 741 - 09/8/2023 15:03
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15674/2016 R.G. proposto da
INDUSTRIA COMPOSIZIONE STAMPATI S.R.L., CF
CVTVTR71P07G596R, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Umberto Gentile,
domiciliata in Roma nello studio dell'avv. Paolo Carbone via Pozzetto
122, -ricorrente-
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n.12
-controricorrente -
Civile



ICS SRL – ( INDUSTRIE COMPOSIZIONE STAMPATI SRL ) P.IVA 03629690615 ( Partita Iva SERI PLAST SPA ) VITTORIO CIVITILLO - ANDREA CIVITILLO – FABIO VANNACCI – MARCO MACRELLI
Industrie Composizione Stampati S.r.l., presso il Centro Aziendale Quercete, Via Provinciale per Gioia Sannitica snc, San Potito Sannitico (CE), Cod. Fiscale e P. 04049690615 - 3 MAGGIO 2018
In data 20 dicembre 2019 la controllata Industrie Composizioni Stampati Srl
555 di 741 - 09/8/2023 15:05
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Contenzioso Fib/FAAM in liquidazione Con ricorso notificato dal Tribunale civile di Fermo il 21 dicembre 2018 FAAM ha richiesta la condanna di Fib al pagamento di (i) € 438,74 migliaia quale ultima rata dei rapporti già regolati tra le parti, (ii) € 146,4 migliaia in pagamento di merci cedute il 30 novembre 2014, (iii) € 41,69 migliaia per le merci prelevate sino al 30 novembre 2014, oltre interessi di mora calcolati in € 112 migliaia. Fib si è costituita ed in rito ha eccepito l’incompetenza del giudice adito, nel merito ha richiesto il rigetto delle domande formulate. Sulla base delle valutazioni offerte dai legali che assistono la società la rischiosità è stata valutata probabile nei limiti di € 585 migliaia. Nel bilancio di Fib risultano iscritti debiti per € 590 migliaia, nonché crediti per € 168 migliaia
556 di 741 - 09/8/2023 15:07
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
La contestazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al secondo aspetto riguarda, invece, l’operazione di acquisizione da parte della SERI SpA di un’immobile di proprietà della società Boccardi Immobiliare al prezzo di Euro 13.500.000. L’Agenzia delle Entrate ritiene che tale operazione avrebbe originato una detrazione indebita dell’imposta IVA applicata su tale importo. La Società ha ricevuto un avviso di accertamento con il quale è stato richiesto il ristoro di tale imposta, oltre interessi e sanzioni per pari importo. La Società ha presentato ricorso anche avverso tale avviso di accertamento, ritenendone infondate le motivazioni.

