La Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato la decisione della Bce che aveva posto Banca Carige in amministrazione straordinaria.

La decisione è stata presa in seguito al ricorso, presentato dall'azionista Francesca Corneli, che chiedeva l'annullamento della decisione della Bce del 1* gennaio 2019, che pose Banca Carige in amministrazione straordinaria, nonché della successiva decisione della Bce del 29 marzo 2019, che ne prorogò la durata fino al 30 settembre 2019. Corneli, al momento della presentazione del ricorso, deteneva 200.000 azioni ordinarie B.Carige allo 0,000361% del capitale.

Il Tribunale dell'Unione ha accolto il ricorso e annullato le decisioni della Bce del 1* gennaio 2019 e del 29 marzo 2019.

Il 1* gennaio 2019 la Bce ha deciso di porre la banca in amministrazione straordinaria con il conseguente scioglimento del Cda e sostituzione dei vecchi membri con tre amministratori temporanei, tra cui Modiano e Innocenzi, che erano stati rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e direttore generale della banca. La decisione provocò anche lo scioglimento del comitato di vigilanza della banca e sostituzione degli ex membri con altre tre persone e l'attribuzione ai nuovi organi del compito di "adottare le misure necessarie per garantire che la banca si conformi nuovamente ai requisiti patrimoniali in modo duraturo".

Il Tribunale ritiene che la Bce sia incorsa in un errore di diritto nella determinazione della base giuridica utilizzata per adottare le decisioni impugnate.

Dette decisioni, spiega una nota, si fondano sugli articoli 69 octiesdecies e 70, paragrafo 1, del testo unico bancario e impongono il vincolo di amministrazione straordinaria in ragione del deterioramento significativo della situazione della banca. Secondo l'interpretazione del Tribunale, le norme poste a base delle decisioni non prevedono lo scioglimento degli organi di amministrazione o di controllo delle banche e l'istituzione di un'amministrazione straordinaria, nel caso in cui il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario [sarebbe] particolarmente significativo.

La Bce e la Commissione hanno sostenuto che la Bce è tenuta ad applicare, oltre al diritto nazionale, anche il diritto dell'Unione, cosa che avrebbe fatto nel caso concreto applicando la disposizione della direttiva 2059/14, la quale prevede l'amministrazione straordinaria in caso di deterioramento significativo della situazione dell'ente considerato.

Il Tribunale ha respinto questa argomentazione affermando che, quando il diritto nazionale recepisce una direttiva - così come è avvenuto per l'art. 70 del testo unico bancario, è il diritto nazionale a dover essere applicato. Pertanto, ritiene il Tribunale che non si possa rimediare all'errore commesso dalla Bce nell'applicazione dell'articolo 70 del testo unico bancario mediante un'interpretazione libera dei testi.

glm

gabriele.lamonica@mfdowjones.it

 

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October 12, 2022 04:58 ET (08:58 GMT)

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