Seri Industrial (SERI)

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GIOLA N° messaggi: 29893 - Iscritto da: 03/9/2014
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MODERATO JIMMY GORGONZOLA (Utente disabilitato) N° messaggi: 2763 - Iscritto da: 31/7/2020
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71 di 731 - 09/9/2020 07:59
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
SALVE SIG. JIMMY CREDO CHE LEI SIA RIMASTO INDIETRO , L'ARTICOLO CHE HA INSERI TO della FIB SUD SRL è DEL 2018 , AD OGGI RISULTA CHE LA FIB SUD SRL SIA SPARITA da NUSCO LASCIANDO 27 LAVORATORI SENZA STIPENDIO e SENZA AMMORTIZZATORI SOCIALI , NON SOLO NON HA NEMMENO PAGATO IL CURATORE della MP SRL in Liquidazione da cui ha ottenuto il ramo d'azienda , i sindacati hanno denunciato il tutto all'ISPETTORATO DEL LAVORO

La Fib Sud riapre i battenti, il Gruppo Seri rilancia in Irpinia
Si riaccendono le luci agli stabilimenti dell'ex Mp di Nusco, azienda impegnata nella produzione di batterie, che dopo quattro anni di contratto di solidarietà e incertezze lavorative riapre i battenti. Il gruppo Seri infatti ha investito anche a Pianodardine e a Calitri Scalo
Di
Elisa Forte 13 Novembre 2018
72 di 731 - 09/9/2020 08:01
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Vertenza Fib Sud di Nusco in Prefettura, per ora fumata nera
Vertice in Prefettura convocato dal Prefetto Paola Spena con l'avvocato Marina Pierro, l'amministratore delegato dell'azienda Alberto Fina, operai e sindacati. La curatela rifiuta la cessione del contratto di fitto di ramo d'azienda e chiede il pagamento di 300mila euro di transazioni dovute negli ultimi cinque anni
Di
Nuova Irpinia redazione 17 Gennaio 2020

Area industriale Nusco
Fumata nera sulla Fib Sud di Nusco. L’azienda ha rifiutato la proposta avanzata dalla curatela della Mp di riassumere i lavoratori in cambio di una dilazione del pagamento dovuto per il fitto arretrato di 5 anni. Le parti restano distanti, dopo il primo confronto di ieri in Prefettura, ma il confronto proseguirà domani. Alla presenza del Prefetto Paola Spena, hanno partecipato alla riunione sulla vertenza aperta dai lavoratori: la curatela fallimentare della Mp di Nusco, rappresentata dall’avvocato Marina Pierro; l’amministratore delegato di Fib Sud Alberto Fina; le rappresentanze di Cgil e Uil; una delegazione degli operai. L’avvocatessa Pierro ha contestato ai vertici della Fib Sud il mancato pagamento delle spettanze dovute per il fitto di ramo d’azienda degli ultimi cinque anni – 300mila euro-, spiegando le ragioni per le quali la curatela ritiene automaticamente rinnovato il contratto di fitto d’azienda. L’avvocatessa ha sollevato, inoltre, l’anomalia in cui si ritrovano gli operai, che comunque non possono rientrare sotto la tutela della curatela fallimentare.
I lavoratori restano nel limbo: non sono nè assunti, nè licenziati dalla FIB Sud di Nusco e non potranno più accedere ad alcuna forma di ammortizzatori sociali, già utilizzate negli anni precedenti.
Marina Pierro ha rigettato dunque la recessione del contratto dichiarata dalla Fib Sud di Nusco, ma apre alla possibilità di trovare un accordo per tutelare i lavoratori e l’azienda stessa. L’azienda è stata invitata a riconsiderare la propria posizioni e ad accogliere le richieste della curatela fallimentare, ma l’amministratore delegato Fina è parso inamovibile e fermo sulle precedenti posizioni. Dal canto loro, i dipendenti hanno rifiutato l’ipotesi di presentare le dimissioni, per poter essere poi inseriti a Calitri presso la Repiombo, sempre della stessa proprietà.
La Prefettura di Avellino
CLIMA TESO, MA IL TAVOLO È STATO RICONVOCATO. Il braccio di ferro fra operai, curatela fallimentare e imprenditore resta teso. Negli ultimi anni gli operai della Fib Sud di Nusco, precedentemente Mp, hanno sfruttato tutte le formule previste dagli ammortizzatori sociali, hanno sottoscritto contratti di solidarietà, e contratti part time con la garanzia da parte dell’imprenditore di firmare dal gennaio 2020 un contratto full time. Il Prefetto Paola Spena ha ascoltato le posizioni degli operai, che hanno illustrato la gravità della condizione in cui sono costretti, che gli impedisce di accedere agli ammortizzatori, ma anche di cercare un nuovo lavoro. A Paoka Spena le maestranze hanno chiesto di intercedere per sciogliere il delicato nodo, in alternativa alla consegna delle istanze alla magistratura di Avellino. La condizione di grave anomalia in cui si trovano è stata portata all’attenzione anche dei consiglieri comunali di Nusco. Presenti in Prefettura anche due rappresentanti della minoranza, Francesco Biancaniello e Antonio Della Fortuna, che non sono stati ammessi al tavolo di confronto. Il Prefetto Spena ha riconvocato una nuova assemblea per mercoledì 22 gennaio alle 10.30, per consentire alle parti di verificare la possibilità di un compromesso.
73 di 731 - 09/9/2020 08:11
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
SE HA NOTIZIE AGGIORNATE di REPIOMBO SRL SONO INTERESSATO ( MA SOLO AGGIORNATE NON DI ALCUNI ANNI Fa ) GRAZIE
MODERATO marianna9 (Utente disabilitato) N° messaggi: 7011 - Iscritto da: 31/5/2020
MODERATO JIMMY GORGONZOLA (Utente disabilitato) N° messaggi: 2763 - Iscritto da: 31/7/2020
MODERATO JIMMY GORGONZOLA (Utente disabilitato) N° messaggi: 2763 - Iscritto da: 31/7/2020
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78 di 731 - 09/9/2020 13:48
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

