Seri Industrial (SERI)

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GIOLA N° messaggi: 30151 - Iscritto da: 03/9/2014
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MODERATO IL FIGLIO DEL FRATELLO DI FRUGA (Utente disabilitato) N° messaggi: 442 - Iscritto da: 02/6/2023
482 di 739 - 13/7/2023 15:38
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
dott. LUIGI MANCO SOCIO IN REPIOMBO SRL TRAMITE la ECOPIOMBO SRL ex SPA

Sentenza n. 4424/2022 pubbl. il 05/05/2022 RG n. 12854/2017
N. R.G. 12854/2017
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Napoli, sezione terza civile- specializzata in materia di impresa- in
composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
- dr. Nicola Graziano Presidente
- dr. Viviana Criscuolo Giudice
- dr Livia De Gennaro Giudice rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante n.r.g 12854/2017
FALLIMENTO DELLA ACCUSUD S.R.L. , in persona del curatore p.t , elettivamente
domiciliata in Napoli, Via Luca Giordano nr 15 presso lo studio dell’avv Giuseppina
Vasaturo da cui è rappresentata e difesa.
LUIGI MANCO, nato a Napoli il 14.6.1937 CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Fallimento Accusud s.r.l ha
convenuto in giudizio Luigi Manco, nella qualità di ex amministratore della odierna
fallita al fine di accertare e dichiarare la sua responsabilità ai sensi e per gli effetti
dell’art 146 della legge fallimentare , quale amministratore unico della Accusud s.r.l. per
tutti gli atti illegittimi , commissivi ed omissivi, di mala gestio da lui compiuti e per
sentirlo condannare al relativo risarcimento in favore della Curatela per i danni cagionati
alla società fallita, al suo patrimonio ed ai creditori sociali .
A fondamento della domanda esponeva : - che la società Accusud era stata dichiarata
fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 18.12.2015 ; - che l’oggetto sociale della
società, costituita in data 1.3.1998, era rappresentato dal commercio all’ingrosso ed al
dettaglio di tutte le attrezzature relative al ricambio di autoveicoli, treni , aerei e simili e
dalla realizzazione di impianti elettrici per la produzione di energia in genere e che il
medesimo oggetto sociale avevano anche le altre società del gruppo Manco e
precisamente : la Nuova Sam spa e la Ecopiombo s.r.l. (oltre alla Nuova Immobiliare
s.r.l. ; - che la Nuova Sam e la Ecopiombo srl erano amministrate da Manco Luigi ed
avevano anch’esse come la Accusud sede in Calitri alla Contrada Isca e che la Nuova
Immobiliare s.r.l. aveva come amministratore unico Manco Paola, figlia del Manco
Luigi ; - che alla data del fallimento , il capitale sociale della Accusud s.r.l. ammontava
Firmato Da: DE ROSE PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4eb4575ca1bcf26a487ac31903a70d6c Firmato Da: GRAZIANO NICOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14fd074dfdecc7b8 Firmato Da: DE GENNARO LIVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3b52b9ae31e9f1785880813f791056fb
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ad euro 112.791,00 di cui il 99,67% faceva capo alla Nuova Immobiliare s.r.l. e lo
0,33% a Panella Rosalba, cognata di Manco Luigi e che alla data del 7.8.2013 aveva un
capitale sociale pari ad euro 1.755.953,00 poi ridotto ad euro 112.791,00; -che la
Accusud srl e la Nuova Sam spa erano socie della Ecopiombo s.r.l e tutte le tre predette
realtà sociali erano partecipate dalla Nuova Immobiliare s.r.l.; - che il Manco, nella sua
qualità di amministratore avrebbe posto in essere atti di dispersione e depauperamento
del patrimonio della Accusud con particolare riferimento al complesso aziendale
ceduto, in evidente conflitto di interessi , alla società Nuova Sam s.p.a. di cui è il legale
rappresentante , per un valore complessivo di euro 600.000,00 ; - che il Manco aveva
omesso di consegnare al curatore la documentazione giustificativa dei crediti v/s clienti
per complessivi euro 74.970,94 nonché di altri crediti v/s clienti per ulteriori
complessivi euro 40.000,00 ed infine di ulteriori crediti per “fatture da emettere” per il
valore di euro 20.000,00; - che il Manco non aveva provveduto alla sostituzione del
collegio sindacale dimessosi sin dal 29.3.2010.
La Curatela del Fallimento aveva proposto ricorso ex art 671 c.p.c. ottenendo decreto
inaudita altera parte con cui veniva concesso il sequestro conservativo in danno di Luigi
Manco di tutti i suoi beni immobili, mobili e crediti sino alla concorrenza di euro
734.970,94 e tale provvedimento trovava conferma con la successiva ordinanza emessa
con il contraddittorio delle parti in data 28.2.2017.
Instauratosi il contraddittorio nel presente giudizio di merito , il convenuto restava
contumace .
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La causa istruita documentalmente veniva assegnata a sentenza senza termini di cui
all’art 190 c.p.c. stante la contumacia del convenuto.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta in ragione di quanto di seguito esposto.
Preliminarmente occorre rilevare che, la Curatela attrice ha prospettato sia l’azione
sociale che quella dei creditori sociali dolendosi della mancata tenuta o conservazione
delle scritture contabili , della sottrazione di poste creditorie nonché del compimento , da
parte dell’organo gestorio, di attività distrattive a loro volta violative del principio di
conservazione della garanzia patrimoniale .
Sul punto, come è noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’azione
ex art 146 l.fall presenta natura inscindibile ed unitaria , in quanto cumula le due
possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono ,
con l’apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa, non rappresentando un tertium
genus , può fondarsi su presupposti sia dell’una che dell’altra azione, fermo il rispetto
delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna . Invero, l’azione di
responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art 146 l.fall, cumula in sé le diverse
azioni previste dagli artt 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei
creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento
ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della
responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la
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scelta nell’ambito di ogni singola questione , egli soggiace anche agli aspetti
eventualmente sfavorevoli della azione individuata, riguardando le divergenze non solo
la decorrenza del termine di prescrizione ma anche l’onere della prova e l’ammontare
dei danni risarcibili (ex multis, Cass. nr 15955/2012 Cass. nr 10378/2012 ; Cass. nr
10488/2000).
La prima censura relativa alla condotta di mala gestio dell’amministratore unico Luigi
Manco, attiene alla illegittima operazione di dispersione, spoliazione e disgregazione
del patrimonio della società Accusud s.r.l realizzata attraverso la vendita fittizia in
favore della società Nuova Sam s.p.a di cui lo stesso è amministratore unico del
complesso aziendale Accusud srl e di tutti i beni componenti la stessa in assenza di
corrispettivo nonché nella scelta gestoria di procedere ad un fitto di azienda con il quale
la fallita aveva ceduto proprio alla Nuova Sam spa in locazione l’immobile in cui
svolgeva attività industriale pur non essendone proprietaria, senza riscuotere il canine
