Registration Strip Icon for default Registrati gratuitamente per ottenere quotazioni in tempo reale, grafici interattivi, flusso di opzioni in tempo reale e altro ancora.

Seri Industrial (SERI)

- Modificato il 18/4/2024 09:52
GIOLA N° messaggi: 30857 - Iscritto da: 03/9/2014
Grafico Intraday: KREnergy SpAGrafico Storico: KREnergy SpA
Grafico IntradayGrafico Storico

 

EX KREnergy







Lista Commenti
741 Commenti
 ...   29   ... 
561 di 741 - 10/8/2023 09:01
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

Con atto di citazione ritualmente notificato la SERI s.p.a. faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 277/2020 per euro 21.178,94 oltre accessori, notificatogli dalla Cecas quale creditrice concordataria della Ecolead in relazione alla maggiore somma di euro 60.511,28 dovuta per canoni di locazione d’immobile non pagati. Invero in data 15/11/2011, Ecolead ebbe ad avanzare istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F.con la previsione di cessione dei beni ad Allmetek s.r.l. a fronte dell'assunzione da parte di quest'ultima dell'onere concordatario fino alla concorrenza di € 4.500.000,00


ribadito che con la nota del 21 febbraio 2012 a firma dell’amministratore della Seri, Vittorio Civitillo, Seri rilasciò esclusivamente nell’interesse di Allmete ed in favore di Ecolead srl in liquidazione la garanzia a prima richiesta assoluta e senza beneficio di escussione del debitore principale, nei limiti dell’importo massimo di euro 4.500.000,00 per le sole obbligazioni assunte da Allmetek s.r.l. nei confronti di Ecolead srl con il Contratto di Affitto di Azienda. Rispetto a tale garanzia Cecas ed il suo credito rimasero e sono rimaste del tutto estranee, come per tutti gli altri creditori aziendali della Ecolead, con la sola eccezione dei crediti dei lavoratori dipendenti. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie
562 di 741 - 10/8/2023 09:05
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
BUON GIORNO dott.ssa Dxxxxxx Cxxxx il mio nome è xxxxxxx la contatto perché ho trovato in internet il Fallimento n. 68/2017 ,volevo informarla che il Fallimento è collegato ad altre 4 BANCAROTTE FRAUDOLENTI , Più ALTRE TRUFFE collegate ad altre società SE è INTERESSATA LE POSSO FORNIRE DEI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI , del Fallimento n. 68/2017 ALLMETEK SRL IN LIQUIDAZIONE ,
MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
564 di 741 - 14/8/2023 09:11
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Cass. 17 luglio
2003, n. 11200, p.ti 20 e 21 in motivazione; Cass. 7 gennaio 2009, n. 27);
4.1. nel caso di specie, la garante SE.RI. s.p.a. si è obbligata nei limiti
dell'assunzione di Allmetek s.r.I., avendo comunque la creditrice Anna Maria
diritto al pagamento dell'intero credito, come da previsione concordataria,
siccome assistito da privilegio generale ex art. 2751bis n. 1 c.c. quale dipendente
di Ecolead s.r.l. in c.p. con mansioni direttive;
5. giova poi ribadire come l'obbligazione del garante di un concordato preventivo
venga ad esistenza solo in quanto, e a partire dal momento in cui, la proposta
concordataria alla quale accede sia approvata dai creditori, che della garanzia
medesima sono beneficiari, ed a condizione che il concordato sia poi omologato
(Cass. s.u. 18 maggio 2009, n. 11396, in funzione della identificazione del forum
contractus, in riferimento alla controversia relativa all'adempimento delle
obbligazioni assunte da chi abbia garantito il concordato, nel luogo in cui il
concordato medesimo sia stato approvato dai creditori, giacché tale approvazione
investe anche la garanzia che ad esso accede e che solo in tal modo si
perfeziona); e ancora confermare che la garanzia offerta dall'assuntore del
concordato preventivo, corrispondendo all'interesse di colui che abbia formulato
la proposta, è prestata a beneficio dei creditori e origina un rapporto obbligatorio
tra il garante e questi ultimi (Cass. 4 novembre 2011, n. 22913, in riferimento
specifico al caso in cui l'assuntore sia dichiarato fallito, comportante la spettanza
della legittimazione ad agire in giudizio, per fare valere la detta garanzia
prestata, ai singoli creditori,
565 di 741 - 14/8/2023 09:13
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 5 ottobre 2017 – 2 marzo 2018, n. 4913 Presidente Chiarini – Relatore Moscarini
Fatti di causa
La Allmetek s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, rigettando l’appello e confermando la sentenza del Tribunale di Benevento, ha consolidato la pronuncia di primo grado di risoluzione del contratto di locazione intercorso con Sofab s.r.l., di condanna della Allmetek al rilascio dell’immobile e al pagamento della somma di Euro 119.247,45 e di Euro 7.428,43 a titolo di canoni di locazione fino alla riconsegna dell’immobile, oltre interessi. All’origine del giudizio la Sofab agì con sfratto per morosità nei confronti di Allmetek che si era sottratta al pagamento dei canoni di locazione per l’importo totale di Euro 110.247,45 pari a 15 mensilità e al pagamento del deposito cauzionale e della metà dell’imposta di registro. La Allmetek, costituendosi in giudizio, rappresentò che gli immobili erano pieni di rifiuti tossici sicché il proprio inadempimento trovava causa e giustificazione nell’assai più grave inadempimento della locatrice, responsabile anche dei danni provocati dal mancato esercizio dell’attività di impresa. Il Tribunale di Benevento accolse la domanda, dichiarò risolto il contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, condannando Allmetek al rilascio dell’immobile e al pagamento dei canoni. Avverso la sentenza la Allmetek propose appello reiterando l’eccezione di inadempimento, dal momento che l’immobile non era idoneo all’uso pattuito. La Corte d’Appello ha rigettato il gravame in base all’argomento che al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone di locazione o di ridurlo unilateralmente anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione è legittima solo quando viene a mancare la controprestazione del locatore e non anche in presenza di un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni. Il conduttore avrebbe dovuto agire con la garanzia per i vizi al fine di ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo essendo devoluta al Giudice la valutazione dello squilibrio tra le prestazioni. La società conduttrice sarebbe stata inoltre ben consapevole dello stato dell’immobile avendo dichiarato di trovarlo idoneo all’uso convenuto. La CTU ha poi confermato la presenza di rifiuti tossici mentre la società conduttrice ha esonerato il locatore da ogni obbligo anche in relazione all’adeguamento degli impianti ed ha accettato lo stesso nelle condizioni in cui si trovava. Vi era sicuramente una causa ostativa all’accoglimento dell’eccezione di inadempimento contrattuale. Avverso la sentenza d’appello la Allmetek propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria. Resiste la Sofab s.r.l. con controricorso. Il P.G. ha depositato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 - violazione e falsa applicazione dell’art
MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
568 di 741 - 16/8/2023 10:13
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Delibera n. 21747 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Seri > < Industrial > S.p.A. per violazione dell'art. 114, comma 5, del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito «TUF»); VISTO, in particolare l'art. 114, comma 5, del TUF, ai sensi del quale "La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine … che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico…"; VISTO il proprio Regolamento adottato con propria delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza (di seguito, anche solo «Regolamento OPC») ed in particolare, il suo art. 5, commi 1 e 3, ai sensi del quale le Società devono predisporre "un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4… entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso"; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; RILEVATO che, in esito all'istruttoria di vigilanza anche ispettiva condotta dalla Consob è, tra l'altro, emerso che < Seri > < Industrial > S.p.A. (di seguito anche "< Seri >" o "l'Emittente" o "la Società"), con riferimento all'operazione di affitto di ramo d'azienda tra la controllata dell'Emittente, Società Industrie Composizione Stampati S.r.l. ("ICS"), affittuaria, e Coes Company S.r.l. ("COES"), concedente (di seguito, anche l'"Operazione ICS-COES"), non ha correttamente applicato le regole di trasparenza richieste per le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, posto che il Documento Informativo con l'allegato parere del Comitato OPC pubblicato il 27 dicembre 2018 è risultato lacunoso; VISTA la nota del 3 gennaio 2020, ricevuta dalla Società in pari data, con la quale la Divisione Corporate Governance, Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci ("DCG"), in esito all'attività di vigilanza svolta, ha contestato all'Emittente, tra l'altro, la predetta violazione dell'art. 114, comma 5, del TUF e dell'art. 5, comma 1, del Regolamento Consob OPC, con riferimento alla citata operazione di maggiore rilevanza con parti correlate costituita dall'Operazione ICS/COES; VISTA la nota del 17 gennaio 2020 con la quale la Società ha formulato dinanzi alla DCG istanza di accesso agli atti, e dinanzi all'Ufficio Sanzioni Amministrative ("USA") istanza di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive; RILEVATO che dette istanze sono state accolte, rispettivamente, dalla DCG, in data 4 febbraio 2020 con la trasmissione della relativa documentazione e dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in data 20 gennaio 2020; ESAMINATA la nota del 13 giugno 2020 con la quale la Società ha formulato difese in ordine agli addebiti mossi dalla DCG; VISTA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 5 ottobre 2020 ("Relazione USA") con la quale il medesimo ha ritenuto parzialmente accertato, nei termini e nei limiti ivi indicati, l'illecito contestato, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione della sanzione; VISTA la nota del 5 ottobre 2020, con cui è stata trasmessa alle parti copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni; ESAMINATE le controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA presentate dalla parte con nota del 4 novembre 2020; VISTA la Relazione Integrativa dell'8 gennaio 2021, predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in riscontro all'incarico conferito dal Collegio in data 26 novembre 2020 in sede di trattazione del procedimento in oggetto; VISTA la nota dell'8 gennaio 2021, con cui copia della predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa all'Emittente; ESAMINATE le controdeduzioni difensive presentate dalla parte con nota dell'8 febbraio 2021 in replica alla citata Relazione Integrativa; VISTO l'art. 193, comma 1, del TUF, nella versione vigente all'epoca dei fatti, che, con riguardo alla violazione degli obblighi di cui al combinato disposto dell'art. 114, comma 5, del TUF e dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010, prevedeva quanto segue: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis"; VISTO l'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale: "Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi"; CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sotto indicate: a) - quanto alla gravità, la violazione in parola non è connotata da scarsa offensività o pericolosità, afferendo ad obblighi informativi strumentali alla corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob; - quanto alla durata della violazione in parola, in data 24 luglio 2019 la Società, su richiesta della Consob, ha fornito un'informativa più approfondita su gran parte delle circostanze omesse nel primo Documento Informativo del 27 dicembre 2018; b) la violazione risulta ascrivibile alla Società a titolo di colpa; c) quanto alla capacità finanziaria della Società, i ricavi consolidati al 31.12.2019 sono risultati pari a euro 156.522.000; d) dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Società attraverso la violazione; e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso la violazione; f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulla sanzione; g) non risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse dalla Società; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) dalla documentazione in atti risulta che la Società, successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio, ha adottato modifiche procedurali in materia di operazioni con parti correlate al fine di evitare, in futuro, il ripetersi delle riscontrate violazioni; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Nei confronti di < Seri > < Industrial > S.p.A., con sede legale in Via Provinciale per Gioia snc, presso il Centro Aziendale Quercete, in San Potito Sannitico (CE), 81016, è applicata la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento: - euro 27.000,00 in relazione alle accertate lacune del documento informativo relativo all'Operazione ICS-COES. Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 4 marzo 2021 IL PRESIDENTE Paolo Savona
‹‹ Precedente Successivo ››
569 di 741 - 16/8/2023 10:14
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Delibera n. 21748 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Seri > < Industrial > s.p.a. nonché di componenti pro tempore del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per violazioni degli articoli 94, comma 2, 115, comma 1, lett. a) e 149, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF»); VISTO il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni («Regolamento Emittenti»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze dell'attività ispettiva condotta dalla Consob tra novembre 2018 e novembre 2019, nei confronti delle società < Seri > S.p.A, < Industrial > S.p.A., < Seri > < Industrial > S.p.A. (oggi SEI < Industrial > S.p.A. (nel seguito "SEI"), K.R. Energy S.p.A. (oggi < Seri > < Industrial > S.p.A., nel seguito "KRE" o la "Società"); RILEVATO che dalle predette indagini ispettive sono emerse violazioni della disciplina: i) dell'informazione societaria, con particolare riferimento alla documentazione predisposta per l'assemblea dei soci di KRE del 25 maggio 2017; ii) dell'appello al pubblico risparmio, con particolare riferimento al contenuto del Prospetto informativo approvato dalla Consob il 21 giugno 2018 su istanza di < Seri > < Industrial > (già KRE) ed ai riscontri a richieste formulate dalla Consob in corso di istruttoria per l'approvazione del prospetto medesimo, nonché iii) dei doveri dell'organo di controllo; VISTA la nota del 4 marzo 2020, notificata in date comprese tra il medesimo 4 marzo 2020 ed il 28 maggio 2020, con la quale la Consob – Divisione Informazione Emittenti e Divisione Corporate Governance, ha formulato le seguenti contestazioni nei confronti di < Seri > < Industrial > S.p.A. [già KRE, con sede legale e direzione a San Potito Sannitico in via Provinciale per Gioia s.n.c., Centro Aziendale Quercete, Caserta, di seguito anche solo la "Società"], società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nonché dei componenti in carica all'epoca dei fatti del Consiglio di Amministrazione (signori Luciano Orsini, Vittorio Civitillo, [..omissis…]) e del Collegio Sindacale (signori Fabio Petruzzella, Paola La Manna, Marco Fantoni): A. Violazione A, documentazione per l'Assemblea dei soci di KRE del 25 maggio 2017: violazione dell'art. 114, comma 5, del TUF, come attuato dall'art. 70, comma 4, lettere a) e b), del Regolamento Consob 11971/1999, in relazione alla rappresentazione difforme ovvero alla mancata rappresentazione nella documentazione assembleare delle informazioni oggetto di accertamento relative agli "Accordi con il Fondo Atlante Private Equity riguardanti SEI e KRE", oggetto di contestazione nei confronti della Società nonché dei componenti pro tempore del Consiglio di Amministrazione di KRE signori Luciano Orsini, [..omissis…], ai sensi degli artt. 190-bis, comma 1, lett. a), 193, comma 1.2, e 195 del TUF; B. Violazione B, Prospetto Informativo 2018: violazione dell'art. 94, comma 2, richiamato dall'art. 113, comma 1, del TUF, in relazione alla rappresentazione difforme ovvero alla mancata rappresentazione, nel Prospetto Informativo approvato dalla Consob e pubblicato dalla Società il 21 giugno 2018, delle seguenti informazioni oggetto di accertamento: - "Accordi con il Fondo Atlante Private Equity riguardanti SEI e KRE", oggetto di contestazione nei confronti della Società nonché dei componenti pro tempore del Consiglio di Amministrazione di KRE signori Luciano Orsini, [..omissis…], ai sensi degli artt. 190-bis, comma 1, lett. a), 191, comma 5, e 195 del TUF; - "Accordi Rise", oggetto di contestazione nei confronti della Società nonché dei componenti pro tempore del Consiglio di Amministrazione di KRE signori Luciano Orsini e Vittorio Civitillo, ai sensi degli artt. 190-bis, comma 1, lett. a), 191, comma 5, e 195 del TUF; - "Accordo Transattivo con soci di minoranza", oggetto di contestazione nei confronti della Società nonché dei componenti pro tempore del Consiglio di Amministrazione di KRE, signori Luciano Orsini, Vittorio Civitillo, [..omissis…], ai sensi degli artt. 190-bis, comma 1, lett. a), 191, comma 5 e 195 del TUF; C. Violazione C, richieste Consob del 30 aprile 2018 e del 21 maggio 2018 ai sensi dell'art. 