Sentenza Cassazione Civile n. 10817 del 18/04/2019
Cassazione civile sez. III, 18/04/2019, (ud. 21/11/2018, dep. 18/04/2019), n.10817
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5494/2016 proposto da:
SERI SPA, in persona dell’A.U. Ing. Civitillo Vittorio , ARTI GRAFICHE
GRILLO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore sig.
B.V., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122,
presso studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, rappresentate e difese
dagli avvocati CARLO GRILLO, UMBERTO GENTILE giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
S. ANNA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., A.U. sig.ra
D.B.A., considerata domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato PAOLO DE SILVA giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4582/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 04/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/11/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/12/2015 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dalla società S. Anna s.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 1040 del 2014, ha accolto la domanda originariamente proposta nei confronti della società Arti Grafiche Grillo s.r.l., dichiarando “illegittimo ed inefficace il recesso” da quest’ultima operato dal contratto di locazione dell’immobile sito in (OMISSIS), “composto da capannone industriale con annesse aree di servizio”, per ravvisato difetto dei “gravi motivi” ex art. 27 L. Loc..
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Arti Grafiche Grillo s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 15 motivi.
Resiste con controricorso la società S. Anna s.r.l., che ha presentato anche memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 434 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 342,434 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 342,434 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 4 motivo denunzia violazione degli artt. 1575,1580 c.c., art. 27 L. loc., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 11,24,36, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 5 motivo denunzia violazione degli artt. 1575,1580 c.c., art. 27 L. loc., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 6 motivo denunzia violazione degli artt. 2727,2729,2497 sexies c.c., art. 27 L. loc., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 7 motivo denunzia violazione dell’art. 27 L. loc., artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con l’8 motivo denunzia violazione dell’art. 27 L. loc., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 9 motivo denunzia violazione dell’art. 27 L. loc., art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 10 motivo denunzia violazione degli artt. 1334,1372,1373,1218,2697 c.c., art. 27 L. loc., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con l’11 e il 12 motivo denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 27 L. loc., 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Con il 13 motivo denunzia violazione degli artt. 1346,1418,2697 c.c., art. 27 L. loc., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 14 motivo denunzia violazione degli artt. 1375,2697 c.c., art. 2 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 15 motivo denunzia violazione degli artt. 1346,1418,1421 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “vendita-permuta dalla Periplast di Serihg srl & Co. sas (Allegato 2 del ricorso introduttivo del giudizio di 1 grado)”, alla CE n. 4555/2003 del 21.4.2004″, alla “nota prot. n. 14639 del 20.12.2010 del Comune di Alife”, al “successivo contrato stipulato nella stessa data della vendita – 6.11.2008 e registrato il 02.12.2008 al n. 13506″ con cui la S. Anna s.r.l. ha concesso l’immobile in locazione… alla Arti Grafiche Grillo srl…. Per la durata di sei anni rinnovabili (cfr. documento n. 3 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di 1 grado)”, alla “fideiussione in favore della S. Anna s.r.l.” all'”art. 2 del contratto di locazione”, al “successivo art. 5”, alla “RR del 4.3.2011 – allegato n. 19 al ricorso della S. Anna srl introduttivo del giudizio di 1 grado-“, alla “nota RR del 16.3.2011 (allegato n. 17 al ricorso introduttivo del giudizio di 1 grado-“, al “verbale di riconsegna dell’immobile del 28.9.2012 allegato n. 26 del ricorso introduttivo del giudizio di I grado)”, al “ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 22.11.2012”, alla “RR del 4.3.2011”, alle “pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo del giudizio di I grado”, all'”art. 7 del contratto di locazione”, alle “pagg. 11 e 12 del ricorso introduttivo del giudizio di I grado”, alle “pagine 2 e 3 della memoria di costituzione ” nel giudizio di 1 grado, alla “pag. 4 della memoria difensiva di costituzione in giudizio”, alle “note autorizzate depositate in occasione dell’udienza del 18.12.2013”, alla sentenza del giudice di prime cure, alla “sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 12/2011″, all'”atto di appello depositato in data 29 luglio 2014”, alla “memoria depositata in occasione dell’udienza del 11.11.2015”, alla “comunicazione formale da parte del Comune di Alife che il certificato di agibilità non avrebbe giammai potuto essere rilasciato”, alle “pagine 4 e 5 della memoria di costituzione ” nel giudizio di 1 grado, alla “memoria di costituzione alla pag. 3”, al “pdc 4555/2004… rilasciato il 21.4.2004”, alla “visura allegata al ricorso introduttivo del giudizio di I grado”, alle “note autorizzate in primo grado alla pag. 2 e 3” alla “memoria di secondo grado alle pagg. 7 e 8”, al “comportamento della S. Anna srl”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., l'”art. 5 delle Condizioni generali di contratto stipulato dalle parti”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.
Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente inidoneamente censurati.
Non può d’altro canto sottacersi (con particolare riferimento al 6, al 7, al 10, all’11, al 12 e al 13 motivo) che, al di là della formale intestazione dei motivi, con essi l’odierna ricorrente inammissibilmente si duole in realtà dell’erronea valutazione delle emergenze processuali, e in particolare della prova documentale, a tale stregua invero non osservando il principio affermato da questa Corte secondo cui la valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova invero oggetto delle censure di cui all’odierno ricorso è disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e la cui erroneità ridonda quale vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (senza d’altro canto sottacersi che il vizio di motivazione ratione temporis applicabile si sostanza invero nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso e a fortiori l’erroneo esame di determinati elementi probatori (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312)), laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
Emerge evidente, a tale stregua, come le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2019