dovuto.
Tale assunto della Curatela è risultato dimostrato e provato nel corso del giudizio.
Invero, il Manco interrogato dal curatore e poi dal g.d. ha sul punto dichiarato che per la
predetta vendita non fu versato alcun corrispettivo : nel corso dell’interrogatorio del
21.12.2015 ha infatti dichiarato : “ …la società è completamente ferma da due anni
..negli ultimi anni però la Accusud s.r.l non ha svolto alcuna attività , poiché neanche la
nuova Sam spa ha portato avanti la sua attività di impresa….la Nuova Sam s.p.a non
versò un corrispettivo…” e all’udienza del 24.11.2016 ha ulteriormente dichiarato : “
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…l’auto, oggetto tra altri beni strumentali della fattura di vendita del 31.12.2011 , è
utilizzata da me nella qualità di amministratore della Nuova Sam ed è sempre stata
nella disponibilità anche quando era amministratore della Accusud s.r.l. ..tanto è
avvenuto quando i consigli di amministrazione delle società Nuova Sam, Accusud e
Ecopiombo decisero di fermare l’attività di Accusud s.r.l. e concentrare la produzione
sulla Nuova Sam…a tal fine non dovendo più la Accusud produrre ..parte dei beni
furono venduti alla Nuova Sam s.r.l. che ha continuato l’attività. Anche i dipendenti
della Accusud , pur formalmente in servizio presso la Accusud , furono pagati dalla
Nuova Sam pur avendo deciso di dismettere l’azienda l’Accusud non fu messa in
liquidazione stante la pendenza di un contratto d’area… la Nuova Sam s.p.a non versò
un corrispettivo…”” .
Il contenuto delle dichiarazioni del Manco da ritenersi confessorie rispetto alla
dismissione del patrimonio aziendale della odierna fallita in favore della Nuova Sam spa
in assenza di corrispettivo , trovano riscontro nella ricostruzione operata dal consulente
tecnico d’ufficio del procedimento penale, la cui relazione è stata acquisita agli atti del
presente procedimento (cfr in atti perizia del dott Liguori).
Dalla documentazione in atti e dalla relazione peritale richiamata risulta infatti che la
Accusud , parte di un gruppo industriale operante nell’area di Calitri, è partecipata dalla
Nuova Sam spa e dalla Ecopiombo srl e che le stesse società hanno partecipazioni in
diverse società e segnatamente la Accusud è socia della Nuova Sam e della Ecopiombo e
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che le persone fisiche , legate da rapporti di parentela , hanno quote di partecipazione e
ricoprono reciproci incarichi amministrativi nelle società esaminate.
Con riferimento alle dismissioni in favore della Nuova Sam il consulente ha evidenziato
che parte dei beni rinvenuti nel patrimonio della società fallita risultano essere oggetto di
vendita alla società Nuova Sam spa. In particolare, beni corrispondenti ad attrezzature,
automezzi, impianti e macchinari industriali acquistati dalla Accusud s.r.l.al conto
storico complessivo di euro 1.788.320,21 ed aventi al 31.12.2011 (data di emissione
della fattura nr 7) un valore residuo complessivo di euro 258.246,28 sono stati venduti
alla Nuova Sam spa al prezzo totale di euro 600.000,00 oltre iva riferendo inoltre sul
punto : “ ..la società Accusud spa ha rilevato a fine anno 2011credito nei confronti della
Nuova Sam spa pari all’importo della fattura nr 7 di euro 600.000,00 e del canone
annuale per il fitto del ramo di azienda di euro 20.000,00…tuttavia non risulta alcun
pagamento in denaro corrisposto dalla Nuova Sam a favore della Accusud per
l’acquisto dei predetti beni (fattura nr 2/2011). L’emissione della predetta fattura ha
fatto sorgere alla data della stessa, un credito da parte della Accusud verso la Nuova
Sam , pertanto qualora la predetta fattura non fosse stata pagata in tutto o in parte
dovremmo avere evidenza nei bilanci della fallita per gli anni successivi della voce
crediti v/clienti almeno pari all’importo non pagato. La voce crediti v/clienti è di gran
lunga inferiore all’ammontare della predetta fattura come si evince dalla analisi dei
bilanci….pertanto, non essendoci stato esborso di denaro né evidenziazione del credito
tra l’attivo dello stato patrimoniale, lo stesso dovrebbe essere stato compensato (in
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maniera impropria, senza alcun elemento giustificativo ) con il debito che la Accusud
aveva verso la nuova Sam che al 31.12.2011 era pari ad euro 267.828,56 e ciò tuttavia
non trova riscontro nel bilancio al 31.12.2011 della fallita in quanto alla voce debiti
v/controllate e/collegate nulla è indicato….” .
Nella relazione viene riferito, sulla scorta di quanto sopra evidenziato , che vi è stato un
totale e completo svuotamento del patrimonio della fallita già a partire dall’anno 2006
conclusosi nell’anno 2011 con la cessione di gran parte dei beni strumentali e che non vi
è dubbio che una vendita dei beni e/0 delle attività , che non trova corrispondenza e
nessuna apparente contropartita ed effettuata per scopi estranei alla vita economica
dell’impresa in una fase di difficoltà finanziaria comporti un danno ai creditori. Ha
inoltre rilevato che la società Accusud si trovava in una situazione di tensione
finanziaria o meglio non aveva la capacità di fronte alle passività correnti con l’utilizzo
delle disponibilità liquide e dei crediti già prima del 2011 .
Alla stregua di quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata la doglianza sul punto della
Curatela anche in assenza di una ricostruzione alternativa rispetto a quella prospettata
dal Fallimento considerata la contumacia di Luigi Manco e considerato che nel corso
della fase cautelare nella quale il Manco si era costituito, gli argomenti dallo stesso
rappresentati sono stati considerati destituiti di fondamento dal Giudice con l’ordinanza
cautelare emessa non oggetto di impugnazione.
Valga rilevare , in punto di diritto, che le condotte distrattive e di mala gestio degli ex
amministratori della società fallita sono sussumibili in fattispecie di responsabilità
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sociale di natura contrattuale per il danno arrecato al patrimonio sociale e pertanto ai
sensi degli art 146 l.fall e 2476 c.c. con conseguente onere a carico dei convenuti , a
fronte della circostanziata allegazione di inadempimento e ai fini dell’art 2697 c.c. di
provare l’esatto adempimento degli obblighi sugli stessi gravanti. (ex multis, Tribunale
di Milano sent 567/2018) . L’amministratore di una società a responsabilità limitata
risponde verso la società dei danni derivanti dalla inosservanza dei doveri ad esso
imposti dalla legge o dall’atto costitutivo sussistendo la responsabilità in presenza di una
violazione dei predetti obblighi, della causazione del danno al patrimonio sociale e della
presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno come
da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità
civile.
Come è noto, mentre sull’attore (società o curatore fallimentare) grava esclusivamente
l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di
obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno
verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori, l’onere di dimostrare la non
imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli
addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro
imposti.
