Fnac Darty e Ruby raggiungono con successo il 91,1% del capitale
sociale di Unieuro, le cui azioni saranno revocate dalla quotazione
- risultati definitivi
COMUNICATO STAMPA
Ivry-sur-Seine, Francia —15 novembre 2024, 5:45 CEST
È VIETATA LA DIVULGAZIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA
DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO, IN TUTTO O IN PARTE, IN O
VERSO GLI STATI UNITI D’AMERICA, L’AUSTRALIA, IL CANADA, IL
GIAPPONE O QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE COMUNICAZIONE
VIOLEREBBE LA NORMATIVA APPLICABILE
RISULTATI FINALI DELLA RIAPERTURA DEI
TERMINI
FNAC DARTY E RUBY SI ASSICURANO IL 91,15%
DEL CAPITALE SOCIALE DI UNIEURO, LE CUI AZIONI SARANNO REVOCATE
DALLA QUOTAZIONE
-
Risultati definitivi della Riapertura dei Termini: 19,66%
del capitale sociale di Unieuro portato in adesione, il quale,
sommato al 71,48% già detenuto dagli Offerenti, rappresenta il
91,15% del capitale sociale di Unieuro
- Il
pagamento del Corrispettivo della Riapertura dei Termini avrà luogo
il 15 novembre 2024
- La
procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 2, del TUF avrà luogo
successivamente
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 6,
DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14
MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (“IL
REGOLAMENTO EMITTENTI”).
In relazione all’offerta pubblica volontaria di
acquisto e scambio (l’“Offerta”) ai sensi degli artt. 102 e 106,
comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato e integrato (“TUF”), promossa da Fnac
Darty SA (“Fnac Darty”) e RUBY Equity Investment S.à r.l. (“Ruby” e
congiuntamente a Fnac Darty, gli “Offerenti”), avente ad oggetto la
totalità delle ordinarie di Unieuro S.p.A. (“Unieuro”) non ancora
detenute dagli Offerenti, ivi incluse le azioni proprie
direttamente e indirettamente possedute, di volta in volta, da
Unieuro, facendo seguito al comunicato diffuso in data 8 novembre
2024 avente ad oggetto i risultati provvisori della Riapertura dei
Termini (il “Comunicato sui Risultati Provvisori della Riapertura
dei Termini”) gli Offerenti rendono noti i risultati definitivi
della Riapertura dei Termini.
I termini non definiti nel presente comunicato
hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di
offerta (il “Documento di Offerta”), approvato con delibera Consob
n. 23231 del 23 agosto 2024 e pubblicato in data 24 agosto 2024,
tra l’altro, sul sito internet di Unieuro
(www.unieurospa.com) e sul sito internet di Fnac Darty
(www.fnacdarty.com).
RISULTATI DEFINITIVI DELLA RIAPERTURA DEI
TERMINI
Sulla base dei risultati definitivi comunicati
da Intesa Sanpaolo S.p.A., quale Intermediario Incaricato del
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante la Riapertura
dei Termini risultano portate in adesione all’Offerta, complessive
n. 4.099.491 Azioni, rappresentanti (i) il 19,66% del capitale
sociale dell’Emittente e (ii) il 20,56% delle Azioni Oggetto
dell’Offerta.
Gli Offerenti non hanno acquistato Azioni
Unieuro al di fuori dell’Offerta nel periodo intercorrente tra la
Data del Documento di Offerta e la data odierna.
I risultati definitivi sopra riportati
riflettono una revisione al rialzo di n. 3.750 Azioni rispetto ai
risultati preliminari della Riapertura dei Termini comunicati in
data 8 novembre 2024.
Si ricorda che, come indicato nel comunicato sui
risultati definitivi dell’Offerta pubblicato in data 29 ottobre
2024, alla Data di Pagamento del Periodo di Adesione, tenuto conto
delle azioni Unieuro portate in adesione all’Offerta durante il
Periodo di Adesione e delle azioni Unieuro già possedute da Fnac
Darty prima dell’inizio del Periodo di Adesione, gli Offerenti,
congiuntamente considerati, erano venuti a detenere complessive n.
14.904.062 azioni ordinarie Unieuro, pari al 71,48% del capitale
sociale dell’Emittente.
