Non Si Compra Mai Di Venerdì ...Anzi!

- 06/1/2012 10:13
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006

Il folclore che circonda un investimento azionario , ma non solo , ha creato negli anni "SCARAMANZIE" , frasi , leggende , miti e ...puttanate di ogni genere .

 

Per quelli appena "nati" ...noi "veterani" , reduci di  cento default ...come se fossimo davanti al camino con la pipa in bocca ( anche se io non fumo ...ma adoro il vino taurasi...) :

 

 

C'era una volta ...

 

prima "leggenda " :

 

Borsa Italiana è una società che si occupa dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento della Borsa di Milano (ossia del mercato finanziario italiano) al fine di promuoverne lo sviluppo e di massimizzarne la liquidità, la trasparenza, la competitività e l'efficienza.

ah,ah,ah ...

 



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495 Commenti
 2    ... 
21 di 495 - Modificato il 08/1/2012 20:38
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006

dai ...lo sai che sono in imbarazzo quando faccio queste cose ...L'HAI VOLUTO TU , SPRINT ...


http://www.youtube.com/watch?v=CCddjPXnrlo
22 di 495 - 08/1/2012 20:41
frencyscap N° messaggi: 17667 - Iscritto da: 08/12/2010
Quotando: duca minimodai ...lo sai che sono in imbarazzo quando faccio queste cose ...L'HAI VOLUTO TU , SPRINT ...
http://www.youtube.com/watch?v=CCddjPXnrlo



siiiiiiiiii... è vero cazzo... io sono sprint!!!! ahahahahah
23 di 495 - 12/1/2012 07:35
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006


Scusatemi ...qualcuno mi aveva augurato di smettere..... e la tosse , il raffreddore ...un pò di febbre ....l'aumento di capitale UNICREDIT ...


torno , torno ....


Intanto studiate questo argomento : perchè un titolo viene scambiato quotidianamente, anche se non c'è NESSUNA notizia sullo stesso ?
24 di 495 - 15/1/2012 12:57
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006


quinta puntata : ( spudorati ma utili copia e incolla ! )

La Società per azioni (S.p.A.) è una società di capitali, in cui le partecipazioni dei soci sono espresse in azioni, dotata di personalità giuridica e con autonomia patrimoniale perfetta. Questo significa che il capitale sociale è frazionato in un determinato numero di titoli, ciascuno dei quali incorpora una certa quota di partecipazione ed i diritti sociali inerenti alla quota stessa.

Il patrimonio della società risulta essere completamente distinto da quello dei soci che, quindi, non sono chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali. La responsabilità dei soci è limitata, in via di principio, alla sola quota di partecipazione.

25 di 495 - 15/1/2012 12:57
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
Diffusione del nome :

La maggior parte dei paesi usa l'espressione società anonima, mentre l'espressione società per azioni o traduzioni letterali, sono presenti solo in pochi paesi: in particolare in Italia a partire dal '42 e Romania e quelle di lingua tedesca.
All'interno del Codice civile italiano gli articoli che trattano della S.p.A. sono il 2325 e ss.

26 di 495 - 15/1/2012 12:59
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
Origine storica

La nascita del modello societario "S.p.A." si fa risalire alle compagnie coloniali dei secoli XVII e XVIII. Le esplorazioni e gli insediamenti coloniali necessitavano di ingenti finanziamenti e comportavano altresì alti rischi per l'investimento effettuato. Per attrarre i finanziatori, i sovrani presero a concedere la separazione patrimoniale tra la società ed i soci, così che questi ultimi non esponessero il loro intero patrimonio al rischio, ma solo il denaro investito nella compagnia.


Da notare come sia essenziale sin dall'origine il momento del finanziamento dell'attività.

Le compagnie coloniali non costituivano, quindi, un modello societario tipizzato, a cui i privati potevano ricorrere liberamente. La separazione patrimoniale e la conseguente possibilità di limitare il rischio al capitale investito erano, infatti, consentite solo in forza di un privilegio, assegnato dal potere sovrano alla compagnia e solo ad essa.

Con le codificazioni napoleoniche, all'inizio del XIX secolo, la prospettiva cambiò. Venne introdotto un tipo generalizzato di società anonima, a cui i privati potevano ricorrere per ottenere, mediante il rispetto di determinate procedure, il beneficio dell'autonomia patrimoniale perfetta. La denominazione di società anonima, la sociétè anonyme la si deve al fatto che le azioni non erano nominative e quindi tutelavano meglio la richiesta di anonimato del mercato al fine degli investimenti. In Italia con il Codice del commercio del 1865 prima e del 1883 poi venne utilizzata la denominazione di Società Anonima. Col Codice civile del 1942, ha acquisito l'attuale denominazione. Da notare, infine, che ancora oggi in Francia e nei paesi francofoni la società per azioni viene chiamata Società anonima.