L’azione di responsabilità incardinata ai sensi dell’art. 2394 c.c., costituisce
conseguenza dell’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del
patrimonio sociale e presuppone un comportamento funzionale ad una diminuzione del
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patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la
sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore
sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la
società non più in grado di compiere.
In particolare, la responsabilità degli amministratori di società di capitali per danni
cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicchè la società (o il
curatore , nel caso in cui l’azione sia proposta ex art 146 l.fall) deve allegare le
violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di
causalità tra le violazioni ed il danno , mentre spetta agli amministratori provare, con
riferimento agli addebiti contestatigli, ferma l’applicazione della “business jungement
rule”, secondo cui le loro scelte sono insindacabili o meno che, se valutate ex ante ,
risultino manifestamente avventate ed imprudenti , rispondono non già con la diligenza
del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell’art 2392 c.c. ma in virtù della
diligenza del mandatario , come nel caso del vecchio testo dell’art 2392 c.c. ma in virtù
della diligenza professionale esigibile ex art 1176 co 2 c.c. (ex multis, Cass.
17441/2016). Ha invece natura extracontrattuale l’azione volta alla tutela dei creditori
sociali, verso i quali gli organi amministrativi e di controllo hanno l’obbligo generale di
agire correttamente e secondo buona fede , si da rispondere dei comportamenti
dolosi o colposi che abbiano arrecato ai creditori un pregiudizio suscettibile di ristoro
patrimoniale (Cass. 24715/2015).
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Ebbene, come sopra riferito, la Curatela ha fornito ampia prova delle condotte
dismissive del patrimonio della odierna fallita verificatesi allorquando la stessa versava
in una situazione di criticità economico-finanziaria , in pregiudizio del ceto creditorio
non avendo la Curatela rinvenuto i beni necessari alla liquidazione in funzione del
soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
Va parimenti ritenuta censurabile la condotta di omessa consegna al Curatore da parte
del Manco della documentazione giustificativa dei credit v/s clienti per complessivi
euro 74.970,94 nonché di altri crediti v/s clienti per ulteriori complessivi euro
40.000,00 ed infine di ulteririori crediti per “fatture da emettere” per il valore di euro
20.000,00 per come si evincono dalla situazione patrimoniale al 30.09.2015 .
Nessun argomento, neppure in sede cautelare è stato addotto sul punto dal Manco per
giustificare la predetta omissione che ha determinato per gli organi fallimentari
l’impossibilità di poter agire per il recupero degli indicati crediti cagionando un
ulteriore rilevante danno alla società, al suo patrimonio ed ai creditori sociali che va,
dunque, commisurato al predetto importo dei sopra indicati crediti per complessivi
euro 134.970,74.
Come è noto, l’amministratore di una s.r.l. che omette di consegnare al curatore
documenti validi per il recupero dei crediti sociali deve essere ritenuto responsabile nei
confronti della società e dei creditori sociali , della dispersione di detti crediti . Infatti
tale condotta rende di fatto irrecuperabil i crediti sociali e può portare ad una azione di
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responsabilità ex art 146 l.fall da parte del curatore fallimentare nei confronti
dell’amministratore. (Tribunale di Palermo sentenza 2673/2021) .
Ad abundantiam e ritenendo comunque assorbenti i su espositi rilievi , va affermato
che le doglianze della Curatela si rivelano fondate anche sotto il profilo della censura
relativa all’omesso deposito del bilancio fallimentare e di tutte le scritture contabili
obbligatorie, tanto in violazione dell’obbligo di legge a suo carico che è posto a presidio
della possibilità della Curatela di ricostruire con precisione le operazioni e gli atti
compiuti nonché i movimenti e gli affari sociali . La omessa o erronea redazione del
bilancio e la mancata consegna delle scritture contabili è di per sé giustificativa della
condanna dell’amministratore al risarcimento del danno vertendosi in tema di
violazione da parte dell’amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea
a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. (Cass 27610/2019).
Parimenti fondata è l’ulteriore doglianza del Fallimento relativa alla omessa
sostituzione del Collegio sindacale: le dimissioni dell’intero collegio sindacale risalenti al
29.3.2010 e la mancata sostituzione di tale organo depongono in modo inequivoco nel
senso di comprovare che il Manco intendesse svolgere la propria attività gestoria in
difetto di alcun organo di controllo e di vigilanza. Peraltro,secondo una parte della
giurisprudenza non sarebbe invocabile il regime della prorogatio , quando il collegio
sindacale ha presentato le proprie dimissioni e ciò in ragione del fatto che la prorogatio
non può essere ipotizzata con riferimento a chi abbia accettato l’ incarico e ne sia
Firmato Da: DE ROSE PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4eb4575ca1bcf26a487ac31903a70d6c Firmato Da: GRAZIANO NICOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14fd074dfdecc7b8 Firmato Da: DE GENNARO LIVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3b52b9ae31e9f1785880813f791056fb
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cessato non per scadenza del termine, bensì per una propria esplicita manifestazione di
volontà di non voler proseguire nella funzione (Tribunale di Bari del 2.2.2013). Peraltro,
il testo novellato dall’art 2400 co 1 c.c. da applicare analogicamente alle s.r.l. prevede il
regime della prorogatio esclusivamente nel caso di cessazione dell’incarico per
intervenuta scadenza del termine , mentre non fa alcuna menzione dell’ipotesi della
rinuncia.
In definitiva , si ritiene che l’ingente danno patito vada individuato nell’importo di euro
600.000,00 corrispondente a al corrispettivo della cessione del patrimonio immobiliare
alla Nuova Sam, mai incassato cui va aggiunta la somma di euro 134.970,74 quali
crediti che la Procedura fallimentare non ha potuto recuperare a causa della mancata
consegna della documentazione giustificativa dei crediti v/s clienti. La parte convenuta
va dunque condannata al pagamento della somma di euro 734.970,94 a titolo di
risarcimento del danno in favore della Curatela , oltre interessi e rivalutazione
monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo.
La condanna alle spese di lite che si liquidano come da dispositivo segue
all’accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione
collegiale, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela del Fallimento della
Accusud s.r.l. , così provvede:
Firmato Da: DE ROSE PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4eb4575ca1bcf26a487ac31903a70d6c Firmato Da: GRAZIANO NICOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14fd074dfdecc7b8 Firmato Da: DE GENNARO LIVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3b52b9ae31e9f1785880813f791056fb
Sentenza n. 4424/2022 pubbl. il 05/05/2022 RG n. 12854/2017


