(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen -

Il cliente della banca che eccepisce il superamento dei tassi soglia non può limitarsi a una generica contestazione circa lo sconfinamento dal parametro ex lege, dovendo indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che documentare tali fatti. Lo afferma il Tribunale di Catania con la sentenza 2 gennaio 2024 n. 22. Ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia- chiariscono i giudici siciliani - non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: la differenza "ontologica" tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi costituisce un elemento ostativo all'applicazione della regola del cumulo. In particolare, gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di "moral suasion" finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore; l'interesse corrispettivo, da parte sua, costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta.

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(RADIOCOR) 20-01-24 15:39:41 (0404)AVV,PA 5 NNNN

 

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January 20, 2024 09:39 ET (14:39 GMT)

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