Libertà, uguaglianza e fraternità ...Napoleone era Massone e ghettizzò GLI ebrei per primo ( o per settimo ? Non ricordo ...)
27 di 495 - 15/1/2012 13:01
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
Modelli reali

A seguito della riforma del diritto societario del 2003 si possono individuare tre livelli di disciplina della S.p.A. a seconda del cosiddetto modello socio-economico sottostante.

Il principio che anima questa tripartizione della regolamentazione (prima curata solo dall'interprete) è la considerazione delle profonde differenze che intercorrono tra una piccola impresa con pochi soci che decidono di utilizzare il modello organizzativo S.p.A. e una S.p.A. di grandi dimensioni con azionariato diffuso e frammentato e che faccia anche ricorso al mercato dei capitali di rischio. Si tratta proprio di una presa di coscienza di differenze reali. Si delineano quindi tre tipi:

S.p.A. modello chiuso: la disciplina è quella codicistica, salvo il legislatore detti norme specifiche per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio o alle quotate che non valgono per questo primo tipo.
S.p.A. modello aperto (ricorso al mercato dei capitali di rischio) non quotata: si applicano anche le regole dettate per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio.
S.p.A. modello aperto (ricorso al mercato dei capitali di rischio) quotata: vi sono quattro piani successivi in cui cercare la soluzione ai quesiti normativi.
Leggi speciali (es. T.U. Finanza D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Norme speciali per le quotate contenute nel Codice civile (es. 2441, 4º comma)
Norme che si riferiscono alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (cfr. sopra)
Diritto societario comune
Per determinare quando una società faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio occorre fare riferimento alla norma risultante dall'art. 2325 bis c.c., al 1º comma: "...sono società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati [e qui si fa riferimento alle quotate] o diffuse fra il pubblico in misura rilevante".

La "misura rilevante" viene individuata dalla lettura dell'art. 116 del T.U. della Finanza del '98, che rimanda la definizione ad un regolamento della CONSOB. Però il legislatore del 2003, per evitare di concedere troppa arbitrarietà alla CONSOB nella definizione di questo modello socio-economico, ha voluto fissare questa misura a quanto indicato nel regolamento CONSOB del 1º gennaio 2004 (art. 111 bis disp. att. D.lgs 6/03).


Siete già con la testa nel cesso ? Su, dai ...è materia VOMITEVOLE , ma ci sono io ...


28 di 495 - 15/1/2012 13:02
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
Caratteristiche fondamentali

Gli elementi che caratterizzano questo tipo societario e la cui sussistenza è essenziale per poter applicare la normativa relativa a questo istituto sono:

L'intento di limitare il rischio.
La presenza di azioni che rappresentano la partecipazione dei soci alla società.
L'ammontare minimo del capitale sociale non inferiore ad € 120.000 (art. 2327 c.c.)
La corporazione normativa: il legislatore impone che i poteri siano rigidamente distribuiti tra diversi organi.
Se viene meno uno di questi elementi non si considera integrata la fattispecie, e quindi non è applicabile la disciplina della S.p.a.

Modelli di amministrazione e controllo

A seguito della riforma sono stati regolati tre diversi modelli di amministrazione e controllo della S.p.a. a disposizione dei soci (tradizionale, dualistico e monistico). Il modello dispositivo è quello di tipo tradizionale (nonché il modello più utilizzato al momento), e che richiama il modello unitario pre-riforma. La disciplina degli altri modelli è costituita in parte da norme specifiche, in parte da rinvii specifici al modello tradizionale ed infine viene chiusa da alcune clausole generali come quella presente all'art. 2380 2º comma o quella contenuto nell'art. 223 septies disp. att. c.c.

29 di 495 - 15/1/2012 13:11
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006


bene ...adesso ridiamo un pò ...intervallo !!!!!

Ci facciamo un caffè d'orzo ? Eh, si ...io non bevo "l'altro" , perchè mi agita ...lo vendevo, sapete? nel lontano 1982 , poco dopo la scoperta dell'America , un mio carissimo amico napoletano, padrone di una delle centomila pizzerie della mia città ( CARTOONIA ..si , io sono Roger rabbit !) , si è messo a tostare ( i napoletani sono tutti così : FACCIA TOSTA !) un chicco di caffè particolare e ...mi ha messo in auto un centinaio di chili di caffè ...io facevo il rappresentante di commercio ...bello, alto , magro ...intelligente , allegro, preciso, veloce ... falso e vanitoso!

altrimenti non fai quel mestiere !