MODERATO IL FIGLIO DEL FRATELLO DI FRUGA (Utente disabilitato) N° messaggi: 442 - Iscritto da: 02/6/2023
484 di 739 - 13/7/2023 15:48
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Avv. Antonio Santillo Via dell’Immacolata 3 - Parco Miramonti 81016 Piedimonte Matese 0823 1442233
TRIBUNALE di AVELLINO Sezione Esecuzioni Immobiliari Proc. n. 42/2016 R.G. – G.dell’E., Dott. G. Guglielmo Comparsa di risposta Per REPIOMBO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Presidente del C.d.A., Ing. Vittorio Civitillo, con sede legale in San Potito Sannitico alla Via Prov.le per Gioia c/o Centro Aziendale Quercete, c.f. e partita iva: 04023040613 rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Santillo (C.F. SNT NTN 64°13 I130 P), come da mandato in atti, e con questi elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in Piedimonte Matese alla Via dell’Immacolata - Parco Miramonti – 33 fax 0823/543828, pec: antonio.santillo@avvocatismcv.it; il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di fax 0823/543828 ovvero a mezzo p.e.c. antonio.santillo@avvocatismcv.it;

Basta leggere la domanda di concordato preventivo con riserva e ci si rende conto delle falsità dedotte alla Sezione Fallimentare e portate alla conoscenza della Sezione delle Espropriazioni immobiliari del Tribunale di Avellino. La società ricorrente dichiara di aver promesso la vendita dell’azienda per € 3.750.000,00 e Repiombo s.r.l. ha assunto l’impegno ad acquistarla. Impegno, poi non mantenuto dalla convenuta opposta. Le due affermazioni sono false e risulta dagli atti sottoscritti dalle parti. In primo luogo la cessione di azienda si è già perfezionata il 27 ottobre 2016. Tra le parti sono sorte ulteriori obbligazioni in virtù di una più complessa scrittura privata del 27 ottobre 2016. Scrittura privata che aveva quale nocciolo della questione il trasferimento dell’immobile e se il contenuto della stessa non è stato profuso in atto pubblico, la responsabilità è solo del legale rappresentante della Repiombo s.r.l..
485 di 739 - 13/7/2023 15:50
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Equitalia Servizi di riscossione SpA Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana Sede legale Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P. IVA 13756881002 Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico – www.gruppoequitalia.it

Prospetto Riepilogativo del debitore
DEBITORE: C.F. 02091970646 - ECOPIOMBO S.P.A. -- Nato a , il
DEBITO TOTALE:
IMPOSTA LORDA 3.820.876,28
DIRITTI DI NOTIFICA 47,04
AGGIO A CARICO C 246.926,02
AGGIO A RECUPERO 10,01
AGGIO CTB SU MORA 13.992,57
MORA A RECUPERO 0,03
DIRITTI DI TABELLA 0,00
SPESE A PIE' DI LISTA 0,00
TOTALE 4.287.228,95
MORA 205.377,00
Allegati:
1) N. 73 ESTRATTI DI RUOLO CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AGLI ORIGINALI.
IL Procuratore Speciale
Sig./Sig.ra Cardino Alessandro
486 di 739 - 13/7/2023 15:52
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Studio Legale Via Tunisi, 4 - 00192 ROMA Tel. 06.8559.655 - 06.8559.770 Fax 06.8559.714
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SEZIONE IMMOBILIARE -
- N.R.G. 42/2016 - Giudice Dott. Gaetano Guglielmo -
NOTA DI DEPOSITO
PER
La “Società Italiana per le Imprese all’Estero - SIMEST S.p.A.”, in persona
dell’Amministratore Delegato, (P.I. 01432571006), rappresentata e difesa dall’Avv. Elisa
Amato, giusta delega in atti, indicando di voler ricevere le relative comunicazioni all’indirizzo
PEC elisaamato@ordineavvocatiroma.org e/o Fax n. 06.8559.714
- creditore procedente -
CONTRO
ECOPIOMBO S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.
- debitore esecutato -
***
In ragione del pignoramento immobiliare promosso nei confronti della Ecopiombo S.r.l. si
depositano i seguenti documenti:
1. Certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali dei registri
immobiliari nel ventennio;
2. Nota di trascrizione del pignoramento immobiliare.
Con Osservanza
Roma, 29 aprile 2016
Avv. Elisa Amato
Firmato
487 di 739 - 13/7/2023 15:57
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
l’udienza di comparizione delle parti al 18 dicembre 2017;
- che invero, e in ragione del concreto interesse del terzo occupante il bene pignorato di
partecipare ’embre 2017, è del tutto evidente che l’udienza del 18
dicembre 2017, fissata per la discussione della sospensione, è tardiva, oltre che
gravemente pregiudizievole per gli interessi creditori della SIMEST;
- che infatti ’ dal creditore procedente e
diretta ad ottenere il recupero del credito in via bonaria, unico mezzo questo in grado
di garantire ad oggi (’ene
per complessivi Euro 250.000,00 in favore di Equitalia) il totale soddisfacimento delle
proprie richieste dovendo in difetto ritenere la sussistenza di un grave pregiudizio nei
propri confronti;
Firmato Da: AMATO ELISA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 351f6176a32252e5
3
- che inoltre, il compendio immobiliare - così come espressamente dichiarato dal
Custode, dott. Santoli, nella relazione del 1° marzo 2017 - risulta ad oggi occupato SENZA ALCUN TITOLO giustificativo da un terzo soggetto, riconducibile al Gruppo Seri S.p.A., che non solo ha un evidente interesse
488 di 739 - 13/7/2023 16:31
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

MATTEO CARATOZZOLO

+39.067848992
+39.067848996
matteo.caratozzolo@pec.commercialisti.it



DANIELE CAUZILLO
+39.063243564
+39.0694354349
danielecauzillo@pec.bcdstudio.it

Russo Susanna
+39.063243564
+39.0694354349
danielecauzillo@pec.bcdstudio.it

489 di 739 - 13/7/2023 16:33
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
SARANNO STATI INFORMATI ? DA CHI ? O FORSE NO ?