Pertanto, tenuto conto (i) delle n. 4.099.491
azioni ordinarie di Unieuro portate in adesione all’Offerta durante
la Riapertura dei Termini e (ii) delle 14.904.062 Azioni Unieuro
già possedute dagli Offerenti prima dell’inizio della Riapertura
dei Termini, gli Offerenti, congiuntamente considerati, verranno a
detenere complessive n. 19.003.553 azioni ordinarie Unieuro, pari
al 91,15% del capitale sociale dell’Emittente. Sommando le n.
70.004 Azioni Proprie detenute dall’Emittente alla data odierna, la
partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale di
Unieuro dagli Offerenti, direttamente e, per quanto riguarda le
Azioni Proprie, indirettamente, alla fine della Riapertura dei
Termini sarà costituita da n. 19.073.557 azioni, rappresentanti il
91,48% del capitale sociale dell’Emittente.
DATA DI PAGAMENTO DELLA RIAPERTURA DEI
TERMINI
Si ricorda che il Corrispettivo dovuto ai
titolari delle azioni ordinarie di Unieuro per ciascuna Azione
Unieuro portata in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei
Termini è pari a Euro 9,00 quale Componente di Denaro e n.
0,1Azioni Fnac di nuova emissione, quale Componente in Azioni.
Al fine di pagare il Corrispettivo agli
azionisti di Unieuro che hanno aderito all’Offerta durante la
Riapertura dei Termini, Fnac Darty, in esecuzione dell’Aumento di
Capitale a Servizio dell’Offerta, emetterà n. 409.949 azioni
ordinarie di Fnac Darty, pari al 1,4% del capitale sociale di Fnac
Darty alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini. A
seguito di tale emissione, il capitale sociale sottoscritto e
versato di Fnac Darty sarà rappresentato da n. 29.587592 azioni
ordinarie.
Gli azionisti di Unieuro che hanno portato le
proprie azioni in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei
Termini riceveranno il Corrispettivo alla Data di Pagamento della
Riapertura dei Termini, ossia il 15 novembre 2024, a fronte del
trasferimento di tali Azioni Unieuro agli Offerenti, con le
modalità descritte nella Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di
Offerta (incluso con riferimento al trattamento delle eventuali
Parti Frazionarie).
L’obbligazione degli Offerenti di pagare il
Corrispettivo si intenderà adempiuta nel momento in cui il
Corrispettivo e l’eventuale Importo in Contanti della Parte
Frazionaria saranno stati trasferiti agli Intermediari Incaricati.
Resta a esclusivo carico degli azionisti di Unieuro che abbiano
aderito all’Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o
gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il
Corrispettivo o l’eventuale Importo in Contanti della Parte
Frazionaria agli aventi diritto (ivi inclusi i loro eredi, ove
applicabile) o ne ritardino il trasferimento.
OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART.
108, COMMA 2, DEL TUF
In considerazione dell’avvenuto raggiungimento
da parte degli Offerenti ad esito della Riapertura dei Termini,
sulla base dei suddetti risultati definitivi, di una partecipazione
diretta e indiretta (quanto alle Azioni Proprie, che – ai fini del
calcolo delle soglie previste dall’articolo 108, comma 2, del TUF e
degli articoli 108, comma 1 e 111 del TUF – devono essere aggiunte
alla partecipazione degli Offerenti (numeratore) senza essere
dedotte dal capitale sociale dell’Emittente (denominatore))
superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, gli Offerenti
rendono noto che risultano verificati i presupposti di legge per
l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108,
comma 2, del TUF.
Pertanto, gli Offerenti – come dichiarato nel
Documento di Offerta – non ripristineranno un flottante sufficiente
ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni della Azioni
Unieuro e adempiranno all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art.
108, comma 2, del TUF, in relazione alle rimanenti 1.845.955 Azioni
Unieuro (le “Azioni Residue”), pari a circa il 8,85% del capitale
sociale. Si precisa che le Azioni Residue includono anche le Azioni
Proprie (n. 70.004 azioni ordinarie dell’Emittente che
rappresentano lo 0,34% del capitale sociale dell’Emittente).
