Lo studio AMTF Avvocati, con un team composto da Tommaso Ferrario e Marco Loche, ha assistito con successo Atersir, l'Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna, davanti al TAR Emilia Romagna sezione staccata di Parma.

La vicenda riguarda il bando di gara, del valore di oltre 1 miliardo e mezzo di euro, emesso da Atersir per individuare il socio privato di Arca, la società mista a maggioranza pubblica, a cui sarà affidata la gestione del servizio idrico per l'intera provincia di Reggio Emilia e impugnato da primario operatore del settore che, contestandone la legittimità, aveva presentato ricorso dinanzi al TAR Parma allo scopo di annullare l'intera gara.

Nello specifico, secondo la prospettazione della ricorrente, gli atti di gara comprimerebbero illegittimamente il ruolo dell'operatore privato, relegandolo a mero finanziatore degli interventi sulla rete idrica. Mantenendo il socio pubblico pressochè totale controllo sul servizio. Invero, "in violazione della normativa di settore, Atersir avrebbe creato un 'filtro intermedio' fra concedente e privato mantenendo in capo ad Arca tutti i poteri di approvazione dei piani industriali ed economici, attribuendo al socio privato il solo potere di proposta". Impedendo, altresì, ai possibili offerenti la possibilità di effettuare un corretto calcolo della convenienza economica dell'iniziativa.

In difesa della disciplina di gara, tuttavia, sono state avanzate eccezioni processuali di inammissibilità e irricevibilità, entrambe accolte dal TAR di Parma, potendo, dunque, la rilevante gara proseguire nel proprio iter, avviato da oltre 5 anni. I giudici nella loro motivazione hanno specificato che "la disciplina di gara poneva gli interessati, sin dalla pubblicazione del bando, nella condizione di conoscere tutti gli elementi necessari per valutare la possibilità di una eventuale partecipazione, a nulla rilevando, ai fini in esame la concreta convenienza dell'operazione per il singolo soggetto imprenditoriale", apparendo la disciplina di gara completa ed esaustiva. Mentre per quanto attiene ai censurati profili attinenti alla governance della costituenda società, questi "erano noti precedentemente all'invio della lettera di invito poiché' specificati in atti, non impugnati tempestivamente, ai quali la successiva disciplina concorsuale non poteva che uniformarsi" e dunque divenuti inoppugnabili.

alb

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December 04, 2020 13:26 ET (18:26 GMT)

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