Membri del Collegio Sindacale
Matteo Caratozzolo ------
Presidente del Collegio Sindacale
Laureato con il massimo dei voti in Economia e Commercio e con lode in Giurisprudenza, ha ricoperto la carica di Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed è stato anche membro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Tra i prestigiosi incarichi ricoperti, ha svolto l’attività di sindaco e Presidente del Collegio Sindacale di numerose società ed enti (Eni S.p.A., Meridiana S.p.A. e l’istituto di credito a medio termine CREDIOP), è stato Commissario ad acta della Fondiaria-SAI S.p.A., Presidente della Commissione Nazionale per la statuizione dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Organismo Italiano di Contabilità ed ha inoltre rivestito cariche apicali in Commissioni e Comitati Tecnici presso il Ministero del Tesoro e la Camera dei Deputati. Ha presieduto la Commissione dei Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri la quale, tra le varie attività, ha emanato i principi di comportamento del Collegio Sindacale nelle società quotate. E’ stato componente del Collegio dell’Ombudsman Giurì Bancario (Conciliatore Bancario) Italia. Ai numerosi incarichi sopracitati, ha affiancato l’attività di docente universitario. E’ autore di testi e di numerosi articoli scientifici in materia di diritto societario, economia aziendale e diritto tributario. Ricopre, tra l’altro, la carica di Presidente del Collegio Sindacale nella Salini Costruttori S.p.A., in Eni Fuel S.p.A. e quella di Sindaco effettivo in Bracco S.p.A..



Daniele Cauzillo ---------
Sindaco effettivo
Laureato in Economia con indirizzo Gestionale, Dottore Commercialista e Revisore Legale, ha ricoperto ruoli come Temporary Manager e Direttore Amministrativo e Finanziario presso diverse realtà aziendali. Agli incarichi di membro di organi amministrativi e di controllo, in qualità di Sindaco, Presidente del Collegio Sindacale e membro del Collegio dei Revisori, ha affiancato l’attività di consulenza nonché quella di docente e relatore in corsi e convegni riguardanti gli aspetti aziendali, civilistici, contabili e fiscali di società di capitali e cooperative. E’ stato Presidente della Unione Giovani Dottori Commercialisti di Roma. E’ membro del Consiglio di Gestione della Fondazione Telos – Centro Studi Ordine Dottori Commercialisti di Roma.

Susanna Russo -----------
Sindaco effettivo
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dottoressa Commercialista e Revisore Legale, svolge, in via esclusiva, la propria professione con particolare riguardo all’attività di consulenza societaria, tributaria e di revisione legale per società ed enti non profit. Ricopre cariche di Sindaco Effettivo, Revisore Legale e Presidente dell’Organo di controllo in diverse società di capitali e in enti non commerciali. Attualmente è delegata della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori Commercialisti (CNPADC). È componente della Commissione Terzo Settore e Non Profit presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma. Ricopre la carica di componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.


Anna Maria Melenchi
Sindaco supplente
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università Federico II di Napoli e in Giurisprudenza. E’ iscritta all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. Ha affiancato all’attività di dottore commercialista, quella di conciliatore, mediatore professionista, magistrato tributario e custode immobiliare. Nel corso della sua carriera, ha avviato lo Studio Commerciale Melenchi e ricoperto cariche di sindaco effettivo e di revisore dei conti. È legale rappresentante di alcune società.

Lucio Cercone ----------
Sindaco supplente
Laureato in Economia e Commercio l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in “Diritto Comparato dell’Economia e delle Finanze” presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Titolare della cattedra di Fiscalità d’impresa e di fiscalità nel settore energetico presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ed è autore di numerose pubblicazioni di carattere tributario e fiscale. All’attività di docente affianca quella di dottore commercialista e revisore contabile in ambito privato e pubblico.
MODERATO JOHN GRUVIERA (Utente disabilitato) N° messaggi: 3537 - Iscritto da: 31/7/2020
491 di 739 - 14/7/2023 16:43
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
PIEDIMONTE MATESE – La minoranza del consigliere Leuci al sindaco Civitillo: avete inguaiato i contribuenti della città
gestione 15 Maggio 2023


c.s.
PIEDIMONTE MATESE –
Lo scorso 12 maggio, con le sentenze n. 04791 e 04792, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Piedimonte Matese ed ha dichiarato illegittime le procedure con le quali l’Ente, dopo aver rescisso anticipatamente il contratto con la società SSI srl, aveva affidato, nel febbraio 2022, ad altre due società, la Aerarium e la Pubblialifana, il servizio di supporto alla gestione e alla riscossione dei Tributi comunali.
Per la verità, come i cittadini ricorderanno, già il TAR Campania, il 30 novembre 2022, aveva sancito tale illegittimità e aveva dichiarato nulli tutti gli atti prodotti dalle due società da quella data in poi. Sarebbe bastato, in quel momento, riconoscere di aver sbagliato e revocare i contratti stipulati, in modo da non rischiare conseguenze, ma l’amministrazione ostinatamente e imprudentemente andava avanti, deliberando di produrre ricorso al Consiglio di Stato. Così dichiarava il sindaco a un giornale: “𝙄𝙣 𝙧𝙞𝙛𝙚𝙧𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙘𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙏𝙖𝙧 𝙨𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙘𝙚𝙧𝙩𝙞 𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙖𝙧𝙖̀ 𝙞𝙢𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙡𝙩𝙤 𝙞𝙡 𝙧𝙞𝙘𝙤𝙧𝙨𝙤 𝙞𝙣 𝙖𝙥𝙥𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙖𝙡 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙞𝙜𝙡𝙞𝙤 𝙙𝙞 𝙎𝙩𝙖𝙩𝙤. 𝙋𝙪𝙧𝙩𝙧𝙤𝙥𝙥𝙤 𝙫𝙞 𝙚̀ 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙤 𝙪𝙣 𝙢𝙚𝙧𝙤 𝙚𝙧𝙧𝙤𝙧𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙚 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙙𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙙𝙚𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖…” (Paesenews del 3/12/2022).
E invece non è andata così!
Il Consiglio di Stato ha confermato in pieno la sentenza del Tar, stabilendo anzi che nella procedura seguita dal Comune vi è stata una elusione della norma, perché dividendo in due l’appalto si è artificiosamente abbassato l’importo, portandolo sotto soglia e procedendo con affidamento diretto invece che con una gara ad evidenza pubblica.
Ora ci sono altre spese da pagare e, soprattutto, c’è il fondato rischio di vanificare i recuperi coattivi e/o esecutivi di tributi non versati che erano stati contestati dalle società illegittimamente operanti dopo il 30/11/2022, con un danno enorme per l’Ente.
Chi pagherà per queste scelte scorrette, testarde e irragionevoli? Come si procederà? Di chi sono le responsabilità?
Ci auguriamo che almeno stavolta, il sindaco e la sua amministrazione, che si servono di costosi supporti esterni eppure continuano a sbagliare, vogliano rispondere ai cittadini.
PIEDIMONTE MATESE – RISCOSSIONE TRIBUTI, L’ENTE ‘SPACCHETTA’ IL SERVIZIO: CONDANNATO DAL TAR. LEUCI: ‘CIVITILLO CHIARISCA’ 1 Dicembre 2022