Si forniscono di seguito indicazioni sulle
modalità e i tempi con cui gli Offerenti daranno corso alla
procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 2, del TUF (la “Procedura di Adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del
TUF”).
CORRISPETTIVO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO
AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL TUF
Nell’ambito della Procedura di Adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF,
gli Offerenti riconosceranno agli azionisti dell’Emittente che
richiedano agli Offerenti stessi di acquistare le proprie Azioni
Residue ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF il medesimo
corrispettivo per Azione Residua, determinato ai sensi delle
disposizioni di cui all’articolo 108, commi 3 e 5, del TUF:
(i) un corrispettivo identico al
Corrispettivo dell’Offerta, ossia per ciascuna Azione Unieuro
portata in adesione all’Offerta, Euro 9,00, quale Componente in
Denaro, e n. 0,1 Azioni Fnac di nuova emissione, quale Componente
in Azioni (il “Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 2, del TUF”); ovvero, in alternativa,
(ii) solo agli azionisti che ne
facciano espressa richiesta nella Richiesta di Vendita (come di
seguito definita) con riferimento alla totalità delle Azioni
Residue oggetto della richiesta un corrispettivo integrale in
contanti il cui importo per ciascuna Azione Unieuro, calcolato ai
sensi dell’articolo 50-ter, comma 1, lettera a) del
Regolamento Emittenti, sarà pari alla somma (x) della media
ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Fnac registrate su
Euronext Paris nei cinque Giorni di Borsa Aperta precedenti la Data
di Pagamento della Riapertura dei Termini (precisamente nelle
sedute dell’8, 11, 12, 13 e 14 novembre 2024) moltiplicata per 0,1
e (y) di Euro 9,00 (il “Corrispettivo Alternativo in Denaro”).
L’importo del Corrispettivo Alternativo in
Denaro sarà comunicato dagli Offerenti mediante apposito comunicato
che si prevede sarà pubblicato entro il 15 Novembre 2024.
PERIODO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
RICHIESTE DI VENDITA
Il periodo nel corso del quale gli Offerenti
adempiranno l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2,
del TUF e i titolari delle Azioni Residue potranno richiedere agli
Offerenti di acquistare tali azioni (il “Periodo di Presentazione
delle Richieste di Vendita”), tramite la Richiesta di Vendita, sarà
concordato con Borsa Italiana e sarà comunicato dagli Offerenti con
apposito comunicato, non appena concordato con Borsa Italiana (e in
ogni caso prima dell’inizio della Procedura di Adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del
TUF).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
RICHIESTE DI VENDITA E DEPOSITO DELLE AZIONI RESIDUE
I titolari di Azioni Residue che intendono
richiedere agli Offerenti di acquistare tali azioni nell’ambito
della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 2, del TUF (gli “Azionisti Richiedenti”)
dovranno presentare la relativa richiesta di vendita mediante
sottoscrizione e consegna a un Intermediario Incaricato, entro il
termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, di
apposita scheda (che sarò disponibile, inter alia, presso
la sede dell’ Intermediario Incaricato del Coordinamento della
Raccolta delle Adesioni, le sedi degli Intermediari Incaricati, sul
sito internet dell’Emittente e degli Offerenti) debitamente
compilata in ogni sua parte (la “Richiesta di Vendita”), con
contestuale deposito delle Azioni Residue presso detto
Intermediario Incaricato. Gli Intermediari Incaricati che
raccoglieranno le Richieste di Vendita sono gli stessi Intermediari
Incaricati che hanno raccolto le adesioni all’Offerta (come
indicati nella Sezione B, Paragrafo B.3 del Documento di Offerta),
ossia Intesa Sanpaolo S.p.A. (l’Intermediario Incaricato del
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., BNP Paribas-Succursale Italia, and Equita
SIM S.p.A. I titolari delle Azioni Residue potranno consegnare la
Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue in essa
indicate anche presso uno degli Intermediari Depositari a
condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo
utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al
deposito delle Azioni Residue presso gli Intermediari Incaricati
entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle
Richieste di Vendita.