L'ho venduto tutto ...ma CIRO ( nome strano per un napoletano ...) , il mio amico ha chiuso lo stesso : gli hanno oscurato il sito , perchè era pubblicità ingannevole ! NOOOO, non c'entrava il caffè , ma la canzonzina con cui presentavamo , io e lui , col sombrero e una chitarrina a testa, il prodotto :

BRASIILLLL , GO CHE N'OSEL CHE PESA EN CHIL !! ( Traduzione : BRASILE , HO QUI UN UCCELLO CHE PESA UN CHILO ...) ed eravamo nudi ...

Ci hanno censurato ...


basta...

Riprendiamo !
30 di 495 - 15/1/2012 13:13
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
Costituzione

Le condizioni per la valida costituzione di una S.p.A. sono essenzialmente quattro:

Un contratto associativo tra due o più persone o un atto unilaterale (nel caso della S.p.A. cosiddetta unipersonale, cioè con un unico socio).
La redazione di un atto costitutivo e di uno statuto per atto pubblico, ad substantiam, contenenti importanti informazioni sulla società (sede principale e secondarie, oggetto sociale, ammontare del capitale, ...) e le regole dell'agire comune che i soci stabiliscono.
L'intera sottoscrizione di un capitale sociale il cui valore non deve essere inferiore ai 120.000 euro (una percentuale pari o superiore al 25% del capitale sociale dichiarato nell'atto costitutivo deve essere depositato presso un istituto di credito oppure una polizza assicurativa per una somma equivalente deve essere stipulata a fini di garantire il conferimento)
Il deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese (da effettuarsi ad opera del notaio oppure in caso di inadempienza a cura degli stessi amministratori nominati nell'atto costitutivo) e la conseguente iscrizione della società in tale registro: solo a seguito di questa operazione la società acquisirà personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.
Solo al momento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese si verifica la separazione patrimoniale tra il patrimonio dei soci e quello della società: la società acquista la personalità giuridica (art. 2331 c.c.). Degli atti compiuti nel periodo che intercorre tra la stipula dell'atto costitutivo e la sua iscrizione nel registro rispondono chi li ha compiuti e chi si ritiene abbia dato l'ordine. Tali atti possono poi essere ratificati dalla società, una volta che sia sorta, con l'effetto di aggiungere la responsabilità della società nei confronti dei terzi e, sul piano interno, di sollevare il socio che ha agito.

Prima della riforma del diritto societario del 2003, non era consentito costituire S.p.A. di tipo unipersonale. Qualora tale ipotesi si fosse verificata durante la vita della società, la conseguenza sarebbe stata il superamento della separazione patrimoniale ai danni dell'unico socio il quale avrebbe risposto, seppur in via sussidiaria illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla S.p.A. Inoltre il permanere di tale situazione per un periodo di sei mesi era una delle cause di scioglimento della società. Attualmente, qualora si verificasse l'unipersonalità del socio nella S.p.A., il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta è derogato solo nel caso in cui non siano stati effettuati per intero i conferimenti e non si sia adempiuto a pubblicizzare il fatto secondo gli oneri speciali del caso.

L'atto costitutivo deve contenere:

Generalità dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi
Denominazione sociale, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.
Oggetto sociale
Capitale sottoscritto e capitale versato
Numero delle azioni emesse, valore nominale delle azioni, modalità di emissione, modalità di circolazione delle azioni
Valore dei crediti e dei beni conferiti
Norme sulla ripartizione degli utili
Benefici dei soci promotori o dei soci fondatori
Sistema amministrativo adottato, numero, poteri, rappresentanza degli amministratori
Membri del collegio sindacale (3 oppure 5 + 2 sostituti)
Eventuale durata della società
Spese di costituzione a carico della società


non abbiate paura : si possono costituire società anche con qualche donna ! Non è una questione soltanto di MEMBRI !
31 di 495 - 15/1/2012 13:14
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006


OP ! Ho saltato un pò di roba , perchè sento russare
32 di 495 - 15/1/2012 13:15
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
E veniamo ....A NOI ! Saluto !


Azioni


Le azioni rappresentano l'unità di misura della partecipazione sociale in una S.p.a. Le azioni sono eguali tra loro e conferiscono eguali diritti.