di Francesco Mantovani
PIEDIMONTE MATESE – Riscossione tributi, l’amministrazione Civitillo ‘spacchetta’ il servizio in due affidamenti diretti: il Tar accoglie il ricorso presentato dalla società Studi e Servizi e condanna l’ente. Il gruppo consiliare ‘Progetto Piedimonte’, guidato da Costantino Leuci, interviene con un duro attacco alla maggioranza. Questa la nota del gruppo di opposizione: “Con sentenze pubblicate due giorni fa, il Comune di Piedimonte Matese è stato condannato in due procedimenti dal Tribunale Amministrativo della Campania, su ricorso della Società Studi e Servizi, che gestiva fino a dicembre scorso il servizio di riscossione dei tributi.
Infatti, l’amministrazione del sindaco Civitillo, poche settimane dopo l’insediamento, avviava un procedimento per rescindere il contratto con questa società, che aveva un incarico della durata di 5 anni, procedendo poi ad affidare lo stesso servizio a ben due soggetti, invece che a uno. Alla Aerarium P.A. s.r.l. infatti, andava l’incarico, prima per quattro mesi e poi, con altra Determina, estesi a 19 mesi, di supporto alla gestione dei Tributi comunali. Alla Pubblialifana, invece, andava, con le stesse modalità l’incarico di Supporto alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali. Il Tribunale, inoltre, contesta al Comune di aver “spacchettato” i due servizi per eludere l’obbligo di svolgere una procedura di gara ad evidenza pubblica che scatta quando l’importo del servizio supera i 139.000 euro. Infatti, spiegano i giudici, sommando gli importi dei due servizi si arriva a 168.700 euro, che diventano molti di più (224.500 euro) se si calcola anche l’aggio da riconoscere al soggetto che svolge il servizio. Per questo e per altre irregolarità, il Tribunale ha condannato il Comune a pagare 3.000 euro per ciascuna sentenza, che ricadono sulle spalle dei cittadini contribuenti di Piedimonte, così come il compenso ai legali nominati dall’amministrazione. Ma noi siamo ancor di più preoccupati, dal fatto che la dichiarazione di nullità dei contratti stipulati dal Comune potrebbe avere forti ripercussioni sul mancato incasso di tributi e cartelle, con notevole danno erariale per l’Ente. Per non parlare della possibilità che il Comune sia soccombente anche in sede di contenzioso civile, al quale l’ha chiamato la Società Studi e Servizi, chiedendo un elevatissimo risarcimento danni, che ancora una volta ricadrebbe sui cittadini di Piedimonte Matese“.


492 di 739 - 14/7/2023 16:46
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione QUINTA civile Il Tribunale, nella persona della giudice Orietta Micciche’ ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 39551/2019 R.G. promossa da:
SERI INDUSTRIAL S.P.A. (C.F. 01008580993 ) con il patrocinio dell’avv. TELESCA GABRIELLA e dell’avv. ORSINO VALENTINA (RSNVNT79A64H501M), con elezione di domicilio in VIA RIVO, 29 81016 SAN POTITO SANNITICO, presso l’avv. TELESCA GABRIELLA OPPONENTE contro: ANTONIO SCALA, (C.F. SCLNTN69D14C697M) con il patrocinio degli avv. RUSSO ALDO con elezione di domicilio in PIAZZA ELEONORA DUSE 1 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. RUSSO ALDO; OPPOSTO
CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DELL’OPPONENTE 1) Non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 2) Disporre la riunione dei giudizi meglio elencati al paragrafo IV° del presente atto; 3) Annullare/revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché basato su ricorso inammissibile per difetto della legittimazione passiva;
Firmato Da: POMPILIO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9e1e97eadc439abf583baf1a4f15702 Firmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7249ff01dd8662de

P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa: o respinge l’opposizione proposta da Seri Industrial s.p.a. e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 8713/19 o condanna Seri Industrial s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere ad Antonio Scala le spese di giudizio liquidate ex D.M. 55/14 in complessivi € 4.953,50 (di cui € 118,50 per spese e € 4.835,00 per compensi) oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA. Milano, 21 febbraio 2022 La Giudice Orietta Stefania Miccichè
Firmato
493 di 739 - 14/7/2023 16:52
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Lo scopo, secondo l’accusa, era quello di vincolare l’ente comunale di Piedimonte Matese a favorire la società SERI (di Vittorio Civitillo) quale soggetto attuatore. In tal modo la SERI avrebbe avuto accesso ai fondi statali previsti dal decreto Calenda e i fondi prevista dal Masterplan per la aree interne della regione Campania. Se tutto fosse andato in porto sarebbe stata una pioggia di milioni e milioni di euro per la Seri (quale soggetto attuatore).


Delibera n. 21644, applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Industrial S.p.a. per la violazione dell'art. 115, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e nei confronti di Vittorio Civitillo per la violazione dell'art. 120, comma 2, del medesimo decreto
(*) Avverso la delibera la società Industrial e il Sig. Civitillo hanno promosso opposizione alla Corte di Appello di Napoli in data 20.1.2021. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4296 del 8.6.2022/17.10./2022, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha annullato la sanzione di 40.000 euro nei confronti del Sig. Civitillo.
Data: 15/12/2020
Data di pubblicazione: 21/12/2020


Delibera n. 21747, applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Seri Industrial S.p.A. per violazione dell'art. 114, comma 5, del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010
(*) Avverso la delibera la società ha promosso ricorso alla Corte di Appello di Napoli in data 14.4.2021
Data: 04/03/2021
Data di pubblicazione: 15/03/2021



Delibera n. 21748, applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Seri Industrial s.p.a. nonché di componenti pro tempore del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per violazioni degli articoli 94, comma 2, 115, comma 1, lett. a) e 149, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(*) Avverso la delibera la società e i sigg.ri Orsini, Fantoni, Civitillo, Petruzzella e La Manna hanno promosso opposizione innanzi alla Corte di Appello di Napoli in data 15.4.2021. Successivamente Luciano Orsini ha promosso un'ulteriore opposizione, con richiesta di sospensiva della cartella di pagamento, in data 4.11.2022, innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Data: 04/03/2021
Data di pubblicazione: 17/03/2021


494 di 739 - 14/7/2023 16:54
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Il crac del re del gas, Marenco torna in aula MASSIMO COPPERO 24 Febbraio 2022