Solo le Azioni Residue regolarmente iscritte (in
forma dematerializzata) e disponibili su un conto titoli
dell’Azionista Richiedente da questi acceso presso un Intermediario
Depositario potranno essere cedute agli Offerenti nell’ambito della
Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi
dell’art. 108, comma 2, del TUF. Inoltre, tali azioni dovranno
essere liberamente trasferibili agli Offerenti e libere da vincoli
e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o
personali. Infine, le Azioni Residue derivanti da operazioni di
acquisto effettuate sul mercato potranno essere oggetto di una
Richiesta di Vendita solo a seguito dell’intervenuto regolamento
delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di
liquidazione.
Le Richieste di Vendita da parte di soggetti
minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle
applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la
potestà, la tutela o la curatela, se non corredate
dall’autorizzazione del tribunale competente in materia di tutela o
curatela, saranno accolte con riserva e saranno conteggiate ai fini
della determinazione della percentuale conteggiate ai fini della
determinazione delle percentuali di adesione alla Procedura di
Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma
2, del TUF solo se l’autorizzazione è ricevuta dall’Intermediario
Depositario o dall’Intermediario Incaricato prima della fine del
Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita e il pagamento
del Corrispettivo in relazione a tali adesioni avverrà in ogni caso
solo ad autorizzazione ottenuta. Una volta ottenuta
l’autorizzazione dal tribunale, l’Azionista Richiedente dovrà
informare l’Intermediario Incaricato in modo tale che possa essere
sciolta la “riserva” e quindi definitivamente accolta la Richiesta
di Vendita. In caso di Azioni Residue intestate a minori soggette a
usufrutto, è necessaria l’autorizzazione del tribunale competente
anche ai fini dell’estinzione dell’usufrutto sulle Azioni Residue
e, se del caso, la ricostituzione del vincolo sulle Azioni
Fnac.
In considerazione del regime di
dematerializzazione delle Azioni Unieuro, la sottoscrizione della
Richiesta di Vendita varrà anche quale mandato e istruzione
irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni Residue
all’Intermediario Incaricato, o al relativo Intermediario
Depositario presso il quale le Azioni Residue siano depositate in
conto titoli, a eseguire tutte le formalità necessarie per il
trasferimento delle Azioni Residue agli Offerenti, anche attraverso
conti transitori presso tali intermediari, se del caso.
Per tutto il periodo in cui le Azioni Residue
indicate in una Richiesta di Vendita risulteranno vincolate
all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e,
quindi, sino alla data di pagamento dell’Obbligo di Acquisto ai
sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, i titolari dei diritti sulle
Azioni Residue potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad
esempio, il diritto di opzione) e sociali (ad esempio, il diritto
di voto) relativi a tali Azioni Residue, che resteranno nella
titolarità degli stessi titolari. Tuttavia, nel medesimo periodo,
le Azioni Residue non potranno essere cedute o trasferite né sulle
Azioni Residue potrà essere costituito alcun vincolo o gravame.
Le Richieste di Vendita presentate dai titolari
di Azioni Residue (o da coloro che abbiano il potere di
rappresentarli) nel corso del Periodo di Presentazione delle
Richieste di Vendita sono irrevocabili.
DATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108,
COMMA 2, DEL TUF. TRATTAMENTO DELLE PARTI FRAZIONARIE
Il trasferimento agli Offerenti della titolarità
delle Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita e il
pagamento agli Azionisti Richiedenti del corrispettivo dell’Obbligo
di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF saranno
effettuati il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di
chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di
Vendita.
In particolare, alla data di pagamento del
corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108,
comma 2, del TUF:
(i) la Componente in Azioni sarà
corrisposta mediante trasferimento del numero spettante di Azioni
Fnac sui conti titoli degli Azionisti Richiedenti presso gli
Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari;
(ii) la Componente in Denaro o
l’eventuale Corrispettivo Alternativo in Denaro, verranno
corrisposti mediante accredito del relativo importo agli
Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli
Intermediari Depositari, affinché questi ultimi a loro volta
provvedano al trasferimento agli Azionisti Richiedenti in
conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti
stessi (o dai loro rappresentanti) nell’ambito delle Richieste di
Vendita;
il tutto con le modalità e secondo le procedure
specificate nelle Richieste di Vendita.
Nessun interesse sarà corrisposto dagli
Offerenti o da alcun’altra persona sulla Componente in Denaro e sul
Corrispettivo Alternativo in Denaro.