79 di 731 - 09/9/2020 14:42
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020

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Citazione Originariamente Scritto da luigi manco Visualizza Messaggio

NEL 2014 la ECOPIOMBO SPA era spa oggi SRL ha ottenuto un finanziamento di euro 1.980.000,00 dal MISE ma è stato prima sospeso e poi revocato , Oggi Ecopiombo è socia di Repiombo srl e se noti nei documenti ufficiali di SERI INDUSTRIAL SPA non si parla più di ECOPIOMBO SRL e notizie di repiombo srl non ne trovi chiediti perché ?
80 di 731 - 09/9/2020 14:48
SERI INDUSTRIAL N° messaggi: 374 - Iscritto da: 08/9/2020
Riccardo Dima. Seri industrial spa A CALITRI NEL LOTTO N.9 DELL'ASI DI AVELLINO VI ERA LA Società FAI SRL ( HA RICEVUTO MOLTI FINANZIAMENTI PUBBLICI )FALLITA AMMINISTRATA DA LUIGI MANCO EX ASSESSORE AL COMUNE DI NAPOLI ARRESTATO PER LA TANGETOPIOLI NAPOLETANA CON IL FRATELLO DI DE MITA OGGI SINDACO DI NUSCO , PER LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DELLA SGAI SPA , TRAMITE LA FIGLIA PAOLA MANCO HA RILEVATO IL LOTTO N.9 ED HA COSTITUITO TRE Società NELLO STESSO LOTTO la SAM SRL ( oggi ACCUSUD SRL Fallita 2015 ) , PLASTIC SUD SRL ( oggi NUOVA SAM SRL Fallita 2019 ) IBS SRL ( oggi Ecopiombo srl con debiti per oltre 5.000.000,00 socia di REPIOMBO SL ) ED HA OTTENUTO MOLTISSIMI FINANZIAMENTI PER CIRCA 7.000.000,00 PUBBLICI
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