115 del TUF: Violazione dell'art. 115, comma 1, lett. a), del TUF, in relazione all'omessa rappresentazione alla Consob delle informazioni richieste dall'Autorità ai sensi della predetta norma in merito all'esistenza dell'"Accordo Transattivo" con i soci di minoranza, oggetto di contestazione nei confronti della Società nonché dei componenti pro tempore del Consiglio di Amministrazione di KRE, signori Luciano Orsini, Vittorio Civitillo, [..omissis…] e del Presidente del Collegio Sindacale signor Fabio Petruzzella, ai sensi degli artt. 190-bis, comma 1, lett. a), 193, comma 1.2. e 195 del TUF; D. Violazione D: la violazione dell'art.149, comma 3, del TUF, oggetto di contestazione ai sensi degli artt. 193, comma 3, e 195 del TUF nei confronti: - (i) del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci signori Fabio Petruzzella, Paola La Manna e Marco Fantoni, per aver omesso di segnalare alla Consob l'omissione informativa imputata al Consiglio di Amministrazione in merito agli "Accordi con il Fondo Atlante Private Equity riguardanti SEI e KRE", dapprima, nella documentazione predisposta per l'Assemblea dei soci del 25 maggio 2017 e, successivamente, nel Prospetto Informativo pubblicato il 21 giugno 2018, nonché la violazione degli artt. 2381 c.c. e 2392 c.c. da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione; - (ii) del Presidente del Collegio Sindacale Fabio Petruzzella per aver omesso di segnalare alla Consob l'omissione informativa addebitata al Consiglio di Amministrazione in merito all'esistenza dell'"Accordo Transattivo" con soci di minoranza, sia nel riscontro della Società alla richiesta ex art. 115 del TUF del 21 maggio 2018, sia nel Prospetto Informativo; RILEVATO che, con la sopra citata lettera di contestazione, i destinatari del procedimento sanzionatorio sono stati resi edotti delle facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione; RILEVATO che, con note trasmesse tra il 5 marzo 2020 ed il 3 giugno 2020, tutti i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanze di accesso agli atti contenuti nel fascicolo istruttorio e posti a base delle contestazioni, istanze che sono state riscontrate positivamente dalle Divisioni Informazione Emittenti e Corporate Governance mediante trasmissione agli interessati della documentazione richiesta; RILEVATO che la maggioranza dei destinatari delle contestazioni ha altresì presentato istanza di accesso agli atti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente alla formulazione delle contestazioni, ivi inclusi gli atti a contenuto difensivo; tali istanze sono state accolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative mediante trasmissione della documentazione richiesta a tutti i destinatari delle contestazioni, allo scopo di assicurare a tutti gli interessati la parità conoscitiva degli atti confluiti nel fascicolo istruttorio; VISTE le note pervenute tra il 2 aprile 2020 ed il 21 luglio 2020, con le quali tutti i destinatari delle contestazioni hanno trasmesso deduzioni difensive volte a dimostrare l'infondatezza degli addebiti con argomentazioni di natura sia procedurale che di merito; VISTO il verbale dell'audizione richiesta dal [..omissis…], tenutasi in data 27 maggio 2020; VISTA la Relazione per la Commissione del 6 ottobre 2020 ("Relazione USA"), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le sole contestazioni relative alle seguenti violazioni: - Violazione B, art. 94, comma 2, del TUF, richiamato dall'art. 113, comma 1, del medesimo TUF, commessa dalla Società nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Luciano Orsini e dell'Amministratore Delegato Vittorio Civitillo limitatamente alla rappresentazione difforme ovvero alla mancata rappresentazione nel Prospetto informativo 2018 delle informazioni oggetto di accertamento relative agli "Accordi Rise"; - Violazione C, art, 115, comma 1, lett. a), TUF, commessa dalla Società e consistente nell'omessa comunicazione alla Consob delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 115 del TUF in merito all'esistenza dell'"Accordo Transattivo" con i soci di minoranza; - Violazione D, art. 149, comma 3, TUF: - commessa dai componenti del Collegio Sindacale signori Fabio Petruzzella, Paola La Manna e Marco Fantoni in relazione alla sola violazione del dovere di segnalare alla Consob la violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. commessa dai componenti del Consiglio di Amministrazione; - commessa dal Presidente del Collegio Sindacale, signor Fabio Petruzzella in relazione alla violazione del dovere di segnalare alla Consob l'omissione informativa perpetrata dalla Società in merito all'"Accordo Transattivo" nei riscontri alle richieste formulate dalla Consob ai sensi dell'art. 115 del TUF; VISTA la nota del 6 ottobre 2020, con cui è stata trasmessa alla Società ed alle persone fisiche destinatarie del procedimento sanzionatorio copia della predetta Relazione USA; ESAMINATE le controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA presentate dagli interessati; VISTA la Relazione Integrativa dell'8 gennaio 2021 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in riscontro all'incarico conferitogli dal Collegio, in data 26 novembre 2020, in sede di trattazione del procedimento sanzionatorio; VISTA la nota dell'8 gennaio 2021, con cui copia della predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa alle parti; ESAMINATE le controdeduzioni difensive presentate dagli interessati in replica alla citata Relazione Integrativa;
RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie e della complessiva posizione difensiva rappresentata dalle parti, di condividere le considerazioni conclusive formulate dall'Ufficio Sanzioni Amministrative sulla sussistenza dei presupposti per considerare definitivamente accertate le sole contestazioni relative a: i) Violazione B a carico della Società e dei consiglieri di amministrazione Luciano Orsini e Vittorio Civitillo, limitatamente alla rappresentazione difforme ovvero alla mancata rappresentazione delle informazioni oggetto di accertamento relative agli "Accordi Rise" nel Prospetto informativo 2018; ii) Violazione C, a carico della sola Società, per l'omessa comunicazione alla Consob delle informazioni da questa richieste ai sensi dell'rat. 115, comma 1, lett. a), del TUF sull'esistenza dell'"Accordo Transattivo"; iii) Violazione D, a carico di tutti i componenti del Collegio Sindacale all'epoca dei fatti e limitatamente all'omissione della segnalazione alla Consob della violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. commessa dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché a carico del solo Fabio Petruzzella, per l'omessa segnalazione alla Consob dell'omissione informativa perpetrata dalla Società in merito all'"Accordo Transattivo" nei riscontri alle richieste formulate dall'Autorità ai sensi dell'art. 115 del TUF; RILEVATO che per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 94, comma 2, del TUF, richiamato dall'art. 113, comma 1, del medesimo Decreto, l'art. 191, commi 2 e 5, del TUF prevedeva, nel testo vigente all'epoca dei fatti, l'applicazione di "sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentocinquantamila" e che "Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a)"; RILEVATO che per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 115, comma 1, lett. a), del TUF, richiamato dall'art. 97, comma 1, del medesimo Decreto, l'art. 193, comma 1, del TUF prevedeva, nel testo vigente all'epoca dei fatti, l'applicazione di "una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis"; RILEVATO che l'art. 190-bis, comma 1, lett. a), del TUF, prevede che "Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato"; RILEVATO che per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 149, comma 3, del TUF, l'art. 193, comma 3, del TUF prevedeva, nel testo vigente all'epoca dei fatti, l'applicazione di "sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila"; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, di quanto previsto dall'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale "nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi"; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio proporzionato al caso di specie, assumono rilievo le seguenti circostanze: a) quanto alla durata ed alla gravità della Violazione B, l'omissione informativa perpetrata nel Prospetto pubblicato il 21 giugno 2018 in merito al contenuto degli "Accordi Rise" ha cagionato un grave pregiudizio alla tutela degli investitori ed alla trasparenza del mercato cui era destinato il documento informativo, finalità alle quali è tesa l'intera disciplina del prospetto. Quanto alla durata ed alla gravità della Violazione C, la conoscenza da parte della Consob delle informazioni sull'"Accordo Transattivo" era necessaria a consentirle un'adeguata e completa istruttoria sull'approvazione del Prospetto 2018, per cui le violazioni devono ritenersi gravi in quanto hanno privato l'Autorità di importanti elementi valutativi nella propria attività autorizzativa. Quanto alla durata ed alla gravità della Violazione D relativa alla omessa segnalazione, da parte del Collegio Sindacale alla Consob, della violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. commessa dai componenti del Consiglio di Amministrazione, essa è avvenuta in occasione della ricezione da parte di KRE della comunicazione del subentro di Neuberger Berman AIFM Limited al Fondo e del successivo CdA della Società tenutosi il 4 maggio 2018, nonché in presenza di chiari indici delle irregolarità nei flussi informativi endoconsiliari, ma risulta connotata da lieve gravità avendo comunque il Collegio Sindacale allertato l'Autorità ricorrendo a canali informali di segnalazione. In relazione, invece, alla durata e gravità della Violazione D per la parte imputabile al solo Presidente del Collegio Sindacale, per avere omesso di segnalare alla Consob l'omissione informativa perpetrata dalla Società in merito all'"Accordo Transattivo" nei riscontri alle richieste ex art. 115 del TUF, essa è stata commessa con intenzionalità e risulta connotata da gravità per l'effetto prodotto dall'omissione sull'istruttoria per l'approvazione del Prospetto medesimo; b) quanto al grado di responsabilità per la Violazione B, l'omissione informativa in merito agli "Accordi Rise" risulta essere stata commessa intenzionalmente dalla Società e dai consiglieri Orsini e Civitillo allo scopo di favorire l'effetto di sovrastima delle capacità di rendimento dell'investimento in azioni KRE che poteva produrre la sintetica indicazione del prezzo di 9,001 per azione KRE riportato quale pagamento di Whiteridge Investments Fund SPC Limited a Rise Equity S.p.A. per la compravendita (nella realtà, per la retrocessione) delle azioni avvenuta il 5 aprile 2018. Quanto al grado di responsabilità per la Violazione C, la conoscenza dell'"Accordo Transattivo" da parte del presidente del CdA Orsini, dell'Amministratore Delegato Civitillo e del Presidente del Collegio Sindacale Petruzzella, accompagnata dalla colpevole ignoranza da parte dei restanti consiglieri, rimasti inerti nella ricezione delle scarne informazioni fornite dal Presidente al Consiglio di Amministrazione e, per l'effetto, nella loro trasmissione all'Autorità che ne faceva richiesta, indicano che la violazione è stata commessa con dolo da parte della Società. Quanto al grado di responsabilità per la Violazione D, accertata a carico di tutti i componenti del Collegio Sindacale, in relazione all'omessa segnalazione alla Consob della violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. commessa dai componenti del Consiglio di Amministrazione, essa risulta imputabile a titolo di colpa; quanto, invece, al grado di responsabilità per la Violazione D, per la parte contestata e accertata a carico del solo Presidente del Collegio Sindacale, per avere omesso di segnalare alla Consob l'omissione informativa perpetrata dalla Società in merito all'"Accordo Transattivo" nei riscontri alle richieste ex art. 115 del TUF, essa risulta imputabile a titolo di dolo; c) quanto alla capacità finanziaria del responsabile della violazione, i ricavi consolidati al 31.12.2019 della Società sono risultati pari a euro 156.522.000; non sono noti, invece, dati utili ai fini di una stima della capacità finanziaria delle persone fisiche interessate; d) dagli atti non emergono elementi che rendano determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Società attraverso le violazioni; e) non risultano in atti elementi che rendano determinabili eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni; f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione nei confronti del Collegio Sindacale (Violazione D, relativamente agli Accordi tra < Industrial > ed il Fondo riguardanti Sei e KRE) si registra un comportamento collaborativo dei componenti dell'organo di controllo con l'Autorità attestato dalla segnalazione informale effettuata alla Consob il 3 maggio 2018, idoneo ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni applicabili; g) non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob nei confronti della Società per violazioni in materia finanziaria; h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; h-bis) stante la documentazione in atti non risultano misure adottate dal responsabile delle violazioni, successivamente alle violazioni stesse, al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi; RITENUTO che, con riguardo alla Violazione C, non sussistano nel caso di specie i presupposti per ricorrere all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 193, comma 1, lett. a) o b), del TUF nel testo vigente all'epoca dei fatti, consistenti in "a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata" e in "b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità": ancorché la violazione in questione sia cessata in quanto consumatasi con l'evento della mancata comunicazione alla Consob delle informazioni che essa richiedeva mediate esercizio dei poteri di cui all'art. 115, comma 1, del TUF, la violazione medesima non appare connotata da scarsa offensività, nella misura in cui ha impedito all'Autorità di svolgere un'adeguata e completa istruttoria sull'approvazione del Prospetto 2018; né sono individuabili nel caso di specie modalità attraverso le quali possa essere ordinato alla Società di eliminare l'infrazione; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A: Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, il cui pagamento è contestualmente ingiunto ai destinatari delle medesime: - per la violazione dell'art. 94, comma 2, del TUF, richiamato dall'art. 113, comma 1, del medesimo TUF (Violazione B), limitatamente alla rappresentazione difforme ovvero alla mancata rappresentazione nel Prospetto 2018 delle informazioni oggetto di accertamento relative agli "Accordi Rise": - nei confronti di < Seri > < Industrial > S.p.A., con sede legale e direzione a San Potito Sannitico in via Provinciale per Gioia s.n.c., Centro Aziendale Quercete, Caserta, euro 5.000; - nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato pro tempore di < Seri > < Industrial > S.p.A., signor Luciano Orsini, nato a Giulianova (TE) il 18 novembre 1959, euro 5.000; - nei confronti dell'Amministratore Delegato pro tempore di < Seri > < Industrial > S.p.A., signor Vittorio Civitillo, nato a Piedimonte Matese (CE) il 7 settembre 1971, euro 5.000; - per la violazione dell'art, 115, comma 1, lett. a), del TUF (Violazione C), euro 15.000 nei confronti di < Seri > < Industrial > S.p.A.; - per la violazione dell'art. 149, comma 3, del TUF (Violazione D): - nei confronti del Presidente pro tempore del Collegio Sindacale di < Seri > < Industrial > S.p.A., signor Fabio Petruzzella, nato a Palermo (PA) il 23 agosto 1962, euro 10.000 per l'omessa segnalazione alla Consob della violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. commessa dai componenti del Consiglio di Amministrazione di < Seri > < Industrial > S.p.A., nonché euro 15.000 per l'omessa segnalazione alla Consob dell'omissione informativa perpetrata dalla Società in merito all'"Accordo Transattivo" nei riscontri alle richieste ex art. 115 del TUF; - nei confronti del Sindaco pro tempore di < Seri > < Industrial > S.p.A., signora Paola La Manna, nata a Pavia (PV) il 14 marzo 1963, euro 10.000 per l'omessa segnalazione alla Consob della violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. commessa dai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; - nei confronti del sindaco pro tempore di < Seri > < Industrial > S.p.A., signor Marco Fantoni, nato a Milano il 19 luglio 1971, euro 10.000 per l'omessa segnalazione alla Consob della violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. commessa dai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica. 4 marzo 2021 IL PRESIDENTE Paolo Savona
570 di 741 - 16/8/2023 10:15
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
N. R.G. 56347/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56347/2019 promossa da:
SERI INDUSTRIAL S.P.A. (C.F. 01008580993), con il patrocinio dell’avv. DI MATTEO ERMELINDA (DMTRLN73D51G596M) PIAZZA ROMA, 19 81016 PIEDIMONTE MATESE; , elettivamente domiciliato in presso il difensore. ATTORE/OPPONENTE contro
BDO ITALIA S.P.A. (C.F. 07722780967), con il patrocinio dell’avv. CARTENI GIUSEPPE (C.F. CRTGPP70S09E64W ) del foro di Lodi e dell’avv. FUSCO ROSSELLA (FSCRSL73E64 ) ed elettivamente domiciliata VIA BIGLI, 19 20121 MILANO

CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Firmato Da: POMPILIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9e1e97eadc439abf583baf1a4f15702 Firmato Da: SPINNLER CATERINA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 320949637557c2943a53ec9c0fa85630
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati in via telematica, da intendersi richiamati in sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso presentato dalla società BDO Italia s.p.a. il Tribunale di Milano ha emesso in data 5.9.2019 nei confronti della società Seri Industrial s.p.a. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 19136/2019 per il pagamento della somma di euro 30.531,77, oltre interessi, a titolo di compensi per le prestazioni professionali rese in forza di incarico conferito in data 20.4.2012 avente ad oggetto lo svolgimento della revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi a chiusura dal 31.12.2012 al 32.12.2020. Ha proposto opposizione la società Seri Industrial s.p.a. chiedendo, in via preliminare, sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a norma dell’art. 649 c.p.c., in rito, dichiararsi nullo/illegittimo/inesistente il decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, accogliersi l’opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo con vittoria di spese del giudizio. Ha affidato l’opposizione ai seguenti motivi: 1 ) carenza di prova scritta del credito in quanto la documentazione depositata in fase monitoria attesta lo svolgimento di prestazioni diverse da quelle riportate nella fatture versate in atti ed oggetto dell’incarico conferito il 20.4.2012 2 ) nullità del decreto ingiuntivo per carenza di motivazione 3 ) infondatezza della pretesa creditoria non potendo le fatture costituire prova del credito. La società opposta si è costituita in giudizio resistendo all’opposizione e chiedendo respingersi la richiesta di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e rigettarsi tutte le
Firmato Da: POMPILIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9e1e97eadc439abf583baf1a4f15702 Firmato Da: SPINNLER CATERINA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 320949637557c2943a53ec9c0fa85630
Sentenza n. 7490/2022 pubbl. il 29/09/2022 RG n. 56347/2019