Si possono però creare categorie speciali di azioni, dotate di diritti diversi. I diritti cui le azioni danno accesso si distinguono in amministrativi (ad es. il diritto di voto, diritto di intervento) e patrimoniali (ad es. il diritto ai dividendi, diritto alla quota di liquidazione). La riforma del diritto societario ha esteso l'ambito dell'autonomia statutaria in materia di categorie di azioni, sicché si può parlare di atipicità dell'azione.

L'atto costitutivo può prevedere varie categorie di azioni, corredate dalle più varie combinazioni di diritti amministrativi e patrimoniali. In Italia, tuttavia, non possono essere emesse azioni a voto plurimo. Le azioni di categoria speciale si distinguono dalle azioni ordinarie che, di norma, non hanno uno statuto particolare. Le azioni di categoria speciale più note sono le azioni di risparmio, che possono essere emesse solo da società quotate, e le azioni privilegiate nella distribuzione degli utili o nell'incidenza delle perdite. La riforma ha ammesso anche le azioni correlate ad un particolare settore di affari (dette anche tracking stocks). Sono ammissibili anche azioni con voto limitato o prive del diritto di voto, ma nel complesso non possono superare la metà del capitale sociale.

Valore nominale, reale e di mercato

Le azioni possono avere o non avere valore nominale: il valore nominale è la quota parte di capitale sociale rappresentato da ciascuna azione, ed uguale per tutte. Quando le azioni sono prive di valore nominale, ciò significa che detto valore è inespresso, cioè non figura sul titolo. Lo si può comunque calcolare dividendo il capitale sociale per il numero complessivo delle azioni. Ad esempio: se il capitale sociale è 1 milione di euro ed è stato diviso in 100.000 azioni, ciascuna azione ha un valore nominale di 10 euro.

Il valore reale di un'azione è dato dalla somma tra valore nominale e quota di riserve. Ad esempio: se una società ha patrimonio netto per 120 e capitale 100, mentre ciascuna azione ha valore nominale di 10, il valore reale sarà 12.

Il valore di mercato è quello al quale le azioni vengono effettivamente vendute, tenendo conto delle prospettive reddituali dell'impresa. Se la società è quotata, il valore di mercato corrisponde a quello di borsa.

Titoli azionari, azioni dematerializzate e non cartolarizzate

Le azioni sono in genere rappresentate da titoli azionari nominativi (anche se il codice civile ne parla, i titoli al portatore non sono più ammessi, salvo che per le Società di investimento a capitale variabile, SICAV). In alternativa, le azioni possono essere dematerializzate o non cartolarizzate. Dematerializzate sono necessariamente per legge tutte le azioni delle società quotate e di quelle con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Lo statuto delle società chiuse può invece optare per la rappresentazione non cartolare.

I titoli azionari nominativi si trasferiscono per girata, ma è ancora ammesso il cosiddetto transfert (ossia una procedura a cura dell'emittente con la quale viene contestualmente annotato il nome dell'acquirente sul titolo e nel libro dei soci). La girata azionaria deve essere piena, datata e autenticata da un notaio o da una SIM. Le azioni dematerializzate si trasferiscono mediante annotazione su conti speciali ad opera di intermediari abilitati, accreditati presso una società di gestione accentrata di strumenti finanziari (in Italia ne opera solo una: Monte Titoli s.p.a.). Al trasferimento delle azioni dematerializzate si applicano gli artt. 28-34 del d.lgs. 213/98, comunemente detto decreto Euro. Infine, se lo statuto ha optato per la rappresentazione non cartolare, la circolazione delle azioni avviene mediante annotazione sul libro dei soci, a cura degli amministratori.

Limiti alla circolazione dei titoli azionari


Limiti imposti dalla legge:
Le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro possono essere trasferite solo dopo la verifica della stima e la eventuale revisione (la verifica deve intervenire entro 180 giorni dal conferimento).
Le azioni con prestazioni accessorie sono trasferibili con il gradimento del consiglio di amministrazione.
Altre limitazioni previste dalle leggi speciali.
Limiti convenzionali stabiliti dallo statuto tra cui: divieto di trasferimento delle partecipazioni (durata massima 5 anni, solo per le società chiuse), clausola di gradimento, clausola di prelazione.
Diritti dell'azionista [modifica]Si dividono in:

Diritti patrimoniali: diritto all'utile, diritto alla quota di liquidazione.
Diritti amministrativi: diritto di intervento in assemblea, diritto di voto in assemblea, diritto di impugnazione delle deliberazioni (spetta agli azionisti che rappresentano almeno il 5% del capitale delle società chiuse, o l'1 per mille delle società aperte), diritto a consultare il libro delle adunanze e deliberazioni assembleari ed il libro soci.
Diritti di controllo: diritto di denunciare fatti censurabili al collegio sindacale, e gravi irregolarità amministrative al tribunale
Diritti di disporre: pegno/usufrutto dell'azione
Obblighi dell'azionista [modifica]Salvo che non sia tenuto alle prestazioni accessorie, l'azionista ha il solo obbligo di effettuare il conferimento promesso, a richiesta degli amministratori. Il socio che non adempie si dice moroso e può essere dichiarato decaduto se l'esclusione non riesce.

33 di 495 - 15/1/2012 13:16
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006


ATTENZION ! BATTAGLION ! COMUNICAZION ! CIRCONCISION !


Tutela degli azionisti di minoranza ( e minorati !)


A norma dell'art. 2409 del codice civile, se vi è sospetto che gli amministratori compiano gravi irregolarità, gli azionisti di minoranza (che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ovvero il 10% se la società non è quotata in Borsa, o quota minore dove lo preveda lo Statuto societario), possono denunciare i fatti al tribunale, fino ad ottenere dai giudici la revoca del consiglio di amministrazione e dei sindaci, e la nomina di un amministratore giudiziario, del quale il tribunale determina poteri e durata.

La gestione deve essere orientata alla massimizzazione del profitto per tutti gli azionisti-soci, che vantano eguali diritti nei confronti dell'azienda. Una gestione garante dei soli azionisti di maggioranza costituisce una violazione di gravità tale da giustificare la revoca del mandato agli amministratori.

La norma può essere invocata da qualsiasi soggetto che ritenga di segnalare gravi violazioni delle leggi da parte degli amministratori. È chiaramente in primo luogo una forte tutela degli azionisti minori, che non hanno la maggioranza delle quote e dei voti dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

34 di 495 - 17/1/2012 21:06
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
E adesso ...



Bilancio

Il bilancio d'esercizio è l'insieme dei documenti che un'impresa deve redigere periodicamente, allo scopo di rappresentare in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria al termine del periodo amministrativo, nonché il risultato economico dell'esercizio.


Esempio standard di Stato Patrimoniale e Conto Economico

Indice

1 Definizione di bilancio
2 Struttura del bilancio
2.1 Il Conto Economico
2.2 Lo Stato Patrimoniale
2.3 Nota Integrativa
3 Principi italiani e internazionali
4 Voci correlate
5 Altri progetti


Definizione di bilancio

Il bilancio d'esercizio è un documento contabile, redatto (compilato) dagli amministratori alla fine di ogni periodo amministrativo, che determina da una parte il risultato economico d'esercizio (reddito) e dall'altra la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla fine del medesimo. Dev'essere compilato secondo le norme previste:

1.Dal codice civile;
2.Dal testo unico delle imposte sui redditi (tuir);
3.Dai principi contabili.
Per giungere alla sua determinazione bisogna rispettare alcune fasi:

1.Redazione dell'inventario d'esercizio;
2.Registrazione delle scritture di assestamento;
3.Determinazione del saldo dei conti;
4.Redazione della situazione contabile;
5.Chiusura dei conti nel conto economico di fine anno e nello stato patrimoniale.
I documenti che devono essere redatti sono:

1.lo Stato patrimoniale
2.il Conto economico
3.la Nota integrativa
4.la Relazione sulla gestione
Altro documento giudicato di complemento è il rendiconto finanziario.

La redazione del bilancio ha due obiettivi: rispondere agli obblighi contabili e fiscali previsti dal codice civile e mettere a disposizione di operatori esterni ed interni all'impresa (fornitori, creditori, risparmiatori, analisti finanziari, Stato, soci, dipendenti) informazioni sull'andamento dell'impresa. Il bilancio può essere assoggettato o meno a revisione contabile.

La disciplina del bilancio è contenuta agli artt. 2423-2435 bis del codice civile.

Le norme in materia di bilancio (all'art. 2428 c.c.) prevedono che lo stesso sia corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Anche se non è parte integrante del bilancio, la relazione sulla gestione assolve ad una funzione descrittiva ed esplicativa e completa le informazioni desunte dallo Stato Patrimoniale (SP), dal Conto Economico (CE) e dalla Nota Integrativa (NI).