(ansa)
A sette anni dall’arresto in Svizzera e dalla scoperta del crack da quasi tre miliardi di euro, una delle più grandi bancarotte della storia italiana, è stato nuovamente chiamato in tribunale Marco Marenco, 66 anni, lo spregiudicato uomo d’affari globale del gas considerato l’artefice del maxi fallimento pilotato delle sue società. Marenco aveva già patteggiato 5 anni, scontati in larga parte in affidamento in prova ai servizi sociali, per le accuse relative ad una prima parte del crack. Il fascicolo nel frattempo è passato dal pm Luciano Tarditi, andato in pensione, al pm Laura Deodato che ha concluso l’inchiesta anche sui presunti complici. A compiere gli articolati accertamenti, la Guardia di finanza di Asti che ha depositato in procura corpose informative. Ieri l’udienza preliminare davanti al giudice Federico Belli: Marenco era assente e i suoi legali hanno fatto sapere che valuteranno nelle prossime settimane se optare per il rito abbreviato. Una ventina complessivamente gli imputati: si tratta di collaboratori dell’ex uomo d’affari astigiano, presunti prestanome, commercianti internazionali di gas residenti tra Milano, Roma, la Calabria e la Germania. Tra i personaggi più rilevanti a cui la procura chiede di rispondere delle manovre che portarono alle bancarotte c’è l’ex manager astigiana Silvia Grosso, già console onoraria della Repubblica di Sao
Tomè e Principe, un arcipelago nell’Oceano atlantico al largo dell’Africa centro-occidentale. Nei confronti della donna la procura nel 2017 aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Provvedimento ripetutamente negato per carenza di indizi dal gip di Asti e dal tribunale del Riesame di Torino. Cinque anni fa la manager era difesa dall’avvocato Pierpaolo Berardi, ora invece è tutelata da un legale milanese. Presente in udienza preliminare, accusato di concorso in bancarotta fraudolenta anche il commercialista astigiano Corrado Nela, considerato «braccio destro» di Marenco. Una posizione giudiziaria complessa: Nela, assistito dall’avvocato Alberto Avidano, è l’amministratore di Exergia, una società di commercio di energia elettrica che pur facendo parte della «galassia Marenco» non è mai stata dichiarata fallita e anzi naviga tuttora in buone acque. Le azioni sono ora sequestrate e affidate ad un commissario giudiziale che però ha deciso di lasciare Nela nell’incarico di amministratore e di non costituirsi parte civile contro di lui. «Chiederemo il giudizio abbreviato, certi di dimostrare l’innocenza” spiega l’avvocato Avidano. Imputato inoltre il fiscalista Pierpaolo Gherlone, ex assessore comunale e in passato presidente dell’Asti calcio, attualmente in carcere a Cuneo perché accusato di un’altra bancarotta fraudolenta nel settore immobiliare. Nel caso Marenco è sospettato solo di una presunta mancata vigilanza nel suo ruolo di componente del collegio sindacale di due società della galassia.
Difeso dall’avvocato Serse Zunino, ha deciso di rinunciare a partecipare all’udienza e non è stato accompagnato dalla polizia penitenziaria. Il giudice Belli ieri ha fissato un serrato calendario di udienze a partire dal mese di marzo per giungere ad una sentenza sui procedimenti con rito abbreviato entro l’estate. —
495 di 739 - 14/7/2023 16:56
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
REPIOMBO SRL

Fusione e lega di metalli non ferrosi....con una capacita' di fusione superiore a 4MG al giorno per il piombo...) capacita' massima 15.400t/anno e punto 5.1 lett. b) (smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacita' di oltre 10MG al giorno..) capacita' massima pari 22.000t/anno - Impianto di scassettamento batterie esauste e recupero del piombo con formazione di nuove leghe.









Calitri









Loc.tà
Zona Ind.le

110
Allegati e prescrizioni

Scheda INT 4 - Recupero rifiuti


Presa d'atto parziale modifica scheda I




D.D. 57 di modifica non sostanziale
Allegati al Decreto
1/12/2016







10/07/2017






06/05/2020 Report controlli 2020


Report controlli 2021

Diffida ex art. 29 decies comma 9 lett a) D. Lgs. 152/05 e s.m.i.



Relazione finale dell'attiività ispettiva Arpac presso l'Azienda Repiombo srl

Report controlli 05 e 06 2022
Esiti analitci Arpac 12/2022


496 di 739 - 14/7/2023 16:57
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
REPIOMBO SRL CALITRI
Convocazione nuova Confereza di Servizi 02/07/2020 ore 10,30
Integrazioni inviate
Convocazione CdS per il 21/06/2022

Convocazione CdS 28/07/2022

Relazione 11/07/2022

Integrazioni 1 Integrazioni 2

Convocazione Conferenza di Servizi giorno 28/12/2012
Trasmissione allegati - elenco
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riscontro Repiombo a nota prot 591336 2022
Replica Repiombo
497 di 739 - 14/7/2023 16:57
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
FIb. Sud. srl
Voltura del D.D. n. 14 del 05/02/2009
di A.I.A. da MP srl a FIBSUD srl


Nusco

Area Ind.le F2 - Contrada Fiorentina
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16/01/2015 Monit. fino a 03/2017

