Dal 1* gennaio 2019 anche per le bollette del gas, nei

casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del

venditore o del distributore, il cliente potrà eccepire la prescrizione e

pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2

anni. La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni era già prevista per

le forniture elettriche dallo scorso 1° marzo, in attuazione della Legge

di bilancio 2018.

Inoltre, informa una nota dell'Authority, per una maggiore trasparenza

sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente

esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una

fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi

risalenti a più di 2 anni. In alternativa tali importi dovranno essere

evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente

anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni.

In ogni caso, i venditori sono tenuti ad informare il cliente della

possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format

che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare. È quanto ha

stabilito la delibera 569/2018/R/com, che si inserisce nel procedimento di

attuazione delle misure introdotte dalla Legge di bilancio 2018 (legge

205/2017), nell'ambito del quale sono già state adottate le delibere

97/2018/R/com e 264/2018/R/com in vigore dalla scorsa primavera.

Dal nuovo anno il venditore di luce e gas dovrà quindi emettere una

fattura contenente esclusivamente gli importi oggetto di prescrizione

oppure darne separata e chiara evidenza all'interno di una fattura di

periodo o di chiusura. In entrambi i casi, dovrà informare il cliente

della possibilità di non pagare l'ammontare di tali importi mediante una

pagina iniziale aggiuntiva contenente un format (disponibile anche sul

proprio sito e presso eventuali sportelli fisici) di pronto utilizzo per

eccepire la prescrizione, nonché indicare un recapito postale o fax e una

mail a cui inviare tale comunicazione.

Inoltre, gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere

automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la

domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come modalità di

addebito. Nel caso di presunta responsabilità del ritardo di fatturazione

di consumi risalenti a più di due anni attribuibile al cliente, invece, il

venditore dovrà indicare nella bolletta l'ammontare degli importi relativi

a tali consumi - che devono essere pagati -, nonché i motivi della

presunta responsabilità del cliente e le modalità per inviare un eventuale

reclamo al venditore. Qualora il venditore rinunciasse autonomamente ai

crediti prescrittibili, dovrà unicamente fornirne adeguata informativa al

cliente.

Infine viene aperta una consultazione con tutti i soggetti interessati

per efficientare le interazioni tra gli operatori della filiera e

ottimizzare la raccolta dei dati utili alla fatturazione finale. In attesa

dei suoi esiti, nei casi in cui il venditore, non responsabile

direttamente del ritardo di fatturazione degli importi per consumi

risalenti a più di due anni e che non disponga degli elementi per

individuare la responsabilità di tale ritardo, dovrà assolvere specifici

obblighi informativi per consentire comunque al cliente finale di

comunicare la volontà di eccepire la prescrizione.

Le delibere sono disponibili sul sito www.arera.it

gug

 

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2018 10:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.