pagina 3 di 7
domande della società opponente confermando il decreto ingiuntivo opposto. Con provvedimento del 23.9.2020 il giudice ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. Omessa l’istruttoria orale, non avendo l’opponente dedotto prova alcuna e risultando inutili le prova dedotte dalla società opposta, in quanto relative a circostanze documentali e incontestate, all’udienza del 7.6.2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L’opposizione proposta dalla società Seri Industrial s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 19136/2019 è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte. E’ infondata l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per asserita carenza di motivazione, risultando quest’ultimo adeguatamente motivato con il richiamo al ricorso ed ai documenti prodotti, posto che l'obbligo di motivazione imposto, dal primo comma dell’art. 641 c.p.c. ("con decreto motivato"), per l'emissione del provvedimento di ingiunzione non impone al giudice l'esplicazione delle ragioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso, “ venendo soddisfatto l’obbligo di motivazione con rinvio ai motivi addotti dal ricorrente, che vengono portati a conoscenza del debitore ingiunto con la notifica dell'atto di ingiunzione, integrando "per relationem" il decreto stesso “ ( cfr massima Cass. sentenza n 16455 del 20.8.2004 ). La pretesa creditoria è fondata, avendo la società opposta documentato il conferimento degli incarichi a fronte dei quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria e l’adempimento delle prestazioni oggetto di tali incarichi.
Firmato Da: POMPILIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9e1e97eadc439abf583baf1a4f15702 Firmato Da: SPINNLER CATERINA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 320949637557c2943a53ec9c0fa85630
Sentenza n. 7490/2022 pubbl. il 29/09/2022 RG n. 56347/2019

pagina 4 di 7
Più precisamente, quanto al conferimento degli incarichi professionali alla società opposta, si richiamano i seguenti documenti: 1 ) incarico per lo svolgimento della revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2020, come da proposta del 20 aprile 2012 ( cfr doc. doc. 3 prodotto con il ricorso monitorio ); 2 ) incarico per lo svolgimento di servizi professionali nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale di KR Energy S.p.A. con riferimento alla relazione sui dati previsionali inseriti nel capitolo 13 Previsioni o stime degli utili, come da proposta del 28 marzo 2018 (cfr doc. doc. 12 di parte opposto prodotto con la costituzione in giudizio ); 3 ) incarico per l’esame del conto economico consolidato pro forma al 31 dicembre 2017, come da proposta del 28 marzo 2018 ( cfr doc. 13 opposto prodotto con la costituzione in giudizio ) 4 ) incarico per la sottoscrizione del modello Unico anno 2016 per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2015, come da proposta del 29 settembre 2016 ( cfr doc. 16 opposto prodotto con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. ). Parimenti la società opposto ha offerto prova scritta dello svolgimento delle attività che costituivano oggetto degli incarichi professionali. In proposito si richiamano i seguenti documenti: relazione semestrale al 30 giugno 2016 dell’8 agosto 2016 ( cfr doc. 4 opposto prodotto con il ricorso monitorio);2 ) relazione sul bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 del 28 aprile 2017 (cfr doc. 5 opposto prodotto con il ricorso monitorio ); 3 ) relazione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del 28 aprile 2017 ( cfr doc. 6 prodotto con il ricorso monitorio ); 4 ) relazione semestrale al 30 giugno 2017 dell’11 settembre 2017 ( cfr doc. 7 del fascicolo monitorio); 5 ) relazione sul bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 del 12 aprile 2018 ( cfr doc. 8 del fascicolo monitorio); 6 ) relazione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del 12 aprile 2018 ( cfr doc. 9 del fascicolo monitorio); 7 )
Firmato Da: POMPILIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9e1e97eadc439abf583baf1a4f15702 Firmato Da: SPINNLER CATERINA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 320949637557c2943a53ec9c0fa85630
Sentenza n. 7490/2022 pubbl. il 29/09/2022 RG n. 56347/2019

pagina 5 di 7
relazione sui Dati Previsionali consolidati del 12 aprile 2018 ( cfr doc. 14 opposto prodotto con la comparsa di costituzione; 8 ) relazione sull’esame del conto economico consolidato pro forma e del rendiconto finanziario ( cfr doc. 15 opposto prodotto con la comparsa di costituzione ); 9 ) relazione sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 ( cfr doc. 17 opposto prodotto con la memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. ); 10 ) relazione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 ( cfr doc. 18 opposto prodotto con la memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c.); 11 ) dichiarazioni fiscali svolte nell’anno 2016 (riferite al 2015) ( cfr doc. 19 opposto prodotto con la memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. ; 12 ) lettera di attestazione avente ad oggetto la “Sottoscrizione della Dichiarazione fiscale ai fini della compensazione dei crediti fiscali”, datata 26 settembre 2016. ( cfr doc. 20 opposto prodotto con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. ). La società opponente, che, a fronte della diffida di pagamento del 4.2.2019, non dato prova di avere mai contestato le prestazione rese dalla società opposta ( la revoca dell’incarico professionale è avvenuta in corso di causa cfr p. 4 della memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. ), lo ha fatto con la memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c., eccependo, quanto alla relazione sui dati previsionali, oggetto dell’incarico conferito il 28.3.2018, che tale relazione sarebbe stata “ alquanto vaga “ ( cr p. 3 memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. ). Tale contestazione, che attesta lo svolgimento della prestazione in parola, di cui la società opposta ha offerto prova documentale, è irrilevante in quanto assolutamente generica ( art. 115 comma 1° c.p.c. ). L’importo chiesto in pagamento, pari a Euro 30.531,77, corrisponde al capitale residuo - al netto degli acconti corrisposti dalla società debitrice – di cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto emesse in conformità ai compensi pattuiti negli incarichi sub ns. docc. 3, 12, 13 e 16. Gli incarichi prevedevano espressamente la fatturazione, in aggiunta agli onorari ivi dedotti,
Firmato Da: POMPILIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9e1e97eadc439abf583baf1a4f15702 Firmato Da: SPINNLER CATERINA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 320949637557c2943a53ec9c0fa85630
Sentenza n. 7490/2022 pubbl. il 29/09/2022 RG n. 56347/2019

pagina 6 di 7
delle spese vive sostenute dalla convenuta opposta nello svolgimento delle proprie attività. Solo con l’opposizione a decreto ingiuntivo la società opponente ha contestato la quantificazione del credito. Più precisamente, con specifico riferimento alle spese di alloggio e trasferta ( cfr fattura n. 8004276 del 22.11.2018 ), ha eccepito che tali spese, pur gravando sull’opponente, non sarebbero state documentate dalla società opposta ( cfr memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. p. 4 ). La contestazione è infondata, avendo la società opposto documentato di avere inviato all’opponente in data 28.11.2018, unitamente alla relativa fattura, la documentazione relativa alle spese sostenute ( cfr lettera in data 28.11.2018 sub. doc. 21 della memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. di parte opposta ), che non sono state contestate dalla società opponente. L’asserita impossibilità di fatturare spese di trasferta sostenute dall’opposta per avere entrambe le società sede a Milano ( p. 4 e 5 memoria ex art. 183 VI comma n.1 opponente ) risulta smentite dalle emergenze documentali che dimostrano che la sede di Milano della società opponente è cessata il 2.3.2018 e che l’impresa è stata trasferita a Caserta il 17.1.2018( cfr visura storica Seri sede di Caserta sub. doc. 22 e visura storica Seri sede Milano sub. doc. 23 ), dunque le spese di trasferta sostenute nel periodo compreso tra il giugno ed il settembre 2018 risultano giustificate. Risulta parimenti infondata la contestazione relativa all’applicazione dell’IVA sulle spese, trattandosi di spese imponibili per il professionista, ai sensi dell’art. 13 del DPR 633/72, e non di “ anticipazioni in nome e per conto “ ( cfr R.M. 18.6.1980 n. 381960 – circ. 58/E/2001 ). La discrasia tra l’importo della fattura n. 18002310 dell’importo di euro 6.405,00 e quello della stessa fattura riportato nell’estratto autentico notarile depositato con il ricorso per decreto ingiuntivo di euro 1.601,05 ( cfr p. 6 della memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. ) risulta superata dal nuovo estratto notarile corretto depositato dalla società opposta ( cfr doc. 24 prodotto con la
Firmato Da: POMPILIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9e1e97eadc439abf583baf1a4f15702 Firmato Da: SPINNLER CATERINA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 320949637557c2943a53ec9c0fa85630
Sentenza n. 7490/2022 pubbl. il 29/09/2022 RG n. 56347/2019