Qualora all’Azionista Richiedente (che non abbia
chiesto nella Richiesta di Vendita il Corrispettivo Alternativo in
Denaro) spetti, quale Componente in Azioni, un numero non intero di
Azioni Fnac (incluso il caso in cui l’Azionista Richiedente
richieda la vendita di un numero di Azioni Unieuro inferiore a 10,
ossia il numero minimo di Azioni Unieuro che, moltiplicato per 0,1,
consente di ottenere almeno 1 Azione Fnac come Componente in Azioni
del Corrispettivo), l’Intermediario Depositario o l’Intermediario
Incaricato presso il quale l’Azionista Richiedente abbia presentato
la propria Richiesta di Adesione dovrà indicare nella Richiesta la
parte Frazionaria di Azioni Residue di spettanza di detta Richiesta
(ognuna, una “Parte Frazionaria”). Ciascun Intermediario Incaricato
anche per conto degli Intermediari Depositari che gli abbiano fatto
pervenire le Richieste di Vendita, provvederà a comunicare
all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle
Adesioni il numero di Azioni Residue derivante dall’aggregazione
delle Parti Frazionarie consegnate a detto Intermediario
Incaricato.
L’Intermediario Incaricato del Coordinamento
della Raccolta delle Adesioni - in nome e per conto degli Azionisti
Richiedenti e sulla base delle comunicazioni ricevute dagli
Intermediari Incaricati (anche per conto degli Intermediari
Depositari) – provvederà all’aggregazione delle Parti Frazionarie
delle Azioni Fnac e alla successiva vendita su Euronext Paris, a
condizioni di mercato, del numero intero di Azioni Fnac derivante
da tale aggregazione. I proventi in denaro di tali cessioni saranno
trasferiti a ciascun Intermediario Incaricato che procederà,
quindi, all’accredito ai relativi Azionisti Richiedenti del
rispettivo Importo in Contanti della Parte Frazionaria, come
specificato di seguito: entro 10 Giorni di Borsa Aperta dopo la
data di pagamento del Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ai
sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, l’Intermediario Incaricato
del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni accrediterà
l’importo della vendita (in Euro) agli Intermediari Depositari, per
il tramite degli Intermediari Incaricati, ripartendolo in maniera
tale da far pervenire a ciascun Intermediario Depositario una cifra
pari all’Importo in Contanti della Parte Frazionaria dovuto agli
Azionisti Richiedenti che hanno presentato una Richiesta di Vendita
(senza chiedere il Corrispettivo Alternativo in Denaro). Gli
Intermediari Depositari dovranno, a loro volta, distribuire e
accreditare i proventi agli Azionisti Richiedenti, secondo le
procedure indicate nella Richiesta di Vendita.
Si precisa che il titolare di Azioni Residue non
sopporterà alcun costo o commissione di contrattazione, né in
relazione all’assegnazione delle Azioni Fnac, né per il pagamento
dell’Importo in Contanti della Parte Frazionaria. In ogni caso, non
sarà corrisposto alcun tipo di interesse sull’Importo in Contanti
della Parte Frazionaria.
L’obbligazione degli Offerenti di corrispondere
il corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108,
comma 2, del TUF si intenderà adempiuta nel momento in cui il
Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108,
comma 2, del TUF e l’Importo in Contanti della Parte Frazionaria
(se del caso), ovvero, in caso di richiesta del Corrispettivo
Alternativo in Denaro, il corretto importo in denaro del
Corrispettivo Alternativo in Denaro sarà stato trasferito agli
Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti
Richiedenti e comunque dei titolari di Azioni Residue il rischio
che tali Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non
provvedano a trasferire loro il Corrispettivo dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF o l’eventuale
Importo in Contanti della Parte Frazionaria o il Corrispettivo
Alternativo in Denaro spettante agli aventi diritto (ivi inclusi
eventuali successori mortis causa) ovvero ritardino tale
trasferimento.
GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO
DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 2, DEL
TUF
Fnac Darty emetterà fino a n. 184,596 nuove
Azioni da attribuire quale Componente in Azioni del Corrispettivo
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art.108, comma 2, del TUF
(assumendo che tutti i titolari di Azioni Residue presentino
Richieste di Vendita per tutte le Azioni Unieuro rispettivamente
detenute senza richiedere il Corrispettivo Alternativo in Denaro),
entro la Data di Pagamento del corrispettivo dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF.
Prima dell’avvio della Procedura di Adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF,
gli Offerenti costituiranno la garanzia di esatto adempimento del
pagamento della Componente in Denaro del Corrispettivo dell’Obbligo
di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e del
Corrispettivo Alternativo in Denaro che potrà essere dovuto dagli
Offerenti alla data di pagamento del corrispettivo dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF.
EVENTUALE DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 111 DEL TUF E OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART.
108, COMMA 1, DEL TUF
Come dichiarato nel Documento di Offerta,
qualora nell’ambito della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, gli Offerenti
vengano a detenere – per effetto dell’acquisto delle Azioni Residue
per le quali siano presentate Richieste di Vendita - una
partecipazione complessiva superiore o pari al 95% del capitale
sociale dell’Emittente, gli Offerenti eserciteranno il Diritto di
Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF e, contestualmente,
adempiranno l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1,
del TUF nei confronti degli azionisti dell’Emittente che ne
facciano richiesta, mediante apposita procedura congiunta che sarà
concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "Procedura Congiunta").
I termini della Procedura Congiunta saranno comunicati dagli
Offerenti prima dell’inizio della medesima. La Procedura Congiunta
avrà ad oggetto la totalità delle Azioni Unieuro non possedute
dagli Offerenti ancora in circolazione a tale data e si concluderà
con il trasferimento agli Offerenti della titolarità di ciascuna di
tali azioni.
Il corrispettivo dovuto per le Azioni Unieuro
acquistate a seguito dell’esercizio del Diritto di Acquisto e
dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108,
comma 1, del TUF, in esecuzione della Procedura Congiunta, sarà
determinato ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 108,
commi 3 e 5, del TUF, come richiamate dall’articolo 111 del TUF,
nonché delle disposizioni di cui agli articoli 50, 50-bis
e 50-ter del Regolamento Emittenti come richiamate
dall’articolo 50-quater del Regolamento Emittenti,
risultando pertanto uguale al corrispettivo dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’Art. 108, comma 2, del TUF. Pertanto,
all’esito della Procedura Congiunta, i rimanenti azionisti di
Unieuro riceveranno per ciascuna Azione Unieuro detenuta il
Corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’Art. 108,
Comma 2, del TUF, a meno che, nel corso della Procedura Congiunta,
non richiedano espressamente di ricevere il Corrispettivo
Alternativo in Denaro.
Gli Offerenti renderanno noto se si siano
verificati o meno i presupposti di legge per l’esercizio del
Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 TUF e per
l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108,
comma 1, del TUF, quindi, per l’esecuzione della Procedura
Congiunta, tra l’altro, nel comunicato relativo ai risultati della
Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art
108, comma 2, del TUF.
DELISTING DELLE AZIONI
UNIEURO
A norma dell’articolo 2.5.1, comma 6, del
Regolamento di Borsa, poiché ricorrono le condizioni di cui
all’art. 108, comma 2, del TUF per l’adempimento dell’Obbligo di
Acquisto, e gli Offerenti porranno in essere la suddetta procedura
come sopra indicato, le Azioni Unieuro saranno revocate dalla
quotazione sull’Euronext STAR Milan a decorrere Giorno di Borsa
Aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo per
l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF,
salvo quanto di seguito indicato in relazione alla Procedura
Congiunta (nel qual caso il Delisting interverrà nei tempi
indicati nell’ultimo paragrafo qui di seguito). In caso di
delisting all’esito della Procedura di Adempimento
dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF,
gli Azionisti Unieuro che hanno deciso di non aderire all’Offerta e
non abbiano chiesto agli Offerenti di acquistare le loro Azioni
Residue nell’ambito della Procedura di adempimento dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, saranno titolari
di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato
regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio
investimento.