557 di 741 - 09/8/2023 15:08
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
RISANA SRL P.IVA 03991250618 PIEDIMONTE MATESE PIAZZA ROMA 16 - Commercialista Luciano Bloisi ( Evasione Gaeta - PARCONATOGAETA Euro 2.7 MilioniSettecentoMila
la Ital Plastica S.r.l., società controllata da Risana S.r.l., terzo rispetto al Gruppo SE.R.I. --
In data 15 maggio 2018 Tolo Energia S.r.l.ha ceduto in favore di Risana S.r.l. il 100% del capitale sociale di Krenergy Sei S.r.l.. ( Risana S.r.l. società interamente partecipata dal Sig. Luciano Bloisi,
Ora la Boccardi Immobiliare srl è in liquidazione e il liquidatore è Vincenzo Bernando, noto professionista di Piedimonte Matese .
La proprietà della Boccardi è interamente della società SERIHG srl, con sede legale in Piedimonte Matese, anche essa in liquidazione, con capitale sociale interamente versato pari a 1.900.000 euro.
La società SERIHG srl è nata nel 2005 con amministratore unico Vittorio Civitillo (attuale sindaco di Piedimonte Matese) che resta in carica fino al 2011. La società attualmente ha un capitale attuale di 5.000.000 milioni di euro interamente versato.
Nel 2006 la SERI spa diventa socio unico e resta tale fino al 2011.
Attualmente la proprietà della SERIHG è della RISANA srl mentre il liquidatore è Bloisi Luciano, professionista del capoluogo matesino.
558 di 741 - 09/8/2023 15:09
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
LA ITAL PLASTICA SRL – IN LIQUIDAZIONE – CONCORDATO 16/2019 – FALLIMENTO 42/2022 P.IVA 06666950966 SEDE LEGALE a MELZO ( MI ) e Unità Operativa Bergamo - Poi SAN POTITO Controllata da RISANA SRL di LUCIANO BLOISI -In data 15 maggio 2018 Tolo Energia S.r.l.ha ceduto in favore di Risana S.r.l. il 100% del capitale sociale di Krenergy Sei S.r.l.. ( Risana S.r.l. società interamente partecipata dal Sig. Luciano Bloisi,
Contratto di finanziamento con Banco di Napoli In data 30 aprile 2013 Seri Industrial, Seri Plant Division S.r.l., Seri Plast S.r.l., Industrie Composizione Stampati S.r.l., La Ital Plastica S.r.l., Omniafibre S.r.l. e Coes Company S.r.l. hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per un importo di Euro 15.000.000,00 con Banca IMI S.p.A. (la “Banca Agente”) e Banco di Napoli S.p.A. (“Banco di Napoli” o la “Banca Finanziatrice Iniziale”), assistito da alcune garanzie, tra le quali un contratto di garanzia sottoscritto fra SE.R.I. da una parte e Banca IMI S.p.A. e Banco di Napoli S.p.A. dall’altra, per un importo pari ad Euro 20.000.000. Il contratto prevede (i) una linea per cassa “amortising” a medio-lungo termine dell’importo capitale massimo pari ad Euro 10.000.000,00 con rate semestrali dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2018 e ultima rata al 30 aprile 2019 e (ii) una linea per cassa e per firma “revolving” a medio- lungo termine dell’importo capitale massimo pari ad Euro 5.000.000,oltre interessi, estinta mediante rimborso effettuato in data 4 dicembre 2017. Il tasso applicato è pari all’Euribor a 3 o 6 mesi oltre a spread.
MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
560 di 741 - 10/8/2023 08:55
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone: - Rigetta il ricorso in opposizione e, per l’effetto, accerta e dichiara la invalidità del
licenziamento intimato in data 8.4.2019, con decorrenza dal 30.6.2019, da Coes
Company s.r.l. in liquidazione nei confronti di Giuseppe Manzella; - ordina a Coes Company s.r.l. in liquidazione di reintegrare Giuseppe Manzella nel suo
posto di lavoro; - condanna Coes Company s.r.l. in liquidazione a corrispondere a Giuseppe Manzella, a
titolo di indennità risarcitoria conseguente alla accertata invalidità del licenziamento,
la retribuzione globale di fatto maturata dalla risoluzione del rapporto di lavoro e fino
alla effettiva reintegrazione nel limite massimo di dodici mensilità, al tallone mensile di
€ 2.211,33, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e detratto quanto dal lavoratore percepito aliunde per effetto di altro rapporto di lavoro dal dì di efficacia
del licenziamento e fino all’ordinanza di reintegra del 9.8.2021; - condanna Coes Company s.r.l. in liquidazione alla regolarizzazione della posizione
contributiva di Giuseppe Manzella; - condanna, infine, Coes Company s.r.l. in liquidazione a rifondere a Giuseppe Manzella,
le spese di lite relative alla presente fase di opposizione, liquidate in complessivi Euro
3.000,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge.
Bergamo, 21 marzo 2023
Il Giudice Elena Greco
Firmato
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Brazil 0.2%
Canada 0.5%
France -0.2%
Germany -0.2%
Greece -0.3%
Holland -0.1%
Italy -0.2%
Portugal -0.8%
US (DowJones) 0.1%
US (NASDAQ) 0.7%
United Kingdom -0.2%
Rialzo (%)
BIT:BIE 0.08 23.0%
BIT:IVN 1.63 15.6%
BIT:WALFO 0.03 15.0%
BIT:FDA 0.84 11.1%
BIT:RAD 1.13 10.8%
BIT:WOSA25 0.44 10.0%
BIT:EEMS 0.32 8.0%
BIT:FIC 17.80 6.6%
BIT:1MCHP 92.35 5.7%
BIT:CIA 0.04 5.4%

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