KME Group - Risposta di Consob ad un quesito della Società
23 Marzo 2012 - 2:20PM
Annunci Borsa (Testo)
KME Group S.p.A.
COMUNICATO STAMPA
Firenze, 23 marzo 2012. Con riferimento a quanto annunciato al
mercato da KME Group S.p.A. ("KME") con comunicati stampa del 25
ottobre 2011 e del 27 gennaio 2012 in relazione all'intenzione di
promuovere un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria
(l'"Offerta di Scambio Volontaria") su azioni ordinarie proprie,
KME rende noto quanto segue. Nel caso in cui l'Offerta di Scambio
Volontaria si realizzi per quantitativi minimi pari alla prevista
condizione di adesione (30% del capitale sociale votante di KME),
all'esito della stessa, per effetto dell'acquisto di azioni proprie
da parte di KME (e del loro successivo annullamento), il socio di
controllo Quattroduedue Holding B.V. ("422 BV") accrescerebbe la
propria partecipazione indiretta in KME dal 41,33% (42,05% tenendo
conto delle azioni proprie detenute da KME), al 60,07% del capitale
ordinario. Di conseguenza, in tale ipotesi, sorgerebbe a carico
della stessa 422 BV l'obbligo di offerta c.d. da consolidamento ai
sensi dell'art. 106, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 58/98 ("TUF") e
dell'art. 46 del Regolamento Consob 11971/1999 (il "Regolamento
Emittenti"), a meno che la suddetta Offerta di Scambio Volontaria
non integri la fattispecie di offerta c.d. esimente ai sensi
dell'art. 106, comma 4, del TUF. Sul punto, in risposta ad uno
specifico quesito sottoposto da KME, la Consob ha chiarito, per
quanto di propria competenza, che al fine di attribuire all'Offerta
di Scambio Volontaria la predetta valenza esimente tenuto conto
della nozione di "titoli" di cui all'art. 101-bis, comma 2, del TUF
e del dettato dell'art. 106, comma 4, del TUF in relazione al
requisito dei "titoli quotati" ritiene ammissibile che il
corrispettivo dell'Offerta di Scambio Volontaria sia rappresentato
da strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria
(gli "SFP") aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria per la
nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a
condizione che gli stessi siano già negoziati nel mercato
borsistico alla data di svolgimento dell'offerta. Al riguardo,
poiché gli SFP da offrirsi quale corrispettivo nell'Offerta di
Scambio Volontaria saranno quotati ove ne ricorrano le condizioni
solo ad esito dell'offerta medesima, qualora i risultati
dell'Offerta di Scambio Volontaria determinassero un superamento da
parte di 422 BV della soglia rilevante prevista dalla normativa ai
fini dell'obbligo di offerta pubblica c.d. da consolidamento, non
ricorrerà la fattispecie esimente di cui all'art. 106, comma 4, del
TUF e pertanto 422 BV sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica
obbligatoria successiva sulla totalità delle azioni KME. Sul punto
la Consob ha precisato che, considerando la possibilità di
utilizzare, quale corrispettivo, i medesimi SFP offerti
nell'Offerta di Scambio Volontaria, l'offerta successiva potrebbe
essere realizzata nell'ambito dello stesso iter relativo
all'Offerta di Scambio Volontaria, facendo ricorso alla procedura
della riapertura dei termini di cui all'art. 40-bis del Regolamento
Emittenti, opportunamente adattata alle caratteristiche
dell'offerta pubblica obbligatoria successiva.
*** Il comunicato è disponibile sul sito www.kme.com, attraverso il
quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società
(telefono n. 055.4411454; e.mail
investor.relations@kme.com).
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