Open Fiber: non obbligatoria fusione con Tim per coinvestimento
11 Agosto 2020 - 2:11PM
MF Dow Jones (Italiano)
"Se Tim avesse intenzione di proporre agli altri operatori un
accordo di coinvestimento per la realizzazione di reti FTTH in aree
non ancora servite o che non rientrano nei piani di altri
operatori, ben potrebbe farlo, ovviamente nel rispetto della
concorrenza e delle condizioni previste dal Codice europeo. Non si
capisce però per quale motivo si renderebbe necessaria la fusione
delle reti di Tim e di Open Fiber per far questo. Se l'obiettivo di
Tim è quello di proporre un accordo di coinvestimento, Open Fiber
può e anzi deve coesistere separatamente".
E' quanto si apprende da fonti di Open Fiber che precisano il
significato e l'obiettivo dell'Articolo 76 della Direttiva
1972/2018 (ovvero il Codice europeo delle comunicazioni
elettroniche che dovrà essere implementato a livello nazionale
entro il 21 dicembre di quest'anno) sul coinvestimento,
erroneamente citato su alcuni giornali italiani e chiariscono una
volta per tutte che questo niente ha a che vedere con la
costruzione di una rete unica.
"Il coinvestimento previsto dal nuovo Codice europeo e la rete
unica sono infatti due soluzioni diametralmente opposte. Il
coinvestimento ha l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di
operatori possibile nella realizzazione delle nuove reti. E come
stabilito dal Codice e confermato anche dal Berec nella bozza di
linee guida sul coinvestimento di prossima adozione, gli accordi di
coinvestimento riguardano esclusivamente nuove reti FTTH o in fibra
fino a una stazione base e non un mero upgrade delle reti
esistenti.
Secondo lo schema previsto dal Codice, l'incumbent presenta
impegni volti ad assicurare l'apertura dell'offerta di
coinvestimento per tutto il periodo di vita della nuova rete,
parità di condizioni per i coinvestitori in base alla loro
partecipazione, il mantenimento della concorrenza sul mercato anche
con riferimento agli operatori che non partecipano al
coinvestimento. Se a seguito di un apposito test del mercato,
l'autorità nazionale di regolamentazione ritenesse sufficienti gli
impegni presentati dall'incumbent, li renderebbe vincolanti e non
imporrebbe obblighi regolamentari con solo riferimento alle nuove
reti oggetto di coinvestimento, fatto salvo il potere di adottare
misure qualora emergessero problemi di concorrenza.
Fonti di Open Fiber fanno notare che "l'apertura dell'offerta di
coinvestimento a tutti gli operatori interessati distingue
l'ipotesi di accordi di coinvestimento ex Art.76 del nuovo Codice
europeo dalle forme di coinvestimento preesistenti all'entrata in
vigore di tale Codice, come ad esempio Flash Fiber, la joint
venture fra Tim e Fastweb, ma anche altri accordi tra operatori in
Spagna e in Francia. Tali accordi non erano aperti a tutti, ma solo
alle parti originarie, e nel caso di Flash Fiber solo l'intervento
dell'antitrust ha consentito l'apertura della joint venture agli
altri operatori".
"Qualora le intenzioni fossero quelle di procedere invece a una
rete unica, abbiamo già avuto modo di rilevare in molteplici
occasioni, in linea con altri operatori, con Agcom, Agcm e la
normativa europea, che soltanto un'entità wholesale-only potrebbe
rivestire il ruolo di operatore infrastrutturale unico e non di
certo un operatore verticalmente integrato", concludono le
fonti.
pev
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2020 07:56 ET (11:56 GMT)
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