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09/9/2020 13:48
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SERI INDUSTRIAL
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Sentenza Cassazione Civile n. 10817 del 18/04/2019
Cassazione civile sez. III, 18/04/2019, (ud. 21/11/2018, dep. 18/04/2019), n.10817
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5494/2016 proposto da:
SERI SPA, in persona dell’A.U. Ing. Civitillo Vittorio , ARTI GRAFICHE
GRILLO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore sig.
B.V., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122,
presso studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, rappresentate e difese
dagli avvocati CARLO GRILLO, UMBERTO GENTILE giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
S. ANNA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., A.U. sig.ra
D.B.A., considerata domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato PAOLO DE SILVA giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4582/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 04/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/11/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/12/2015 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dalla società S. Anna s.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 1040 del 2014, ha accolto la domanda originariamente proposta nei confronti della società Arti Grafiche Grillo s.r.l., dichiarando “illegittimo ed inefficace il recesso” da quest’ultima operato dal contratto di locazione dell’immobile sito in (OMISSIS), “composto da capannone industriale con annesse aree di servizio”, per ravvisato difetto dei “gravi motivi” ex art. 27 L. Loc..
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Arti Grafiche Grillo s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 15 motivi.
Resiste con controricorso la società S. Anna s.r.l., che ha presentato anche memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 434 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 342,434 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 342,434 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 4 motivo denunzia violazione degli artt. 1575,1580 c.c., art. 27 L. loc., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 11,24,36, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 5 motivo denunzia violazione degli artt. 1575,1580 c.c., art. 27 L. loc., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 6 motivo denunzia violazione degli artt. 2727,2729,2497 sexies c.c., art. 27 L. loc., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 7 motivo denunzia violazione dell’art. 27 L. loc., artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con l’8 motivo denunzia violazione dell’art. 27 L. loc., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 9 motivo denunzia violazione dell’art. 27 L. loc., art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 10 motivo denunzia violazione degli artt. 1334,1372,1373,1218,2697 c.c., art. 27 L. loc., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con l’11 e il 12 motivo denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 27 L. loc., 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Con il 13 motivo denunzia violazione degli artt. 1346,1418,2697 c.c., art. 27 L. loc., art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 14 motivo denunzia violazione degli artt. 1375,2697 c.c., art. 2 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 15 motivo denunzia violazione degli artt. 1346,1418,1421 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “vendita-permuta dalla Periplast di Serihg srl & Co. sas (Allegato 2 del ricorso introduttivo del giudizio di 1 grado)”, alla CE n. 4555/2003 del 21.4.2004″, alla “nota prot. n. 14639 del 20.12.2010 del Comune di Alife”, al “successivo contrato stipulato nella stessa data della vendita – 6.11.2008 e registrato il 02.12.2008 al n. 13506″ con cui la S. Anna s.r.l. ha concesso l’immobile in locazione… alla Arti Grafiche Grillo srl…. Per la durata di sei anni rinnovabili (cfr. documento n. 3 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di 1 grado)”, alla “fideiussione in favore della S. Anna s.r.l.” all'”art. 2 del contratto di locazione”, al “successivo art. 5”, alla “RR del 4.3.2011 – allegato n. 19 al ricorso della S. Anna srl introduttivo del giudizio di 1 grado-“, alla “nota RR del 16.3.2011 (allegato n. 17 al ricorso introduttivo del giudizio di 1 grado-“, al “verbale di riconsegna dell’immobile del 28.9.2012 allegato n. 26 del ricorso introduttivo del giudizio di I grado)”, al “ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 22.11.2012”, alla “RR del 4.3.2011”, alle “pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo del giudizio di I grado”, all'”art. 7 del contratto di locazione”, alle “pagg. 11 e 12 del ricorso introduttivo del giudizio di I grado”, alle “pagine 2 e 3 della memoria di costituzione ” nel giudizio di 1 grado, alla “pag. 4 della memoria difensiva di costituzione in giudizio”, alle “note autorizzate depositate in occasione dell’udienza del 18.12.2013”, alla sentenza del giudice di prime cure, alla “sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 12/2011″, all'”atto di appello depositato in data 29 luglio 2014”, alla “memoria depositata in occasione dell’udienza del 11.11.2015”, alla “comunicazione formale da parte del Comune di Alife che il certificato di agibilità non avrebbe giammai potuto essere rilasciato”, alle “pagine 4 e 5 della memoria di costituzione ” nel giudizio di 1 grado, alla “memoria di costituzione alla pag. 3”, al “pdc 4555/2004… rilasciato il 21.4.2004”, alla “visura allegata al ricorso introduttivo del giudizio di I grado”, alle “note autorizzate in primo grado alla pag. 2 e 3” alla “memoria di secondo grado alle pagg. 7 e 8”, al “comportamento della S. Anna srl”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., l'”art. 5 delle Condizioni generali di contratto stipulato dalle parti”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.
Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente inidoneamente censurati.
Non può d’altro canto sottacersi (con particolare riferimento al 6, al 7, al 10, all’11, al 12 e al 13 motivo) che, al di là della formale intestazione dei motivi, con essi l’odierna ricorrente inammissibilmente si duole in realtà dell’erronea valutazione delle emergenze processuali, e in particolare della prova documentale, a tale stregua invero non osservando il principio affermato da questa Corte secondo cui la valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova invero oggetto delle censure di cui all’odierno ricorso è disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e la cui erroneità ridonda quale vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (senza d’altro canto sottacersi che il vizio di motivazione ratione temporis applicabile si sostanza invero nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso e a fortiori l’erroneo esame di determinati elementi probatori (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312)), laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
Emerge evidente, a tale stregua, come le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2019
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