Le sue funzioni sono di illustrare la situazione complessiva dell'azienda (scenario economico, competitivo e ambientale in cui opera e con il quale interagisce; compatibilità e coerenza dei programmi di gestione con il contesto esterno) e l'andamento della gestione, sia passata che in corso, nel suo insieme e nei vari settori in cui l'azienda ha operato; nonché di illustrare l'andamento della redditività, gli aspetti finanziari e la loro influenza sulla formazione del risultato economico dell'azienda, con riferimento alle situazioni patrimoniali e finanziarie già determinatesi ma anche in relazione alle previsioni relative all'evoluzione della gestione (analisi dei dati che riguardano i costi, i ricavi e gli investimenti).

Un compito degli amministratori è, infatti, di delineare nella relazione sulla gestione le prospettive di sviluppo della gestione sulla base dei valori di bilancio e attraverso piani e programmi di medio-lungo e breve periodo.

In particolare, la relazione sulla gestione deve contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultano della gestione, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. Deve inoltre contenere indicazioni circa le attività d'investimento in ricerca e sviluppo delle società; i rapporti con imprese collegate, controllate e controllanti; il numero e il valore nominale delle azioni proprie, incluse quelle alienate nel corso dell'esercizio; i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di chiusura del bilancio; l'evoluzione prevedibile della gestione.

Quindi, il bilancio d'esercizio non è soltanto un insieme di documenti da redigere secondo gli obblighi di legge, ma è la fonte principale d'informazione dei dati economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa per tutte le classi di portatori di interesse nei suoi confronti: creditori, dipendenti, clienti e fornitori, organi statali di controllo, fisco, pubblica amministrazione; soggetto economico e/o management; azionisti di maggioranza e di minoranza.

È lo strumento fondamentale d'informazione per i terzi e per i soci al fine di giudicare (almeno in prima approssimazione) la convenienza a mantenere il legame con l'azienda. Nell'ottica di una maggiore trasparenza, i documenti di bilancio sono pubblici: gli stessi devono essere depositati presso la Camera di commercio competente per territorio che li archivia e li mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, sia in forma cartacea che informatica.

È anche un utile strumento di controllo di gestione per impostare, attraverso opportune comparazioni ed analisi, un giudizio d'insieme sull'andamento della gestione svolta.

Durante l'esercizio tutte le operazioni di gestione vengono contabilizzate mediante scritture in partita doppia, i cui valori confluiscono negli appositi conti.

Le operazioni vanno registrate nel libro giornale.

I sottoconti vanno inseriti nel piano dei conti, che a sua volta può essere suddiviso in diversi livelli di aggregazione/classificazione, ad esempio i sottoconti possono essere raggruppati sotto conti detti "di mastro"; potendo arrivare sino a una struttura a 4 livelli: Gruppi, Mastri, Conti, Sottoconti.

Nel bilancio confluiranno tutti i saldi di ciascun conto dopo aver effettuato un apposito inventario e le rettifiche di valore.

Al termine del periodo amministrativo occorre redigere il bilancio di esercizio per evidenziare la composizione del capitale d'impresa; determinare il reddito prodotto dalla gestione.

Struttura del bilancio


Il Conto Economico


Il Conto Economico è il documento del bilancio che contiene i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio preso in considerazione dal bilancio. La differenza tra costi e ricavi illustra il risultato economico conseguito dalla società: se positivo è detto utile e va ad incrementare il capitale netto, se negativo è detto perdita e va a decrementare il capitale netto.
In particolare, il Conto Economico:

1.individua tutti i fattori che hanno partecipato al ciclo gestionale e costituisce una verifica di come hanno contribuito al risultato d'esercizio le voci dello Stato patrimoniale;
2.permette d'individuare i risultati parziali di tutte le fasi gestionali in cui può essere scomposta l'attività dell'impresa;
3.permette di individuare, in via di prima approssimazione, le responsabilità di ciascun dirigente (responsabili di funzione).



Lo Stato Patrimoniale .

Lo Stato Patrimoniale è il documento che definisce la situazione patrimoniale di una società in un determinato momento.

Lo Stato patrimoniale è a sezioni contrapposte, a sinistra vi è l'attivo e a destra il passivo.

Nell'attivo vengono inserite le attività o investimenti, nel passivo le fonti di finanziamento, ossia le passività e il capitale netto.