pagina 7 di 7
memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. ). La contestazione relativa all’importo riportato nella fattura 800143 del 22.1.2018 emessa “ a saldo nostre prestazioni professionali relative alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali anno 2016 “ per l’ammontare di euro 2.500,00 anziché di quello di euro 2.000,00 asseritamente convenuto, è smentita da quanto convenuto al punto 2.2. della proposta del 2012 ( cfr doc. 16 di parte opposta ), laddove di evince che il compenso convenuto per la prestazione in esame era di euro 2.500,00. Per tutte le ragioni esposte, va respinta l’opposizione proposta dalla società Seri Industrial s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 19136/2019. In applicazione del principio della soccombenza, la società opponente va condannata al pagamento delle spese del giudizio come quantificate in dispositivo a norma del d.m.55/2014, applicati i valori medi tariffari corrispondenti al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l’opposizione proposta dalla società Seri Industrial s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 19136/2019 emesso dal Tribunale di Milano il 5.9.2019 nel procedimento monitorio r.g.n. 39588/2019, che conferma condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro 7.254,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali e gli accessori di legge.
Milano, 28 settembre 2022
Il Giudice dott. Caterina Spinnler
571 di 741 - 16/8/2023 10:23
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Rischio Probabile
Contenzioso KRE / E.VA Energie Valsabbia S.p.A.
In data 18 gennaio 2017 la società E.VA Energie Valsabbia S.p.A. (“EVA”) ha proposto dinanzi al Tribunale civile di Milano opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dallo stesso Tribunale di Milano in favore di KRE per il pagamento della residua somma dovuta a titolo di pagamento della rata del deposito cauzionale previsto nel contratto preliminare di cessione delle quote della società Coser S.r.l., per un importo di € 395.393,19 oltre interessi, eccependo in compensazione una domanda di indennizzo contrattuale per un importo di € 379.782,96.
All’esito dell’udienza del 30 gennaio 2018 la causa è stata rinviata al 20 marzo 2018 per l’ammissione dei mezzi istruttori. L’udienza di precisazione delle conclusioni è stata fissata a gennaio 2019.
In data 20 marzo 2018 il giudice ha rinviato l’escussione dei testi di EVA e KRE alle udienze, rispettivamente, del 16 ottobre 2018 e del 20 novembre 2018.
Nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo EVA ha provveduto a corrispondere a KRE, con riserva di ripetizione, l’importo oggetto di decreto pari ad € 395.393,19 oltre interessi.
Successivamente, in data 13 aprile 2017, EVA ha notificato a KRE atto di citazione avente ad oggetto l’accertamento, in sede giudiziale, della circostanza per cui EVA non sarebbe tenuta al rilascio a favore di KRE del deposito cauzionale costituito ai sensi del contratto preliminare di cessione delle quote della società Coser, fino alla concorrenza dell’importo pari a Euro 379.782,96 e sino a quando non sarà definito il suddetto giudizio attualmente pendente avanti il Tribunale di Milano, avente ad oggetto l’opposizione di EVA per la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore di KRE in data 7 dicembre 2016.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data 15 novembre 2017, si è costituita in giudizio KRE, chiedendo (i) preliminarmente, l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione ex art 186 ter c.p.c. immediatamente esecutiva, per un importo di Euro 200.000,00, oltre interessi moratori dal 17 aprile 2017 all’effettivo soddisfo, a titolo di restituzione della rata di deposito cauzionale scaduta in data 17 aprile 2017; (ii) nel merito, il rigetto di tutte le domande avversarie, siccome infondate e, (iii) in via riconvenzionale, la condanna di EVA al pagamento in favore di KRE del predetto importo.
In data 20 marzo 2018 il giudice ha disposto la riunione con quella di cui sopra e ha rigettato richiesta di concessione dell’ordinanza ex art.186 ter c.p.c. sulla rata di deposito cauzionale scaduta.
Il fondo rischi appostato della capo gruppo è relativo ai rischi di soccombenza che la Società potrebbe essere chiamata a sostenere in relazione alla predetta opposizione a decreto ingiuntivo.
Infine si segnala per completezza che la società Krenergy S.p.A. ha promosso un ulteriore azione civile nei confronti di EVA per il pagamento in favore di K.R.Energy S.p.A. della somma di € 263 mila, a titolo di penali contrattuali, oltre interessi e maggior danno per le quali è stanziato a bilancio il credito maturato e fondo rischi di uguale importo.
Alla prima udienza del 7 novembre 2017 il Giudice, tenuto conto della domanda di riunione del giudizio in oggetto con quello di opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra, ha rimesso il fascicolo al Presidente della Sezione per disporre l’eventuale riunione delle due cause. A seguito del rinvio del 30 gennaio 2018, in data 20 marzo 2018 il giudice ha disposto la riunione della causa con la prima sopra descritta.
Contenzioso Sogef S.r.l. / GSE
E’ pendente dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio un contezioso amministrativo proposto da Sogef S.r.l. per l’annullamento del provvedimento emesso dal GSE in data 9 febbraio 2016, successivamente rettificato in data 5 maggio 2016, con il quale è stato notificato l’annullamento dei benefici riconosciuti all’unità di cogenerazione denominata “Cartiera San Martino” per le produzioni riferite agli anni 2009, 2010, 2011 e 2013, l’annullamento del riconoscimento CAR per le stesse produzioni e è stato disposto il recupero dei certificati bianchi indebitamente percepiti, per un importo complessivo pari ad € 536.204,81. Avverso detto provvedimento del GSE Sogef aveva promosso in via cautelare istanza di sospensiva, dapprima respinta con ordinanza del TAR del Lazio del 13 maggio 2016, successivamente parzialmente accolta in appello con provvedimento del Consiglio di Stato del 16 settembre 2016. Con sentenza n. 11954 pubblicata in data 4 dicembre 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha respinto il ricorso proposto da Sogef S.r.l. per l’annullamento del provvedimento emesso dal GSE in data 9 febbraio 2016, successivamente rettificato in data 5 maggio 2016.
Gruppo K.R.Energy Bilancio consolidato - Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017
133
Con la summenzionata sentenza, non ancora notificata, il TAR ha respinto il ricorso della società Sogef S.r.l., condannandola altresì al pagamento delle spese del procedimento, pari ad Euro 3.500,00. Pertanto, ferma restando la volontà della società di proporre appello, la sentenza de quo obbliga la società a restituire quanto percepito, oltre ad aver dichiarato la decadenza dei benefici riconosciuti alla suddetta unità di cogenerazione in qualità di CAR relativamente agli esercizi sopra menzionati. Prudenzialmente è stato stanziato a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 un fondo rischi di € 536 mila pari alla pretesa che il gruppo potrebbe essere chiamato a sostenere in caso di soccombenza.
Rischio Possibile
Contenziosi K.R.E. Sei S.r.l. / Eredi di un dipendente della cooperativa Blue Star
Con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2016 Krenergy Sei S.r.l. ed il suo precedente amministratore unico cessato in data 19 aprile 2016 sono stati convenuti in giudizio, unitamente ad altri, dinanzi al Tribunale civile di Larino, nel procedimento avviato dagli eredi di un dipendente della cooperativa Blue Star onde ottenere il risarcimento dei danni subiti per la morte del proprio congiunto quantificati in € 1.500.000,00. Al fine di essere manlevata e tenuta indenne per la responsabilità civile, KRE Sei ha chiamato in garanzia la compagnia assicuratrice azionando la relativa polizza assicurativa. La Società ritiene, alla luce delle valutazioni effettuate dal legale incaricato, che non sussista il necessario nesso causale tra la condotta di KRE Sei ed il precedente amministratore unico e l’evento oggetto del giudizio. La prossima udienza si terrà il 27 marzo 2018 per l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
Altri procedimenti
Azione di responsabilità deliberata dall’assemblea dei soci di KRE Wind
In data 11 maggio 2016 il Sig. Giovanni Borgini, alla data, titolare del 3,45% del capitale sociale della Società, ha presentato una denuncia ex. art. 2408 del Codice Civile in relazione ad una serie di attività poste in essere da alcuni ex amministratori delegati e ulteriori terze parti a danno della Società e concernenti, inter alia, la stipulazione da parte della controllata KRE Wind di un contratto di fornitura di aerogeneratori con Ascent Resources Italia S.r.l. che ha formato oggetto di indagine da parte dell’Autorità di Vigilanza.
Successivamente al deposito della denuncia e alla pubblicazione in data 15 giugno 2016 della relazione del Collegio Sindacale in risposta alla predetta denuncia, Consob ha trasmesso richiesta di informazioni ex art.115 comma 1, lett. a) del TUF. La Società ha in seguito proceduto a fornire ogni aggiornamento utile in merito ai fatti oggetto di denuncia, nonché in relazione alle conseguenti azioni intraprese, sia in sede volontaria, sia su espressa richiesta dell’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. a) del TUF. La Società ha conferito mandato ai propri consulenti legali per compiere ogni necessario approfondimento circa le operazioni poste in essere dai precedenti amministratori che hanno costituito oggetto della suddetta denuncia.
In data 5 luglio 2017 l’Assemblea dei soci di KRE Wind ha deliberato di autorizzare l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di alcuni precedenti membri del consiglio di amministrazione di KRE Wind in carica dal 23 luglio 2014 – 29 aprile 2015 sino al 6 ottobre 2016.
Tale delibera trova la ratio negli accadimenti che hanno formato oggetto della suddetta denuncia ex art. 2408 del Codice Civile del socio Borgini per quanto riguarda la vicenda contrattuale di fornitura di aerogeneratori tra Kre Wind e Ascent Resources Italia S.r.l.. Le attività di accertamento condotte sui fatti oggetto della denuncia hanno dimostrato la fondatezza della stessa e, pertanto, hanno condotto l’assemblea dei soci a deliberare l’azione di responsabilità ex art. 2393, comma 1, del Codice Civile, nei confronti di alcuni precedenti membri del consiglio di amministrazione di KRE Wind in carica dal 23 luglio 2014 – 29 aprile 2015 sino al 6 ottobre 2016.
Impugnazione ai sensi dell’art. 2388 del Codice Civile della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017 da parte dei Sigg. Borgini e Canonica, nonché da parte del Collegio Sindacale della Società
Per informazioni in merito alle impugnazioni ai sensi dell’art. 2388 del Codice Civile della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017 da parte dei Sigg. Borgini e Canonica, nonché da parte del Collegio Sindacale della Società e del procedimento cautelare promosso dai due soci di minoranza si rinvia alla relazione sulla gestione.
Ramo Industrial
Rischio Possibile
Contenzioso ICS / Factorit S.p.A.
In data 6 dicembre 2016 Factorit S.p.A. (“Factorit”) ha depositato presso il Tribunale civile di Milano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di ICS e SE.R.I. chiedendo il pagamento di Euro 672.893,03, oltre interessi di mora, per l’asserito inadempimento di ICS rispetto alle obbligazioni assunte dal contratto di factoring del 17 dicembre 2014. In particolare,
Gruppo K.R.Energy Bilancio consolidato - Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017
134
l’asserito inadempimento di ICS lamentato da Factorit si fonderebbe sulla circostanza per cui, mediante la stipulazione del contratto di factoring, ICS avrebbe ceduto a Factorit tutti i crediti già maturati alla data del contratto e quelli futuri dalla stessa vantati nei confronti di ciascun debitore in ragione della fornitura di prodotti e servizi, tra cui la società Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG (“Hoppecke”), che nel gennaio 2015 ha accettato senza riserve la cessione del debito in favore di Factorit. La cessione veniva quindi notificata al debitore ceduto che, con lettera del 23 gennaio 2015 la accettava senza riserve. Peraltro, in base alle previsioni del contratto di factoring, le parti convenivano che il factor (Factorit): (i) mediante un’espressa approvazione, avrebbe assunto il rischio del mancato pagamento dei crediti ceduti (pro soluto); nonché (ii) avrebbe anticipato il corrispettivo di cessione. Ferme, in ogni caso, le ipotesi di decadenza dalla garanzia pro soluto e di rimborso, come espressamente previste dal contratto. A fronte di ciò, Factorit provvedeva quindi ad erogare ingenti anticipazioni del corrispettivo di cessione. Sennonché malgrado l’iniziale regolare svolgimento del rapporto autoliquidante, a partire dal mese di marzo 2016 Hoppecke avrebbe cessato di corrispondere in favore di Factorit gli importi di cui ai crediti ceduti, in ragione di una presunta vertenza in essere con ICS. In particolare, la società ceduta ha eccepito alla cessionaria la titolarità di crediti da compensare per bonus e provvidenze vantati sulla scorta di un contratto sottoscritto prima dell’acquisizione del ramo di azienda da parte della ICS. A fronte di tale situazione Factorit avrebbe dunque comunicato ad ICS la decadenza dall’approvazione, invitando quest’ultima a rimborsare tutte le anticipazioni sul corrispettivo erogate. In particolare, la medesima richiesta di rimborso è stata rivolta altresì a SE.R.I. in qualità di fideiussore di ICS. Ed invero, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, Seri rilasciava apposita lettera di patronage, mediante la quale si impegnava a garantire le obbligazioni assunte da ICS in forza del contratto di factoring. Peraltro, tale impegno è stato ribadito in data 20 luglio 2015, con il rilascio da parte di SE.R.I. di una fideiussione a prima richiesta sino all’importo di Euro 1.800.000, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni verso Factorit, in dipendenza del contratto. Tuttavia, stante il mancato rimborso da parte di ICS o del fideiussore, SE.R.I., e soprattutto, in assenza di contestazioni da parte di ICS (i) né sulla ricezione in via anticipata del corrispettivo di cessione e (ii) né sulle previsioni contrattuali di rimborso delle anticipazioni ricevute e decadenza dalla garanzia pro soluto, Factorit depositava dinanzi al Tribunale civile di Milano ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo la condanna in solido di ICS e SE.R.I.. Sulla scorta della non vigenza del contratto richiamato dal debitore ceduto e soprattutto in considerazione dell’accettazione espressa e senza riserve della cessione del credito da parte di Hoppecke, ICS ha contestato l’assunto di Factorit e ha chiesto il rigetto della domanda. La prossima udienza è fissata al 5 giugno 2019 per precisazione delle conclusioni. Alla data non è possibile fornire valutazioni sull’esito del giudizio e dunque sulla possibilità di condanna al pagamento della suddetta somma (Euro 672.893,03 oltre interessi di mora).
Contenziosi giuslavoristici
Il Gruppo Seri Industrial è coinvolto in alcuni procedimenti giudiziari di natura lavoristica il cui rischio è stato valutato possibile per i quali non sono stati stanziati appositi fondi rischi. In particolare si segnala che in data 8 settembre 2014 n. 20 ex dipendenti di IBF S.p.A. hanno proposto ricorso innanzi al Giudice del Lavoro di Foggia impugnando la propria esclusione dal trasferimento a FIB Sud S.r.l. - nel contesto di una operazione straordinaria di affitto di azienda e successivo acquisto di IBF S.p.A. da parte di FIB Sud S.r.l., poi posti in Cassa Integrazione Guadagni e licenziati da IBF S.p.A. – chiedendo l’accertamento del proprio diritto al trasferimento ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile e del diritto al ripristino in capo a FIB Sud S.r.l. del rapporto di lavoro, dunque il reintegro e i trattamenti economici dovuti al riguardo, oltre spese legali. Il valore della controversia è da considerare indeterminabile, tenuto conto della natura della domanda proposta (reintegro e trattamenti economici connessi). Nel corso della ultima udienza tenutasi il 14 novembre 2017 sono stati escussi due testimoni; la prossima udienza è fissata al 15 maggio 2018 per la discussione e decisione.
* * *
Il Gruppo controlla la società di diritto cinese Yixing Faam Industrial Batteries Limited (“YIBF”). Sulla base di una prassi diffusa, YIBF ha versato e dichiarato contributi previdenziali sul salario minimo e non sulla retribuzione effettivamente corrisposta ai singoli dipendenti. Ove la predetta modalità operativa fosse contestata dalla competente autorità locale, YIBF potrebbe essere obbligata ad integrare i versamenti effettuati e tal rischio è stato quantificato, a cambi correnti, in circa Euro 2.200.000, incluse sanzioni e interessi. Considerato il predetto contesto e la diffusa applicazione di quanto compiuto dalla società, questa ha ritenuto il rischio remoto e di non dover appostare alcun fondo rischi al riguardo.
Accertamenti tributari
Rischio possibile o remoto
Seri Plant: Processo Verbale di Constatazione relativo alle annualità dal 2012 al 2015 consegnato in data 20 giugno 2017 dal Nucleo di Polizia Tributaria di Caserta - Sezione Tutela Entrate
In data 9 marzo 2017 il Nucleo di Polizia Tributaria di Caserta - Sezione Tutela Entrate (di seguito “GdF”) ha avviato nei confronti di Seri Plant Division S.r.l. (di seguito “Seri Plant”) “una verifica fiscale ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi e degli altri tributi” in relazione all’anno di imposta 2015. Le operazioni di verifica sono state estese successivamente
Gruppo K.R.Energy Bilancio consolidato - Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017
135
agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 limitatamente ad alcuni ambiti.
In data 20 giugno 2017, a conclusione delle attività ispettive, la GdF ha consegnato a Seri Plant un processo verbale di constatazione (di seguito il “PVC Seri Plant”) nel quale i verificatori ritengono di aver identificato talune violazioni della normativa fiscale.
Oltre ad alcuni rilievi minori (la cui potenziale esposizione non supererebbe Euro 150.000 in termini di imposta e sanzioni), la GdF ha ritenuto errata l’imputazione temporale di componenti negativi di reddito per un ammontare complessivo, riferito ai periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, di circa Euro 2.527.000. Il PVC Seri Plant è stato trasmesso alla competente Agenzia delle Entrate la quale, valutato il contenuto dello stesso e le memorie presentate da Seri Plant, ha ritenuto di emettere due avvisi di accertamento, uno ai fini IRES e l’altro ai fini IRAP, entrambi che contestano l’errata imputazione temporale di componenti negativi di reddito con riferimento al periodo di imposta 2013. Con i suddetti avvisi l’Agenzia delle Entrate ha richiesto complessivi Euro 640.616, di cui Euro 336.114 a titolo di maggiori imposte (IRES/IRAP) e Euro 304.502 per sanzioni, oltre a interessi.
Seri Plant, pur ritenendo esistenti valide ragioni per opporsi alla pretesa recata dagli avvisi di accertamento, al fine di evitare un potenziale oneroso e defaticante contenzioso, si è avvalsa dell’istituto del accertamento con adesione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, presentando apposita istanza in data 6 febbraio 2018, al fine di avviare una trattativa con l’Agenzia delle Entrate. Le trattative sono attualmente in corso. Ove all’esito delle trattative di cui sopra non fosse raggiunto un accordo, Seri Plant avrà ancora la possibilità di impugnare gli avvisi di accertamento.
Con riferimento ai periodi di imposta 2014 e 2015 Seri Plant non ha ancora ricevuto alcun avviso di accertamento sulla base del PVC Seri Plant. Si segnala che l’impatto economico derivante dagli avvisi di accertamento emessi con riferimento al periodo di imposta 2013 e dalla eventuale emissione di avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per gli esercizi 2014 e 2015, trattandosi esclusivamente di errata imputazione temporale di componenti negativi di reddito, sarebbe limitato alle sanzioni applicabili e la Società ritiene che non superino l’importo di Euro 1.000.000.
Con riferimento a quanto sopra, si rileva che Seri Plant, con il supporto dei propri consulenti, non ha ritenuto di iscrivere nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 alcun fondo rischi per imposte e sanzioni. Seri Plant, infatti, anche all’esito delle trattative in corso con l’Agenzia delle Entrate, ha valutato come remoto il rischio derivante dal PVC Seri Plant, ritenendo che sussistano validi argomenti da opporre alle eventuali pretese avanzate dall’Agenzia delle Entrate e, in ogni caso, le condizioni per ricondurre le contestazioni della GdF a violazioni di carattere formale assoggettate a sanzioni di importo trascurabile.
FIB: Processo Verbale di Constatazione relativo all’annualità 2014 consegnato in data 10 ottobre 2017 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta
In data 4 settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta (di seguito l’“Agenzia delle Entrate”) ha intrapreso nei confronti di FIB S.r.l. (di seguito “FIB”) una verifica di carattere generale per il periodo di imposta 2014.
In data 10 ottobre 2017, a conclusione delle attività ispettive, l’Agenzia delle Entrate ha emesso il processo verbale di constatazione (di seguito il “PVC FIB”) nel quale i verificatori ritengono di aver identificato talune violazioni della normativa fiscale.
Oltre ad alcuni rilievi minori in materia di imposte dirette di importo trascurabile (la cui potenziale esposizione non supererebbe Euro 150.000 in termini di imposta e sanzioni), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non corretta la detrazione IVA per un ammontare pari a Euro 1.052.700 relativa a fatture di acconto su forniture di beni, ritenendo le stesse fatture relative invece ad operazioni aventi natura finanziaria e, come tali, esenti da IVA.
Il PVC FIB è stato trasmesso al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate il quale potrà valutare la fondatezza delle ragioni alla base delle ipotizzate violazioni contenute nel PVC FIB e, ove lo riterrà, emettere avvisi di accertamento entro il 31 dicembre 2019.
Alla data di esame del bilancio FIB non ha ricevuto alcun avviso di accertamento. L’impatto economico derivante dalla eventuale emissione di avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per l’asserita indetraibilità dell’IVA, sarebbe quantificabile nel recupero a tassazione dell’imposta ritenuta non detraibile oltre a sanzioni e interessi applicabili per un ammontare complessivo che la Società ritiene non dovrebbe superare Euro 2.000.000. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui, all’esito dell’eventuale accertamento a FIB fosse richiesto il pagamento dell’IVA, quest’ultima registrerebbe un credito di pari importo nei confronti della società che ha emesso le fatture in acconto.
In ogni modo si rileva che FIB, con il supporto dei propri consulenti, ha valutato remoto il rischio derivante dal predetto rilievo in materia di IVA, ritenendo che sussistano validi argomenti da opporre alla eventuale pretesa dall’Agenzia delle Entrate per ricondurre la contestazione ad una violazione di carattere formale da assoggettare a sanzione di importo trascurabile. Tale considerazione tiene conto della recente disposizione normativa introdotta in tema di sanzionabilità
Gruppo K.R.Energy Bilancio consolidato - Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017
136
dell’indebita detrazione IVA di cui all’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205. Tuttavia, dato che la normativa richiamata è di recente introduzione e attese le precisazioni in merito, alla Data del Prospetto Informativo non vi è certezza che essa sarà ritenuta applicabile al caso di specie.
In sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 2017, FIB, con il supporto dei suoi consulenti, non ha appostato alcun fondo rischi ritenendo il rischio di soccombenza remoto.
FIB: Avviso di liquidazione avente ad oggetto imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Fermo
Con atto notarile del 4 febbraio 2015 FIB ha acquistato un complesso aziendale, riservandosi la facoltà di nominare uno o più soggetti per l’acquisto dei singoli assets e di imputare il prezzo ai singoli beni che componevano il ramo aziendale. Sulla base della struttura dell’acquisto, l’Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Fermo (di seguito l’“Ufficio”) ha proceduto alla riqualificazione giuridica dell’operazione posta in essere e individuato quale oggetto della cessione a favore di FIB non i singoli beni, ma l’intero complesso aziendale per un imponibile complessivo pari ad Euro 5.500.000 (quota di prezzo fisso) oltre Euro 1.500.000 (quota di prezzo variabile) e Euro 499.890 (valore di taluni ulteriori beni mobili). Con l’avviso di liquidazione l’Ufficio ha rideterminato l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali richiedendo il pagamento di maggiori imposte per un totale di Euro 200.143.
FIB ha impugnato l’avviso davanti all’Autorità giurisdizionale competente. Attualmente il giudizio pende dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Ancona.

MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
573 di 741 - 16/8/2023 14:43
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Nella cornice di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale connessi al settore immobiliare, i Finanzieri del Comando Provinciale Latina hanno constatato rilievi fiscali nei confronti di una società immobiliare, valorizzando appieno gli elementi acquisiti nel corso di un'indagine di polizia giudiziaria, secondo l'ormai consolidata trasversalità dell'azione della Guardia di Finanza che permette una piena osmosi tra le attività di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria e le ispezioni tributarie.
Il diuturno controllo economico del territorio, in uno con la mappatura delle operazioni immobiliari e il monitoraggio della formazione dei patrimoni grazie all'analisi delle banche dati, ha consentito alla Fiamme Gialle Pontine di individuare una compravendita di un ampio terreno sito in Gaeta (ove era ubicata la Scuola americana), intercorsa tra due società con sede nel beneventano a seguito della quale la società venditrice ha realizzato una plusvalenza di circa 7 milioni di euro. Le indagini, all'epoca condotte dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, avevano appurato come la plusvalenza realizzata dalla società venditrice – facente parte di una holding immobiliare e quindi soggetta a tassazione di gruppo (cosidetta tax fiscal unit) - fosse stata comunicata in minima parte (solamente 1/5), e non per intero alla società madre. Grazie agli elementi raccolti, i Finanzieri avevano ricostruito specifiche responsabilità a carico dei rappresentanti legali delle due società (controllata e controllante) per il delitto di "Dichiarazione infedele" previsto e punito dall'art. 4 del D.Lgs. 74/2000 e portato all'emissione, da parte del Tribunale sammaritano, di un decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, dell'ingiusto ed accertato profitto, per un importo complessivo pari all'incirca ad 1,5 milioni di euro, eseguito nel gennaio scorso.
La prosecuzione delle investigazioni economico-finanziarie ha permesso ora di accertare come le cennate condotte delittuose avessero portato ad un'evasione fiscale quantificata in circa 2,7 milioni di euro. L'analisi della documentazione acquisita nell'ambito di un controllo fiscale condotto da militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia, ha consentito la ricostruzione delle fasi di contabilizzazione e tassazione della plusvalenza, permettendo il recupero a tassazione delle imposte evase. L'operazione conclusa dalla Guardia di Finanza di Latina costituisce l'epilogo di una complessa indagine iniziata nel 2020, condotta nel solco dei primari obiettivi previsti dalla mission istituzionale del Corpo, volti alla ricerca e repressione degli illeciti economico-finanziari, con lo scopo di contrastare le forme più perniciose di evasione fiscale, maggiormente lesive degli interessi erariali e delle regole della concorrenza e del mercato.

