ROMA (MF-NW)--La concorrenza è al passo con i tempi e si avvale delle tecnologie digitali. Il pensiero corre innanzitutto ai sistemi di intelligenza artificiale che offrono soluzioni operative grazie agli algoritmi, sequenze non ambigue e precise di operazioni, che, applicate meccanicamente e sistematicamente, consentono di raggiungere un risultato predefinito.

Risultato che in ottica di mercato può assumere una rilevanza pro-concorrenziale, come pure integrare un illecito antitrust. Uno stesso sistema AI può essere utilizzato da imprese concorrenti per uniformare le rispettive strategie commerciali, innalzando il livello di trasparenza sul mercato, che a sua volta può facilitare scambi informativi e di qui favorire la conclusione di intese restrittive della concorrenza. Ancora: i sistemi di determinazione automatica dei prezzi possono certamente rilevare e reagire alle deviazioni che si registrano sul mercato, non solo rendendo più stabile un cartello (grazie al ruolo di «polizia» svolto dall'algoritmo che è in grado di intercettare eventuali disallineamenti dai termini e dalle condizioni concordate), ma anche raccomandando i prezzi da applicare alla luce delle azioni e reazioni dei concorrenti. Addirittura, gli algoritmi autonomi di autoapprendimento, monitorando il mercato in tempo reale, possono consentire la personalizzazione mirata e dinamica dei prezzi o anche promuovere un equilibrio collusivo senza che le imprese attivino circuiti informativi o concordino formalmente gli ambiti e i termini del cartello. In ciascuna delle predette ipotesi, le imprese coinvolte potrebbero essere ritenute responsabili dell'uso e degli effetti procurati dalla tecnologia utilizzata. Non c'è dubbio, infatti, che chi si avvale di un software risponda delle conseguenze che ne derivano, siano esse benefiche ovvero distorsive.

Nella decisione Eturas, per esempio, la Commissione Europea ha concluso che i prezzi praticati dalle agenzie di viaggio sulla loro piattaforma di prenotazione online fossero espressione di un cartello garantito da un algoritmo, mentre nella vicenda Asus, Denon & Marantz, Philips, Pioneer per un verso e in quella Casio per altro verso la stessa Commissione ha concluso che gli algoritmi di prezzo usati esprimessero una pratica tesa a rinforzare una strategia di mantenimento dei prezzi di rivendita. Sin qui a essere setacciate sono state delle classiche fattispecie antitrust (come la fissazione dei prezzi), facilitate o stabilizzate attraverso algoritmi. Tuttavia, gli algoritmi non sono tutti uguali perché dipendono dalle tecnologie sottostanti, che a loro volta si differenziano sulla base della distanza, dell'autonomia rispetto all'imprimatur e alla possibilità concreta di controllo umano. Anzi, quanto più una tecnologia è avanzata, tanto meno è incisivo il ruolo dell'uomo al punto che nei sistemi più innovativi è impraticabile e di fatto sostanzialmente impossibile risalire ai percorsi logici seguiti in maniera dinamica dall'algoritmo per ottenere un certo risultato. La domanda che ci si deve porre è allora se la regola dell'imputabilità e della responsabilità si estenda al caso in cui si ricorra a un sistema AI per ottimizzare la propria politica commerciale, senza avere alcuna idea e soprattutto senza avere la possibilità concreta di conoscere, comprendere e verificare il razionale di quel risultato, così all'occorrenza dissociandosi dalla proposta formulata per sfuggire alla scure antitrust.

La risposta non è ovvia. La trasparenza algoritmica è un'utopia e la pubblicazione dell'algoritmo antitetica rispetto alle politiche dell'innovazione, che riconoscono e legittimano la protezione del segreto industriale e commerciale. Una via di mezzo (forse) c'è. È la trasparenza by design, non assoluta ma selettiva, capace di rendere spiegabili ed intellegibili solo alcune delle scelte alla base del sistema AI. Ci si riferisce a un accesso parziale, che, nel garantire il know-how aziendale (a tutela delle imprese), assicuri la tracciabilità di alcuni passaggi e soprattutto la verificabilità e il controllo delle opzioni disponibili.

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