Attività o Investimenti:

Liquidità immediate
Liquidità differite
Rimanenze (che possono essere riassunte con la voce Attività correnti o attivo circolante)
Immobilizzazioni tecniche (materiali e immateriali)
Immobilizzazioni finanziarie, che possono essere riassunte nella voce Attività fisse (o attivo immobilizzato)
Fonti di finanziamento:

Passività a breve scadenza
Passività a media e lunga scadenza (che rappresentano le fonti esterne)
Capitale sociale
Riserve di utili, che rappresentano le fonti interne


Nota Integrativa.

Documento che illustra le decisioni prese dagli amministratori dell’impresa nel redigere il bilancio, in modo da favorirne l’intelligibilità, spiegando dettagliatamente le voci inserite nello SP (Stato Patrimoniale) e nel CE (Conto Economico).

La Nota integrativa svolge quindi:

a) Una funzione descrittiva di voci iscritte nei documenti contabili del bilancio
b) Una funzione esplicativa delle decisioni assunte in sede di valutazioni
c) Una funzione informativa e integrativa per quei dati che per la loro natura qualitativa o extracontabile non fanno parte dello stato patrimoniale e del Conto economico.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata secondo l’art. 2435-bis, possono omettere alcune voci come indicato nell’ art. 2435-bis comma 3. Abbiamo una suddivisione tra Contenuto Obbligatorio e contenuto Omettibile

Principi italiani e internazionali

La forma del bilancio suindicata è quella richiesta dai principi nazionali contenuti nel Codice civile italiano e utilizzata dalla grande maggioranza delle società italiane.
L'Unione Europea, con il regolamento n. 1606 del 2002, ha tuttavia introdotto l'obbligo di utilizzare i principi contabili internazionali, noti come IFRS (International Financial Reporting Standards), evoluzione degli standard IAS (International Accounting Standards), con i quali tuttora coesistono, tanto che gli standard effettivamente in uso sono denominati IAS/IFRS.

Tale obbligo è entrato in vigore con i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2005 per i bilanci delle banche, delle società di assicurazione, delle società finanziarie e per i bilanci consolidati di tutte le società per azioni quotate in Borsa. L'obbligo si è esteso anche ai bilanci d'esercizio delle società quotate con i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2006.

L'intento dell'introduzione di questo obbligo è quello di rendere più facilmente confrontabili i bilanci delle società quotate dello stesso settore di diversi paesi ed anche con le società americane.

35 di 495 - 17/1/2012 21:07
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
Principio di verità ( barzelletta )



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Il principio di verità o di precisione trova applicazione nella redazione del bilancio d'esercizio. Insieme al principio di chiarezza rappresentano i due principi fondamentali ai quali sono ricondotti tutti gli altri principi giuridici e tecnici di bilancio. Per questo motivo questi due principi sono definiti principi fondamentali o postulati di bilancio.

I principi fondamentali sono contenuti nell'art.2423 del codice civile. L'art. 2423 del codice civile canta che «dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti e le perdite sofferte
36 di 495 - 18/1/2012 08:24
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006

E adesso MEIN KAMPF !

Si chiama BRUCE RICHARDS...è uno dei tanti , ma lui è quello più avvoltoio ...c'è la sua foto sul Sole24ore di oggi ( 18 gennaio 2012 ) : la definizione di faccia di merda ( tanto lui non mi legge ...io lui SI !)è tutta a pagina 10 di questo assurdo quotidiano ...nato nel 1861 ...

avete presente ? Prima dell'Unità d'Italia , il sole24 ore era già in giro ...

L'avrà fondato Camillo , mio amico conte di Cavour...grande giocatore di borsa e proprietario terriero che si voleva comprare a costo ZERO il mio sud ...

faceva anche un buon vino...ma non era adatto a inzupparci i SAVOIARDI ...

Mi dicono che il CONTE di Cavour ha invetato anche il TIRAMISU' ...

e oggi , anzi, stamattina ... avrei bisogno di far colazione con un chilo di questo dolce ...fanculo il DIABETE !

Questa guerra è IMPARI ....sono da solo ...al massimo con TRECENTO OPLITI ...che adesso si nascondono tutti in ADVFN ... in attesa di Leonida ...

Boh ! sono stanco di giocare a piedi nudi contro gente che calza scarponi da montagna ... vedo che non serve a NIENTE !

Ma sono convinto di una cosa : la STORIA è scritta dai matti ...


Buona giornata ...


Ps : non comprate mai di venerdì ...anzi !
37 di 495 - 18/1/2012 13:25
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006
Indignados entrano in cortile ministero Economia per protestare

Reuters - 18/01/2012 12:52:36



ROMA, 18 gennaio (Reuters) - Un gruppo di circa una ventina di "indignados" è entrato questa mattina nel cortile esterno del ministero dell'Economia a Roma.

