Italgas: nuova vittoria in gara Belluno, Tar respinge ricorso Ascopiave
11 Ottobre 2021 - 5:28PM
MF Dow Jones (Italiano)
Italgas incassa una nuova vittoria nell'articolata querelle alla
giustizia amministrativa sulla gara gas nell'Atem Belluno.
Dopo avere respinto il ricorso dei Comuni, il Tar Veneto ha
detto no anche alla seconda classificata AP Reti Gas (Ascopiave),
che contestava l'aggiudicazione al principale Dso italiano sotto
molteplici profili. Da sottolineare che anche Utilitalia è
intervenuta ad adiuvandum, evidenziando che "la non corretta
analisi della sostenibilità dell'offerta dell'aggiudicataria ha
consentito alla stessa di avvantaggiarsi in un mercato nel quale
essa già occupa una posizione rilevante".
La sentenza del Tribunale è stata pubblicata oggi, dopo che la
causa era stata trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del
16 giugno 2021.
Diversi sono i motivi del ricorso. Tra questi la "mancata
considerazione di carenze ed elementi di contraddittorietà che
denotano l'insostenibilità del piano industriale". In particolare,
la seconda classificata sosteneva che lo sconto di circa 28 mln di
euro offerto da Italgas, pari al 100% della differenza tra Vir e
Rab, fosse "pari a circa un terzo del valore dell'intero
affidamento stimabile in 90 milioni" e quindi "eccessivo". Ma in
realtà i ricavi che l'aggiudicatario ritiene di ottenere nei dodici
anni della concessione ammontano a 167,790 mln di euro, per cui lo
sconto "non corrisponde ad un terzo dei ricavi, ma a circa al
16,92% degli stessi", rimarca il Tar.
Parimenti "non risulta sintomatico di un'offerta di per sé
sicuramente anomala la circostanza che il Tir (tasso interno di
reddittività) sia inferiore al 4%". Né può essere accolta la
doglianza sulla "aleatorietà di alcuni elementi, quali il valore
dei titoli di efficienza energetica da riconoscere agli enti
locali".
Respinti poi una serie di motivi sulla mancata considerazione
del rischio regolatorio, sulla sopravvalutazione dei ricavi
tariffari e sottovalutazione dei costi, sui metri di rete per cui
la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive,
sull'indicazione separata degli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, sul fatto di aver anticipato nell'offerta
tecnica alcuni elementi dell'offerta economica, sul non aver
presentato le dichiarazioni, relative a tutti i soggetti
interessati (ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 80 del 2016), su
"una molteplicità di carenze progettuali contenute nell'offerta",
sull'analisi costi benefici, sulla mancata dimostrazione della
capacità tecnica.
Con motivi proposti in via subordinata, AP ha contestato anche
la lex specialis perché la formula per l'attribuzione dei criteri
relativi ai criteri A3 e A4 dell'offerta economica sarebbe "viziata
sul piano dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità
di trattamento, in quanto non prevede un limite massimo
dell'offerta oltre al quale il concorrente non ottiene un punteggio
addizionale". Per il Tar, però la ricorrente "non adduce alcun
argomento utile a sostenere l'illegittimità della scelta della
stazione appaltante di non apporre un limite, e del decreto
ministeriale per non aver previsto l'obbligatorietà di un tale
limite".
Respinti infine i motivi concernenti l'omissione da parte della
commissione aggiudicatrice di "alcune formalità necessarie" nonché
sulla composizione della commissione stessa.
Sulla gara di Belluno si attende ora il responso del CdS in
merito all'appello dei Comuni (l'udienza era prevista il 7
ottobre).
Va infine ricordato che la Procura bellunese ha aperto
un'indagine sul primo cittadino di un comune della Provincia e due
amministratori del gestore uscente Bim Infrastrutture per presunte
pressioni indebite sulla Stazione appaltante e su dirigenti
ministeriali per annullare l'aggiudicazione a Italgas.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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October 11, 2021 11:13 ET (15:13 GMT)
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