Domanda di rinnovo 09/01/2019
Integr. documantale scheda B

Ulteriore documentazione integrativa
Report controlli 012019/022019

498 di 739 - 14/7/2023 17:05
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di Operazioni di Finanza Straordinaria
Reverse Merger: alternative alla quotazione tradizionale. Un'analisi comparata dei benefici, delle criticità e dell’esperienza di mercato.
RELATORE Chiar.mo Prof. Alessandro Pansa
CORRELATORE Chiar.mo Prof. Vittorio Vecchione
CANDIDATO Marco Civitillo Matr. 677101
ANNO ACCADEMICO 2016/2017
Dedico questo lavoro a P., I. e M. Grazie a loro ho imparato ad apprezzare il valore della vita
4. ANALISI DEL CONTESTO ITALIANO .................................................................... 101 4.1 Il caso KrEnergy – SE.R.I. Industrial: un esempio di Reverse Takeover sul mercato MTA. Overview delle società coinvolte ........................................................................................ 101 4.1.1 Descrizione dell’operazione .............................................................................................. 114 4.2 Analisi dei rendimenti delle SPAC in Italia ......................................................................... 119 CONCLUSIONE .....................................................................................................................
499 di 739 - 14/7/2023 17:08
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
4.1 Il caso KrEnergy – SE.R.I. Industrial: un esempio di Reverse Takeover sul mercato MTA. Overview delle società coinvolte
Oggetto d’analisi di questo capitolo, come detto, è il caso di Reverse Takeover che ha visto protagonista un gruppo industriale campano, Industrial SpA, holding di partecipazioni
102
attiva nel settore degli accumulatori elettrici, delle carte speciali, dello stampaggio ed estrusione di materie plastiche e della fibra di vetro. Il Gruppo, allo scopo di finanziare ulteriormente la propria crescita, ha conferito, unitamente al fondo di private equity IMI Fondi Chiusi SGR, la sub holding SERI Industrial SpA, che controlla e detiene le partecipazioni nelle società operanti lungo l’intera filiera di produzione degli accumulatori elettrici, in una società quotata sul listino MTA, KrEnergy Spa, holding di partecipazioni attiva nel settore delle energie rinnovabili. Ai fini di una maggiore comprensione dei motivi che hanno spinto le due imprese a realizzare un progetto così complesso, è sicuramente utile ripercorrere brevemente i milestone delle due società coinvolte.
SE.R.I. Industrial Spa SE.R.I. Industrial Spa (d’ora in poi Seri Industrial) è la holding del Gruppo SERI (SE.R.I. S.p.A., d’ora innanzi denominata SERI, è l’ultima consolidante del gruppo omonimo e controlla al 100% la conferente Industrial SpA) operativa nella filiera degli accumulatori elettrici, nata nel 2012 a seguito della riorganizzazione del gruppo SERI a seguito dell’ingresso nell’azionariato del fondo di private equity Imi Fondi Chiusi Sgr. La SERI è stata costituita nel 1999 ed ha iniziato ad operare come società di ingegneria e di costruzione (di opifici industriali complessi) a supporto delle iniziative avviate con i fondi agevolati destinati alle regioni del Mezzogiorno. Durante i primi anni di attività la SERI, sulla scorta dell’esperienza maturata da uno dei fondatori nel mondo del recupero delle batterie al piombo esauste, si è proposta ad un cliente, dal quale aveva ricevuto l’incarico di consulenza per la realizzazione dell’opificio, quale general contractor154 per la realizzazione di un impianto per il recupero di batterie esauste al piombo. SERI, con l’esperienza acquisita, ha deciso di avviare le due attività che poi hanno reso possibile la creazione del gruppo nella sua attuale configurazione attuale, ovvero: 1) realizzazione di impianti per il recupero e riciclo di batterie esauste e successiva produzione di piombo raffinato, con produzione interna in una propria officina; 2) il recupero degli scarti plastici provenienti dai riciclatori degli accumulatori, fino a quel momento smaltiti in discarica
con produzione di granulo di polipropilene rigenerato, venduto, principalmente, agli stampatori di cassette e coperchi per accumulatori elettrici. In seguito, una breve analisi del percorso di crescita del Gruppo.
Figura 4.1: Milestones Seri Industrial SpA
500 di 739 - 14/7/2023 17:11
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
L’area tratteggiata mostra il perimetro oggetto del conferimento in KrEnergy. A fine 2015, SERI Industrial acquisisce Lithops Srl, società creata da ricercatori universitari per lo sviluppo di un innovativo processo di produzione di celle al litio. Il gruppo intende, dunque, dopo un percorso di crescita per linee esterne, avviare un investimento che, sfruttando il know how della Lithops Srl e quello della FAAM SpA, società precedentemente acquisita, consenta una crescita per linee interne.
Come nasce l’idea di avviare un’operazione di Reverse Takeover? La domanda è stata posta all’amministratore unico, l’Ing. Vittorio Civitillo, della società conferente, Industrial SpA.

La società Industrial SpA ha quindi avviato l’analisi della possibile operazione di Reverse Takeover al fine di garantire la way out al fondo di private equity, liberando le relative risorse accantonate per l’alternativo buy back previsto dall’accordo di investimento, e al fine di finanziare il progetto che da ora innanzi sarà denominato “Progetto Litio.” La continua attività di ricerca ed innovazione del gruppo SERI ed il know how acquisito dai manager di FAAM SpA, che aveva diversi progetti in corso per la realizzazione di batterie al litio per storage e trazione elettrica, ha indotto il gruppo a ricercare la migliore soluzione per garantire due principali obiettivi strategici: • Internalizzare la produzione lungo tutta la filiera degli accumulatori elettrici; • Operare in settori di nicchia dove è necessario garantire la “customizzazzione” del prodotto per soddisfare le richieste dei clienti156.
Il gruppo SERI ha sottoscritto un articolato accordo con la multinazionale Whirlpool EMEA Spa, presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico ed alla presenza degli


Perché un’azienda innovativa come Seri Industrial non ha scelto di quotarsi in Borsa mediante lo strumento della SPAC? A tale domanda, l’Ing. Vittorio Civitillo risponde così:
“L’idea di quotarsi in Borsa tramite una SPAC è stata presa in considerazione, nel momento in cui alcuni contatti finanziari ci hanno proposto tale strumento. Tuttavia, tale opportunità non presentava un fit con i nostri specifici bisogni, perché necessitavamo di accedere al mercato dei capitali in maniera più rapida, e la nostra società di advisory, Rise Equity, era già stata creata con la specifica mission di trovare una società target quotata in cui investire. Inoltre, c’era la necessità di trovare una way out159 al socio finanziario, IMI Fondi Chiusi SGR. A mio avviso, vi sono altre due motivazioni per le quali ho preferito utilizzare lo strumento del Reverse Takeover, ovvero 1) i maggiori costi di diluizione post IPO, dovuti alle unit assegnate ad investitori e promotori, 2) la quotazione sul mercato AIM. In merito al secondo tema, il nostro interesse era negoziare i titoli sul mercato MTA, in modo da avere maggiori possibilità di reperire liquidità ed acquisire visibilità. A mio modo di vedere l’AIM non dà le stesse opportunità del mercato principale. Nonostante ci , è impossibile non rilevare gli evidenti vantaggi offerti da una SPAC. A tal proposito, vi è di certo un tema di minori costi fissi dell’operazione. Durante la fase di aumento di capitale post conferimento, ci imbatteremo nelle stesse tipologie di costo presenti nell’IPO tradizionale (come i costi per il road show, quelli di informativa ed i costi fissi dei consulenti finanziari e legali), che invece avremmo evitato in caso di utilizzo della SPAC. In conclusione, credo che la logica di un’operazione di finanza straordinaria sia legata alle specifiche necessità del momento. Probabilmente, se fossi venuto a conoscenza di tale strumenti anni addietro, ne avrei fatto ricorso, considerata la felice esperienza con il fondo di private equity IMI Fondi Chiusi, che in termini di struttura e benefici post operazione, risulta essere molto simile alle SPAC”.
Il Gruppo, nella prospettiva di Industrial SpA, mostra i seguenti dati consolidati:
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