KME Group S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Firenze, 23 marzo 2012. Con riferimento a quanto annunciato al mercato da KME Group S.p.A. ("KME") con comunicati stampa del 25 ottobre 2011 e del 27 gennaio 2012 in relazione all'intenzione di promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'"Offerta di Scambio Volontaria") su azioni ordinarie proprie, KME rende noto quanto segue. Nel caso in cui l'Offerta di Scambio Volontaria si realizzi per quantitativi minimi pari alla prevista condizione di adesione (30% del capitale sociale votante di KME), all'esito della stessa, per effetto dell'acquisto di azioni proprie da parte di KME (e del loro successivo annullamento), il socio di controllo Quattroduedue Holding B.V. ("422 BV") accrescerebbe la propria partecipazione indiretta in KME dal 41,33% (42,05% tenendo conto delle azioni proprie detenute da KME), al 60,07% del capitale ordinario. Di conseguenza, in tale ipotesi, sorgerebbe a carico della stessa 422 BV l'obbligo di offerta c.d. da consolidamento ai sensi dell'art. 106, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 46 del Regolamento Consob 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), a meno che la suddetta Offerta di Scambio Volontaria non integri la fattispecie di offerta c.d. esimente ai sensi dell'art. 106, comma 4, del TUF. Sul punto, in risposta ad uno specifico quesito sottoposto da KME, la Consob ha chiarito, per quanto di propria competenza, che al fine di attribuire all'Offerta di Scambio Volontaria la predetta valenza esimente ­ tenuto conto della nozione di "titoli" di cui all'art. 101-bis, comma 2, del TUF e del dettato dell'art. 106, comma 4, del TUF in relazione al requisito dei "titoli quotati" ­ ritiene ammissibile che il corrispettivo dell'Offerta di Scambio Volontaria sia rappresentato da strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria (gli "SFP") aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a condizione che gli stessi siano già negoziati nel mercato borsistico alla data di svolgimento dell'offerta. Al riguardo, poiché gli SFP da offrirsi quale corrispettivo nell'Offerta di Scambio Volontaria saranno quotati ­ ove ne ricorrano le condizioni ­ solo ad esito dell'offerta medesima, qualora i risultati dell'Offerta di Scambio Volontaria determinassero un superamento da parte di 422 BV della soglia rilevante prevista dalla normativa ai fini dell'obbligo di offerta pubblica c.d. da consolidamento, non ricorrerà la fattispecie esimente di cui all'art. 106, comma 4, del TUF e pertanto 422 BV sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica obbligatoria successiva sulla totalità delle azioni KME. Sul punto la Consob ha precisato che, considerando la possibilità di utilizzare, quale corrispettivo, i medesimi SFP offerti nell'Offerta di Scambio Volontaria, l'offerta successiva potrebbe essere realizzata nell'ambito dello stesso iter relativo all'Offerta di Scambio Volontaria, facendo ricorso alla procedura della riapertura dei termini di cui all'art. 40-bis del Regolamento Emittenti, opportunamente adattata alle caratteristiche dell'offerta pubblica obbligatoria successiva.

*** Il comunicato è disponibile sul sito www.kme.com, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; e.mail investor.relations@kme.com).

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