Dal 1* gennaio 2019 anche per le bollette del gas, nei
casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità
del
venditore o del distributore, il cliente potrà eccepire la
prescrizione e
pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più
recenti di 2
anni. La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni era già
prevista per
le forniture elettriche dallo scorso 1° marzo, in attuazione
della Legge
di bilancio 2018.
Inoltre, informa una nota dell'Authority, per una maggiore
trasparenza
sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al
cliente
esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a
emettere una
fattura separata contenente esclusivamente gli importi per
consumi
risalenti a più di 2 anni. In alternativa tali importi dovranno
essere
evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura
contenente
anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni.
In ogni caso, i venditori sono tenuti ad informare il cliente
della
possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire
un format
che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare. È
quanto ha
stabilito la delibera 569/2018/R/com, che si inserisce nel
procedimento di
attuazione delle misure introdotte dalla Legge di bilancio 2018
(legge
205/2017), nell'ambito del quale sono già state adottate le
delibere
97/2018/R/com e 264/2018/R/com in vigore dalla scorsa
primavera.
Dal nuovo anno il venditore di luce e gas dovrà quindi emettere
una
fattura contenente esclusivamente gli importi oggetto di
prescrizione
oppure darne separata e chiara evidenza all'interno di una
fattura di
periodo o di chiusura. In entrambi i casi, dovrà informare il
cliente
della possibilità di non pagare l'ammontare di tali importi
mediante una
pagina iniziale aggiuntiva contenente un format (disponibile
anche sul
proprio sito e presso eventuali sportelli fisici) di pronto
utilizzo per
eccepire la prescrizione, nonché indicare un recapito postale o
fax e una
mail a cui inviare tale comunicazione.
Inoltre, gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere
automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata
scelta la
domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come
modalità di
addebito. Nel caso di presunta responsabilità del ritardo di
fatturazione
di consumi risalenti a più di due anni attribuibile al cliente,
invece, il
venditore dovrà indicare nella bolletta l'ammontare degli
importi relativi
a tali consumi - che devono essere pagati -, nonché i motivi
della
presunta responsabilità del cliente e le modalità per inviare un
eventuale
reclamo al venditore. Qualora il venditore rinunciasse
autonomamente ai
crediti prescrittibili, dovrà unicamente fornirne adeguata
informativa al
cliente.
Infine viene aperta una consultazione con tutti i soggetti
interessati
per efficientare le interazioni tra gli operatori della filiera
e
ottimizzare la raccolta dei dati utili alla fatturazione finale.
In attesa
dei suoi esiti, nei casi in cui il venditore, non
responsabile
direttamente del ritardo di fatturazione degli importi per
consumi
risalenti a più di due anni e che non disponga degli elementi
per
individuare la responsabilità di tale ritardo, dovrà assolvere
specifici
obblighi informativi per consentire comunque al cliente finale
di
comunicare la volontà di eccepire la prescrizione.
Le delibere sono disponibili sul sito www.arera.it
gug
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November 14, 2018 10:45 ET (15:45 GMT)
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