BOCCARDI IMMOBILIARE SERL IN LIQUIDAZIONE SE.R.I. SPA
574 di 741 - 16/8/2023 14:45
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
COMUNE DI GAETA Provincia di Latina DELIBERAZIONE DI GIUNTA N°293 del 15/11/2012
OGGETTO Autorizzazione al Sindaco a costituirsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta nel giudizio proposto dalla Soc. BOCCARDI IMMOBILIARE SRL (ICI 2007 e 2008). Delega alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio al F.A. Avv. Carlo Porzia.

L’anno duemiladodici, addì quindici del mese di novembre, in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore 18:35 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti: presente assente Presidente Cosmo MITRANO X Assessore (Vice Sindaco) Sabina MITRANO X Assessore Pasquale DE SIMONE X Assessore Antonio DI BIAGIO X Assessore Cristian LECCESE X Assessore Alessandro VONA X
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Avv. Celestina Labbadia.
LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
A.C .: 39/IV°
2
Visto: - il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dalla Soc. “BOCCARDI IMMOBILIARE SRL.” in persona del legale rapp.te pro tempore Ing. Vittorio Civitillo, con sede in San Potito Sannitico (CE), Centro Aziendale Quercete (p.IVA e C.F. 03243550617), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Grillo, Carlo Grillo ed Emiliana Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Caserta, Via C.Colombo n. 53, per l’annullamento di Cartella di pagamento n. 028201200170925 30 relativa ad Avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007 e 2008;
Considerato: - che il ricorso proposto appare inammissibile, illegittimo ed infondato; - che occorre autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio suddetto per la tutela degli interessi del Comune;
Preso atto della presenza in pianta organica del Funz. Amm.vo Avv. Carlo Porzia, in servizio presso il IV Settore Economico-Finanziario, che già da tempo cura il contenzioso tributario dell’Ente dinanzi alle Commissioni Tributarie;
Visto l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 504/92;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, del Dirigente del Settore economico finanziario espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n°267;
Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

D E L I B E R A 1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio presentato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dalla Soc. “BOCCARDI IMMOBILIARE SRL.” in persona del legale rapp.te pro tempore Ing. Vittorio Civitillo, con sede in San Potito Sannitico (CE), Centro Aziendale Quercete (p.IVA e C.F. 03243550617), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Grillo, Carlo Grillo ed Emiliana Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Caserta, Via C.Colombo n. 53, per l’annullamento di Cartella di pagamento n. 028201200170925 30 relativa ad Avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007 e 2008;
2. Di dare mandato di predisporre tutti gli atti conseguenti per la costituzione in giudizio mediante deposito del fascicolo contenente le controdeduzioni ed i relativi allegati e di delegare per la difesa in giudizio il Funz. Amm.vo Avv. Carlo Porzia;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.


Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone l’urgenza stanti le scadenze di legge previste per la costituzione in giudizio e per i relativi incombenti; Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano D I C H I A R A Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO DOTT. COSMO MITRANO
IL SEGRETARIO GENERALE AVV. CELESTINA LABBADIA
575 di 741 - 16/8/2023 14:46
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
COMUNE DI GAETA Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°56 del 10/03/2015
OGGETTO
Conferimento incarico professionale all’Avvocatura comunale nel giudizio promosso innanzi al TAR Lazio Sezione di Latina in atti al prot. 2405 del 14.01.2015.
L’anno duemilaquindici, addì dieci del mese di marzo, in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore 16:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti: presente assente
Presidente Cosmo MITRANO X
Assessore Francesca LUCREZIANO X
Assessore Pasquale DE SIMONE X
Assessore Luigi RIDOLFI X
Assessore (Vice Sindaco) Cristian LECCESE X
Assessore Alessandro VONA X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.
LA GIUNTA ●
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Pasquale De Simone;
A.C .: 14/Urb.
2
Visto il ricorso promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Distaccata di Latina dalla SE.RI. spa C.F.: 02538200615, con sede legale in Piedimonte Matese alla Via di Matteo n. 14, in persona dell’amministratore unico Ing. Vittorio Civitillo, rapp.to e difeso dall’Avvocato Umberto Gentile elettivamente domiciliato in Latina, Via Monti n. 14 c/o lo studio dell’Avv. Filippo Vinciguerra;
Considerato che suddetto ricorso è promosso per l’annullamento del silenzio inadempimento sull’istanza di permesso a costruire ex art.6 della L.R. 21/09 prot. 12206 del 12.03.2012 relativa ad un intervento di sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 3 ter della L.R. 21/09 di un immobile sito in Gaeta, Via Calegna n. 28 identificato in catasto al Fg. 22 p.lle 240 – 241 – 242 – 243;
Ritenuta l’opportunità della costituzione dell’Ente presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Distaccata di Latina, per resistere in giudizio al ricorso suddetto;
Considerato che occorre provvedere al conferimento di incarico all’Ufficio Legale del Comune di Gaeta nella persona dell’Avv. Annamaria Rak;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Dipartimento Territorio, espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1-del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del III Dipartimento, espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1-del Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
D E L I B E R A 1. di costituirsi nel ricorso promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Distaccata di Latina dalla SE.RI. spa C.F.: 02538200615, con sede legale in Piedimonte Matese alla Via di Matteo n. 14, in persona dell’amministratore unico Ing. Vittorio Civitillo, rapp.to e difeso dall’Avvocato Umberto Gentile elettivamente domiciliato in Latina, Via Monti n. 14 c/o lo studio dell’Avv. Filippo Vinciguerra per l’annullamento del silenzio inadempimento sull’istanza di permesso a costruire ex art.6 della L.R. 21/09 prot. 12206 del 12.03.2012 relativa ad un intervento di sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 3 ter della L.R. 21/09 di un immobile sito in Gaeta, Via Calegna n. 28 identificato in catasto al Fg. 22 p.lle 240 – 241 – 242 – 243; 2. di incaricare l’Avvocatura Comunale nella persona dell’Avv. Annamaria Rak, affinché si provveda alla costituzione in giudizio ed alla rappresentanza dell’Ente nel giudizio di cui si tratta; 3. di non assumere, allo stato, alcun impegno di spesa in quanto l’incarico professionale conferito rientra tra i compiti di istituto fermo restando che all’Avvocato dipendente competono i compensi di natura professionale come previsto dal vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di giunta Comunale n. 90 del 19.03.2013.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente deliberato ; Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
D I C H I A R A
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO DOTT. CRISTIAN LECCESE
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUIGI PILONE
MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
577 di 741 - 17/8/2023 09:03
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
passare da quasi 11 euro a 4,5 NON MI SEMBRA UNA ASCESA E SOLO PERCHè CHI INVESTE NON CONOSCE I FATTI ALTRIMENTI QUANTE DENUNCE
578 di 741 - 17/8/2023 09:05
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
la società EY SPA era la stessa che certificava i bilanci BIO-ON SPA e si è visto che fine ha fatto
579 di 741 - 17/8/2023 09:07
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Bio-On S.p.A: un caso tutto Italiano 17 Marzo 2020

