È onere dell'amministrazione provare che le sponsorizzazioni sono relative ad operazioni inesistenti. Non può ritenersi sufficiente a questi fini sostenere la ricomprensione della società sponsorizzatrice come entità facente parte di un più ampio disegno criminoso, se le predette operazioni sono effettivamente avvenute; ciò in quanto è libertà imprenditoriale quella di valutare il ricorso a tali oneri.

È questa, scrive Italia Oggi, la sintesi della sentenza n. 347/17 del 28 marzo 2017 pronunciata dalla CTP di Macerata. Una ditta aveva dedotto costi e detratto l'iva per spese di sponsorizzazione verso società le quali, per l'Ufficio, facevano parte di un meccanismo criminoso "di scopo". Da qui la presunzione che tutte le fatture emesse fossero relative ad operazioni inesistenti. Per l'Ufficio, è il ricorrente a dover dimostrare l'effettività della prestazione, una volta supposta la falsità della stessa; inoltre tali costi a suo dire erano comunque indeducibili in quanto insussistenti i presupposti di cui all'art. 109 del Tuir di certezza ed inerenza della spesa.

red/lab

 

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2017 02:56 ET (06:56 GMT)

Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.