Nell’eventualità invece in cui, nell’ambito
dell’esecuzione della Procedura di Adempimento dell’Obbligo di
Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, gli Offerenti
vengano a detenere una partecipazione pari o superiore al 95% del
capitale sociale dell’Emittente e, di conseguenza, venga eseguita
la Procedura Congiunta, Borsa Italiana, a norma dell’art. 2.5.1,
comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione delle
azioni dell’Emittente dalla quotazione e/o il Delisting,
tenendo in considerazione i tempi previsti per l’esercizio del
Diritto di Acquisto.
*****
Legal Disclaimer
L’Offerta è lanciata esclusivamente in
Italia e sarà effettuata indistintamente e a parità di condizioni
per tutti i possessori di azioni Unieuro, come indicato nel
comunicato pubblicato ai sensi dell’articolo 102 del Decreto
Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58 e meglio descritto nel
Documento d’Offerta che sarà pubblicato ai sensi della normativa
applicabile.
L’Offerta non è stata e non sarà promossa
negli Stati Uniti d’America (compresi i suoi territori e
possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d’America e il
Distretto di Columbia) (gli “Stati Uniti”), in Canada, in Giappone,
in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui la promozione
di tale Offerta e l’adesione alla stessa non sarebbero conformi
alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad
altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque
consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o
deposito presso le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi,
inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, i “Paesi
Esclusi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio
nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta
elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia
struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né
in alcun altro modo. Non sono state intraprese né saranno
intraprese azioni volte a permettere l’effettuazione dell’Offerta
in alcuno dei Paesi Esclusi.
Copia, parziale o integrale, di qualsiasi
documento relativo all’Offerta, incluso il presente comunicato, non
è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o
comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi
Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà
distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né
attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o
commercio internazionale) nei Paesi Esclusi. Ogni documento
relativo all’Offerta, ivi incluso il presente comunicato, non
costituisce e non dovrà essere interpretato come un’offerta di
strumenti finanziari rivolta a persone domiciliate e/o residenti
nei Paesi Esclusi. Nessun titolo può essere offerto o venduto nei
Paesi Esclusi in assenza di una specifica autorizzazione ai sensi
delle applicabili disposizioni di legge locale dei Paesi Esclusi o
di una deroga alla stessa.
Il presente comunicato non costituisce
un’offerta per vendere o una sollecitazione di offerte di acquisto
o di sottoscrizione di azioni.
Il presente comunicato e le informazioni in
esso contenute non sono destinati alla distribuzione negli Stati
Uniti. Questo comunicato non costituisce, né fa parte di alcuna
offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di
offerta per acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. I
titoli di Fnac Darty non sono stati e non saranno registrati ai
sensi dello U.S. Securities Act e non possono essere offerti o
venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di
un’esenzione dalla registrazione, ovvero nel contesto di
un’operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del
Securities Act. Non vi è intenzione di registrare gli strumenti
finanziari qui menzionati negli Stati Uniti o di effettuare
un’offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati
Uniti.
Fnac Darty
Presente in 13 Paesi, Fnac Darty è leader
europeo nel settore del retail di prodotti per l’intrattenimento e
il tempo libero, dell’elettronica di consumo e degli
elettrodomestici. Il Gruppo, che conta quasi 25.000 dipendenti,
dispone di una rete multicanale di oltre 1.000 punti vendita a fine
dicembre 2023 ed è uno dei principali player dell’e-commerce in
Francia (oltre 27 milioni di visitatori unici al mese in media) con
i suoi tre siti commerciali, fnac.com, darty.com e
natureetdecouvertes.com. Leader nel settore omnichannel, Fnac Darty
ha registrato un fatturato di circa 8 miliardi di euro nel 2023, di
cui il 22% realizzato online. Per maggiori informazioni:
www.fnacdarty.com
CONTATTI
ANALISTI/INVESTITORI
Domitille Vielle – Responsabile delle relazioni con gli investitori
– domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02
Laura Parisot – Relazioni con gli investitori –
laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18
STAMPA
Marianne Hervé – mherve@image7.fr– +33 (0)6 23 83 59 29
Roberto Patriarca, Community (Italia) – +39 335 650 9568
Angela Gammino, Community (Italia) – +39 335 718 6754
Beatrice Grosso, Community (Italia) – +39 335 708 8018
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Grafico Azioni Fnac Darty (EU:FNAC)
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