Lo riferisce una fonte ministeriale.

I manifestanti, che avevano deglistriscioni e hanno lanciato slogan, sono rimasti nel cortile esterno, senza mai entrare nell'edificio, per pochi minuti, e sono stati fatti sgomberare dalla Guardia di Finanza.

Alcuni di loro avevano provato a sedersi per dare vita ad una sorta di sit-in, ma sono stati portati fuori dal cortile dai finanzieri.


-- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Letop news anche su www.twitter.com/reuters_italia


38 di 495 - 19/1/2012 20:27
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006

Cazzo ....i venerdì arrivano con una velocità incredibile ...sembra ieri che era mercoledì ...e la domenica c'è chiuso ...


Vi dò ( ma ci vuole l'accento ?) una notizia poco conosciuta : nel decreto legge sulle liberarizzazioni, un certo CORRADO PASSERA , grande cacciatore vegetariano molto ambiguo e con il dono dell'ubiquità, senza conflitto di interessi perchè è Padre, figlio e Spirito santo allo stesso momento ( in banca Intesa entri solo se sei stato "ambrosiano" e non dormi sotto i ponti di LONDRA !), aveva chiesto l'orario continuo anche per la BORSA VALORI !

Sabato e domenica compresi ...giorno e notte ....come per il FOREX !

sapete cos'è il forex ? Ve lo faccio spiegare dal mio amico Miccios...se si degnerà di venirmi a leggere ...


Nome inquietante , lo so, ma il forex ce l'abbiamo tutti e bisogna tenerlo da conto ...soprattutto noi che compriamo e vendiamo in borsa ...

Un forex ben lubrificato permette sedute tranquille in qualsiasi momento ...

39 di 495 - 19/1/2012 20:34
frencyscap N° messaggi: 17667 - Iscritto da: 08/12/2010
Quotando: duca minimoCazzo ....i venerdì arrivano con una velocità incredibile ...sembra ieri che era mercoledì ...e la domenica c'è chiuso ...

Vi dò ( ma ci vuole l'accento ?) una notizia poco conosciuta : nel decreto legge sulle liberarizzazioni, un certo CORRADO PASSERA , grande cacciatore vegetariano molto ambiguo e con il dono dell'ubiquità, senza conflitto di interessi perchè è Padre, figlio e Spirito santo allo stesso momento ( in banca Intesa entri solo se sei stato "ambrosiano" e non dormi sotto i ponti di LONDRA !), aveva chiesto l'orario continuo anche per la BORSA VALORI !

Sabato e domenica compresi ...giorno e notte ....come per il FOREX !

sapete cos'è il forex ? Ve lo faccio spiegare dal mio amico Miccios...se si degnerà di venirmi a leggere ...

Nome inquietante , lo so, ma il forex ce l'abbiamo tutti e bisogna tenerlo da conto ...soprattutto noi che compriamo e vendiamo in borsa ...

Un forex ben lubrificato permette sedute tranquille in qualsiasi momento ...



sarebbe uno strazio... i titoli si muoveranno lentamente e non ci sarà più l'adrenalina della chiusura e apertura...

secondo me sarà una palla... meglio così... al massimo sabato aperti...ma è comunque chiedere troppo...

io voto no a questa mozione... ahahhahaha
40 di 495 - 20/1/2012 06:54
duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006


eh, no caro Frency ...questo è IL TUO MONDO I-PAD ...in Italia ci sono 95 MILIONI di cellulari e non so quanti computer ...

guarda me : sono le 6.50 ...sono TRE mesi che vado a dormire , cotto come un sardone ( piatto buonissimo di questi laghi ) , verso le 22.00 ...leggo le solite 50 pagine di un libro ( sto leggendo Storia di LOMBARDI di Gianni Brera ...fantastico !) e poi ...stacco ! per risvegliarmi alle 06.00 come se fossi un GALLO CENOMANE ...

Ah, i celti ...che popolo ! Quattro cose ...aria , acqua , terra, sole ...

la croce celtica , con al centro l'uomo , è MEIN KAMPF ...

Oggi che sono cricondato da bollette da pagare , Università da pagare , italiani da CAGARE e STRANIERI da PICCHIARE ...sono molto nervoso ...

odio questi verbi all'infinito ....

soprattutto LAVORARE !


Adesso doccia ....cappuccino e cornetto ...Sole24ore fino alle 09.00 e ....

una limatina all'ascia BIPENNE !
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