(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen - La Consob non ha un obbligo di valutare, nel merito, la veridicità delle informazioni fornite dall'emittente nel prospetto informativo che accompagna il collocamento del titolo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 1653/2024, respingendo il ricorso di quattro investitori che avevano chiesto la condanna della Commissione al risarcimento dei danni subiti per la perdita del capitale investito nell'acquisto di un pacchetto di azioni di una Spa. Secondo i ricorrenti il prospetto conteneva dati . La Corte di appello avrebbe dunque errato nell'affermare che Consob "non fosse tenuta a controllare e garantire la veridicità delle informazioni, ma solo a svolgere un controllo meramente estrinseco sulle stesse". Una lettura non condivisa dalla Suprema corte secondo cui l'Autorità non può ritenersi responsabile "per il solo fatto della falsità del prospetto, in quanto in questo modo le si attribuirebbe una responsabilità di mera posizione idonea a dare luogo a un rischio di paralisi dell'attività di autorizzazione alla pubblicazione dei prospetti o, comunque, a un eccesso di deterrenza".

Fmg

(RADIOCOR) 20-01-24 16:38:37 (0427)AVV 5 NNNN

 

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