Bio-On S.p.A., ex unicorno (ovvero una startup che ha raggiunto un valore di mercato superiore al miliardo di euro) bolognese specializzato in bioplastica, è finita sotto le luci delle ribalta per aver dato vita nell’ultimo anno e mezzo ad una delle bolle finanziarie più rilevanti degli ultimi tempi in Italia.
L’esplosione rocambolesca di questa bolla è sfociata il 20 dicembre dello scorso anno in una dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Bologna (sentenza n. 137/19).
A pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori italiani che hanno assistito impotentemente alla “combustione” di circa 700 milioni di euro di capitalizzazione, dopo appena qualche mese che Bio-on aveva superato addirittura il miliardo di euro di capitalizzazione.
Ad oggi, l’ex presidente di Bio-On Marco Astorri – dimesso già da fine ottobre 2019 da ogni carica ricoperta all’interno della Società – risulta indagato per false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, dopo il crac dell’azienda.
Facciamo un passo indietro

La startup, nata nel 2007, si presentava come una intellectual property company, ossia un’azienda impegnata nella ricerca applicata sulla bioplastica e nella commercializzazione dei suoi brevetti con altre imprese.
Nell’ottobre 2014 Bio-on si quotava e collocava le sue azioni a 5 euro sul listino Aim di Borsa italiana (dedicato alle piccole e medie imprese).
Il titolo prese il volo nel 2018, quando repentinamente, nel giro di poche settimane, volò dai circa 31 euro di fine maggio fino al picco di 71 euro di luglio, arrivando ad una capitalizzazione di mercato addirittura superiore al miliardo di euro.
Per circa un anno il titolo è rimasto su valori di quotazione superiori a 50 euro per azione – talvolta sfiorando nuovamente il picco dei 70 – quando poi, improvvisamente, nel mese di luglio dello scorso anno viene mediaticamente stroncato dal noto fondo americano Quintessential.
Quintessential accusò Bio-on, con nutrite e circostanziate argomentazioni, di essere nient’altro che una grande bolla “basata su tecnologia improbabile, con fatturato e crediti essenzialmente “simulati” grazie a un network di scatole vuote”. A questo il fondo americano aggiunse che Bio-On non aveva ancora prodotto né venduto assolutamente nulla e che la situazione finanziaria risultava precaria ed irregolare.
Questo bombardamento mediatico impattò violentemente sul mercato, facendo andare in fumo circa 700 milioni di euro di capitalizzazione. Infatti il titolo precipitò dai 55 euro del 23 luglio 2019 ai 15 di giovedi 25, per poi saltare a 24 euro solo il giorno dopo.
Dinnanzi a tale incredibile volatilità la Consob fu costretta a sospendere temporaneamente il titolo dalle contrattazioni.
Da qui inizia l’irreversibile declino del titolo che ad ottobre aveva perso ormai l’82% del suo valore di mercato.
Quali sono le accuse principali mosse dal mercato contro Bio-On?

Una castello di scatole vuote: Sembra che la società avesse emesso la quasi totalità del fatturato nei confronti di imprese controllate e collegate. Inoltre la gran parte del fatturato risultava non essere stata pagata, mentre la parte pagata risultava saldata mediante somme fornite dalla stessa Bio-On.
In sostanza l’azienda bolognese aveva una struttura di fatturazione basata su una serie di “scatole vuote alle quali vendeva la propria tecnologia sotto forma di licenze” (Maurizio Salom, commercialista incaricato da Quintessential)
I rapporti con Finnat: Banca Finnat è la specialist che seguiva Bio-On dalla quotazione del 2014 e che emetteva le analisi pubbliche sul titolo. La banca aveva partecipazioni di minoranza in due partecipate di Bio-on, Liphe spa e Aldia spa, senza che questo venisse mai esplicitato né negli studi che firmava (in palese conflitto di interesse), né nel bilancio. Addirittura in un’analisi del 13 dicembre 2018 Finnat metteva il target price del titolo Bio-On ad 86 euro quando il giorno prima era solamente a 53,6.
L’impianto di Castel San Pietro Terme: L’impianto che a luglio 2018 appariva, secondo Quintessential, come un cantiere in corso piuttosto che come una fabbrica operativa, aveva costi, volumi di produzione e caratteristiche di operatività del tutto non credibili.
Per esempio Bio-On produceva bioplastica ad un costo quindici volte più alto del principale produttore italiano, Novamont. Inoltre, secondo le indagini in corso, sarebbero stati falsificati i dati sulla produzione di bio-polimeri, ufficialmente pari a 1.000 tonnellate nell’intero 2018, quando nei primi 11 mesi del 2019 si è attestata ad appena 19 tonnellate
Irregolarità nella contabilità: A Bio-On veniva contestato che le immobilizzazione materiali in corso non fossero minimamente spiegate nella nota integrativa, che le partecipazioni nelle imprese controllate e collegate non fossero state svalutate per la perdite subite e che in bilancio fossero indicati 33 milioni di crediti verso società partecipate senza che ne fossero illustrati i relativi rischi di incasso.
Reale efficacia della tecnologia: Le contestazioni mosse contro Bio-On in sostanza affermano che l’unicorno bolognese si stesse cimentando in processi di produzione altamente complessi, già in precedenza tentati senza successo da altri gruppi più grandi, come Metabolix, Zeneca e Monsanto.
Inoltre Bio-On affermava di essere proprietaria di oltre 200 tra brevetti e domande di brevetto già inviate, mentre al registro dei brevetti presso il ministero dello Sviluppo Economico ne sono stati individuati solamente 2 riconducibili a Bio-On.
L’epilogo della vicenda Bio-On

Nella semestrale pubblicata 2 mesi dopo l’esplosione mediatica della bolla, Bio-On presentava ricavi crollati da 6,123 milioni a 917 mila euro, perdite per 10,142 milioni ed un patrimonio netto in calo di 10,350 milioni.
Qualche giorno dopo il titolo è stato sospeso definitivamente della contrattazione ed il tribunale di Bologna ha disposto stringenti misure cautelari nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione Astorri, che ha dunque rassegnato le dimissioni da ogni carica.
Ad oggi, dopo la dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale di Bologna il 20 dicembre 2019, l’ex presidente di Bio-On risulta indagato per false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato.

Gli azionisti

Anche in questo caso, a pagarne le spese sono stati soprattutto gli azionisti retail che hanno investito sulla base di informazioni sistematicamente erronee e che si sono trovati inglobati in una bolla speculativa tra le più sorprendenti degli ultimi anni.
A detta dei maggiori esperti internazionali, sembra che fin dalla quotazione iniziale Bio-On avesse gonfiato il valore di capitalizzazione per raccogliere dal mercato i maggiori capitali possibili, ed il tutto facilitato dalle serie lacune investigative delle autorità di controllo.
Un grave problema, ad oggi, è inoltre rappresentato dalla probabile incapienza degli assets di Bio-On per garantire eventuali indennizzi ai tanti azionisti italiani. Effettivamente la sproporzione trai prezzi di mercato ed il valore reale dei numeri gettano seri dubbi sulla capacità di Bio-On di far fronte alle richieste risarcitorie dei vari stakeholders.
Cosa fare per recuperare le perdite Bio-On
La soluzione più immediata e concreta per recuperare le perdite, ad oggi, è quella di agire contro le banche intermediarie che hanno venduto i titoli. È possibile sia incardinare una causa ordinaria che un Ricorso ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) al fine di recuperare i risparmi attraverso una sentenza/decisione di condanna della banca per le responsabilità incorse in sede di vendita e di monitoraggio dei titoli.
Le banche intermediarie avrebbero infatti dovuto avvisare i clienti risparmiatori dei rischi e della grande volatilità associati ai titoli Bio-On, man mano che essi diventavano sempre più evidenti. Al contrario, in molti casi, le banche hanno venduto indiscriminatamente questi titoli al pubblico dei risparmiatori, senza alcuna cura degli interessi di questi ultimi.
La Martingale Risk, oggi leader in Italia nel recupero delle perdite su investimenti finanziari, sta attualmente organizzando un’azione collettiva nei confronti degli intermediari che hanno venduto i titoli Bio-On, sia attraverso cause di gruppo che individuali. Ad oggi, il 92% delle nostre azioni si è concluso con il recupero delle perdite, e di queste il 58% si è chiusa con un accordo transattivo con la banca controparte.

580 di 741 - 17/8/2023 09:10
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
EY S.p.A. Via Lombardia, 31 00187 Roma
Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale
Agli Azionisti della Seri Industrial S.p.A.

Portata della revisione contabile limitata Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997.
La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato semestrale.
Roma, 29 settembre 2020
EY S.p.A.
Alessandro Fischetti (Revisore Legale)
741 Commenti
 ...   29   ... 
Titoli Discussi
BIT:SERI 4.05 -2.2%
KREnergy SpA
KREnergy SpA
KREnergy SpA
Indici Internazionali
Australia 0.0%
Brazil 0.1%
Canada -0.3%
France -2.7%
Germany -1.4%
Greece -2.2%
Holland -0.6%
Italy -2.8%
Portugal -0.4%
US (DowJones) -0.2%
US (NASDAQ) 0.1%
United Kingdom -0.2%
Rialzo (%)
BIT:WSOGES 0.07 54.2%
BIT:WGSR24 0.00 40.0%
BIT:WAMB26 0.06 37.8%
BIT:1ADBE 491 15.3%
BIT:EPH 0.17 12.0%
BIT:BELL 2.80 10.2%
BIT:1GME 26.58 10.1%
BIT:SMN 1.68 8.7%
BIT:WAGAIN 0.65 8.5%
BIT:CED 1.37 7.9%

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network